Art. 46. Criteri di scelta delle misure

1. Nel disporre le misure cautelari, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.

2. Ogni misura cautelare deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che si ritiene possa essere applicata all'ente.

3. L'interdizione dall'esercizio dell'attività può essere disposta in via cautelare soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata.

4. Le misure cautelari non possono essere applicate congiuntamente.
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Giurisprudenza e Prassi

INTERESSE ALL’IMPUGNAZIONE DI MISURE INTERDITTIVE SCADUTE E QUALIFICAZIONE SOA (100)

CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA 2026

L'interesse ad impugnare una misura cautelare interdittiva applicata a un ente non viene meno con la scadenza del termine di durata della stessa, dovendo il giudice di merito valutare la "possibile rimozione delle concrete conseguenze pregiudizievoli che la misura cautelare divenuta inefficace abbia prodotto o continui a produrre". Tale interesse è configurabile ogniqualvolta l'annullamento del provvedimento possa incidere favorevolmente sulla qualificazione SOA dell'operatore o sulla valutazione del "grave illecito professionale" nelle procedure di gara.

"...l'interesse all'impugnazione va apprezzato guardando non soltanto alla possibile interdizione dei diritti e delle facoltà dell'ente, ma anche alla possibile rimozione delle concrete conseguenze pregiudizievoli che la misura cautelare divenuta inefficace abbia prodotto o continui a produrre" ... "l'art. 100, comma 5, d.lgs. n. 36 del 2023 cit. dispone che, per ottenere o rinnovare l'attestazione di qualificazione, gli operatori economici non devono essere incorsi nelle cause di esclusione nel triennio precedente alla domanda".

[...]

"Nel caso di specie, H. s.r.l. aveva dimostrato l'impossibilità di conseguire la SOA almeno per i tre anni successivi all'irrogazione della misura, con l'effetto di non poter prendere parte a gare di importo maggiore di C 150.000, ed aveva altresì dedotto di essere stata raggiunta da una diffida dal concludere nuovi contratti di adesione, in esecuzione di una convenzione relativa ad un appalto in precedenza aggiudicato.

Aveva, cioè, specificamente dedotto i pregiudizi cui, pure in termini di perdita di chance, era stata esposta e sarebbe stata esposta dal provvedimento impugnato, anche dopo la cessazione della misura per decorso del termine."