ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207
1. Ultimate le operazioni di cui agli articoli precedenti, l'organo di collaudo, qualora ritenga collaudabile il lavoro, emette il certificato di collaudo che deve contenere:
a) l'indicazione dei dati tecnici ed amministrativi relativi al lavoro;
b) i verbali di visite con l'indicazione di tutte le verifiche effettuate;
c) il certificato di collaudo.
2. Nel certificato l'organo di collaudo:
a) riassume per sommi capi il costo del lavoro indicando partitamente le modificazioni, le aggiunte, le deduzioni al conto finale;
b) determina la somma da porsi a carico dell'appaltatore per danni da rifondere alla stazione appaltante per maggiori spese dipendenti dalla esecuzione d'ufficio, o per altro titolo; la somma da rimborsare alla stessa stazione appaltante per le spese di assistenza, oltre il termine convenuto per il compimento dei lavori;
c) dichiara, salve le rettifiche che può apportare l'ufficio tecnico di revisione, il conto liquido dell'appaltatore e la collaudabilità dell'opera o del lavoro e sotto quali condizioni.
3. Il certificato di collaudo, redatto secondo le modalità sopra specificate, ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione ovvero dal termine stabilito nel capitolato speciale per detta emissione.
Decorsi i due anni, il collaudo si intende approvato ancorchè l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine. Nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.
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Giurisprudenza e Prassi
L'ECCEZIONE SULLE RISERVE DEL COOBBLIGATO SOLIDALE GIOVA ALLA STAZIONE APPALTANTE TARDIVA
TRIBUNALE DI NAPOLI SENTENZA 2026
Fase Procedura: Esecuzione
Nelle controversie relative all'esecuzione di opere pubbliche, l'eccezione in senso stretto di decadenza per tardiva apposizione delle riserve negli atti contabili, se preclusa all'Amministrazione committente a causa della costituzione tardiva in giudizio, giova ugualmente a quest'ultima qualora venga ritualmente proposta dall'ente finanziatore convenuto in veste di coobbligato solidale. L'attribuzione dell'equo compenso per variazioni quantitative esclude automatismi legati al mero superamento del quinto della quantità pattuita, imponendo all'appaltatore di fornire la prova del notevole e concreto pregiudizio economico scaturito dalla variazione.
"l'eccezione sollevata da un coobbligato solidale produce effetto anche a favore del coobbligato non eccipiente, quando la mancata estinzione del rapporto obbligatorio nei confronti di quest'ultimo possa generare conseguenze pregiudizievoli per il primo". E ancora: "L'equo compenso [...] presuppone una variazione quantitativa superiore al 20% all'interno di uno specifico gruppo omogeneo di lavorazioni, un concreto pregiudizio economico per l'appaltatore e un nesso tra tale pregiudizio e l'alterazione della composizione originaria dell'offerta".