Art. 147-bis. Controllo di regolarità amministrativa e contabile

1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. E' inoltre effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.

2. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, gli atti di accertamento di entrata, gli atti di liquidazione della spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.

3. Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale.

articolo introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), decreto-legge n. 174 del 2012
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Giurisprudenza e Prassi

PARZIALE CARENZA DI COPERTURA FINANZIARIA: L'ANNULLAMENTO DELLA GARA -IN PRESENZA DI ALTERNATIVE- LEDE IL PRINCIPIO DEL RISULTATO (1)

TAR CAMPANIA NA SENTENZA 2026

L'assenza del visto di regolarità contabile o della copertura finanziaria non comporta la nullità strutturale dell'atto amministrativo, ma la sua annullabilità, richiedendo per il ritiro in autotutela una puntuale comparazione degli interessi contrapposti ex art. 21-nonies L. 241/90. È illegittimo il provvedimento di annullamento dell'intera procedura di gara motivato dalla sola esigenza di ripristino della legalità, qualora l'Amministrazione ometta di considerare il Principio del Risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. 36/2023. Tale principio impone un approccio teleologico volto al mantenimento del contratto ove possibile.

"Siffatto paradigma [il Principio del Risultato], che esclude una visione 'rimediale' dell’autotutela, nell’ambito dei contratti pubblici... impone, nell’esercizio dell’azione amministrativa anche nelle forme dell’autotutela, un approccio di ordine teleologico e non solo procedurale; oltre a rafforzare le valutazioni ponderate che tengano conto della funzione svolta dal contratto di appalto... e a supportare decisioni 'pragmatiche' dell’Amministrazione, coerenti con l’interesse pubblico concreto, e non meramente formalistiche."