Articolo 162. Avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione.

1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono istituire e gestire un proprio sistema di qualificazione degli operatori economici. Il sistema è reso pubblico con un avviso di cui all'allegato II.6, Parte II, Sezione H, indicando le finalità e le modalità per conoscere le disposizioni relative al funzionamento. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono utilizzare il sistema di qualificazione istituito da un’altra stazione appaltante o ente concedente o da altro organismo terzo, dandone idonea comunicazione agli operatori economici interessati. comma modificato dal D.lgs. 209/2024 in vigore dal 31.12.2024

2. Quando è indetta una gara con un avviso di cui al comma 1, gli offerenti in una procedura ristretta, o i partecipanti in una procedura negoziata, sono selezionati tra i candidati qualificati con tale sistema.

3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano nell'avviso sull'esistenza del sistema il periodo di efficacia del sistema di qualificazione. Per gli appalti di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 14, essi informano l'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea secondo le modalità di cui all’articolo 84 di qualsiasi cambiamento di tale periodo di efficacia utilizzando i seguenti modelli di formulari:

a) se il periodo di efficacia è modificato senza porre fine al sistema, il modello utilizzato inizialmente per gli avvisi sull'esistenza dei sistemi di qualificazione;

b) se è posto termine al sistema, un avviso di aggiudicazione di cui all'articolo 163.

EFFICACE DAL: 1° luglio 2023

Testo Previgente

Relazione

SPIEGAZIONE L'articolo 162, relativo agli avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione, rappresenta una riproduzione della disciplina unionale con riferimento: -> al contenuto dell’avviso s...

Commento

NOVITA’ DEL CORRETTIVO • Viene introdotta una disposizione già contenuta nell’articolo 134 del D. Lgs. n. 50 del 2016, conformemente a quanto prescritto dall’articolo 77 della Direttiva 2014/25/U...
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Giurisprudenza e Prassi

SISTEMA DI QUALIFICAZIONE NEI SETTORI SPECIALI: LEGITTIMA LA SOSPENSIONE DELL'OPERATORE PER OMESSA COMUNICAZIONE DI FATTI PENALMENTE RILEVANTI (168)

TAR LAZIO SENTENZA 2026

In tema di sistemi di qualificazione istituiti da enti aggiudicatori nei settori speciali, l'omissione dichiarativa di eventi potenzialmente incidenti sulla moralità professionale dell'operatore economico rileva quale base giuridica per l'adozione di provvedimenti cautelari di sospensione. L'obbligo di informazione non è limitato ai soli fatti che comportano l'esclusione automatica, ma si estende a ogni circostanza idonea a incidere sul rapporto fiduciario con la stazione appaltante. Ne consegue che la reticenza informativa su procedimenti penali per turbativa d'asta, di cui l'organo amministrativo dell'impresa abbia avuto conoscenza, giustifica la sospensione della qualifica in quanto condotta autonoma e sintomatica della inaffidabilità dell'operatore.

"L’omissione dichiarativa di eventi riconducibili ai requisiti di ordine generale […] rileva nell’ambito della Normativa di settore quale base giuridico/fattuale di un provvedimento cautelare (la sospensione) che incide con effetti limitati nel tempo sulla qualificazione degli operatori economici" (cfr. TAR Lazio, n. 4961/2023 e n. 765/2026). "L’omissione dell’obbligo informativo è stata legittimamente assunta […] a fondamento del provvedimento di sospensione, venendo in considerazione […] la rottura del rapporto di fiducia con la stazione appaltante per aver omesso informazioni rilevanti".

SETTORI SPECIALI: IL CONCORRENTE DEVE ESSERE OPERATIVO NEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE AL MOMENTO DELL'INVIO DELLA LETTERA DI INVITO (168)

TAR PUGLIA SENTENZA 2026
Fase Procedura: Aggiudicazione

"L’esito positivo del procedimento di qualificazione di un operatore economico e il conseguimento dello stato di operatività si configurano quali requisiti soggettivi di partecipazione alla procedura negoziata al momento di invio della lettera di invito, in difetto dei quali l’operatore economico non può essere legittimamente invitato a partecipare alla procedura, pena la violazione, in primo luogo, della par condicio tra i gareggianti."

Il Tribunale specifica inoltre: "Essendosi vincolata [la Stazione Appaltante] [...] a un proprio Sistema di Qualificazione nei settori speciali, essa non poteva invitare alla successiva procedura negoziata, oltre ad operatori economici regolarmente e tempestivamente iscritti ed operativi nel Sistema alla data della Lettera di Invito, anche operatori economici non ancora iscritti ed operativi a tale data [...] è dunque integrata, nel caso di specie, la violazione del principio della fiducia ex art. 2 del Codice – che qualifica come “colpa grave” la violazione di “auto-vincoli amministrativi”".

LEGITTIMA L'ESCLUSIONE SE IL SELF-CLEANING È ANCORA IN ITINERE (98.6)

TAR VENETO Sentenza 2025
Fase Procedura: Ammissione e Soccorso Istruttorio

Ai fini della valutazione del grave illecito professionale, rientra nella discrezionalità della stazione appaltante ritenere che la conclusione di risoluzioni consensuali del contratto, avvenute a seguito di contestazioni di gravi inadempimenti o ritardi, sia comparabile alla risoluzione per inadempimento. Le misure di riorganizzazione aziendale e finanziaria (self-cleaning) devono risultare già concretamente attuate e consolidate al momento della decisione amministrativa, non essendo sufficiente la mera programmazione o un avvio troppo recente del processo di ristrutturazione per vincere il giudizio negativo sull'affidabilità dell'impresa.

LEGITTIMO IL RICORSO AI SISTEMI DI QUALIFICAZIONE NEI SETTORI SPECIALI (162.2)

TAR LAZIO Sentenza 2024
Fase Procedura: Redazione Lex Specialis

In tema di appalti nei settori speciali, l'avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione funge da atto di indizione della gara, con conseguente onere di impugnazione immediata per gli operatori interessati. È legittima la previsione della lex specialis che ammette alla procedura ristretta i soggetti qualificatisi tardivamente solo se inseriti in un raggruppamento temporaneo con il ruolo di mandanti, costituendo tale norma una deroga di favore rispetto al principio di necessaria qualificazione al momento della ricezione dell'invito.

ILLEGITTIMA LA PROCEDURA RISTRETTA SE L'OGGETTO DELLA GARA ECCEDE IL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE (162.1)

TAR LAZIO Sentenza 2024
Fase Procedura: Redazione Lex Specialis

È illegittima la procedura ristretta indetta da una stazione appaltante operante nei settori speciali qualora l'oggetto dell'affidamento includa prestazioni (nella specie, manutenzione ordinaria) non contemplate dal sistema di qualificazione utilizzato per la selezione dei candidati. Sebbene sia consentito l'utilizzo di sistemi di qualificazione di organismi terzi in conformità alla normativa eurounitaria, il collegamento funzionale tra il sistema e la gara impone la perfetta coincidenza delle categorie merceologiche, pena la violazione dei principi di trasparenza e tutela della concorrenza.

LEGITTIMO L'UTILIZZO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DI ALTRA SOCIETÀ DEL GRUPPO (162.1)

TAR LAZIO Sentenza 2024
Fase Procedura: Redazione Lex Specialis

In tema di settori speciali, l'ente aggiudicatore può legittimamente avvalersi di un sistema di qualificazione gestito da terzi, in conformità alla disciplina eurounitaria, senza che l'entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici comporti l'automatica inefficacia dei sistemi preesistenti, essendo sufficiente l'adeguamento del regolamento generale alle nuove cause di esclusione; inoltre, la stazione appaltante non è tenuta a sospendere l'indizione delle gare in pendenza del termine per l'evasione delle domande di iscrizione, per evitare l'irragionevole paralisi dell'attività amministrativa.

LEGITTIMO L'UTILIZZO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DI ALTRA SOCIETA' DEL GRUPPO NEI SETTORI SPECIALI (162.1)

TAR LAZIO Sentenza 2024
Fase Procedura: Redazione Lex Specialis

In tema di settori speciali, gli articoli 162 e 168 del D.Lgs. 36/2023 consentono agli enti aggiudicatori di utilizzare sistemi di qualificazione di terzi per la selezione dei candidati nelle procedure ristrette. La legittimità di tale scelta non è inficiata dal fatto che il sistema sia stato istituito da una diversa società del medesimo gruppo industriale, né dall'assenza di un nuovo avviso di indizione qualora il sistema sia già operativo e regolarmente aggiornato ai principi del nuovo Codice dei contratti pubblici.

ILLEGITTIMA LA PROCEDURA RISTRETTA CON OGGETTO DIFFORME DAL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE (162.1)

TAR LAZIO Sentenza 2024
Fase Procedura: Aggiudicazione

È illegittima l'indizione di una procedura ristretta il cui oggetto risulti difforme o più ampio rispetto a quello contemplato dal sistema di qualificazione su cui essa si fonda, in quanto l'inclusione di prestazioni non preventivamente pubblicizzate nel sistema di preselezione elude il principio di massima partecipazione e altera il collegamento funzionale necessario tra le fasi della procedura bifasica.

VALUTABILITÀ DELLE RISOLUZIONI CONSENSUALI AI FINI DELL'ESCLUSIONE PER GRAVE ILLECITO PROFESSIONALE (98.3)

TAR VENETO Sentenza 2024
Fase Procedura: Ammissione e Soccorso Istruttorio

Ai fini della configurazione del grave illecito professionale previsto dall'art. 98 del D.Lgs. 36/2023, la stazione appaltante può legittimamente valorizzare precedenti episodi di risoluzione consensuale del rapporto contrattuale qualora questi derivino da accertati ritardi o inadempimenti dell'operatore. Il mutuo dissenso non preclude l'apprezzamento della condotta storica del contraente, spettando all'amministrazione valutare se tali episodi siano sintomatici di una persistente carenza professionale, con un sindacato giurisdizionale limitato alla manifesta illogicità o travisamento dei fatti.

LE OFFERTE ACCANTONATE NELLE ALI SONO AMMISSIBILI SE NON SUPERANO LA SOGLIA DI ANOMALIA

TAR PUGLIA Sentenza 2024
Fase Procedura: Valutazione Offerte e Anomalia

In tema di appalti pubblici, l'accantonamento delle offerte per la determinazione della media aritmetica nel Metodo A di calcolo della soglia di anomalia ha natura esclusivamente procedimentale e transitoria; pertanto, tali offerte non possono considerarsi escluse dalla gara e concorrono regolarmente all'aggiudicazione qualora, all'esito del calcolo, il loro ribasso non risulti pari o superiore alla soglia di anomalia individuata.