Art. 79 Requisiti di ordine speciale
1. I requisiti d'ordine speciale occorrenti per la qualificazione sono:a) adeguata capacità economica e finanziaria;
b) adeguata idoneità tecnica e organizzativa;
c) adeguata dotazione di attrezzature tecniche;
d) adeguato organico medio annuo.
2. La adeguata capacità economica e finanziaria é dimostrata:
a) da idonee referenze bancarie;
b) dalla cifra di affari, determinata secondo quanto previsto all'articolo 83, realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta non inferiore al cento per cento degli importi delle qualificazioni richieste nelle varie categorie;
c) limitatamente ai soggetti tenuti alla redazione del bilancio, dal patrimonio netto, costituito dal totale della lettera A del passivo di cui all'articolo 2424 del codice civile, riferito all'ultimo bilancio depositato, di valore positivo.
3. La cifra di affari in lavori relativa all'attività diretta é comprovata: da parte delle ditte individuali, delle società di persone, dei consorzi di cooperative, dei consorzi tra imprese artigiane e dei consorzi stabili con le dichiarazioni annuali IVA e con le relative ricevute di presentazione da parte delle società di capitale con i bilanci riclassificati in conformità delle direttive europee e con le relative note di deposito.
4. La cifra di affari in lavori relativa alla attività indiretta é attribuita in proporzione alle quote di partecipazione dell'impresa richiedente ai consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere e) ed f), del codice, e alle società fra imprese riunite dei quali l'impresa stessa fa parte, nel caso in cui questi abbiano fatturato direttamente alla stazione appaltante e non abbiano ricevuto fatture per lavori eseguiti da parte di soggetti consorziati. La cifra di affari in lavori relativa alla attività indiretta é comprovata con i bilanci riclassificati in conformità delle direttive europee e le relative note di deposito o con le dichiarazioni annuali IVA e relative ricevute di presentazione qualora i soggetti partecipati non siano obbligati alla redazione e deposito dei bilanci.
5. La adeguata idoneità tecnica é dimostrata:
a) con la presenza di idonea direzione tecnica secondo quanto previsto dall'articolo 87;
b) dall'esecuzione di lavori, realizzati in ciascuna delle categorie oggetto della richiesta, di importo non inferiore al novanta per cento di quello della classifica richiesta; l'importo é determinato secondo quanto previsto dall'articolo 82;
c) dall'esecuzione di un singolo lavoro, in ogni singola categoria oggetto della richiesta, di importo non inferiore al quaranta per cento dell'importo della qualificazione richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al cinquantacinque per cento dell'importo della qualificazione richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo, non inferiore al sessantacinque per cento dell'importo della qualificazione richiesta; gli importi sono determinati secondo quanto previsto dall'articolo 83.
6. L'esecuzione dei lavori é documentata dai certificati di esecuzione dei lavori previsti dagli articoli 83, comma 4, e 84 indicati dall'impresa e acquisiti dalla SOA ai sensi dell'articolo 40, comma 3, lettera b), del codice, nonché secondo quanto previsto dall'articolo 86.
7. Per realizzare lavori pubblici affidati con i contratti di cui all'articolo 53, comma 2, lettere b) e c), del codice ovvero in concessione, é necessaria l'attestazione di qualificazione per progettazione e costruzione; fermi restando i requisiti previsti dal presente articolo e quanto disposto dall'articolo 92, comma 6, il requisito dell'idoneità tecnica é altresì dimostrato dalla presenza di uno staff tecnico di progettazione composto da soggetti in possesso di laurea o di laurea breve abilitati all'esercizio della professione di ingegnere ed architetto, ovvero geologo per le categorie in cui é prevista la sua competenza, iscritti all'albo professionale, e da diplomati, tutti assunti a tempo indeterminato e a tempo pieno. Il numero minimo dei componenti lo staff, dei quali almeno la metà laureati, é stabilito in due per le imprese qualificate fino alla classifica III-bis, in quattro per le imprese appartenenti alla IV, alla IV-bis ed alla V classifica, ed in sei per le imprese qualificate nelle classifiche successive.
8. L'adeguata attrezzatura tecnica consiste nella dotazione stabile di attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico riguardante esclusivamente il complesso di beni specificamente destinati alla esecuzione di lavori, in proprietà o in locazione finanziaria o in noleggio, dei quali sono fornite le essenziali indicazioni identificative. Detta dotazione contribuisce al valore della cifra di affari in lavori di cui al comma 2, lettera b), effettivamente realizzata, rapportata alla media annua dell'ultimo quinquennio, sotto forma di ammortamenti e canoni di locazione finanziaria o canoni di noleggio, per un valore non inferiore al due per cento, della predetta cifra di affari, costituito per almeno il quaranta per cento dagli ammortamenti e dai canoni di locazione finanziaria. L'attrezzatura tecnica per la quale é terminato il piano di ammortamento contribuisce al valore della cifra di affari sotto forma di ammortamenti figurativi, da evidenziarsi separatamente, calcolati proseguendo il piano di ammortamento precedentemente adottato per un periodo pari alla metà della sua durata. L'ammortamento figurativo é calcolato con applicazione del metodo a quote costanti con riferimento alla durata del piano di ammortamento concluso.
9. L'ammortamento é comprovato: da parte delle ditte individuali e delle società di persone, con la dichiarazione dei redditi e con le relative ricevute di presentazione, nonché con il libro dei cespiti, corredate da autocertificazione circa la quota riferita alla attrezzatura tecnica; da parte dei consorzi di cooperative, dei consorzi tra imprese artigiane, dei consorzi stabili e delle società di capitale con la presentazione dei bilanci, riclassificati in conformità delle direttive europee, e con le relative note di deposito nonché con il libro dei cespiti.
10. L'adeguato organico medio annuo é dimostrato dal costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore al quindici per cento della cifra di affari in lavori di cui al comma 2, lettera b), effettivamente realizzata, di cui almeno il quaranta per cento per personale operaio. In alternativa l'adeguato organico medio annuo può essere dimostrato dal costo complessivo sostenuto per il personale dipendente assunto a tempo indeterminato non inferiore al dieci per cento della cifra di affari in lavori, di cui almeno l'ottanta per cento per personale tecnico, titolare di laurea, o di laurea breve, o di diploma universitario, o di diploma. Per le imprese artigiane la retribuzione del titolare si intende compresa nella percentuale minima necessaria. Per le imprese individuali e per le società di persone il valore della retribuzione del titolare e dei soci é pari a cinque volte il valore della retribuzione convenzionale determinata ai fini della contribuzione INAIL.
11. Il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, composto a norma del comma 10, é documentato con il bilancio corredato dalla relativa nota di deposito e riclassificato in conformità delle direttive europee dai soggetti tenuti alla sua redazione, e dagli altri soggetti con idonea documentazione, nonché da una dichiarazione sulla consistenza dell'organico, distinto nelle varie qualifiche, da cui desumere la corrispondenza con il costo indicato nei bilanci e dai modelli riepilogativi annuali attestanti i versamenti effettuati all'INPS e all'INAIL ed alle casse edili in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti e ai relativi contributi.
12. Alla determinazione delle percentuali di cui ai commi 8 e 10 concorrono, in proporzione alle quote di competenza dell'impresa, anche l'attrezzatura ed il costo per il personale dipendente dei consorzi e delle società di cui al comma 4.
13. I consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane ed i consorzi stabili possono dimostrare il requisito relativo alle attrezzature tecniche mediante l'attrezzatura in dotazione stabile ai propri consorziati; gli stessi soggetti possono dimostrare il requisito relativo all'organico medio annuo attraverso il costo del personale dipendente proprio e dei soggetti consorziati.
14. Per ottenere la qualificazione fino alla III classifica di importo, i requisiti di cui al comma 5, lettere b) e c), possono essere dimostrati dall'impresa anche mediante i lavori affidati ad altre imprese della cui condotta é stato responsabile uno dei propri direttori tecnici negli ultimi venti anni. Tale facoltà può essere esercitata solo nel caso in cui i soggetti designati hanno svolto funzioni di direttore tecnico, per conto di imprese già iscritte all'Albo nazionale dei costruttori ovvero già qualificate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 o qualificate ai sensi del presente titolo, per un periodo complessivo non inferiore a cinque anni, di cui almeno tre consecutivi nella stessa impresa. Lo svolgimento delle funzioni in questione é dimostrato con l'esibizione dei certificati di iscrizione all'Albo o dell'attestazione e dei certificati di esecuzione dei lavori della cui condotta uno dei direttori tecnici é stato responsabile. La valutazione dei lavori é effettuata abbattendo ad un decimo l'importo complessivo di essi e fino ad un massimo di 2.500.000 euro. Un direttore tecnico non può dimostrare i requisiti di cui al comma 5, lettere b) e c), qualora non siano trascorsi cinque anni da una eventuale precedente dimostrazione ed a tal fine deve produrre una apposita dichiarazione.
15. Qualora la percentuale dell'attrezzatura tecnica di cui al comma 8 o i rapporti di cui al comma 10 fra il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente e la cifra di affari di cui al comma 2, lettera b), sono inferiori alle percentuali indicate nei medesimi commi 8 e 10, la cifra di affari stessa é figurativamente e proporzionalmente ridotta in modo da ristabilire le percentuali richieste; la cifra di affari così figurativamente rideterminata vale per la dimostrazione del requisito di cui al comma 2, lettera b). Qualora la non congruità della cifra di affari dipenda da un costo eccessivamente modesto del personale dipendente rispetto alla cifra di affari in lavori, tenuto conto della natura di questi ultimi, la SOA informa dell'esito della procedura di verifica la direzione provinciale del lavoro - servizio ispezione del lavoro territorialmente competente.
16. Per la qualificazione nella categoria OG 11, l'impresa deve dimostrare di possedere, per ciascuna delle categorie di opere specializzate individuate con l'acronimo OS 3, OS 28 e OS 30 nella tabella di cui all'allegato A, almeno la percentuale di seguito indicata dei requisiti di ordine speciale previsti dal presente articolo per l'importo corrispondente alla classifica richiesta:
- categoria OS 3: 40 %
- categoria OS 28: 70 %
- categoria OS 30: 70 %
L'impresa qualificata nella categoria OG 11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta. I certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OG 11 indicano, oltre all'importo complessivo dei lavori riferito alla categoria OG 11, anche gli importi dei lavori riferiti a ciascuna delle suddette categorie di opere specializzate e sono utilizzati unicamente per la qualificazione nella categoria OG 11. Ai fini dell'individuazione delle categorie nella fase di progetto e successivo bando o avviso di gara o lettera di invito, un insieme di lavorazioni é definito come appartenente alla categoria OG 11 qualora dette lavorazioni siano riferibili a ciascuna delle categorie specializzate OS 3, OS 28 e OS 30; l'importo di ciascuna di tali categorie di opere specializzate, così individuate, deve essere pari almeno alla percentuale di seguito indicata dell'importo globale delle lavorazioni attinenti alla categoria OG 11:
- categoria OS 3: 10 %
- categoria OS 28: 25 %
- categoria OS 30: 25 %
17. Per i lavori della categoria OS 12-A, ai fini del collaudo, l'esecutore presenta una certificazione del produttore dei beni oggetto della categoria attestante il corretto montaggio e la corretta installazione degli stessi.
18. Le SOA non rilasciano l'attestazione di qualificazione ai soggetti che, ai fini della qualificazione, hanno presentato documentazione falsa in relazione ai requisiti di ordine speciale previsti dal presente articolo anche nell'ipotesi di certificati lavori ininfluenti per la specifica categoria richiesta; le SOA ne danno segnalazione all'Autorità che ordina l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 8, ai fini dell'interdizione al conseguimento dell'attestazione di qualificazione, per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione é cancellata e perde comunque efficacia. Ove la falsità della documentazione sia rilevata in corso di validità dell'attestazione di qualificazione, essa, anche nell'ipotesi di certificati lavori ininfluenti per la specifica categoria richiesta, comporta la pronuncia di decadenza dell'attestazione di qualificazione dell'impresa da parte della SOA che ne dà comunicazione all'Autorità, ovvero da parte dell'Autorità in caso di inerzia della SOA; l'Autorità ordina l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 8, ai fini dell'interdizione al conseguimento di una nuova attestazione di qualificazione, per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione é cancellata e perde comunque efficacia.
19. Per la qualificazione nelle categorie specializzate di cui all'articolo 3, comma 1, lettera u), relativamente alla I classifica di importo di cui all'articolo 61, comma 4, l'impresa deve dimostrare, con l'estratto autentico del libro unico del lavoro, che nel proprio organico sia presente almeno un operaio qualificato, assunto con contratto di lavoro subordinato e munito di patentino certificato. Per ogni successiva classifica e fino alla V inclusa il numero degli operai é incrementato di una unità rispetto alla precedente; dalla VI classifica é incrementato di due unità rispetto alla precedente. La disposizione di cui al presente comma si applica qualora i contratti collettivi nazionali di lavoro prevedano la figura dell'operaio qualificato con patentino certificato.
20. Per ottenere la qualificazione nelle categorie OS 13, OS 18-A, OS 18-B e OS 32, l'impresa deve altresì dimostrare di disporre di un adeguato stabilimento industriale specificamente adibito alla produzione dei beni oggetto della categoria.
21 (comma non ammesso al visto della Corte dei conti)
Giurisprudenza e Prassi
IL RISARCIMENTO DA INTERDITTIVA ANNULLATA RICHIEDE LA PROVA RIGOROSA DEL DANNO E DEL NESSO CAUSALE
In tema di risarcimento danni da illegittima informativa antimafia, la perdita di chance per mancata partecipazione a procedure di gara richiede la prova di elementi oggettivi dai quali desumere un’elevata probabilità di successo, non essendo sufficiente la mera allegazione delle occasioni perdute. Parimenti, i danni subiti dall’amministratore o dal socio in via riflessa attraverso il patrimonio sociale non sono direttamente risarcibili, spettando la legittimazione alla sola società destinataria del provvedimento.
FORMAZIONE DEL SILENZIO ASSENSO SUL VISTO DELLA SOPRINTENDENZA PER IL CERTIFICATO ESECUZIONE LAVORI
In tema di appalti di lavori su immobili sottoposti a vincolo culturale, il visto della Soprintendenza sul certificato di esecuzione lavori deve essere qualificato come atto di co-decisione necessario affinché l'atto del Comune possa produrre effetti. In ragione della sua natura decisoria, all'inerzia serbata dalla Soprintendenza oltre il termine di sessanta giorni previsto dal D.M. 154/2017 si applica l'istituto del silenzio assenso orizzontale ex art. 17-bis della Legge n. 241/1990, con conseguente perfezionamento tacito del titolo richiesto dall'Operatore Economico.
COVID19 - IMPRESE CON PATRIMONIO NETTO IN NEGATIVO - AMMESSA PARTECIPAZIONE ALLE GARE
La Sezione ritiene che, in virtù di una lettura sistematica del delineato quadro normativo, sia consentito il rilascio delle attestazioni di qualificazione alle imprese che, in conseguenza degli eventi sismici del 2016 e della recente emergenza epidemiologica da Covid-19, presentino un patrimonio netto di valore negativo.
Militano in tal senso le seguenti considerazioni.
In primo luogo, va osservato che la disciplina emergenziale del 2016 e del 2020 ha lo scopo di consentire alle imprese che si trovano in difficoltà (non per motivi di tipo “strutturale” ma) per ragioni eccezionali e imprevedibili, quali il sisma o la pandemia da Covid 19, di proseguire l’attività, derogando agli obblighi ordinariamente previsti dal codice civile. In questo quadro, dunque, tra le due possibili soluzioni ermeneutiche deve scegliersi quella più coerente con la ratio legis e, dunque, quella che favorisce maggiormente la prosecuzione dell’attività dell’impresa.
In secondo luogo, va osservato che, in forza della disciplina derogatoria introdotta dagli articoli 46 del d.l. n. 189 del 2016 e 6 del d.l. n. 23 del 2020, ove la diminuzione del capitale nominale al di sotto della soglia del minimo legale sia imputabile alle perdite verificatesi nel corso degli esercizi finanziari espressamente considerati dalle norme citate, lo scioglimento automatico della società è in ogni caso precluso, senza che sia a tal fine necessario approvare in sede assembleare la reintegrazione del valore dei conferimenti o la trasformazione dello schema societario.
Se dunque il legislatore dell’emergenza ha previsto la “sopravvivenza” della società senza imporre tutte quelle attività che ordinariamente sono stabilite dal codice civile, in via di principio non v’è ragione di escludere che queste società, munendosi di attestato SOA, oltre a sopravvivere, possano partecipare alle procedure di evidenza pubblica.
In altri termini, al pari dell’ammissione al procedimento di concordato preventivo, ex artt. 160 e segg. della legge fallimentare, anche i tragici effetti economico-sociali del sisma del 2016 e dell’emergenza sanitaria da Covid-19 connotano in termini di specialità l’esercizio dell’attività imprenditoriale e giustificano, per un verso, come previsto dall’articolo 182 sexies della legge fallimentare, la sospensione del meccanismo di adeguamento contabile delle risultanze di bilancio e, per altro verso, la derogabilità delle norme generali in materia di qualificazione previste dal d.P.R. n. 207 del 2010.
La Sezione non ignora che, a differenza del concordato preventivo con continuità aziendale, la partecipazione alle procedure di evidenza pubblica da parte delle imprese di cui agli articoli 46 del d.l. n. 189 del 2016 e 6 del d.l. n. 23 del 2020 non si inserisce nell’ambito di uno specifico piano di risanamento della crisi di liquidità.
Al riguardo, occorre tuttavia osservare che l’interesse della pubblica amministrazione allo svolgimento di rapporti contrattuali con soggetti che soddisfino gli essenziali criteri di adeguatezza economico-finanziaria è tutelato dai ristretti termini temporali entro i quali è ammessa la derogabilità dell’articolo 79, comma 2, lettera c), come più sotto sarà specificato.
In terzo luogo, non può negarsi che l’adesione alla contraria tesi dell’inderogabilità del requisito previsto dall’articolo 79, comma 2, lettera c) del d.P.R. n. 207 del 2010, oltre a produrre conseguenze applicative contraddittorie, verrebbe di fatto a vanificare lo scopo perseguito dal legislatore con l’introduzione della speciale disciplina emergenziale in esame, compromettendo irrimediabilmente sia le possibilità di ripresa delle società colpite dalla crisi sia le possibilità di ripresa dell’economia nazionale.
Sotto il primo aspetto – ossia quello della contraddittorietà – l'articolo 79, comma 2, lett. e), del d.P.R. n. 207/2010 rinvia tout court alle disposizioni del codice civile in materia di rilevazione e valorizzazione, anche ai fini giuridici, dei dati bilancio. Di talché, se la perdita di capitale esclude, per effetto di una specifica disposizione di legge, la necessità di procedere alla sua ricostituzione a garanzia del ceto creditorio, la medesima conclusione non può non valere nei rapporti con le stazioni appaltanti rispetto alle quali il patrimonio netto (e, dunque, anche il capitale sociale) costituisce la garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattualmente assunte.
Sotto il secondo aspetto – ossia quello della finalità della disciplina emergenziale – va ricordato che il legislatore, in ultimo col recente Piano nazionale di Ripresa e Resilienza, ha ritenuto di poter “riavviare” l’economia del Paese anche attraverso il rilancio degli appalti pubblici. Se si precludesse la possibilità alle imprese in condizioni di disequilibrio economico, per cause di natura non strutturale ma contingente, la partecipazione alle gare di appalto, molto probabilmente non si realizzerebbe l’obiettivo desiderato e lo squilibrio potrebbe non essere superato dalla società con conseguente crisi e ripercussioni negative anche sui livelli occupazionali.
Va in ultimo aggiunto che, come condivisibilmente sostenuto da ANAC con la nota 1 febbraio 2022, n. 7221, la deroga in questione non deve essere concessa in modo indiscriminato a tutti gli operatori economici, cioè quelli che già prima del sisma 2016 o della pandemia da Covid 19 avevano perso, per svariate ragioni, tale requisito, “ma solo alle imprese i cui dati di bilancio sono cambiati in esito agli eventi cui si riferisce la normativa emergenziale”.
Inoltre, come già affermato in sede di richiesta di parere, può consentirsi soltanto entro il limite espressamente indicato, rispettivamente, dall'articolo 46 del d.l. 189/2016 - ovvero solo per "le perdite relative all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2016" che "non rilevano, nell'esercizio nel quale si realizzano e nei quattro esercizi successivi" - e dall'articolo 6 del d.l. n. 23/2020 - ovvero "alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020 per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data".
Pertanto, una volta terminato il predetto lasso temporale nel corso del quale le perdite di esercizio non determinano l'applicazione dei meccanismi codicistici di salvaguardia del capitale, l'impresa dovrà necessariamente tornare in una condizione di equilibrio economico e, quindi, essere in possesso, ai fini attestativi, del requisito del patrimonio netto positivo di cui all'art. 79, comma 2, d.p.r. 207/2010.
CATEGORIE “OG11” E “OS30”- AMMESSO SOMMATORIA PER SODDISFARE REQUISITO
L’appellante ritiene che il comma 16 dell’art. 79 del D.P.R. n. 207/2010 non possa essere interpretato nel senso voluto dall’Amministrazione (secondo cui la “classifica” relativa alla “OG11” può essere “sommata” alle singole classifiche relative alla OS30, alla OS28 o alla OS3 per raggiungere la classifica imposta dal bando) ma nel senso che il limite della “classifica posseduta”, imposto dal regolamento, riguarda la categoria “OG11”, che può sì surrogare le categorie specialistiche, ma sempre e comunque non oltre la soglia della classifica posseduta in OG11, senza alcuna possibilità di “sommatoria” delle varie classifiche relative alle categorie di opere speciali con quella delle opere generali. In altri termini – secondo l’appellante - il “principio dell’assorbimento” delle categorie specialistiche OS3, OS28 e OS30 nella categoria generale OG111 non potrebbe essere tramutato - come invece sostenuto dal Giudice di prime cure – in un “evanescente principio di cumulo delle classifiche”, non previsto dall’ordinamento e contrario all’intero assetto normativo in tema di possesso e certificazione dei requisiti posseduti dagli operatori economici. Ritiene il Collegio che l’appello sia infondato.
12.1 Riprendendo l’efficace sintesi operata dall’appellante, le questioni di diritto che i motivi di gravame richiedono di dirimere sono le seguenti:
1) se in virtù del principio dell’assorbimento, che consente all’operatore economico che possiede la categoria generale (OG11) di eseguire anche le opere delle categorie speciali (es. OS28, OS30, OS3), sia ammissibile la “sommatoria” delle “classifiche” relative alla singole categorie specialistiche ricomprese nella “OG11” con la “classifica” relativa alla stessa “OG11” per aggiungere la classifica superiore imposta da un bando;
2) se la sommatoria delle classifiche relative a opere ricomprese nelle suddette categorie collida o meno con il criterio dei “requisiti di punta”, in virtù del quale, per conseguire una determinata “classifica”, occorre che l’operatore economico abbia, fra l’altro, eseguito appalti di valore commisurato al valore della classifica richiesta”.
Prima di entrare in medias res giova precisare, riprendendo quanto in premessa già accennato che, nel caso di specie, la lettera d’invito richiedeva, quale condizione per partecipare alla selezione, che l’operatore economico fosse in possesso di certificazione SOA attestante la qualificazione in categoria e classifica adeguate ai lavori da assumere, e cioè categoria OS 30 classifica V “Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi”, ovvero categoria OG 11, classifica V. Dunque è pacifico che la lex gara riconoscesse la fungibilità delle due categorie (OG 11 e OS 30) e dunque implicitamente la possibilità di cumulo tra le stesse in caso di partecipazione in raggruppamento ai fini dell’integrazione del requisito minimo (situazione in cui si trova ad es. la stessa ATI appellante).
Il punto è se del cumulo potesse o meno beneficiare anche TSE, quale singola impresa in possesso di entrambe le categorie (nel caso in esame: OG 11 III bis e OS 30 IV bis, che se sommate giungerebbero a integrare il requisito di qualificazione richiesto dalla lettera di invito).
La risposta è ad avviso del Collegio positiva.
La disposizione normativa da applicare è l’art. 79, comma 16, del d.P.R. n. 207/2010, il quale prevede che “Per la qualificazione nella categoria OG 11, l'impresa deve dimostrare di possedere, per ciascuna delle categorie di opere specializzate individuate con l'acronimo OS 3, OS 28 e OS 30 nella tabella di cui all'allegato A, almeno la percentuale di seguito indicata dei requisiti di ordine speciale previsti dal presente articolo per l'importo corrispondente alla classifica richiesta: - categoria OS 3: 40%; - categoria OS 28: 70%; - categoria OS 30: 70%. L'impresa qualificata nella categoria OG 11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta. I certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OG 11 indicano, oltre all'importo complessivo dei lavori riferito alla categoria OG 11, anche gli importi dei lavori riferiti a ciascuna delle suddette categorie di opere specializzate e sono utilizzati unicamente per la qualificazione nella categoria OG 11 (….)”
E’ dirimente, in particolare, l’ultima parte della disposizione che, mutando passo rispetto alla previgente disciplina contenuta nell’art. 18 del D.P.R. n. 34/2000 - e proprio al fine di scongiurare il pericolo di duplicazione dei benefici ritraibili (ai fini della qualificazione) dalle lavorazioni eseguite - chiarisce che ove l’impresa intenda ottenere la qualificazione nella categoria specialistica OS 3, dovrà utilizzare certificati di esecuzione lavori differenti e distinti rispetto a quelli utilizzati per qualificarsi nella categoria generale OG11.
Sicchè da esse si inferisce, così come di recente condivisibilmente sostenuto anche dal Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana con la recente decisione n. 1031 del 2.12.2021, che “se è vero che le disposizioni regolamentari richiamate codificano il principio dell’assorbimento delle categorie speciali in quella generale OG11, attribuendo agli operatori qualificati nella categoria OG11 l’abilitazione ad eseguire le lavorazioni specialistiche delle categorie OS3, OS28 e OS30, è altrettanto evidente che, in base alle suddette disposizioni, l’operatore economico, che intenda qualificarsi anche per le categorie specialistiche, dovrà utilizzare certificati di esecuzioni lavori senz’altro differenti da quelli utilizzati per qualificarsi per la categoria generale, con la conseguenza che le due qualificazioni, quella per la categoria generale e quella per la categoria specialistica, sono autonome e possono coesistere ed essere congiuntamente e cumulativamente utilizzate ai fini della qualificazione in una gara d’appalto, essendo fondate su autonomi e diversi certificati di esecuzione di lavori, senza alcun rischio di duplicazione”.
Del resto, anche sul piano logico, convince l’argomento efficacemente esposto dal giudice di prime cure, secondo il quale se è possibile (a mente di quanto previsto dal bando e riconosciuto dalla stessa A.T.I. nel proprio ricorso) la sommatoria delle classifiche relative alle categorie “OG11” e “OS30” possedute dai “componenti” di un raggruppamento temporaneo d’imprese, non v’è ragione di negare aprioristicamente la possibilità che detta sommatoria operi anche con riferimento alle “classifiche” possedute da un singolo operatore economico, il quale sia in possesso delle certificazioni in “OG11” e in “OS30” conseguite in forza di certificati di esecuzione diversi.
OG11 e OS3 - PRINCIPIO DI ASSORBENZA
È incontestato tra le parti che il bando di gara prevedesse per i partecipanti la categoria OS3, classifica III-bis, fino ad Euro 1.500.000,00 precisando che: “Sono ammesse alla gara anche le imprese qualificate nella categoria OG11 per classifica adeguata all’importo della categoria specializzata OS3 prevista nel presente bando”.
Secondo la prospettazione del ricorrente la categoria OS3, classifica III-bis, fino ad Euro 1.500.000,00 sarebbe raggiungibile sommando le classifiche già possedute dalla Ghelas Impianti S.r.l. nella categoria speciale OS3 (class. II) e nella categoria generale OG11 (class. II) e aggiungendo altresì il requisito OS3, class. I (fino a euro 258.000) in possesso della mandante Giudice Costruzioni e Sistemi S.r.l.
Tale tesi è smentita dal tenore dell’art. 79, comma 16 del d.P.R. n. 207/2010 che consente nel caso di possesso della qualifica OG11 la capacità di eseguire i lavori nelle altre categorie speciali in ragione del principio di assorbimento poiché la predetta qualificazione (la OG11) implica che l’impresa debba dimostrare “di possedere, per ciascuna delle categorie di opere specializzate individuate con l’acronimo OS 3, OS 28 e OS 30 almeno le ivi previste percentuali dei requisiti di ordine speciale previsti da tale norma per l’importo corrispondente alle classifiche richieste”.
Come già chiarito dalla giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Lombardia, Brescia, 26 ottobre 2006, n. 1349;), la qualificazione OG11 ha una particolare natura poiché è una qualifica generale ma nello stesso tempo è anche una qualifica che include, sommandole (cfr. T.A.R. Lombardia, Brescia, 22 ottobre 2006, n. 1349; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 6 marzo 2015, n. 619; Cons. Stato, Sez. III, 17 dicembre 2015, n. 5706), le qualifiche speciali afferenti a specifiche lavorazioni già detenute dall’impresa (anche se non in tutte nella stessa misura) (Cons. Stato, Sez. III, 7 marzo 2011, n. 1422).
In altre parole, il rapporto tra la categoria generale OG11 e le categorie speciali che la compongono è di genus ad speciem, sicché la sommatoria cui aspira la ricorrente non può trovare accoglimento poiché non tiene conto che la qualifica OS3, con la relativa categoria, posseduta dalla Ghelas è già computata nella qualifica generale OG 11, concorrendone alla sua formazione.
Opinando nel senso sostenuto dalla ricorrente si opererebbe «una “duplicazione” di qualificazione comunque riferita (in OG11 ed in OSx) alla esecuzione del medesimo lavoro.» (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 30 gennaio 2006, n. 263 confermata cfr. C.G.A.R.S, sez. giur., 21 settembre 2007, n. 1051).
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
ATTESTAZIONE SOA - PRESENTAZIONE FALSI DOCUMENTI - ANNULLAMENTO
Al riguardo, va confermato il consolidato principio secondo cui l’attestazione di qualificazione rilasciata sulla base di falsi documenti va annullata anche se in ipotesi la falsità non sia imputabile all’impresa che ha conseguito l’attestazione (ex multis, Cons. Stato, V, 28 ottobre 2010, n. 7646), al fine di consentire al sistema SOA di funzionare nel modo più rispondente agli interessi generali cui esso è preordinato, onde garantire che le attestazioni rilasciate alle imprese siano fondate su dati oggettivi ed incontrovertibili.
Invero, ciò che rileva per l’annullamento dell’attestazione di qualificazione è il fatto oggettivo della non veridicità dei documenti sulla base dei quali è stata conseguita (ex multis, Cons. Stato, VI, 22 novembre 2012, n. 5917; VI, 8 luglio 2010, n. 4442; VI, 15 novembre 2010, n. 8054).
L’art. 86, comma 5 del d.P.R. n. 207 del 2010 prevedeva, in ordine ai criteri di valutazione dei lavori eseguiti e dei relativi importi ai fini SOA, che “Per i lavori il cui committente non sia tenuto all’applicazione del codice e del presente regolamento […] le relative dichiarazioni sono corredate dalla seguente documentazione:
a) permesso a costruire ovvero dichiarazione di inizio attività, relativi all’opera realizzata, ove richiesti, con allegata copia autentica del progetto approvato;
b) copia del contratto stipulato;
c) copia delle fatture corrispondenti al quantitativo di lavori eseguiti;
d) copia del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori”.
In base alla norma applicabile ratione temporis, i certificati di esecuzione lavori dovevano essere esibiti dalle imprese per la dimostrazione del requisito speciale di cui all’art. 79, comma 1, lettera b) del medesimo decreto (“adeguata idoneità tecnica e organizzativa”).
Nel caso di specie risulta che xxx aveva esibito, ai fini di conseguire l’attestazione SOA, tre fatture a corredo di un certificato di esecuzione per lavori privati, attestanti un importo totale di euro 846.754,00.
Peraltro, confrontando i dati di dette fatture con quelli trascritti sul registro IVA dell’anno 2011 della xxx era emerso che le prime due (in ordine cronologico) risultavano emesse in favore di soggetti diversi ed attestavano un importo totale pari ad appena 762,00 euro, mentre la terza riportava un numero di registrazione successivo all’ultimo progressivo annotato per quell’anno (di talché, in pratica, non era stata trascritta negli atti contabili).
Del tutto correttamente, dunque, l’ANAC aveva segnalato tali circostanze alla Soa …..in quanto proprio le fatture rivelatesi false (o falsificate) erano state prodotte a corredo del certificato che attestava l’esecuzione dei lavori necessario per la dimostrazione del requisito speciale di cui all’art. 79, comma 1, lettera b) del d.P.R. n. 207 del 2010.
Da parte sua, legittimamente la SOA.. perveniva, sulla base di tali obiettivi riscontri, a dichiarare la decadenza delle attestazioni precedentemente rilasciate, dal momento che le conclusioni originariamente raggiunte in ordine al procedimento di accertamento dei requisiti di qualificazione nei confronti della società xxx erano state determinate anche dalle risultanze contabili poi risultate falsificate.
In questi termini, dunque, non è coerente con le risultanze in atti la premessa su cui la sentenza impugnata fonda la decisione di annullamento dei provvedimenti di revoca impugnati, ossia che gli stessi fossero stati adottati sulla sola base di una riscontrata irregolarità fiscale, laddove la nota della SOA…….è chiara nell’indicare, a fondamento della revoca, l’esibizione di documenti privi di autenticità risultati a suo tempo determinanti nell’ottenimento delle attestazioni.
Alla luce dei rilievi che precedono, l’appello va dunque accolto.
ESECUZIONE DEI LAVORI - DEVE ESSERE DOCUMENTATA CON CERTIFICATI DI ESECUZIONE DEI LAVORI (86.5BIS)
Deve ritenersi che, ai fini della qualificazione per la partecipazione alla gara per l’affidamento di lavori pubblici, in linea di principio, quando il bando richiede a titolo di esperienza – come nel caso di specie – l’effettuazione di un determinato importo di lavori analoghi, è necessario che la relativa attestazione riguardi l’avvenuta regolare esecuzione dei lavori nella loro interezza, coincidendo tale circostanza con l’esatto adempimento del contratto che, a sua volta, dipende dal collaudo delle opere (e quindi dalla verifica di regolarità che presuppone il loro compimento).
Sempre in linea di principio, è possibile ipotizzare che sia spendibile un’attestazione di lavori parziale, laddove il bando lo preveda e questi siano certificabili (in caso di stralci funzionali ed autonomi dell’opera); e dunque, ancora una volta confermandosi la centralità ed essenzialità della certificazione di regolare esecuzione, non è sufficiente che l’impresa concorrente alleghi una qualsiasi attestazione tardiva (rispetto alla presentazione della domanda) per chiedere (successivamente alla conclusione della gara e per la prima volta in sede contenziosa) che venga estrapolata dalla suddetta certificazione una cifra di lavori da far valere per assommare l’importo minimo richiesto dal bando.
Quanto sopra implica l’irrilevanza della dichiarazione del RUP che, ad integrazione del CEL, indichi una quota di ammontare dei lavori eseguita anteriormente ad una certa data (ma non certificata da uno specifico CEL): invero, come puntualmente dedotto dall’Avvocatura, la liquidazione di un SAL costituisce una mera anticipazione, non implica alcuna valutazione definitiva di regolare esecuzione.
Conclusivamente, va rimarcato come il possesso sostanziale dei requisiti (incluse le relative certificazioni) deve sussistere al momento della presentazione delle offerte, come da pacifica giurisprudenza, non potendosi dunque distinguere tra effettuazione dei lavori (svolta dapprima) e certificazione (rilasciata successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte); che la comprova dei requisiti deve avvenire in relazione al possesso di quanto dichiarato ai fini dell’ammissione alla gara; e che la regolare esecuzione di lavori analoghi da far valere ai fini del possesso di un determinato fatturato per interventi ascrivibili nelle categorie richieste dal bando deve attenere a lavori non solo regolarmente, ma anche completamente eseguiti, salvo diverse previsioni della lex specialis.
QUIALIFICAZIONE CATEGORIA PREVALENTE
Il recente decreto legge 28 marzo 2014 n.47 "Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015" (convertito in legge 23 maggio 2014, n. 80) all'art. 12 "Disposizioni urgenti in materia di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici" espressamente prevede come regola generale (comma 2, lett. a.) quella per cui "l'affidatario, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invito come categoria prevalente puo' … eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l'opera o il lavoro, anche se non e' in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni". Fatte salve le eccezioni di cui alla successiva lett. b), il principio appare quindi introdotto positivamente nell'ordinamento. Peraltro, va evidenziato come tale scelta sia sorta a seguito del d.P.R. 30 ottobre 2013, n.72173, di accoglimento del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto per l'annullamento del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e in particolare delle disposizioni di cui all'articolo 109, comma 2, articolo 107, comma 2; Allegato A, articolo 79, commi 17, 19 e 20; articolo 85, commi 1 e 2; articolo 86, comma 1, articolo 83, comma 4, articolo 357, comma 12; articolo 92, comma 2. Nel parere espresso a proposito dal Consiglio di Stato, nell'adunanza della Commissione speciale del 16 aprile 2013 sulla questione (affare n. 3909/2011), le ragioni che hanno spinto all'accoglimento in parte qua sono state date dalla presenza di vizi di contraddittorieta' e di illogicita' che possono essere ricondotti alla violazione del principio di eguaglianza o al vizio di eccesso di potere. In dettaglio, tali elementi sono stati individuati (punto 6.4. della motivazione) da un lato (profilo quantitativo), nel sostanziale svuotamento della disposizione che sancisce la regola secondo cui l'affidatario dei lavori in possesso della qualificazione nella categoria prevalente puo' eseguire direttamente tutte le lavorazioni si cui si compone l'opera, anche qualora sia privo delle relative qualificazioni tramite l'introduzione di un complesso di deroghe che hanno finito per svuotare completamente il principio e, dall'altro (profilo qualitativo), dalla tipologia delle categorie specializzate indicate come categorie a qualificazione obbligatoria che, nel caso concreto, risultavano prive di connotati di particolare specialismo.
PRINCIPIO ASSORBIMENTO OG11
L'art. 79, comma 16, del D.P.R. n. 207 del 2010 (Regolamento di esecuzione del Codice degli Appalti) espressamente stabilisce che "l'impresa qualificata nella categoria OG 11 puo' eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS 28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta". Tale disposizione - applicabile alla fattispecie in esame in quanto riferita alle qualificazioni certificate da attestazioni SOA rilasciate in applicazione del sistema delineato dallo stesso comma 16 dell'art. 79 cit. – consente alle imprese in possesso della categoria di lavorazione generale OG 11 di assorbire le suddette categorie specialistiche (in assenza della relativa qualifica) anche a prescindere da qualsiasi previsione di bando. Di qui la legittimita' della partecipazione della mandataria (..) alla gara, in quanto, dalla documentazione versata in atti (..) risulta impresa in possesso della qualifica nella predetta categoria generale di lavorazione per classifica superiore a quella dei lavori relativi alla categoria speciale OS3 -impianti idrici e gas naturali – (v. T.A.R. Lazio RM – sez. I, 7/2/2013 n. 1357; T.A.R. Friuli V. G., sez. I, 18/10/2012 n. 374).
Non puo' ritenersi fondata l'ulteriore censura rilevante la mancata indicazione, da parte di ATI aggiudicataria, dei c.d. "costi della sicurezza aziendali" nella propria offerta economica, con conseguente asserito obbligo, per la stazione appaltante, di escludere la concorrente dalla gara. Al riguardo si osserva che la censura è infondata, risultando tale specifica clausola richiesta solo in riferimento agli appalti di servizi e di forniture, ai sensi di quanto dispone l'art. 87, c. 4, D. Lgs. n. 163 del 2006 e non riguardo ad appalti di lavori -quale è quello in esame- in riferimento ai quali l'amministrazione appaltante ha gia' predeterminato ed indicato nella lex specialis di gara l'importo di tali oneri (Cons. Stato, sez. V, 9/10/2013 n. 4964).
PRINCIPIO DI ASSORBENZA - DEVE ESSERE PREVISTO NELLA LEX SPECIALIS DI GARA
Il principio secondo cui l'impresa che possiede la categoria generale OG11 puo' eseguire anche le opere delle categorie speciali OS 28 e OS30 puo' trovare applicazione solo se la lex specialis della gara non richiede espressamente il possesso della qualificazione alle categorie specialistiche. Nel caso di specie il bando di gara richiedeva espressamente e a pena di esclusione il possesso delle qualificazioni OS28 e OS30 per l'esecuzione dei lavori rientranti in tali rispettive categorie. Si deve quindi ritenere che il Comune, attraverso la lex di gara, avesse gia' formulato la precisa e legittima scelta di richiedere il possesso delle qualificazioni nelle categorie specialistiche che esclude la possibilita' di partecipare mediante il possesso della qualificazione nella sola categoria OG11 (C.S. III, N. 1422/2011, C.S. , V, n. 3275/2012).
La disposizione contenuta nell'art. 79, comma 16, del D.P.R. n 207/2010 a tenore della quale "L'impresa qualificata nella categoria OG 11 puo' eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta." non è applicabile in relazione alle qualificazioni certificate da attestazioni SOA rilasciate sotto il vigore del DPR 34/2000, ma soltanto in relazione a quelle certificate da attestazioni SOA rilasciate in applicazione del nuovo e piu' rigoroso sistema delineato dal comma 16 dell'art. 79 cit., secondo il quale per la qualificazione nella categoria OG 11, l'impresa deve dimostrare di possedere, per ciascuna delle categorie di opere specializzate individuate con l'acronimo OS 3, OS 28 e OS 30 almeno le ivi previste percentuali dei requisiti di ordine speciale previsti da tale norma per l'importo corrispondente alle classifiche richieste. Solo per le imprese munite di tale nuova qualificazione potra' quindi ritenersi operativo il principio generale dell'assorbimento delle categorie specialistiche in quella generale OG11, a prescindere da qualsiasi previsione di bando.
OS12 E ANNULLAMENTO DETERMINA AUTORITA' DI VIGILANZA
Contrasta con il diritto comunitario, e perciò viene annullata, la determinazione n. 2/06 dell’Autorità per la Vigilanza sui LL.PP. nella parte in cui fornisce chiarimenti dell’art. 18, comma 8 del DPR 34/00 limita la partecipazione alle gare d’appalto violando il principio di libera concorrenza. L’imposizione dell’obbligo a carico delle imprese di conseguire la certificazione del sistema di qualità anche per la produzione dei beni oggetto della categoria OS12, lungi dal costituire un adempimento che può essere realizzato dall’impresa con la semplice dimostrazione del possesso di una linea produttiva messa a disposizione anche da terzi, determina chiaramente una significativa riduzione del numero dei potenziali partecipanti alle procedure concorsuali e, quindi, una drastica riduzione dell’offerta, essendo, ovviamente, presenti sul mercato un numero ridotto di imprese costruttrici e ciò, in palese violazione, oltre che del principio di libertà di concorrenza, anche dell’altro principio, ampiamente applicato in ambito di pubbliche gare, di più ampia partecipazione delle imprese alle gare di appalto. La disposizione censurata, quindi, appare incompatibile con le norme ed i principi comunitari sopra illustrati per evidente violazione della libera concorrenza tra operatori, con la conseguenza che la stessa va disapplicata, essendo, in base al principio del primato del diritto comunitario, inidonea ad innovare nell’ordinamento interno.
Pareri tratti da fonti ufficiali
In un progetto in fase di verifica presso il Comune di Racconigi, il progettista ha indicato, tra le categorie scorporabili, la OS3 (€ 78.053,36), l’OS28 (€ 94.561,91) e l’ OS30 (91.780,31). L’art. 79, comma 16, ultimi periodi, del DPR 207/2010, testualmente recita “Ai fini dell’individuazione delle categorie nella fase di progetto e successivo bando o avviso di gara o lettera di invito, un insieme di lavorazioni è definito come appartenente alla categoria OG11 qualora dette lavorazioni siano riferibili a ciascuna delle categorie specializzate OS3, OS28 E OS30; l’importo di ciascuna di tali categorie di opere specializzate, così individuate, deve essere pari almeno alla percentuale di seguito indicata dell’importo globale delle lavorazioni attinenti alla categoria OG11: CATEGORIA OS3: 10% CATEGORIA OS28: 25% CATEGORIA 0S30: 25%” Nel progetto in esame, ciascuna delle tre categorie, espressa in percentuale, raggiunge i minimi rispettivamente del 10, 25 e 25 per cento dell’importo complessivo degli impianti. Nell’avviso di gara è necessario indicare obbligatoriamente la cat. OG11 e l’importo complessivo di euro 264.395,58, derivante dalla somma dell’ammontare delle tre categorie sopraccitate, oppure si può scegliere di indicare le tre categorie OS3, OS28 E OS30, dando la possibilità ai possessori della cat. OG11 di partecipare all’appalto? Ringrazio per l’attenzione.
L'art. 79, c. 17, D.P.R. 207/2010 prescrive “Per i lavori della categoria OS 12-A, ai fini del collaudo, l'esecutore presenta una certificazione del produttore dei beni oggetto della categoria attestante il corretto montaggio e la corretta installazione degli stessi”. Questa norma si deve applicare anche per i lavori sotto i 150.000 euro? Grazie
Si deve procedere all’appalto dei lavori di recupero di un edificio tutelato (ex Ospedale) mediante procedura negoziata (art. 204 Codice) e le lavorazioni previste sono: OG2 – II, prevalente 60% OG11 - I scorporabile 40%. Ai sensi dell’art. 108 del DPR 207/2010 le ditte invitate devono essere qualificate per la categoria OG2 prevalente. Per la categoria scorporabile OG11 l’impresa può avvalersi del subappalto nei limiti del 30%, in quanto impianti tecnologici di importo superiore al 15% del valore complessivo dell’appalto. Si chiede di sapere se le ditte da invitare possono essere individuate tramite sorteggio da un elenco di operatori economici già predisposto dall’Amministrazione per la categoria OG2, indipendentemente dal fatto che le stesse siano o meno in possesso della qualificazione OG11. Poiché chi esegue i lavori OG11 dovrà essere abilitato ai sensi di legge a rilasciare i certificati di conformità degli impianti, si chiede inoltre se questa stazione appaltante possa legittimamente nella lettera d’invito: 1) richiedere che la ditta partecipante sia qualificata sia per OG2 –II e OG11- I, oppure che sia qualificata per OG2 II e partecipi in ati con altra qualificata in OG11-I; 2) escludere il ricorso all’avvalimento in riferimento alla categoria specializzata OG11, vista la necessità del rilascio delle dichiarazioni di conformità da parte di chi ha eseguito gli impianti; 3) ammettere alla gara l’operatore economico titolare delle categorie specializzate OS3, OS28 e OS30 in riferimento ai lavori afferenti le singole categorie; 4) escludere il ricorso all’avvalimento in riferimento alle medesime categorie specializzate per le stesse motivazioni di cui al punto 2

