Art. 38. Riunione e separazione dei procedimenti

1. Il procedimento per l'illecito amministrativo dell'ente é riunito al procedimento penale instaurato nei confronti dell'autore del reato da cui l'illecito dipende.

2. Si procede separatamente per l'illecito amministrativo dell'ente soltanto quando:

a) é stata ordinata la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 71 del codice di procedura penale;

b) il procedimento é stato definito con il giudizio abbreviato o con l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ovvero é stato emesso il decreto penale di condanna;

c) l'osservanza delle disposizioni processuali lo rende necessario.
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