Art. 190. Baratto amministrativo

1. Gli enti territoriali possono definire con apposita delibera i criteri e le condizioni per la realizzazione di contratti di partenariato sociale, sulla base di progetti presentati da cittadini singoli o associati, purché individuati in relazione ad un preciso ambito territoriale. I contratti possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze o strade, ovvero la loro valorizzazione mediante iniziative culturali di vario genere, interventi di decoro urbano, di recupero e riuso con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati. In relazione alla tipologia degli interventi, gli enti territoriali individuano riduzioni o esenzioni di tributi corrispondenti al tipo di attività svolta dal privato o dalla associazione ovvero comunque utili alla comunità di riferimento in un'ottica di recupero del valore sociale della partecipazione dei cittadini alla stessa.

Relazione

L'articolo 191 (Baratto amministrativo e interventi di sussidiarietà orizzontale) prevede che gli enti territoriali definiscano, con apposita delibera i criteri e le condizioni per la realizzazione di...

Commento

L’articolo 190 reca disposizioni in materia di baratto amministrativo, riprendendo parzialmente il contenuto di alcune norme vigenti. Esso riprende, ancorché con formulazione diversa, il comma 1 dell’...
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Giurisprudenza e Prassi

DIVIETO DI RINNOVAZIONE DELLA CONCESSIONE DECADUTA TRAMITE ACCORDO TRANSATTIVO ELUSIVO DELLA GARA

CONSIGLIO DI STATO Sentenza 2026
Fase Procedura: Riserve, Accordo bonario, Transazione

L'accordo transattivo volto a definire pendenze debitorie tra Amministrazione e concessionario non può legittimamente prevedere il prolungamento di una concessione già colpita da decadenza definitiva, poiché tale clausola comporterebbe la costituzione di un nuovo rapporto fuori dalle procedure ad evidenza pubblica. L'inerzia della Pubblica Amministrazione nel rientrare in possesso del bene o l'accettazione di rinvii nelle more di trattative non sono idonee a ingenerare un affidamento tutelabile circa la sopravvivenza o il rinnovo del rapporto concessorio estinto.

INSUSSISTENZA DELL'OBBLIGO DI PROVVEDERE SU ISTANZA DI AUTOTUTELA DEL SECONDO GRADUATO

TAR SICILIA Sentenza 2024
Fase Procedura: Esecuzione

L'istanza formulata dal secondo graduato per ottenere la revoca o la decadenza del concessionario per inadempimenti contrattuali occorsi nella fase esecutiva integra un mero invito all'esercizio del potere di autotutela doverosa. Tale sollecitazione non è idonea a determinare un obbligo di provvedere ex art. 2 L. n. 241/1990, restando riservata all'Amministrazione la valutazione discrezionale circa la gestione delle sopravvenienze e il mantenimento dell'equilibrio del rapporto concessorio.