ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207
1. L'ordine di servizio è l'atto mediante il quale sono impartite tutte le disposizioni e istruzioni da parte del responsabile del procedimento al direttore dei lavori e da quest'ultimo all'appaltatore. L'ordine di servizio è redatto in due copie sottoscritte dal direttore dei lavori emanante e comunicato all'appaltatore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza.
L'ordine di servizio non costituisce sede per la iscrizione di eventuali riserve dell'appaltatore.
2. Il responsabile del procedimento impartisce al direttore dei lavori con ordine di servizio le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori, fissa l'ordine da seguirsi nella loro esecuzione, quando questo non sia regolato dal contratto, e stabilisce, in relazione all'importanza dei lavori, la periodicità con la quale il direttore dei lavori è tenuto a presentare un rapporto sulle principali attività di cantiere e sull'andamento delle lavorazioni.
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Giurisprudenza e Prassi
VARIANTI PROGETTUALI ED ATTO DI SOTTOMISSIONE
LODO ARBITRALE 2010
[A] Nel nostro sistema non possono trovare ingresso varianti disposte per "opportunità o convenienza" dell'impresa appaltatrice. [B] Le varianti progettuali non possono essere introdotte dal direttore lavori con un ordine di servizio. [C] La sottoscrizione "senza alcuna eccezione" dell'atto di sottomissione comporta la rinunzia a contestare solo il contenuto dell'atto. [D] La sola sottoscrizione del verbale di concordamento di nuovi prezzi da parte dell'impresa non fa sorgere in capo alla stessa l'obbligo di eseguire le opere
VARIAZIONI ORDINATE DALLA PA E RELATIVI PAGAMENTI
LODO ARBITRALE 2010
[A] Sulla sussistenza o meno di un diritto dell’impresa al pagamento dei lavori eseguiti in difformità dal progetto qualora vi siano state variazioni in corso d’opera ordinate dalla Stazione Appaltante, ma mai formalizzate. [B] Le dichiarazioni di gara e la sottoscrizione dell’art. 71 del DPR 554/99 costituiscono dichiarazioni di scienza che non possono in alcun modo limitare la responsabilità dell’Amministrazione rispetto all’obbligo di corretta ed esaustiva redazione del progetto esecutivo
Laddove gli ordini di esecuzione delle attività siano stati resi tutti verbalmente e, comunque, informalmente dai legali rappresentanti dell'Azienda, ponendosi fuori delle prestazioni pattuite nei contratti di appalto, non sussiste la competenza arbitrale
QUESITO
del 08/04/2008 -
ORDINE DI SERVIZIO - DIRETTORE LAVORI
Può il Responsabile del Procedimento, anche nella duplice veste di Dirigente del Servizio LL.PP. rivestita in seno all’Amministrazione, invalidare gli Ordini di Servizio emessi dal Direttore dei Lavori in quanto emessi senza il preventivo assenso dello stesso? Si evidenzia che gli Ordini di Servizio del Direttore dei Lavori attengono la tecnica esecutiva o richiamo a condizioni contrattuali e non la regolarità dell’andamento dei lavori e/o l’ordine cui attenersi nella loro esecuzione che è pertinente al solo Responsabile del Procedimento.
Si formula il presente quesito: - Può l’impresa Appaltatrice contestare o rigettare o firmare con riserva gli Ordini di Servizio emessi dal Direttore dei Lavori, ai sensi dell’art. 128 del D.P.R. 554/1999, non essendo, a parere della stessa Impresa, conformi al disposto legislativo menzionato, poiché emessi esclusivamente dal solo Direttore dei Lavori e non unitamente al Responsabile del Procedimento? Si precisa che gli stessi sono trasmessi successivamente e/o contemporaneamente al Responsabile del Procedimento. Gli Ordini di Servizio emessi dal Direttore dei Lavori trattano atti puramente tecnici nell’esecutività dell’intervento e non atti di indirizzo o di vigilanza o di verifica o di regolamentazione dei lavori di diritto del solo Responsabile del Procedimento, quindi di esclusiva competenza della Direzione dei Lavori e, pertanto, non soggetti a nessun visto o parere o preventivo assenso del Responsabile del Procedimento.