Art. 157. Altri incarichi di progettazione e connessi
1. Gli incarichi di progettazione relativi ai lavori che non rientrano tra quelli di cui al comma 2, primo periodo, dell'articolo 23 nonché di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell’esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35, sono affidati secondo le modalità di cui alla Parte II, Titolo I, II, III e IV del presente codice. Nel caso in cui il valore delle attività di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, di direzione dell’esecuzione, e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione sia pari o superiore complessivamente la soglia di cui all'articolo 35, l'affidamento diretto della direzione dei lavori, di direzione dell’esecuzione, e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al progettista è consentito soltanto per particolari e motivate ragioni e ove espressamente previsto dal bando di gara della progettazione. disposizione corretta con errata corrige del 15-07-2016;disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017; Si veda anche quanto dispone in via transitoria fino al 31/12/2021 l'art. 1 comma 1 e 5 e art. 2 comma 2 del DL 76/2020 in vigore dal 17-7-2020, termine poi prorogato fino al 30/6/2023 dal DL 77/2021 in vigore dal 1/6/20212. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell’esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 36, comma 2, lettera b); l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti. Gli incarichi di importo pari o superiore a 100.000 euro sono affidati secondo le modalità di cui alla Parte II, Titoli III e IV del presente codice. disposizione corretta con errata corrige del 15-07-2016;disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017 – NB la L. 160/2019, art.1 comma 259 (al cui esame si rinvia), in vigore dal 01/01/2020, dispone che "Al fine di cui al comma 258 [interventi di edilizia scolastica], per accelerare gli interventi di progettazione, per il periodo 2020-2023, i relativi incarichi di progettazione e connessi previsti dall'articolo 157 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono affidati secondo le procedure di cui all'articolo 36, comma 2, lettera b), fino alle soglie previste dall'articolo 35 del medesimo codice per le forniture e i servizi". Si veda anche quanto dispone in via transitoria fino al 31/12/2021 l'art. 1 comma 1 e 5 e art. 2 comma 2 del DL 76/2020 in vigore dal 17-7-2020, termine poi prorogato fino al 30/6/2023 dal DL 77/2021 in vigore dal 1/6/2021
3. È vietato l'affidamento di attività di progettazione, direzione lavori, di direzione dell’esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e attività di supporto per mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal presente codice. disposizione corretta con errata corrige del 15-07-2016;disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017
Testo Previgente
Relazione
Commento
Giurisprudenza e Prassi
ILLEGITTIMO IL FRAZIONAMENTO DEGLI INCARICHI TECNICI SOPRA LA SOGLIA DEI CENTOMILA EURO (157.2)
È illegittimo l'affidamento separato di servizi di ingegneria e di indagini geologiche relativi allo stesso intervento quando il loro valore complessivo superi la soglia di legge per le procedure semplificate, integrando un artificioso frazionamento della spesa contrario ai principi di concorrenza e trasparenza.
Pareri tratti da fonti ufficiali
In ordine alla pianificazione di un appalto di SIA da esternalizzare e il cui valore unitario stimato è € 157.000, di cui € 18.500 per coordinamento della sicurezza in esecuzione, la S.A. intende riservarsi la facoltà di procedere alla nomina del CSE prima dell’affidamento dei lavori, a professionista diverso dal progettista- D.L. e coordinatore in progettazione trattandosi di prestazione che, seppur afferente il medesimo intervento, é concettualmente ed operativamente differente ed il cui svolgimento da parte di un professionista diverso dal progettista ha profili di imparzialità e indipendenza. Alla luce dell’art. 35 co. 6 del Codice e delle recenti deroghe introdotte dal Decreto 77/2021, si chiede se è conforme alla normativa di settore nazionale e comunitaria, ricorrere a due distinti affidamenti con le procedure attualmente previste per il sottosoglia attualmente consentito sino a € 139.000 ( una per l’affidamento di progettazione+d.l.+csp da € 138.500, e una per l’affidamento del solo cse da € 18.500) o, diversamente, se la procedura conforme sia solo quella di un unico affidamento comprensivo di tutte le prestazioni professionali.
La legge 296/2006 ha stabilito l’obbligo delle amministrazioni pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 €, del ricorso al MEPA. Ai sensi del DL n. 95/2012 “i contratti conclusi in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa”. Per i servizi di ingegneria e architettura, l’art. 36 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 ha previsto tuttavia che, nei casi di affidamento diretto e procedura negoziata, l’affidamento avvenga selezionando gli operatori economici, “sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici”. Il comma 6 delloo stesso articolo prevede poi che per lo svolgimento delle procedure sotto soglia le stazioni appaltanti “POSSONO procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica”. L’utilizzazione di elenchi ed indagini di mercato per l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura è espressamente prevista anche dalle Linee guida n. 1 dell’ANAC, al punto 1.1.. Premesso quanto sopra si chiede se, per l’affidamento con procedura negoziata dei servizi di ingegneria ed architettura, sussista la facoltà di ricorrere in alternativa al MEPA o ad elenchi formati mediante piattaforma telematica (a prescindere dalla verifica della disponibilità dei servizi stessi nell’ambito delle categorie merceologiche del MEPA), oppure se il ricorso al MEPA costituisca sempre, ai sensi dell’art. 1 del d.l. 95/2012, obbligo della stazione appaltante, derogabile solo in caso di verificata indisponibilità della specifica categoria merceologica del servizio sul mercato elettronico.
Sono frequenti i casi di gruppi di progettazione/direzione lavori misti, ossia composti da personale interno (quasi sempre esperto in opere edili ed affini) e professionisti esterni (impianti, strutture, sicurezza, ecc). In questi casi l'unitarietà del processo progettuale è garantita dal personale interno, che ha anche il compito del coordinamento tra le varie prestazioni specialistiche. I servizi affidati, quindi, riguardano le sole e singole competenze specialistiche. Si chiede pertanto se l'affidamento di detti servizi possa essere effettuato separatamente per ciascun servizio (con riferimento, quindi, ai singoli compensi professionali) oppure se debba essere unico, ossia riguardare tutte le prestazioni, accorpate tra loro anche come compenso professionale. In questo caso, si costringerebbero i professionisti a raggrupparsi tra loro anche se il loro legame progettuale è debole (ad esempio, tra un coordinatore per la sicurezza e un geologo). Si segnala, a riguardo, il comma 6, ultimo periodo, dell'art. 24 del Dlgs 50/2016, che prevede il caso in cui il servizio sia messo in gara separatamente.
E’ possibile che un’associazione senza fini di lucro, in convenzione con il Comune (convenzione per la gestione degli spazi adibiti ad attività) proponga di: - incaricare lei stessa uno studio di progettazione per l’ingegneria al fine di redigere la progettazione per la riqualificazione degli spazi adibiti ad attività (di proprietà del Comune) e donare a titolo gratuito il progetto, secondo il quale il Comune bandirà la gara per i lavori, secondo i criteri del DLGS 50/2016? - trattandosi di associazione senza fini di lucro, può incaricare un progettista di sua fiducia indipendentemente dall’importo della progettazione? - il fatto che la prestazione, dunque il progetto, venga donato gratuitamente al comune, svincola dall’applicazione del Codice appalti?

