Art. 16 Quadri economici

1. I quadri economici degli interventi sono predisposti con progressivo approfondimento in rapporto al livello di progettazione al quale sono riferiti e con le necessarie variazioni in relazione alla specifica tipologia e categoria dell'intervento stesso e prevedono la seguente articolazione del costo complessivo:

a.1) lavori a misura, a corpo, in economia;

a.2) oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta;

b) somme a disposizione della stazione appaltante per:

1- lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;

2- rilievi, accertamenti e indagini;

3- allacciamenti ai pubblici servizi;

4- imprevisti;

5- acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi;

6- accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice;

7- spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente;

8- spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione;

9- eventuali spese per commissioni giudicatrici;

10- spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;

11- spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;

12- I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge.

2. abrogato. comma abrogato dalla legge di conversione del DL 70/2011, Legge 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011

Testo Previgente

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Giurisprudenza e Prassi

LEGITTIMA LA RIDETERMINAZIONE DEI PREZZI DI PROGETTO TRAMITE COMPARAZIONE CON OFFERTE DI SOCIETÀ COLLEGATE

TAR LAZIO Sentenza 2024
Fase Procedura: Esecuzione

Il potere di approvazione del progetto esecutivo da parte della Stazione Appaltante non si esaurisce in una verifica di conformità tecnica, ma include la valutazione di congruità economica. È legittima la sostituzione dei nuovi prezzi proposti dal concessionario con valori desunti da offerte tecniche presentate da società collegate per interventi simili, in quanto tali parametri costituiscono indici attendibili di sostenibilità economica. Parimenti, le spese generali possono essere decurtate in misura fissa qualora non siano necessarie tutte le attività istruttorie (come la valutazione di impatto ambientale) previste dalla normativa generale di settore.