Art. 152. Ambito di applicazione

1. Il presente capo si applica:

a) ai concorsi di progettazione organizzati nel contesto di una procedura di aggiudicazione di appalti pubblici di servizi;

b) ai concorsi di progettazione che prevedono premi di partecipazione o versamenti a favore dei partecipanti.

2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), la soglia di cui all'articolo 35 è pari al valore stimato al netto dell'IVA dell'appalto pubblico di servizi, compresi gli eventuali premi di partecipazione o versamenti ai partecipanti. Nel caso di cui alla lettera b), la soglia di cui all'articolo 35 è pari al valore complessivo dei premi e pagamenti, compreso il valore stimato al netto dell'IVA dell'appalto pubblico di servizi che potrebbe essere successivamente aggiudicato ai sensi dell'articolo 63, comma 4, qualora la stazione appaltante non escluda tale aggiudicazione nel bando di concorso.

3. Il presente capo non si applica:

a) ai concorsi di progettazione affidati ai sensi degli articoli 14, 15, 16 e 161;

b) ai concorsi indetti per esercitare un'attività in merito alla quale l'applicabilità dell'articolo 8 sia stata stabilita da una decisione della Commissione, o il suddetto articolo sia considerato applicabile conformemente alle disposizioni di cui al comma 7, lettera b), del medesimo articolo disposizione corretta con errata corrige del 15-07-2016

4. Nel concorso di progettazione relativo al settore dei lavori pubblici sono richiesti esclusivamente progetti o piani con livello di approfondimento pari a quello di un progetto di fattibilità tecnica ed economica, salvo nei casi di concorsi in due fasi di cui agli articoli 154, comma 5, e 156, comma 7. Nei casi in cui viene previsto il raggiungimento del livello del progetto di fattibilità tecnica ed economica in fasi successive, il concorrente sviluppa il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all’articolo 23, comma 5; l’amministrazione sceglie la proposta migliore, previo giudizio della commissione di cui all’articolo 155; il vincitore del concorso, entro i successivi sessanta giorni dalla data di approvazione della graduatoria, perfeziona la proposta presentata, dotandola di tutti gli elaborati previsti per la seconda fase del progetto di fattibilità tecnica ed economica. Qualora il concorso di progettazione riguardi un intervento da affidare in concessione, la proposta ideativa contiene anche la redazione di uno studio economico finanziario per la sua costruzione e gestione. disposizione corretta con errata corrige del 15-07-2016;disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017

5. Con il pagamento del premio le stazioni appaltanti acquistano la proprietà del progetto vincitore. Ove l’amministrazione aggiudicatrice non affidi al proprio interno i successivi livelli di progettazione, questi sono affidati con la procedura negoziata di cui all’articolo 63, comma 4, o, per i settori speciali, all’articolo 125, comma 1, lettera l), al vincitore o ai vincitori del concorso di progettazione, se in possesso dei requisiti previsti dal bando e qualora l’amministrazione aggiudicatrice abbia previsto tale possibilità nel bando stesso. In tali casi, ai fini del computo della soglia di cui all’articolo 35, è calcolato il valore complessivo dei premi e pagamenti, compreso il valore stimato al netto dell’IVA dell’appalto pubblico di servizi che potrebbe essere successivamente aggiudicato ai sensi dell’articolo 63, comma 4, o, per i settori speciali, ai sensi dell’articolo 125, comma 1, lettera l). Al fine di dimostrare i requisiti previsti per l'affidamento della progettazione esecutiva, il vincitore del concorso può costituire un raggruppamento temporaneo tra i soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 46, indicando le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli soggetti riuniti. disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017

Testo Previgente

Relazione

L'articolo 153 (Ambito di applicazione), definisce l'ambito di applicazione dei concorsi di progettazione e detta regole procedurali. Trattandosi di disposizione di carattere ordinamentale non comport...

Commento

L'articolo 152, in recepimento della direttiva 2014/24/UE, articolo 78, e in linea con il criterio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera oo), della legge delega n. 11 del 2016, che promuove la quali...
Condividi questo contenuto:

Giurisprudenza e Prassi

PREMIO PER CONCORSO DI PROGETTAZIONE: NON E' SPENDIBILE COME SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA EFFETTIVAMENTE ESPLETATO (100)

TAR LAZIO SENTENZA 2026
Fase Procedura: Aggiudicazione

Ai fini della dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica in una gara d’appalto, la partecipazione a concorsi di progettazione, conclusasi con il conseguimento di un premio per "proposta meritevole", non può essere equiparata all'espletamento di "servizi di ingegneria e architettura" (progettazione di fattibilità, definitiva, esecutiva o direzione lavori). Tale attività ideativa non costituisce esecuzione di un incarico professionale nell'ambito di un rapporto contrattuale e non è dunque spendibile qualora la lex specialis richieda servizi effettivamente eseguiti e certificati dal committente.

"La stessa formulazione della clausola del disciplinare parla ripetutamente di servizi “espletati” e richiede che i progettisti abbiano “eseguito, a pena di esclusione, servizi di ingegneria e di architettura” (relativi alla progettazione preliminare o FTE, definitiva od esecutiva, esclusi i livelli progettuali inferiori, ovvero alla direzione dei lavori)”.

La clausola, pertanto, evoca attività professionali concretamente svolte nell’ambito di un incarico tecnico avente ad oggetto uno dei livelli progettuali dei lavori pubblici previsti dall’ordinamento oppure la direzione dei lavori, mentre non si riferisce ad attività ideative o concorsuali, cioè alla mera partecipazione a procedure concorsuali finalizzate all’individuazione della migliore proposta progettuale.

Dalla documentazione versata in atti emerge, invece, che le esperienze professionali relative al Comune [...] e alla Regione [...], valorizzate dall’aggiudicataria ai fini della qualificazione dei progettisti indicati e da questi dichiarate quali prestazioni di progettazione di fattibilità tecnico-economica, sono consistite, in realtà, nella partecipazione dei medesimi professionisti a concorsi di progettazione indetti ai sensi dell’art. 152 del D. Lgs. n. 50 del 2016 e si sono concluse con il conseguimento del secondo posto e con l’attribuzione del relativo premio.

[...]

Ne consegue che le predette esperienze non possono essere utilmente ricondotte ai “servizi di ingegneria e di architettura” nei termini richiesti [...]"

ESCLUSO L'OBBLIGO DI AFFIDAMENTO AI VINCITORI DEL CONCORSO IN CASO DI APPALTO INTEGRATO (24.6)

TAR CALABRIA Sentenza 2025
Fase Procedura: Aggiudicazione

In tema di concorsi di progettazione per interventi PNRR, la disciplina speciale sopravvenuta di cui all'art. 24, comma 6, del D.L. n. 13/2023 esclude il vincolo della Stazione Appaltante ad affidare la direzione dei lavori ai vincitori del concorso qualora venga scelto il modello dell'appalto integrato. Tale deroga normativa, ispirata a esigenze di celerità e semplificazione, prevale sulle eventuali previsioni difformi della lex specialis di gara non ancora tradottesi in affidamenti perfezionati, in virtù del principio del tempus regit actum.

LEGITTIMITÀ DELLA VARIANTE URBANISTICA AUTOMATICA MEDIANTE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA (152.5)

TAR PUGLIA Sentenza 2024
Fase Procedura: Aggiudicazione

È legittima la procedura accelerata che attribuisce all'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) valore di variante urbanistica, semplificando l'iter per la realizzazione di opere di interesse statale e rendendo inoperanti i vincoli del piano regolatore generale che risultino incompatibili con il progetto validato.

IL DOCUMENTO DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE NON COSTITUISCE CAUSA AUTOMATICA DI ESCLUSIONE (83.8)

TAR SICILIA Sentenza 2024
Fase Procedura: Aggiudicazione

In tema di concorsi di progettazione, il Documento di Indirizzo alla Progettazione (D.I.P.) ha valore di atto di indirizzo e non di disposizione imperativa escludente. Ne consegue che, in applicazione del principio di tassatività delle cause di esclusione sancito dall'art. 83, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 (applicabile ratione temporis), l'amministrazione non può escludere un operatore economico la cui proposta progettuale presenti difformità rispetto alle indicazioni del D.I.P., qualora tale sanzione non sia stata espressamente prevista dalla lex specialis di gara.

SOTTOSCRIZIONE PROGETTO OPERE NON CIVILI – SOLO INGEGNERI

TAR CAMPANIA SENTENZA 2019

Relativamente alla sottoscrizione dell’offerta migliorativa da parte di un architetto anziché da un ingegnere, la società rileva che nell’appalto prevalgano nettamente le opere di edilizia civile per le quali è certamente abilitato l’architetto, mentre la componente impiantistica incide per il solo 10%, senza considerare che la contestata offerta migliorativa non conteneva progetti ed elaborati tecnici, ma una mera descrizione della soluzione da adottare per la realizzazione dell’impianto del gas medicale. Inoltre l’equivocità della legge di gara, che parlava di sottoscrizione dell’offerta da parte di un ingegnere e/o architetto, dovrebbe giustificare il soccorso istruttorio.

Sul punto il Collegio ritiene di non discostarsi dal proprio orientamento di recente confermato, secondo cui “nel nostro ordinamento, il riparto delle competenze professionali tra la figura dell’ingegnere e quella dell’architetto è tuttora dettato dal R.D. 23.10.1925 n. 2537 che, all’art. 51, riconosce spettanti alla professione d'ingegnere le progettazioni per le costruzioni e per le industrie, per i lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, per le costruzioni di ogni specie, per le macchine e gli impianti industriali, nonché in generale applicative della fisica, con i rilievi geometrici e le operazioni di estimo; ai sensi dell’art. 52, invece, formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative, ad eccezione delle opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico e il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla legislazione sui beni culturali, che sono di spettanza esclusiva della professione di architetto; in sostanza, la competenza professionale dell’architetto concorre con quella dell’ingegnere per la progettazione delle sole opere di edilizia civile, essendo riservate alla professione ingegneristica le progettaioni di tutti i lavori non compresi nella costruzione di edifici” (cfr. TAR Campania, Napoli, I Sez. I, 20 aprile 2016 n. 1968; Id. 14 settembre 2016, n. 4299).

In estrema sintesi tutte le progettazioni tecniche che non attengono all’edilizia civile rientrano nell’ambito delle competenze dei soli ingegneri, mentre la progettazione attinente all’edilizia civile può essere svolta anche dagli architetti, oltre che dagli ingegneri (cfr. TAR Campania, Sez. I, 15 gennaio 2019, n. 231).

Ora, è vero che il Disciplinare di gara (pag. 10) prevedeva espressamente che la documentazione relativa all’offerta tecnica dovesse essere timbrata e firmata “da un tecnico abilitato alla professione (ingegnere e/o architetto)”, ma tale riferimento doveva essere letto secondo diritto nel senso, cioè, che occorreva comunque la sottoscrizione da parte di un tecnico abilitato - un ingegnere ovvero un architetto a seconda del contenuto dell’offerta tecnica - con la conseguenza che nel caso di interventi di carattere non edilizio, e quindi non di competenza di un architetto, la proposta dovesse essere sottoscritta da un ingegnere, in quanto unico tecnico abilitato a farlo, non potendo la lex specialis derogare al riparto di competenze legislativamente disegnato, ma anzi dovendo essere letta (in tal senso deve intendersi l’alternativa “e/o di cui al Disciplinare) come operante un rinvio alle predette norme di legge.

DM TARIFFE SERVIZI PROGETTAZIONE – CARATTERE VINCOLANTE

TAR CAMPANIA SENTENZA 2019

È precisato che gli esiti dell’applicazione dello schema di calcolo non possono essere intesi alla stregua di un tariffario professionale sostitutivo dei Decreti del Ministero della Giustizia, configurandosi invece colo come strumento, per le tipologie d’intervento 4.1.1. e 4.1.2, per procedere alla valutazione e controllo della spesa a valere sul PSR 2014/2020, di prestazioni effettuate, del grado di complessità, e dell’importo dell’opera. Nel caso di preventivo che superi i valori previsti dal foglio di calcolo, i maggiori costi rispetto alla spesa ammessa restano c totale carico del beneficiario, ancorché soggetti alle verifiche del competente soggetto attuatore.”.

Pertanto, deve concludersi per legittimità della scelta della Regione Campania di dotarsi del detto strumento di semplificazione, tanto più che la metodologia di calcolo risulta essere stata elaborata tenendo quale primo parametro di riferimento il DM 143/2013 (ancorché questo fosse già stato sostituito dall’omologo D.M. 17.6.2016, previsto dal sopravvenuto Decr. Leg.vo 50/2016), ovvero la disciplina nazionale in tema di corrispettivi dei servizi relativi all’architettura e all’ingegneria, da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici, pur richiamata dai ricorrenti.

Del resto, in una fattispecie analoga, recentemente il Cons. di Stato sez. V (cfr. sentenza n. 2094 del 29.3.2019), ha ritenuto che, da parte della Regione Abruzzo non vi fosse affatto “l'elaborazione di nuovi parametri per l'individuazione dei compensi professionali da corrispondere ai professionisti contraenti, ma solamente la determinazione, del tutto legittima, della quota - parte del finanziamento a valere sul FSC da destinare alle attività accessorie alla realizzazione dell'opera; scelta giustificata dall'intento di realizzare il maggior numero di interventi possibili, senza, peraltro, comprimere in maniera eccessiva i corrispettivi dovuti ai professionisti che contribuiscono all'esecuzione dell'intervento.”