Art. 128. Avvisi sull’esistenza di un sistema di qualificazione

1. Gli enti aggiudicatori possono istituire e gestire un proprio sistema di qualificazione degli operatori economici. Tale sistema va reso pubblico con un avviso di cui all'allegato XIV, parte II, lettera H, indicando le finalità del sistema di qualificazione e le modalità per conoscere le norme relative al suo funzionamento.

2. Se viene indetta una gara con un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, gli offerenti, in una procedura ristretta, o i partecipanti, in una procedura negoziata, sono selezionati tra i candidati qualificati con tale sistema.

3. Gli enti aggiudicatori indicano nell'avviso sull'esistenza del sistema il periodo di efficacia del sistema di qualificazione. Per gli appalti di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35, essi informano l'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea di qualsiasi cambiamento di tale periodo di efficacia utilizzando i seguenti modelli di formulari: disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017

a) se il periodo di efficacia viene modificato senza porre fine al sistema, il modello utilizzato inizialmente per gli avvisi sull'esistenza dei sistemi di qualificazione;

b) se viene posto termine al sistema, un avviso di aggiudicazione di cui all'articolo 129.

Testo Previgente

Relazione

L'articolo 128 (Avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione) prevede la possibilità per gli enti aggiudicatori di istituire e gestire un proprio sistema di qualificazione degli imprenditori,...

Commento

L'articolo 128 recepisce l'articolo 68 della direttiva 2014/25/UE. Si prevede la possibilità per gli enti aggiudicatori di istituire e gestire un proprio sistema di qualificazione degli imprenditori...
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Giurisprudenza e Prassi

SINDACATO LIMITATO SULLA DISCREZIONALITÀ TECNICA NELLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

CONSIGLIO DI STATO Sentenza 2025
Fase Procedura: Valutazione Offerte e Anomalia

Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche della commissione di gara deve limitarsi a un riscontro estrinseco di legittimità, senza poter sconfinare in un riesame di merito delle scelte qualitative. Qualora la commissione fornisca una motivazione coerente e dettagliata per i punteggi assegnati, non è ammissibile la sostituzione di tale giudizio con quello prospettato dal ricorrente, neppure laddove quest'ultimo offra una versione tecnicamente plausibile ma alternativa.

INSINDACABILITÀ NEL MERITO DELLE VALUTAZIONI TECNICO-DISCREZIONALI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE SALVO MANIFESTA ILLOGICITÀ

TAR PUGLIA - LECCE Sentenza 2024
Fase Procedura: Valutazione Offerte e Anomalia

Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecniche effettuate dalla Commissione giudicatrice è limitato alla verifica della ragionevolezza e dell'assenza di travisamenti macroscopici, restando preclusa ogni sostituzione del merito amministrativo. Se la lex specialis onera il partecipante di allegare specifiche certificazioni di qualità per l'ottenimento di un punteggio tecnico, l'operatore economico che non adempie a tale onere di allegazione decade dal beneficio del punteggio, a nulla rilevando il possesso della certificazione o la sua menzione nel DGUE.

IL GIUDIZIO POSITIVO DI AFFIDABILITÀ DELL'OPERATORE ECONOMICO NON RICHIEDE UNA MOTIVAZIONE ESPRESSA E ANALITICA (80.5)

TAR PUGLIA Sentenza 2024
Fase Procedura: Valutazione Offerte e Anomalia

È inammissibile il ricorso giurisdizionale fondato sul parziale diniego di accesso agli atti di gara qualora la documentazione richiesta non sia direttamente funzionale alla formulazione di censure specifiche e il ricorrente non dimostri la lesione del diritto di difesa. Inoltre, nelle procedure di gara disciplinate dal D.Lgs. 50/2016, la valutazione di affidabilità professionale dell'operatore economico può essere espressa in forma implicita attraverso il provvedimento di aggiudicazione, non gravando sulla stazione appaltante un onere di motivazione specifica in ordine al mancato esercizio del potere di esclusione.

INAMMISSIBILE IL RICORSO AL BUIO SENZA PROVA DEL NESSO TRA ACCESSO E DIFESA

TAR PUGLIA - LECCE Sentenza 2024
Fase Procedura: Aggiudicazione

È inammissibile il cosiddetto ricorso al buio avverso l'aggiudicazione di una gara d'appalto qualora la genericità dei motivi non sia giustificata dalla necessità di evitare la scadenza dei termini decadenziali, i quali decorrono solo dalla effettiva conoscenza dei documenti che completano l'offerta dell'aggiudicatario. Inoltre, l'indicazione errata di un parametro tecnico in un'offerta che riporta comunque i riferimenti corretti alla casa produttrice e alle schede tecniche integra un mero refuso materiale e non un aliud pro alio, non inficiando l'affidabilità dell'offerta stessa.