Art. 186 Lavori e somministrazioni su fatture

ABROGATO DALL'ART. 27 DEL DM MIT 49/2018, IN VIGORE DAL 30/05/2018

[1. Le lavorazioni e le somministrazioni che per la loro natura si giustificano mediante fattura sono sottoposti alle necessarie verifiche da parte del direttore dei lavori, per accertare la loro corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati e allo stato di fatto. Le fatture così verificate e, ove necessario, rettificate, sono pagate all'esecutore, ma non iscritte nei conti se prima non siano state interamente soddisfatte e quietanzate.]
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Giurisprudenza e Prassi

L'APPALTATORE PUO' OTTENERE IL RIMBORSO DELLE PRESTAZIONI ACCESSORIE NON PREVISTE IN CONTRATTO MA NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA PUBBLICA PER CONFORMITA' ALLA NORMATIVA AMBIENTALE

TRIBUNALE DI AVELLINO SENTENZA 2026

In tema di appalti pubblici, l’attività di smaltimento dei rifiuti prodotti dalle lavorazioni, pur se non espressamente disciplinata nel contratto, costituisce una fase imprescindibile del processo esecutivo in mancanza della quale l’opera non potrebbe ritenersi compiutamente realizzata né conforme alla normativa ambientale. Ne consegue che tali prestazioni, avendo natura extracontrattuale, legittimano l'azione di arricchimento senza causa nei confronti della P.A. beneficiaria. Ai fini della liquidazione dell'indennizzo, il giudice deve valutare l'arricchimento in senso oggettivo, ma l'appaltatore è onerato della prova rigorosa dell'esborso, in mancanza della quale il credito deve essere contenuto nei limiti delle somme stanziate nel quadro economico dell'opera.

"La CTU ha [...] evidenziato che l’attività di conferimento dei rifiuti deve essere qualificata come «necessaria e indispensabile per la corretta esecuzione della prestazione principale rivestendo in rapporto a quest’ultima e nella complessiva economia del contratto carattere complementare, essendo evidente che all’interesse della stazione appaltante all’ottenimento della prestazione contrattuale “strumentale” (il trasporto) si associ necessariamente quello relativo al conseguimento della prestazione “finale” (lo smaltimento o il recupero), attività strettamente connesse e indispensabili per chiudere il ciclo di vita dei rifiuti.» [...].

Tale ricostruzione è pienamente condivisibile e trova conferma nei principi generali elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui le prestazioni accessorie indispensabili alla realizzazione dell’opera pubblica, ancorché non espressamente previste nel contratto, possono assumere rilievo giuridico ove si rivelino necessarie al conseguimento del risultato finale (in tal senso Cass. n. 29988/2020 da [...])

Nel caso in esame, il conferimento dei rifiuti costituisce una fase imprescindibile del processo esecutivo, in mancanza della quale l’opera non potrebbe ritenersi compiutamente realizzata. L’interesse pubblico perseguito dalla stazione appaltante implica necessariamente il rispetto della normativa ambientale e, quindi, la corretta gestione dei materiali di risulta.

Ne consegue che le prestazioni per cui è causa devono considerarsi funzionalmente integrate nell’esecuzione dell’appalto, pur non essendo state espressamente disciplinate nel contratto."