Articolo 56. Appalti esclusi nei settori ordinari.
1. Le disposizioni del codice relative ai settori ordinari non si applicano agli appalti pubblici:a) di servizi aggiudicati da una stazione appaltante a un ente che sia una stazione appaltante o a un'associazione di stazioni appaltanti in base a un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtù di disposizioni legislative o regolamentari o di disposizioni amministrative pubblicate che siano compatibili con il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
b) finalizzati a permettere alle stazioni appaltanti la messa a disposizione o la gestione di reti di telecomunicazioni o la prestazione al pubblico di uno o più servizi di comunicazioni elettroniche. Ai fini del presente articolo si applicano le definizioni di «rete di comunicazioni» e «servizio di comunicazione elettronica» contenute nell'articolo 2 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;
c) che le stazioni appaltanti sono tenute ad aggiudicare o ad organizzare nel rispetto di procedure diverse da quelle previste dal codice e stabilite da:
1) uno strumento giuridico che crea obblighi internazionali, quali un accordo internazionale, concluso in conformità dei trattati dell'Unione europea, tra lo Stato e uno o più Paesi terzi o relative articolazioni e riguardanti lavori, forniture o servizi destinati alla realizzazione congiunta o alla gestione congiunta di un progetto da parte dei soggetti firmatari;
2) un'organizzazione internazionale;
d) che le stazioni appaltanti aggiudicano in base a norme previste da un'organizzazione internazionale o da un'istituzione finanziaria internazionale, quando gli appalti sono interamente finanziati dalla stessa organizzazione o istituzione. Nel caso di appalti pubblici finanziati prevalentemente da un'organizzazione internazionale o da un'istituzione finanziaria internazionale, le parti si accordano sulle procedure di aggiudicazione applicabili;
e) aventi ad oggetto l'acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni;
f) aventi ad oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi o materiali associati ai programmi destinati ai servizi di media audiovisivi o radiofonici che sono aggiudicati da fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici, ovvero gli appalti concernenti il tempo di trasmissione o la fornitura di programmi aggiudicati ai fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici;
g) concernenti i servizi d'arbitrato e di conciliazione;
h) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:
1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31:
1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;
1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;
2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31;
3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;
4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;
5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri;
i) concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari come riportati nell’allegato I al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, servizi forniti da banche centrali e operazioni concluse con il Fondo europeo di stabilità finanziaria e il meccanismo europeo di stabilità;
l) concernenti i prestiti, a prescindere dal fatto che siano correlati all'emissione, alla vendita, all'acquisto o al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;
m) concernenti i contratti di lavoro;
n) concernenti servizi di difesa civile, di protezione civile e di prevenzione contro i pericoli forniti da organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro identificati con i codici CPV 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110- 4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8; 98113100-9 e 85143000-3 ad eccezione dei servizi di trasporto dei pazienti in ambulanza;
n-bis) concernenti gli acquisti:
1) di munizioni forzate, ai fini dell'obbligatoria prova delle armi da fuoco, precedente alla commercializzazione di queste ultime, nonché delle correlate cabine di sparo;
2) delle attrezzature necessarie alle prove di resistenza, all'impatto di proiettili sparati con armi da fuoco, relative a serramenti e vetri blindati, elmetti, giubbotti, componenti di autoblindo, furgoni e simili;
3) di ricambi afferenti alle attrezzature di cui al numero 2); lettera aggiunta dal D.lgs. 209/2024 in vigore dal 31.12.2024
n-ter) concernenti i servizi di manutenzione afferenti alle attrezzature di cui alla lettera n-bis), numero 2); lettera aggiunta dal D.lgs. 209/2024 in vigore dal 31.12.2024
o) concernenti i servizi di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia o metropolitana;
p) concernenti servizi connessi a campagne politiche, identificati con i codici CPV 79341400-0, 92111230-3 e 92111240-6, se aggiudicati da un partito politico nel contesto di una campagna elettorale per gli appalti relativi ai settori ordinari e alle concessioni;
q) aventi ad oggetto l'acquisto di prodotti agricoli e alimentari per un valore non superiore a 20.000 euro annui per ciascuna impresa, da imprese agricole singole o associate situate in comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT, ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448.
2. Le disposizioni del codice relative ai settori ordinari non si applicano anche al caso in cui un’amministrazione pubblica stipuli una convenzione con la quale un soggetto pubblico o privato si impegni alla realizzazione, a sua totale cura e spesa e previo ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni, di un’opera pubblica o di un suo lotto funzionale o di parte dell’opera prevista nell’ambito di strumenti o programmi urbanistici, fermo restando il rispetto degli articoli 94, 95 e 98.
EFFICACE DAL: 1° luglio 2023
Testo Previgente
Relazione
Commento
Giurisprudenza e Prassi
SERVIZI LEGALI: HANNO SEMPRE NATURA DI APPALTI ANCHE SE NON SOTTOPOSTI ALLA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA
Questo collegio osserva che, con il motivo sub 3.2. si impugna la parte della sentenza di primo grado in cui è stato affermato che ANAC svolgerebbe attività di vigilanza anche nei confronti dei “patrocini legali” ossia contratti di prestazione d’opera professionale che, in quanto tali, sarebbero del tutto “estranei” alla disciplina del codice dei contratti. Più in particolare i suddetti contratti (prestazione d’opera professionale) sarebbero diversi dagli appalti di servizi poiché sottratti da ogni obbligo di evidenza pubblica e al tempo stesso caratterizzati, data la natura strettamente fiduciaria dell’incarico da svolgere, dall’intuitus personae. Osserva al riguardo il collegio che:
Come pure sopra evidenziato, non esiste la categoria dei contratti “estranei” ma soltanto quella dei contratti “esclusi”;
La suddetta “esclusione” riguarda tuttavia l’applicazione dagli obblighi di evidenza pubblica (ossia la gara per l’individuazione del soggetto che deve contrarre con la PA) ma non elide al tempo stesso la natura “pubblica” del contratto di appalto che deve essere concluso con un dato professionista. L’esclusione riguarda dunque la “procedura di evidenza pubblica” ma non anche la “natura pubblica” del contratto stipulato. Ciò in quanto non si deve confondere tipologia e natura dei contratti con la procedura di scelta del contraente;
E tanto sia che si qualifichi tale contratto alla stregua di prestazione d’opera professionale in quanto meramente occasionale (locatio operis), sia che lo si qualifichi come appalto di servizi in quanto diretto a disciplinare una serie continuativa di incarichi di patrocinio legale in forma complessa ed organizzata (locatio operarum: in questo caso occorrerebbe anzi una gara semplificata o “a regime alleggerito”, ai sensi dell’art. 127 del codice). Ciò dal momento che il decreto legislativo n. 36 del 2023 racchiude tali fenomeni contrattuali all’interno di un’unica definizione che è quella dei “servizi legali”. Dunque il relativo contratto è comunque un appalto pubblico di servizi (di natura legale, per l’appunto);
In una complementare prospettiva, la constatazione che non si tratti di contratti del tutto “estranei” rispetto al predetto codice dei contratti risulta anzi avvalorata dal fatto che l’art. 13, comma 5, del decreto legislativo n. 36 del 2023, stabilisce che i “contratti esclusi” di cui al comma 2 della medesima disposizione, qualora garantiscano un certo ritorno economico, siano affidati nel rispetto dei principi di cui agli artt. 1, 2 e 3 dello stesso codice. Ebbene l’art. 3 appena richiamato contempla, a sua volta, il principio dell’accesso al mercato secondo cui: “Le stazioni appaltanti … favoriscono … l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità”. Formulazione questa più ampia rispetto a quella di cui all’art. 4 del decreto legislativo n. 50 del 2016 il quale pure prevedeva, per l’affidamento dei “contratti esclusi”, alcuni criteri nel cui novero non rientrava, tuttavia, anche la “concorrenza”;
Dunque per simili “servizi legali” (quelli almeno non forniti in forma organizzata, per i quali si applicano le procedure semplificate o “alleggerite” di cui all’art. 127) l’amministrazione appaltante non è tenuta allo svolgimento di alcuna gara in senso stretto, ai sensi del codice dei contratti, ma risulta comunque chiamata ad osservare procedure che, in qualche misura, consentano alla amministrazione stessa di scegliere il relativo contraente (ossia il professionista) nel rispetto di taluni specifici principi tra cui anche quelli di imparzialità, pubblicità e concorrenza. Di qui la tendenziale regola, a titolo esemplificativo, di adottare interpelli affinché i singoli interessati possano manifestare la propria disponibilità, istituire elenchi da cui attingere i professionisti più idonei ed effettuare – ove possibile – una certa rotazione degli incarichi stessi;
Di qui ancora l’esigenza che, anche sul rispetto di taluni principi fondamentali (art. 3 del decreto legislativo n. 36 del 2023, richiamato sul punto dall’art. 13, comma 5, e indirettamente dall’art. 56 stesso codice) possa vigilare una autorità indipendente di settore come l’ANAC la quale dovrà verificare, caso per caso, che non vi siano abusi o eventuali eccessi circa il ricorso al meccanismo procedimentale dell’affidamento diretto;
Del resto, come si è detto nel paragrafo che precede occorre tenere ben presente la distinzione tra tipologia e natura dei contratti che può stipulare la pubblica amministrazione (art. 2 dell’Allegato I.1) e procedure per addivenire alla scelta del contraente (art. 3 stesso Allegato, il quale contempla sia la gara pubblica sia l’affidamento diretto). In siffatta direzione, anche l’affidamento di tali servizi legali comporta la stipula di un contratto di appalto pubblico sia che si tratti di prestazione d’opera professionale per incarichi periodici e saltuari, sia che si tratti di appalto di servizi in senso stretto per incarichi continuativi ed organizzati: nel primo caso (incarico saltuario ed occasionale) per la scelta del relativo contraente privato la PA non sarà tenuta, sul piano procedimentale, al rigoroso rispetto delle regole di evidenza pubblica ma soltanto ad osservare alcuni principi in tema di “accesso al mercato” (art. 3 del codice dei contratti); nel secondo caso (servizi legali continuativi svolti in forma organizzata) occorrerà seguire le procedure competitive a carattere semplificato o “alleggerito” di cui all’art. 127 del codice;
Ad una simile conclusione (natura pubblica del contratto stipulato per il patrocinio legale anche soltanto occasionale) si perviene in base alla formulazione sia degli artt. 2 e 3 dell’Allegato I.1 del nuovo codice dei contratti, sia dell’art. 56 che, al primo periodo del primo comma, qualifica espressamente alla stregua di “appalti pubblici” anche i suddetti “servizi legali”. E tanto, come già si è detto, proprio in virtù di un’unica e più generale nozione comunitaria di “appalto pubblico di servizi legali”;
Una simile impostazione è stata integralmente sposata dall’art. 222, comma 3, stesso codice, a norma del quale “l’ANAC … vigila sui contratti pubblici … nonché sui contratti esclusi dall'ambito di applicazione del codice”;
La ratio di tale esplicita previsione è stata peraltro almeno in parte anticipata: consentire ad ANAC di evitare possibili abusi circa il ricorso all’affidamento diretto ossia il sostanziale rispetto del principio del c.d. “accesso al mercato” di cui all’art. 3 del codice dei contratti (che si traduce in strumenti di concorrenzialità ridotta o minima attraverso interpelli, formazione di elenchi di professionisti e rotazione degli incarichi ove possibile);
In conclusione, ai fini della sottoposizione alla vigilanza ANAC non rileva il fatto che tali servizi legali possano formare oggetto di affidamento diretto sulla base della fiduciarietà dell’incarico e dunque dell’intuitus personae risultando piuttosto dirimente, in proposito, la circostanza che i relativi contratti siano comunque qualificati alla stregua di “appalti pubblici”, benché esclusi da procedure di evidenza pubblica per la scelta del contraente;
Alla luce di tutte le considerazioni sopra svolte, anche tale profilo di censura deve essere rigettato in quanto è stato ampiamente dimostrato come pure i contratti esclusi quali quelli di specie (appalti pubblici di servizi legali) siano comunque soggetti alla vigilanza ANAC e dunque anche al pagamento del relativo contributo, come si avrà modo più avanti di vedere.
SERVIZI LEGALI - SONO SOTTOPOSTI ALL'OBBLIGO DEL CIG E DEL CONTRIBUTO ANAC (56)
Le linee guida n. 12, recanti “Affidamento dei servizi legali”, sono state emanate con delibera emessa dall’Anac il 24/10/18 ed hanno carattere non vincolante come emerge dal contenuto delle stesse e dal richiamo, presente nella premessa dell’atto, all’art. 213 comma 2 d. lgs. n. 50/16 secondo cui “l’ANAC, attraverso linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolamentazione flessibile, comunque denominati, garantisce la promozione dell’efficienza, della qualità dell’attività delle stazioni appaltanti, cui fornisce supporto anche facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneità dei procedimenti amministrativi e favorisce lo sviluppo delle migliori pratiche”.
Le linee guida in esame sono state adottate per disciplinare l’applicazione degli artt. 4 e 17 d. lgs. n. 50/16.
Senonchè il d. lgs. n. 50/16 è stato abrogato, a decorrere dal 01/07/23, dall’art. 226 d. lgs. n. 36/23 a seguito dell’entrata in vigore della disciplina prevista da tale ultimo testo normativo.
Deve ritenersi che, a seguito dell’entrata in vigore del nuovo codice degli appalti, le Linee Guida impugnate nel presente giudizio abbiano perso efficacia in quanto applicative di un testo normativo non più in vigore.
Il d. lgs. n. 36/23, oggi vigente, dopo avere ricompreso negli appalti esclusi dall’applicazione del codice i medesimi servizi legali (art. 56 d. lgs. n. 36/23), prevede, per questi ultimi, nell’ipotesi di opportunità di guadagno economico, anche indiretto, che l’affidamento avvenga “tenendo conto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3” (art. 13 comma 5 d. lgs. n. 50/16) ovvero dei principi del risultato, della fiducia e dell’accesso al mercato.
Tali principi, però, non possono, in assoluto, essere ritenuti coincidenti con quelli richiamati dal previgente art. 4 d. lgs. n. 50/16 se non altro per il nuovo ruolo e la nuova funzione che essi assumono nell’economia del d. lgs. n. 36/23, come desumibile dalla loro peculiare collocazione sistematica, dalla stessa relazione illustrativa al d. lgs. n. 36/23 (pagg. 10 e ss.) e dalla novità costituita dalla configurazione, quali categorie autonome, dei criteri del risultato e della fiducia.
Quanto fin qui evidenziato induce il Collegio a ritenere che, a seguito dell’entrata in vigore del d. lgs. n. 36/23, le linee guida impugnate nel presente giudizio abbiano perso efficacia.
Secondo l’art. 222 comma 3 lettera a) d. lgs. n. 36/23, “nell'ambito dei poteri ad essa attribuiti, l'ANAC: a) vigila sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali e sui contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza, nonché sui contratti esclusi dall'ambito di applicazione del codice”.
Il legislatore, pertanto, espressamente assoggetta alla vigilanza dell’Anac anche i servizi legali consistenti nell’affidamento di singoli incarichi defensionali, in quanto rientranti nei contratti esclusi e ciò a prescindere dalla loro qualificazione in termini di appalto o contratto d’opera.
Pareri della redazione di CodiceAppalti.it
URGENTISSIMO si chiede se nel nuovo CODICE che entrerà in vigore il 1 luglio esiste un articolo che riprende la procedura di cui all'art. 20 del D.Lgs 50/2016 lavori eseguiti da privati. In caso non esista più questa procedura si chiede se nel caso di opere di urbanizzazione a scomputo quale data vada considerata per l'applicazione del nuovo codice (data di richiesta del titolo abilitativo entro 30 giugno 2023 --->regime D.lgs 50/2016 oppure data rilascio del titolo abilitativo entro 30 giugno 2023 ----> Regime D.lgs 50/2016) grazie
Scrivo da un'Azienda per l'edilizia territoriale pubblica in merito all'inquadramento dell'incarico conferito ad un notaio per la stipula di un atto di acquisto di immobile. L’art. 56 del D. Lgs. 36/2023 esclude dall’applicazione delle disposizioni del Codice stesso solamente i servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai. L’incarico professionale conferito ad un notaio per l’espletamento di tutti gli adempimenti preliminari e successivi necessari alla stipula di un atto di acquisto di immobile, ivi inclusa la redazione dell'atto pubblico, rientra a Vostro parere nelle attività di certificazione o autenticazione escluse dall'applicazione del Codice? In secondo luogo: ove volessimo escludere gli incarichi notarili dall’applicazione del Codice, si applica comunque la disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari?Bisogna prendere un CIG per tale affidamento? Grazie
Si chiede se quanto disposto dall’Art.56 c.2 “(…) fermo restando il rispetto degli art.95,95,98” sia da applicarsi solo all’operatore economico nella sua funzione di Stazione Appaltante privata, che ha l’obbligo verificare i requisiti degli esecutori dei lavori, oppure anche all’Amministrazione Pubblica che deve effettuare i controlli nei confronti dell’Operatore Economico / Soggetto Privato prima della stipula della convenzione. Grazie
Si fa riferimento alla sentenza del Consiglio di Stato 7010/2024 REG. RIC. Del 23 gennaio 2025. La disamina riguarda i servizi legali ma che - da una lettura sistematica della stessa - riguarda gli appalti pubblici di cui all’art. 56 del Codice che, sebbene rientrino nei settori esclusi, restano a tutti gli effetti “appalti pubblici”, soggetti ai principi generali tra cui l’imparzialità, la pubblicità e la concorrenza, oltre che all’espletamento di procedure comparative a carattere semplificato, non essendo obbligatoria alcuna gara in senso stretto ai sensi del Codice Appalti. Ne deriva che tali contratti esclusi restano comunque soggetti alla vigilanza Anac e dunque al pagamento del contributo ed alla comunicazione del CIG (ai soli fini della tracciabilità, attenuata). Alla luce della suddetta breve ricostruzione - se corretta - si chiede la conseguente portata dell’inserimento, tra i settori esclusi di cui all’art. 56, anche dei contratti di lavoro. In particolare si chiede se i contratti di lavoro autonomo, sottoscritti ai sensi dell’art. 7, comma 5 bis, 6 e 6 bis, del D. Lgs. 165/2001, siano soggetti, in quanto “appalti pubblici” elencati nell’art. 56 del Codice, al pagamento del contributo ed alla comunicazione del CIG (ai soli fini della tracciabilità, attenuata).
Pareri tratti da fonti ufficiali
L'affidamento diretto di incarichi di consulenza tecnica di parte in corso di giudizio cui la pubblica amministrazione è parte in causa, sono soggetti al codice dei contratti pubblici come servizi di natura intellettuale oppure ne sono esclusi e perciò considerati come contratti d'opera intellettuale ex art. 2222 c.c. e art. 7 d.lgs. 165/2001.
<p>Con la presente si richiede supporto in merito ad una procedura di affidamento diretto per incarico legale il cui obiettivo è quello di sbloccare i conti correnti dell'ente (pignoramento presso terzi): l'avvocato individuato ha già rappresentato l'ente negli anni passati per lo stesso obiettivo, ed ha presentato un "preventivo" di importo superiore ai 10.000€. Si chiede quali solo i passaggi da seguire al fine di poter procedere nella maniera più consona possibile.</p>