Articolo 157. Procedura negoziata con pubblicazione di un bando.

1. Nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara, fornendo le informazioni richieste dalla stazione appaltante o dall’ente concedente.

2. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è fissato di norma in non meno di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se come mezzo di indizione di gara è usato un avviso periodico indicativo, dalla data dell'invito a confermare interesse e non è in alcun caso inferiore a quindici giorni.

3. Soltanto gli operatori economici invitati dalla stazione appaltante o dall’ente concedente in seguito alla valutazione delle informazioni fornite partecipano alle negoziazioni. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura secondo quanto previsto dall'articolo 169, comma 2.

4. Il termine per la ricezione delle offerte può essere fissato d'accordo tra la stazione appaltante o l’ente concedente e tutti i candidati selezionati, purché questi ultimi dispongano di un termine identico per redigere e presentare le loro offerte. In assenza di un accordo sul termine per la ricezione delle offerte, questo non è inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell'invito a presentare offerte.

EFFICACE DAL: 1° luglio 2023

Relazione

SPIEGAZIONE L'articolo 157 ripercorre le previsioni di cui all’articolo 124 del decreto legislativo n. 50 del 2016, in quanto riproduttiva della disciplina unionale, in materia di procedura negoziata...
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Giurisprudenza e Prassi

PREVALENZA DEL PRINCIPIO DEL RISULTATO SULLA MERA REGOLARITÀ FORMALE DELL'INVITO (1.1)

TAR LAZIO Sentenza 2025
Fase Procedura: Aggiudicazione

Nelle procedure negoziate, l'invito tardivo di un operatore economico regolarmente qualificato costituisce un vizio formale sanabile qualora l'amministrazione, a seguito di diffida, provveda a trasmettere la lettera di invito e a prorogare i termini di presentazione delle offerte. Se il termine finale risulta superiore ai minimi edittali e conforme alle richieste del concorrente, non sussiste violazione dei principi di concorrenza, dovendo prevalere il principio del risultato sulla mera regolarità formale del procedimento.