1. Il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori sull'importo dovuto, ai sensi degli articoli 4 e 5, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lettera c) del d.lgs. 192/2012 in vigore dal 30/11/2012
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Giurisprudenza e Prassi
IL PAGAMENTO DELLA STAZIONE APPALTANTE A UN TERZO ("CREDITORE APPARENTE") NON HA EFFICACIA LIBERATORIA SE L'APPARENZA È ADDEBITABILE SOLO ALLA NEGLIGENZA DELL'ENTE STESSO
CORTE DI APPELLO DI TORINO SENTENZA 2026
Nei contratti di appalto, l'Amministrazione non è liberata dal debito laddove esegua il pagamento in favore di un creditore apparente per propria negligenza organizzativa. Agli interessi per ritardato pagamento si applica la prescrizione ordinaria.
"[...] come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, affinché l’art. 1189 c.c. trovi applicazione “è sempre necessario che il creditore effettivo, il quale abbia determinato o concorso a determinare l’errore del “solvens”, abbia fatto sorgere in quest’ultimo in buona fede una ragionevole presunzione sulla rispondenza alla realtà dei poteri rappresentativi dell'”accipiens” (Cass. 3/9/2005 n. 17442; Cass. 9/8/2007 n. 17484; Cass. 13/9/2012 n. 15339; Cass. 4/6/2013 n. 14028). La norma in esame deroga al principio generale stabilito dall’art. 1188 c.c. per il quale il pagamento è liberatorio solo se effettuato al creditore o al suo rappresentante. Siccome l’effetto liberatorio di cui all’art. 1189 c.c. è collegato al principio dell’apparenza giuridica che ne costituisce il fondamento e siccome l’apparenza deve essere ricondotta ad un comportamento del creditore (non potendo dipendere dalle mere affermazioni o dal comportamento dell’accipiens), l’art. 1189 c.c. è applicabile solo se l’apparenza risulti giustificata da circostanze univoche e concludenti riferibili al creditore, sì da far sorgere nel debitore un ragionevole affidamento, esente da colpa, sulla effettiva sussistenza della facoltà apparente dell’accipiens di ricevere il pagamento” (C. Cass., sent. n. 20847/2013).
[...]
il mancato rispetto dei più basilari principi di autoresponsabilità, prudenza e correttezza delle procedure di accredito non può in alcun modo generare conseguenze negative nei confronti del creditore, circostanza che induce a ritenere sprovviste di efficacia persuasiva le doglianze formulate dall’appellante."