Art. 44. Digitalizzazione delle procedure

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) nonché dell'Autorità garante della privacy per i profili di competenza, sono definite le modalità di digitalizzazione delle procedure di tutti i contratti pubblici, anche attraverso l'interconnessione per interoperabilità dei dati delle pubbliche amministrazioni. Sono, altresì, definite le migliori pratiche riguardanti metodologie organizzative e di lavoro, metodologie di programmazione e pianificazione, riferite anche all'individuazione dei dati rilevanti, alla loro raccolta, gestione ed elaborazione, soluzioni informatiche, telematiche e tecnologiche di supporto. disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017

Testo Previgente

Relazione

L'articolo 44 (Digitalizzazione delle procedure) stabilisce che entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su pro...

Commento

L'articolo 44, in attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 1 lettera i) stabilisce che entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono definite con decreto le moda...
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Giurisprudenza e Prassi

DIGITALIZZAZIONE CONTRATTI PUBBLICI

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2020

In primo luogo la Sezione rileva che il parere del Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, pur non espressamente richiesto dall’articolo 44 del decreto legislativo 18 aprile 2020, n. 50, è stato reso dal capo del settore legislativo, laddove, per giurisprudenza costante della Sezione, i pareri e i concerti sugli schemi normativi devono essere resi a firma del Ministro o “d’ordine” del Ministro. Si invita, pertanto, l’amministrazione a porvi rimedio.

In secondo luogo, sempre in via preliminare, la Sezione evidenzia che il testo dello schema di regolamento in esame non risulta sempre del tutto conforme ai criteri per la redazione dei testi normativi previsti dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 2 maggio 2001, “Guida alla redazione dei testi normativi”.

Ed invero, si riscontra un frequente ricorso a parole di origine inglese (ad esempio “Business Impact Analysis - BIA”, “patch”, “security incident management”, “disaster recovery”), in contrasto con quanto disposto dal punto 1.6 della suddetta circolare, ove si prevede che “sono evitati i termini stranieri, salvo che siano nell’uso della lingua italiana e non abbiano sinonimi di uso corrente in tale lingua”. La Sezione, pur essendo perfettamente consapevole che in materia, a volte, risulta indispensabile l’uso di termini inglesi, invita il ministero a rivedere il testo ed eliminare quelli non necessari.

Più in generale si formula l’invito a rivedere integralmente lo schema di regolamento in esame, per renderlo conforme alle linee guida stabilite con la predetta circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 2 maggio 2001.

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 23/07/2020 - SCELTA DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE: CRITERIO CRONOLOGICO OPPURE SORTEGGIO.

La delibera ANAC n. 827/2019 indica che, la scelta degli OE sulla base del criterio cronologico in risposta ad una manifestazione d'interesse (per gare a procedura ristretta o negoziata), non sia attuabile: esistono invece altre sentenze e/o autorevoli pareri che affermano il contrario? L'alternativa a tale sistema, sempre a parere dell'ANAC, sarebbe l'effettuazione di un sorteggio che però, ad avviso dello scrivente, parrebbe una soluzione molto più contestabile del criterio cronologico e sicuramente più gravoso in termini burocratici: come si effettua un sorteggio? Occorre nominare una commissione che estrae da un'urna dei biglietti contenenti i nomi delle ditte? Oppure è possibile utilizzare ausili informatici quali ad esempio la funzione di sorteggio del programma EXCEL e, una volta effettuato il sorteggio, stampare il risultato e conservare tale documento agli atti debitamente firmato della commissione? In alternativa alla commissione, puo' il RUP svolgere autonomamente tale sorteggio conservando agli atti il risultato? Occorre poi dare comunicazione a tutti gli OE che hanno manifestato interesse dell'esito del sorteggio?