Art. 92. Riduzione del numero di offerte e soluzioni

1. Le stazioni appaltanti, quando ricorrono alla facoltà di ridurre il numero di offerte da negoziare di cui all'articolo 62, comma 11, o di soluzioni da discutere di cui all'articolo 64, comma 8, effettuano tale riduzione applicando i criteri di aggiudicazione indicati nei documenti di gara. Nella fase finale tale numero deve consentire di garantire una concorrenza effettiva, purché vi sia un numero sufficiente di offerte, soluzioni o candidati qualificati. disposizione corretta con errata corrige del 15-07-2016

Testo Previgente

Relazione

L'articolo 92 (Riduzione del numero di offerte e soluzioni) dispone che le stazioni appaltanti, quando ricorrono alla facoltà di ridurre il numero di offerte da negoziare o di soluzioni da discutere, ...

Commento

L'articolo 92, in recepimento dell'articolo 66 della direttiva 2014/24/UE, dispone che quando le stazioni appaltanti ricorrono alla facoltà di ridurre il numero di offerte da negoziare (nelle procedur...
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Giurisprudenza e Prassi

INAMMISSIBILE IL RICORSO SENZA OFFERTA SE I TERMINI SONO CONGRUI (92.1)

CGA SICILIA Sentenza 2024
Fase Procedura: Redazione Lex Specialis

È inammissibile l'impugnazione del bando di gara e degli atti successivi da parte di un operatore economico che non ha presentato l'offerta, qualora le clausole contestate relative ai termini di presentazione non abbiano carattere immediatamente escludente. La congruità del termine deve essere valutata tenendo conto della complessità della prestazione e della condotta degli altri operatori che, partecipando regolarmente, dimostrano la fattibilità tecnica della formulazione dell'offerta.