Art. 44-bis. (L) - (Acquisizione d’ufficio di informazioni)

1. Le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d’ufficio, ovvero controllate ai sensi dell’articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore.

articolo introdotto dalla Legge 183/2011 in vigore dal 01/01/2012
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