Art. 149. Varianti

1. Non sono considerati varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del dieci per cento dell'importo complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante.

2. Sono ammesse, nel limite del venti per cento in più dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento, nonché le varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro.

Relazione

L'articolo 149 (Varianti) prevede, per i contratti aventi ad oggetto beni culturali, la possibilità di varianti in corso d'opera, nel limite del 20 per cento dell'importo contrattuale, che si rendano ...

Commento

L’articolo 149 disciplina la possibilità di varianti in corso d’opera per i beni culturali da parte del direttore dei lavori. In particolare, il comma 1 non considera varianti in corso d’opera, come...
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Giurisprudenza e Prassi

DIVIETO DI SANATORIA PAESAGGISTICA PER OPERE COMPORTANTI NUOVE SUPERFICI O DISBOSCAMENTO

TAR PIEMONTE Sentenza 2024
Fase Procedura: Esecuzione

In materia di tutela del paesaggio, il divieto di sanatoria postuma ex art. 167 D.Lgs. 42/2004 opera per tutti gli interventi che determinano un aumento di superfici o volumi o che non siano riconducibili a manutenzione ordinaria o straordinaria. La realizzazione di una pista ciclabile con caratteristiche di percorribilità veicolare e conseguente disboscamento non è suscettibile di accertamento di conformità paesaggistica postumo.

IMPROCEDIBILITÀ DEL RICORSO PER SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE A SEGUITO DI ACCORDO TRANSATTIVO

TAR SICILIA, SEZIONE STACCATA DI CATANIA Sentenza 2024
Fase Procedura: Aggiudicazione

Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse qualora la parte ricorrente, a seguito di un accordo transattivo intervenuto con la stazione appaltante per la regolazione degli interessi sottesi alla lite, dichiari formalmente di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, operando il principio della piena disponibilità dell'interesse al ricorso.

DIFFERENZE TRA PROPOSTE MIGLIORATIVE E VARIANTI

TAR LAZIO RM SENTENZA 2019

Nell’ambito della ordinaria attività di vigilanza sulla regolarità della procedura di gara il RUP è tenuto a rappresentare alla Commissione Giudicatrice le proprie perplessità su eventuali aspetti controversi della procedura e delle offerte dei concorrenti laddove presentino aspetti di criticità con le previsioni della lex specialis. Gli ambiti e i ruoli della Commissione e del RUP però sono diversi: la Commissione è deputata a giudicare le offerte tecniche ed economiche e il RUP ha essenzialmente la funzione di gestione del procedimento di gara e il ruolo di fornire alla stazione appaltante gli elementi idonei per una corretta e consapevole formazione della volontà contrattuale dell’Amministrazione (cfr. in tal senso, Cons. Stato, sez.V, 18 dicembre 2017, n. 5934; Tar Lazio, sez. II, 9 luglio 2018, n. 7630).

Nella specie la Commissione Giudicatrice competente alla valutazione delle offerte tecniche, nel riscontrare la nota di osservazioni del RUP, riferisce di aver “riscontrato in tutte le singole proposte progettuali gli estremi della loro non riconducibilità al genus della variante ma a quello delle proposte migliorative”, affermazione che conferma l’ammissibilità delle offerte valutate.

Ed invero nell’attività di valutazione e qualificazione delle proposte progettuali ai fini della loro riconduzione nell’ambito delle varianti o delle mere migliorie, vi è un ampio margine di discrezionalità tecnica della Commissione giudicatrice riguardo la quale il Collegio non rinviene elementi sintomatici di manifesta inattendibilità del giudizio in relazione alla contestata qualificazione degli elementi migliorativi della proposta progettuale in questione; tale valutazione non è trasmodata in una irragionevolezza o illogicità della valutazione, vizi riguardo ai quali è ammissibile il sindacato di legittimità (cfr., ex multis, Cons.Stato sez. V, 17 gennaio 2018, n.269; id. 10 gennaio 2017, n.42; Tar Sicilia, Palermo, sez. III, 5 settembre 2018, n.1898). Del resto lo stesso RUP, successivamente alla prima valutazione, ha attestato il 28 dicembre 2018 l’ “espletamento delle operazioni necessarie alla verifica di congruità delle offerte presentate dai primi in graduatoria…..confermandone l’adeguatezza”.

Ed invero nessuna disposizione normativa definisce il concetto di miglioria e/o di variante progettuale in fase di gara, ma le distinzioni della specie sono offerte dall’orientamento giurisprudenziale (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2018, n. 269; Tar Campania, sez. I, 7 agosto 2018, n. 5224; Tar Lombardia, Brescia, sez. I, 4 dicembre 2018, n. 1159) e nel caso in esame, come già rilevato, lo stesso Disciplinare (art.23.2.4) ha prescritto i limiti e i parametri delle proposte migliorative specificando che “le proposte migliorative potranno riguardare le tecnologie costruttive delle opere d'arte maggiori e minori, le finiture e l'impiantistica”, valorizzando “l’utilizzo di materiali di nuova generazione con maggiore interesse verso materiali ecocompatibili o biocompatibili…” (art.27 Disciplinare) che in quanto ammessi confermano la insussistenza del vincolo all’utilizzo del cemento armato precompresso. Né appare convincente la lettura interpretativa al riguardo di parte ricorrente laddove riferisce che l’unica miglioria da poter introdurre ai sensi dell’art.23.2.4 del Disciplinare riguarderebbe le predette tecnologie costruttive, unicamente in relazione alle modalità di posa in opera del calcestruzzo precompresso, in quanto dal verbale di validazione del 6 agosto-23 ottobre 2014, nella parte relativa alla “metodologia di costruzione degli impalcati” i viadotti sono