Art. 121. Provvedimenti in seguito alla risoluzione dei contratti
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207
1. Il responsabile del procedimento, nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti e l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera che devono essere presi in consegna dal direttore dei lavori.
2. In sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto è determinato l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 10, comma 1 ter, della Legge.
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Giurisprudenza e Prassi
RISOLUZIONE IN DANNO: COMPENSAZIONE ATECNICA E QUANTIFICAZIONE DEL MAGGIOR ESBORSO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE SENTENZA 2026
In ipotesi di risoluzione del contratto di appalto per grave inadempimento dell'appaltatore, la Stazione Appaltante ha diritto al risarcimento del danno quantificabile nel maggior onere economico sostenuto per il riaffidamento dei lavori residui a terzi. Tale posta risarcitoria deve essere determinata attraverso la comparazione tra le voci omogenee del preventivo originario e i costi del nuovo affidamento, restando irrilevante l'intervenuta modifica dello stato dei luoghi qualora sia comunque possibile una ricostruzione tecnica dei costi mediante Consulenza Tecnica d'Ufficio. Il credito risarcitorio così maturato dalla Pubblica Amministrazione opera in regime di compensazione impropria con i crediti residui dell'appaltatore per lavori già espletati, determinando l'estinzione della pretesa di quest'ultimo ove il danno accertato risulti superiore al credito vantato.
"...determinato l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori... il maggior onere sostenuto... per l'affidamento dei lavori residui non eseguiti... può essere delibato considerando anche la comparazione degli unici valori fra voci omogenee dei due affidamenti" (conformi Cass. Civ. Sez. III, n. 1744/2013; Cass. Civ. Sez. I, n. 15133/2001)."
QUESITO
del 17/04/2009 -
RISOLUZIONE CONTRATTO - RISARCIMENTO DANNI
Il quesito di cui si tratta concerne l’applicazione dell’art.121, comma 2, del D.P.R. n.554/1999 (in materia di liquidazione finale dei lavori dell’appalto risolto) e dell’art.22, comma 1, del D.M. n.145/2000 (in materia di penali per il maggior tempo impiegato dall’appaltatore nell’esecuzione dell’appalto oltre il termine contrattuale) nella fattispecie relativa all’avvenuta risoluzione di un contratto d’appalto di opera pubblica, da parte della Stazione appaltante, per grave inadempimento e grave ritardo dell’appaltatore come da art.119 del D.P.R. n.554/1999. Considerato che: - i lavori non sono stati completati e l’avanzamento degli stessi ammonta a circa a un terzo dell’importo contrattuale; - l’iter del procedimento di risoluzione ha avuto origine oltre il termine di ultimazione; - l’ammontare delle penali inciderebbe in misura sostanziale sull’importo dei lavori eseguiti, pari al 10% dell’importo contrattuale; SI CHIEDE di sapere se la Stazione appaltante è tenuta a quantificare: 1) i danni derivanti dall’affidamento a nuovo soggetto, come da art.121, comma 2, del D.P.R. n.554/1999; OVVERO 2) le penali, come da art.22, comma 1, del D.M. n.145/2000, nel periodo intercorrente tra la data di ultimazione dei lavori e la data di avvenuta risoluzione contrattuale, salvo la quantificazione del maggior danno. Il quesito si fonda sulla circostanza che il Direttore dei lavori e il Responsabile Unico del Procedimento sono dell’avviso che debba essere applicato il caso n.1 (in quanto l’applicazione delle penali per ritardata ultimazione, come da art.22, comma 1, del D.M. n.145/2000, presuppone il completamento dell’opera), mentre il collaudatore è del parere di adottare cautelativamente il caso n.2.