Art. 40 Cronoprogramma

1. Il progetto esecutivo é corredato dal cronoprogramma delle lavorazioni. Il cronoprogramma é composto da un diagramma che rappresenta graficamente la pianificazione delle lavorazioni gestibili autonomamente, nei suoi principali aspetti dal punto di vista della sequenza logica, dei tempi e dei costi. Il cronoprogramma é redatto al fine di stabilire in via convenzionale, nel caso di lavori compensati a prezzo chiuso, l'importo degli stessi da eseguire per ogni anno intero decorrente dalla data della consegna, nonché ai fini di quanto previsto dall'articolo 171, comma 12.

2. Nei casi di cui all'articolo 53, comma 2, lettere b) e c), del codice, il cronoprogramma é presentato dal concorrente unitamente all'offerta.

3. Nel calcolo del tempo contrattuale deve tenersi conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.

Condividi questo contenuto:

Giurisprudenza e Prassi

ESCLUSIONE LEGITTIMA PER CRONOPROGRAMMA PRIVO DI VALORIZZAZIONE ECONOMICA (83.8)

TAR LAZIO Sentenza 2024
Fase Procedura: Valutazione Offerte e Anomalia

Nelle gare d'appalto regolate dal criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la mancata valorizzazione economica del cronoprogramma richiesto dalla lex specialis integra una grave carenza di un elemento essenziale dell'offerta. Tale omissione non è suscettibile di soccorso istruttorio o di integrazione postuma, in quanto permetterebbe al concorrente di modificare il contenuto della propria proposta tecnico-economica dopo la scadenza del termine di presentazione, ledendo la parità di trattamento tra i partecipanti.

APPALTO DI LAVORI E PROGETTAZIONE - CRONOPROGRAMMA

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2013

In base agli artt. 17, All. XXI al codice dei contratti pubblici e 40 del regolamento di attuazione di cui al d.p.r. n. 207/2010, il cronoprogramma è un documento che rappresenta, secondo peculiari modalita' di rappresentazione grafica, l'andamento nel tempo degli importi dei lavori da eseguire principalmente in campo edilizio.

Il comma 1 dell'art. 17 ora richiamato prevede che il documento in questione ha la finalita' "di stabilire in via convenzionale (nel caso di lavori compensati a prezzo chiuso) l'importo degli stessi". Il comma 1 del parimenti citato art. 40 richiama poi l'art. 171, comma 12, del medesimo regolamento, il quale disciplina le conseguenze derivanti dal mancato rispetto dei tempi indicati nel cronoprogramma sotto il profilo del pagamento del prezzo.

Dalle citate disposizioni normative emerge quindi che il documento in questione ha rilievo negoziale e del resto è evidente che in tanto lo stesso puo' avere un'utilita' pratica in quanto presupponga una volonta' contrattuale certa e definitiva in ordine ai tempi dei lavori ivi descritti.

Nel caso di specie, poi, dalle disposizioni di lex specialis emerge che tale volonta' la stazione appaltante ha inteso suggellare con la sottoscrizione del cronoprogramma, cosi' rendendo chiaramente riconoscibile l'impegno al rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori in esso rappresentati.

MANCATA PRODUZIONE CRONOPROGRAMMA LAVORI

TAR SICILIA SENTENZA 2013

Laddove il cronoprogramma dei lavori, seppur richiamato negli atti di gara formalmente come elemento qualificante l'offerta, di fatto non è stato concepito quale elemento di integrazione dell'obbligazione ovvero come quale presupposto per l'attribuzione, anche in maniera indiretta, di punteggio. Quindi, qualora non prodotto dal concorrente, non puo' ritenersi essenziale e conseguentemente motivo di esclusione dalla gara.

ASSENZA CRONOPROGRAMMA IN SEDE DI OFFERTA - CAUSA ESCLUSIONE

TAR LOMBARDIA SENTENZA 2009

Nonostante nel nostro ordinamento viga il principio della eterointegrazione della legge di gara - (che nel caso di specie non prevedeva nulla in ordine al deposito del crono-programma delle lavorazioni unitamente all'offerta) - ad opera delle prescrizioni normative che impongono un determinato adempimento (artt. 42 co. 2, D.P.R. n. 554/1999 e 73 D.P.R. n. 170/2005 secondo cui "nei casi di appalto-concorso e di appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione, il crono-programma è presentato dall'appaltatore unitamente all'offerta"), tale assunto, non puo' tuttavia essere spinto sino al punto da teorizzare l'esclusione dalla gara quale conseguenza del mancato adempimento della prescrizione, per la ragione che vige in materia, in omaggio al canone generale del favor partecipationis, il principio della necessaria tipicita' delle cause di esclusione e che non ogni inadempimento alle prescrizioni di gara comporta, per cio' stesso, tale esito definitivo.