Art. 24 Documenti componenti il progetto definitivo
1. Il progetto definitivo, redatto sulla base delle indicazioni del progetto preliminare approvato e di quanto emerso in sede di eventuale conferenza di servizi, contiene tutti gli elementi necessari ai fini dei necessari titoli abilitativi, dell'accertamento di conformità urbanistica o di altro atto equivalente; inoltre sviluppa gli elaborati grafici e descrittivi nonché i calcoli ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche e di costo.2. Esso comprende i seguenti elaborati, salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 15, comma 3, anche con riferimento alla loro articolazione:
a) relazione generale;
b) relazioni tecniche e relazioni specialistiche;
c) rilievi planoaltimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico;
d) elaborati grafici;
e) studio di impatto ambientale ove previsto dalle vigenti normative ovvero studio di fattibilità ambientale;
f) calcoli delle strutture e degli impianti secondo quanto specificato all'articolo 28, comma 2, lettere h) ed i);
g) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
h) censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;
i) piano particellare di esproprio;
l) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
m) computo metrico estimativo;
n) aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
o) quadro economico con l'indicazione dei costi della sicurezza desunti sulla base del documento di cui alla lettera n).
3. Quando il progetto definitivo é posto a base di gara ai sensi dell'articolo 53, comma 2, lettera b), del codice ferma restando la necessità della previa acquisizione della positiva valutazione di impatto ambientale se richiesta, in sostituzione del disciplinare di cui all'articolo 30, il progetto é corredato dello schema di contratto e del capitolato speciale d'appalto redatti con le modalità indicate all'articolo 43 nonché del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sulla base del quale determinare il costo della sicurezza, nel rispetto dell'allegato XV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Lo schema di contratto prevede, inoltre, che il concorrente debba indicare, al momento dell'offerta, la sede di redazione del progetto esecutivo, nonché i tempi della progettazione esecutiva e le modalità di controllo, da parte del responsabile del procedimento, del rispetto delle indicazioni del progetto definitivo, anche ai fini di quanto disposto dall'articolo 112, comma 3, del codice.
Giurisprudenza e Prassi
ESCLUSO L'OBBLIGO DI SCREENING VIA PER LA REALIZZAZIONE DI PISTE CICLABILI E CICLOVIE NAZIONALI
La realizzazione di una pista ciclabile non richiede la sottoposizione a verifica di assoggettabilità a VIA (screening), poiché tale opera non è sussumibile nella categoria delle strade extraurbane. Le determinazioni amministrative relative al tracciato costituiscono scelte tecnico-discrezionali insindacabili nel merito, salvo profili di macroscopica irragionevolezza o travisamento fattuale.
PISTA CICLABILE ESCLUSA DA VIA PER MANCATA EQUIPARAZIONE A STRADA EXTRAURBANA
Ai fini della disciplina sulla valutazione di impatto ambientale, una pista ciclabile non può essere equiparata a una strada extraurbana secondaria, atteso che le definizioni contenute nel Codice della Strada distinguono nettamente le infrastrutture destinate alla circolazione motorizzata da quelle riservate ai velocipedi; conseguentemente, tale opera è esclusa dall'obbligo di screening di VIA, fatta salva la discrezionalità dell'Amministrazione nell'approfondire comunque gli impatti ambientali.
ILLEGITTIMA L'AGGIUDICAZIONE SE IL PEF MOSTRA INCREMENTI DI RICAVI NON GIUSTIFICATI E INCOERENZE SUGLI INVESTIMENTI (183.15)
È illegittima l'aggiudicazione di una concessione in finanza di progetto qualora il Piano Economico Finanziario dell'aggiudicataria presenti incrementi dei ricavi previsionali del tutto privi di giustificazione documentale rispetto al progetto posto a base di gara e non computi, sul lato degli investimenti, i maggiori costi derivanti dalle migliorie tecniche offerte in sede di gara, venendo meno la funzione del PEF di attestare la reale sostenibilità dell'operazione.
SOTTOSCRIZIONE DEI PROGETTISTI E COMPLETEZZA DOCUMENTALE DEL PROGETTO DEFINITIVO NELL'OFFERTA TECNICA
In tema di appalto integrato, la mancata sottoscrizione degli elaborati di progetto da parte del progettista abilitato incaricato non rappresenta un vizio puramente formale, bensì l'assenza di un elemento costitutivo dell'offerta tecnica necessario a garantire la paternità e la responsabilità professionale della prestazione. Inoltre, l'incompletezza documentale del progetto definitivo presentato in sede di gara, qualora privo di relazioni obbligatorie richieste dalla lex specialis e dalla normativa tecnica generale, determina l'esclusione dell'operatore economico per violazione del principio di completezza dell'offerta.
LE OPERE DI COMPLESSITA' SUPERIORE QUALIFICANO ANCHE PER QUELLE DI LIVELLO INFERIORE
Ai fini della dimostrazione dei requisiti di qualificazione per i servizi di architettura e ingegneria, i gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria funzionale. Inoltre, in virtù del principio di tassatività delle cause di esclusione, la stazione appaltante non può escludere un concorrente per la mancanza di specifici elaborati tecnici se il contenuto informativo richiesto è comunque desumibile dal complesso della documentazione presentata, garantendo la valutazione della fattibilità delle proposte.
APPALTO INTEGRATO - INDICAZIONE DEL GEOLOGO - LIMITI
L’obbligo di indicare un geologo tra i progettisti in sede di gara e di corredare l’offerta tecnica con la relazione geologica dipende, in concreto, dalla natura delle prestazioni affidate all’appaltatore, laddove cioè queste implichino una modificazione sostanziale delle previsioni progettuali formulate dalla stazione appaltante ed a condizione che la relativa necessità sia espressamente prefigurata nelle regole operative di gara.
Depone in tal senso l’esigenza che la determinazione degli obblighi progettuali e documentali imposti dalle stazioni appaltanti ai concorrenti siano chiaramente definiti nei documenti di gara e che a tali soggetti non siano addossati oneri che le prime, nell’ambito della loro discrezionalità e sulla base del grado di dettaglio della progettazione a base di gara, delle caratteristiche delle opere e delle migliorie consentite, hanno ritenuto non necessari.
Per contro, l’applicazione meccanicistica dei più volte citati artt. 35 e 26 d.P.R. n. 207 del 2010, nei termini e con gli esiti propugnati dall’odierna appellante, condurrebbe proprio a tali incoerenti ed irragionevoli conseguenze, determinando un aggravio documentale ed economico per i concorrenti che, da un lato, non risponde ad esigenze effettive delle amministrazioni e le cui conseguenze si pongono, dall’altro lato, in tensione con i richiamati principi di certezza affermati in ambito sovranazionale (ancora, Cons. Stato, V, n. 4080 del 2017) e con divieto di enucleare cause di esclusione dalle procedure di affidamento di contratti pubblici non previste in modo espresso dal bando di gara (Cons. Stato, Ad. plen., 27 luglio 2016, n. 19).
MANCATA ALLEGAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA – AVVALIMENTO DI UN’UNICA AUSILIARIA PER L’INTERO RAGGRUPPAMENTO
La relazione geologica è da considerarsi indispensabile elemento del progetto, fatto salvo un contrario avviso del responsabile del procedimento, debitamente motivato ex ante, a tutela della par condicio dei partecipanti.
Il raggruppamento, inteso non quale soggetto unitario, ma quale unione di soggetti distinti, può soddisfare i requisiti di capacità richiesti avvalendosi di più imprese ausiliarie rispetto a tutte le imprese che lo compongono.
OGGETTO: Istanza di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs.50/2016 presentata dal Comune di Sant’Anna Arresi – Procedura aperta per la progettazione definitiva-esecutiva e l’esecuzione dei lavori per la realizzazione della pista ciclabile da Sant’Anna Arresi a Portopino – Importo a base di gara: euro 1.740.053,00 - S.A. Comune di Sant’Anna Arresi (CI)
APPALTO INTEGRATO E PROPOSTE MIGLIORATIVE
La fattispecie dell'appalto integrato si caratterizza per il fatto che il progetto esecutivo è affidato all'impresa aggiudicataria essenzialmente al fine di far compiere ad un unico soggetto, l'appaltatore, le scelte di dettaglio: l'impresa aggiudicataria dell'appalto integrato dovrà redigere il progetto esecutivo in conformità al progetto definitivo "senza apprezzabili differenze di tecniche e di costo" come si legge nel comma 4 dell'articolo 25 del d.P.R. 554/1999.
Per quanto attiene, in particolare, alle proposte migliorative sul progetto definitivo posto a base di gara, si precisa che le stesse non possono, come tutte le varianti, alterare la sostanza del progetto.
Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla C. s.r.l. – progettazione ed esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria strade nella città di N. S.A. Comune di N.
DIFFORMITA' OFFERTA TECNICA - DINIEGO AGGIUDICAZIONE
In funzione dell’elaborazione del progetto, ciascuna ditta partecipante dovrebbe prendere le mosse dai dati effettivi già messi a disposizione dalla stazione appaltante o comunque acquisibili mediante campionamenti ed analisi, in modo da risolvere, in sede di progettazione, le problematiche legate nel caso in esame agli scarichi difformi, e non già formulare proposte sulla base di dati di letteratura, il che è proprio quanto ha fatto il raggruppamento ricorrente.
Nel caso di specie il Raggruppamento ricorrente ha predisposto un progetto esecutivo ed uno definitivo per molti aspetti non conformi a quello preliminare previsto nel capitolato minimo prestazionale, per altri incompleti, contravvenendo alle disposizioni contenute nella richiamata normativa.
LA RELAZIONE GEOLOGICA NELLE GARE DI APPALTO - DIVIETO DI SUBAPPALTO
L’art. 16 della L. n. 109/1994 e l’art. 25 del DPR n. 554/1999 prevedono che la relazione geologica fa parte integrante del progetto definitivo e tali norme sono richiamate dal bando di gara, senza alcuna aggiunta o postilla che possa far pensare ad un richiamo parziale delle norme stesse; inoltre, lo stesso bando di gara richiama il summenzionato art. 17, comma 14-quinquies della L. n. 109/1994, recante il divieto di subappalto della relazione geologica. Pertanto, sia in base alle norme del codice civile in materia di interpretazione dei contratti, sia in base al principio del clare loqui, si deve ritenere nel giusto un concorrente che, a fronte di siffatte clausole della lex specialis, abbia ritenuto che la relazione geologica facesse parte integrante degli elaborati progettuali. Non ha molto senso, infatti, prevedere in un bando di gara il divieto di subappalto riferito ad una prestazione non compresa nell’oggetto dello stipulando contratto, a meno di non voler ipotizzare un errore nella redazione del bando. In ogni caso, tenuto conto del rigore formale che deve necessariamente contraddistinguere procedure del genere, a fronte di una norma del bando che richiama una norma di legge la quale prevede a sua volta che la relazione geologica è parte integrante del progetto definitivo, i concorrenti debbono ritenere che la predetta relazione rientri fra gli elaborati da redigere.
Qualora, pertanto, si renda necessaria l’acquisizione della relazione geologica, l’Amministrazione è tenuta ad avvalersi dell’opera professionale del geologo che potrà essere reperita o all’interno della struttura tecnica della stazione appaltante o all’esterno attraverso specifico affidamento riservato a professionisti geologi ovvero ad unico soggetto affidatario dell’incarico di progettazione completo. In tale ultimo caso la presenza del professionista geologo dovrà essere richiesta esplicitamente in fase di bando di gara e la relativa presenza all’interno delle strutture dei soggetti partecipanti dovrà essere accertata dall’Amministrazione. La presenza del geologo potrà manifestarsi sia sotto forma di componente di eventuale associazione temporanea ovvero in qualità di responsabile della prestazione, nominativamente indicato nell’offerta, in organico alla struttura partecipante nel senso espresso nelle precedenti considerazioni…”.
L’Autorità di Vigilanza ritiene, in modo del tutto condivisibile, che nel bando di gara deve essere espressamente indicata la circostanza che la relazione geologica non è richiesta fra gli elaborati progettuali.
OFFERTA - ELENCO PREZZI
E’ logico e coerente che il bando richieda l’elenco dei prezzi unitari come componente del progetto, da inserire nella busta contenente tutti i documenti relativi al progetto definitivo. Tale soluzione è conforme anche al d.P.R. n. 554/1999 che include il quadro economico tra i documenti che compongono il progetto definitivo (art. 25, d.P.R. n. 554/1999). La Commissione di gara deve valutare prima l’offerta tecnica e poi quella economica.
L’omissione dell’elenco prezzi nella busta contenente tutti i documenti relativi al progetto definitivo , impediva alla Commissione una completa valutazione del progetto offerto, di cui tale elenco prezzi era parte integrante.
Pareri tratti da fonti ufficiali
Dovendo affidare la progettazione ed esecuzione (appalto integrato) di un opera, si chiede se, per la redazione della progettazione definitiva da parte del progettista incaricato da porre a base di gara, si debba far riferimento all'art.164 del D.Lgs. n.163/06 e, quindi, all'allegato XXI per l'individuazione degli elaborati da redigere.

