Art. 33 Documenti componenti il progetto esecutivo
1. Il progetto esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l'intervento da realizzare. Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamenti, nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisionali. Il progetto é redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo nonché delle prescrizioni dettate nei titoli abilitativi o in sede di accertamento di conformità urbanistica, o di conferenza di servizi o di pronuncia di compatibilità ambientale, ove previste. Il progetto esecutivo é composto dai seguenti documenti, salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 15, comma 3, anche con riferimento alla loro articolazione:
a) relazione generale;
b) relazioni specialistiche;
c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale;
d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
e) piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
f) piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e quadro di incidenza della manodopera;
g) computo metrico estimativo e quadro economico;
h) cronoprogramma;
i) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;
l) schema di contratto e capitolato speciale di appalto;
m) piano particellare di esproprio.
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Giurisprudenza e Prassi
PROGETTO ESECUTIVO NON "CANTIERABILE": RISOLUZIONE CONTRATTUALE PER COLPA DELL'ENTE E RISARCIMENTO DANNI PER L'APPALTATORE (24)
TRIBUNALE DI AREZZO SENTENZA 2025
Entrando, ora, nel merito della controversia occorre valutare se l’ abbia legittimamente dichiarato la risoluzione del contratto di appalto in parola per asserito grave inadempimento della parte attrice.
Occorre evidenziare che il c.t.u., nominato in sede di A.T.P. e convocato a chiarimenti nel giudizio, nella relazione depositata riferisce che “(…) Come già riportato nell’Accertamento Tecnico Preventivo, il progetto redatto nel 2016, di cui all’atto di citazione, risulta solo formalmente completo e conforme alla normativa di riferimento (D. lgs. N° 163 del 2006 e il DPR n° 207 del 2010), mentre la qualità delle informazioni in esso contenute è carente, inadeguata e sostanzialmente difforme dallo stato dei luoghi. Un progetto di fatto non esecutivo, ma “progetto tipo”, non appaltabile né cantierabile (…)”; inoltre, il c.t.u., sempre nella relazione depositata, aggiunge che “(…) Il progetto originario del luglio 1969, depositato al genio civile e nelle disponibilità di CP_3 che inspiegabilmente, non era presente tra i documenti di gara, era conforme all’opera per come la stessa era stata realizzata ed esplicitava i particolari costruttivi che il progetto CP_3 del 2016 ha colpevolmente ignorato (…)”; ancora il c.t.u., sempre nella relazione depositata, riferisce che “(…) Le difformità riscontrate fra il progetto esecutivo e lo stato realizzato si riferiscono ad aspetti strutturali non trascurabili, che possono determinare scelte progettuali diverse da quelle adottate. Nei documenti progettuali si evidenzia un’oggettiva difformità di quanto rappresentato negli elaborati grafici rispetto allo stato dei luoghi.
ILLEGITTIMA LA RIQUALIFICAZIONE DEL LIVELLO DI PROGETTAZIONE SENZA ADEGUATA MOTIVAZIONE (23.8)
TAR LAZIO Sentenza 2025
Fase Procedura: Valutazione Offerte e Anomalia
La commissione di gara non può procedere alla riqualificazione d'ufficio di un progetto presentato e validato come esecutivo in termini di progetto definitivo in assenza di una specifica e analitica motivazione che ne giustifichi il declassamento. Tale valutazione, pur espressione di discrezionalità tecnica, deve essere esternata negli atti di gara, restando preclusa l'integrazione motivazionale postuma effettuata dall'amministrazione solo a seguito delle contestazioni del partecipante o in sede di riscontro a istanze di accesso.
NATURA ESECUTIVA DEL PROGETTO ACCORPATO PER INTERVENTI DI LIMITATA COMPLESSITÀ (23.4)
TAR LAZIO Sentenza 2024
Fase Procedura: Valutazione Offerte e Anomalia
Sussiste il diritto all'attribuzione del punteggio premiale previsto per la progettazione esecutiva qualora il concorrente presenti un progetto accorpato (definitivo-esecutivo) che, per il livello di dettaglio degli elaborati e la tipologia di intervento a bassa complessità, risulti idoneo alla cantierabilità immediata dell'opera, non rilevando la mancanza di documentazione accessoria o non pertinente.
LE OPERE DI COMPLESSITA' SUPERIORE QUALIFICANO ANCHE PER QUELLE DI LIVELLO INFERIORE
TAR CALABRIA Sentenza 2024
Fase Procedura: Valutazione Offerte e Anomalia
Ai fini della dimostrazione dei requisiti di qualificazione per i servizi di architettura e ingegneria, i gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria funzionale. Inoltre, in virtù del principio di tassatività delle cause di esclusione, la stazione appaltante non può escludere un concorrente per la mancanza di specifici elaborati tecnici se il contenuto informativo richiesto è comunque desumibile dal complesso della documentazione presentata, garantendo la valutazione della fattibilità delle proposte.
PROCEDURA DI VAS - PROGETTO APPROVATO IN VARIANTE URBANISTICA
CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2010
Ai sensi dell’art. 5, comma 1, del citato decreto n. 152/2006, la procedura di V.A.S. è espressamente riservata alla valutazione ambientale di piani e programmi, restando conseguentemente escluse le varianti riguardanti la realizzazione di singoli progetti, per i quali il legislatore ha predisposto il diverso strumento del procedimento di V.I.A. (v. da ultimo, Cons. Stato, Sez. IV, 4 dicembre 2009, n. 7651)
Le modifiche di minima rilevanza per un tracciato stradale (nella specie, sostituzione di una rotatoria con un incrocio a T), che non incidono su alcuna area esterna rispetto a quella del progetto approvato in variante urbanistica, devono , ritenersi senz’altro ammissibili in sede di predisposizione ingegneristica del progetto esecutivo, in base all’art. 35 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.
PROGETTO ESECUTIVO - COMPUTO METRICO E QUADRO ECONOMICO
TAR PUGLIA SENTENZA 2008
L’art. 35 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, per il quale tra i documenti componenti il progetto esecutivo, alla lettera g) indica “computo metrico estimativo definitivo e quadro economico”, non ha contenuto precettivo, trattandosi di norma diretta alle amministrazioni con la finalita' di definire il progetto esecutivo e i documenti che lo compongono, ben potendo la stazione appaltante valutare quali documenti volta per volta richiedere.
Nel caso di specie, la ricorrente, perviene alla obbligatorieta' della allegazione del quadro economico attraverso il richiamo all’art. 35 del D.P.R. 554 del 1999 contenuto al paragrafo 10. 4 della lettera di invito, laddove è specificato che i concorrenti devono redigere il progetto esecutivo “in piena conformita' a quanto prescritto nel Titolo III, capo II, Sezione Quarta del D.P.R. 554/99”. Senonche', il paragrafo 10. 4 della lettera di invito, dopo il richiamo del D.P.R. 554/99, prosegue specificando in dettaglio i singoli documenti che devono essere contenuti nella busta “C” a pena di esclusione, indicando espressamente al n. 15 solo il computo metrico estimativo.
Il rinvio dinamico ma generico al Titolo III, capo II del D.P.R. 554/99, in cui è contenuto anche l’art. 35, non puo' prevalere sulla disposizione specifica della lettera di invito che elenca espressamente gli elaborati da presentare nella Busta C, offerta tecnica. Tanto meno è possibile disporre la esclusione per carenze documentali non richieste dalla lex specialis di gara a pena di esclusione, attesa la tassativita' delle cause di esclusione ed il favor partecipationis che costituiscono principi giurisprudenziali quieti nelle procedure concorsuali.
La stessa stazione appaltante, peraltro, nella fase antecedente la presentazione delle offerte, allo scopo di fugare i dubbi sorti in capo ai concorrenti circa il contenuto del computo metrico estimativo e la sua collocazione (nella busta C o nella busta B), ha chiarito ogni aspetto relativo alle modalita' di redazione del computo metrico estimativo e della sua collocazione.
Di qui la conferma che mai la stazione appaltante ha richiesto ai concorrenti di allegare nelle buste relative all’offerta tecnica o a quella economica il quadro economico, documento, peraltro, avente natura meramente ricognitiva, come pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza.
INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUZIONE LAVORI
CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2007
Una volta che il progetto è pervenuto alla fase definitiva, non è più possibile revocarlo e farvi subentrare un altro professionista in assenza di particolari ragioni accertate dal responsabile del procedimento.
L'Istituto ha necessità di nominare un professionista esterno quale coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione in base ai d.lsg 494/96 e 528/99, in quanto carente di personale per poter rivestire tale figura. Si chiede di conoscere in quale momento del procedimento deve essere nominato ufficialmente il coordinatore in fase di progettazione e quando il coordinatore in fase di esecuzione e se tali figure fanno parte a tutti gli effetti dell'ufficio di direzione lavori.