Art. 46 Accreditamento

ABROGATO DALL'ART. 217 DEL DLGS 50/2016, IN VIGORE DAL 19/04/2016

[1. Per le attività di verifica sono Organi di accreditamento, per gli Organismi di ispezione di tipo A, B e C ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, e per gli Organismi di certificazione del sistema di controllo interno di qualità coerente con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001, gli enti partecipanti all'European cooperation for accreditation (EA).

2. Con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono disciplinate le modalità e le procedure di accreditamento per gli Organismi di ispezione di tipo A, B e C e di accertamento per gli Organismi di certificazione del sistema di controllo interno di qualità coerente con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001. ]
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Giurisprudenza e Prassi

VALIDA LA CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ RILASCIATA DA ENTI ACCREDITATI DA FIRMATARI ACCORDI MLA

TAR PUGLIA - LECCE Sentenza 2025
Fase Procedura: Aggiudicazione

Ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale nelle gare pubbliche, la certificazione di qualità rilasciata da un organismo accreditato da un ente straniero firmatario degli accordi internazionali di mutuo riconoscimento (IAF MLA ed EA MLA) è valida ed equivalente a quella rilasciata dall'ente nazionale, in quanto soggetta a protocolli di verifica uniformati a livello sovranazionale che impediscono discriminazioni basate sulla sede UE o extra-UE dell'ente certificatore.