Art. 84. Protezioni dai fulmini

1. Il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini realizzati secondo le norme tecniche. comma così modificato dall'articolo 53 del D.Lgs. 3/08/2009 n. 106 in vigore dal 20/08/2009
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