Art. 176 Provvedimenti in casi di somma urgenza

ABROGATO DALL'ART. 217 DEL DLGS 50/2016, IN VIGORE DAL 19/04/2016

[1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo 175 la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico.

3. Il prezzo delle prestazioni ordinate é definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto all'articolo 163, comma 5.

4. Il responsabile del procedimento o il tecnico compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori.

5. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo della stazione appaltante, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati. ]
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Giurisprudenza e Prassi

RESPONSABILITÀ DEL FUNZIONARIO PER LAVORI DI SOMMA URGENZA LIMITATA ALL'IMPORTO STIMATO NEL VERBALE

CORTE DI APPELLO DI CATANZARO SENTENZA 2026
Fase Procedura: Esecuzione

Nelle acquisizioni di lavori di somma urgenza a favore di enti locali avvenute in violazione delle regole contabili, il dipendente che vi ha dato corso risponde personalmente delle obbligazioni contratte verso l'operatore economico. Tuttavia, il vincolo contrattuale tra le parti private si perfeziona mediante l'inizio dell'esecuzione dell'opera (art. 1327 c.c.) sulla scorta della proposta formulata; pertanto, l'entità del debito posto a carico del funzionario non si estende automaticamente al valore complessivo finale dell'opera eseguita, bensì resta ancorata e limitata all'importo presunto esplicitamente indicato dal medesimo funzionario all'atto della redazione del verbale.

"[...] in seno al verbale di somma urgenza – così definito pur non avendone le caratteristiche – l'Ing. [Omissis] abbia indicato in euro 90.000 (IVA inclusa) l'importo delle opere. E se è vero che nessun contratto sottoscritto è versato in atti, tanto non inibisce di ritenere che l'accordo tra le parti [...] sia stato comunque raggiunto, dovendosi ritenere che a fronte della "proposta" formulata dall'odierno appellante, si sia verificata "l'accettazione" della società incaricata della realizzazione dei lavori mediante inizio dell'esecuzione delle opere (arg. ex art. 1327 c.c.). D'altro canto, non sussiste norma che imponga a pena di nullità la formalizzazione dell'accordo in forma scritta quando esso riguardi – come nel caso di specie – due soggetti privati [...] Tanto comporta la riduzione dell'importo di condanna sino alla somma di euro 90.000, omnia, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo."

CONTRATTO D'APPALTO: NECESSARIA FORMA SCRITTA AD SUBSTANTIAM

TRIBUNALE DI ISERNIA SENTENZA 2025
Fase Procedura: Esecuzione

In tema di appalti pubblici, la mancanza del requisito della forma scritta ad substantiam comporta l’inesistenza di un’obbligazione contrattuale a carico dell’Amministrazione, restando irrilevanti eventuali comportamenti concludenti o atti ricognitivi successivi.

GIURISDIZIONE ORDINARIA SULLA MANLEVA PER RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO

TAR LAZIO Sentenza 2025
Fase Procedura: Esecuzione

È inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo il ricorso volto all'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dall'amministrazione sull'istanza di riconoscimento di un debito fuori bilancio, in quanto tale atto di regolarizzazione contabile non ha natura provvedimentale e la posizione soggettiva correlata ha consistenza di diritto soggettivo.

OBBLIGO DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO

CONSIGLIO DI STATO Sentenza 2024
Fase Procedura: Esecuzione

In sede di ottemperanza, il giudice amministrativo ordina all'Amministrazione inadempiente di eseguire gli interventi strutturali e gli accertamenti tecnici necessari a ripristinare la sicurezza di un sito soggetto a rischio idrogeologico, nominando un Commissario ad acta per l'ipotesi di ulteriore inerzia, al fine di garantire il ripristino delle facoltà d'uso dei beni privati illegittimamente compressi dall'inattività dell'ente.

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 28/08/2015 - CONSEGNA LAVORI PER SOMMA URGENZA

in caso di consegna dei lavori per somma urgenza ai sensi dell’art. 176 del D.P.R. 207/2010 da parte del Responsabile del procedimento per un importo inferiore ai 40.000,00 euro (quindi alla soglia prevista dall’art. 125 del Dlgs 163/06 per l’assegnazione dei lavori in economia mediante affidamento diretto) è necessario stipulare un atto di cottimo con la Ditta affidataria o può ritenersi sufficiente il verbale di consegna sottoscritto dalla Ditta, in cui risultino comunque gli elementi essenziali previsti dall'art.173 D.P.R. 207/2010? in sostanza, la Stazione appaltante può limitarsi alla copertura della spesa ed all'approvazione dei lavori affidati dal RUP?


QUESITO del 26/01/2011 - FAQ AVCP: VERBALI LAVORI IN VIA D'URGENZA: CONTENUTO E SOTTOSCRIZIONE.

L’acquisizione in economia di lavori per ragioni di urgenza deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori ritenuti necessari per rimuovere lo stato di urgenza. Tale verbale deve essere compilato dal RUP o da un tecnico all’uopo incaricato e, unitamente ad una perizia estimativa, trasmesso alla stazione appaltante per la copertura della spesa e l’autorizzazione dei lavori.


QUESITO del 26/01/2011 - FAQ AVCP: PROVVEDIMENTI IN CASI DI SOMMA URGENZA.

D23. Come si affidano i lavori di somma urgenza? (art. 147 del D.P.R. n. 554/99; articolo 176 del D.P.R. n. 207/2010)


QUESITO del 26/01/2011 - FAQ AVCP: PROVVEDIMENTI IN CASI DI SOMMA URGENZA: PREZZARI.

D24. Nei lavori di somma urgenza come viene definito il prezzo delle prestazioni richieste? (articolo 176 del D.P.R. n. 207/2010)


QUESITO del 26/01/2011 - FAQ AVCP: LAVORI IN ECONOMIA. PROVVEDIMENTI IN CASI DI SOMMA URGENZA.

D25. Che cosa accade se i lavori iniziati per motivi di somma urgenza non vengono approvati dalla stazione appaltante? (art. 176 del D.P.R. n. 207/2010).