Art. 66. Modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi

ABROGATO DAL 19-04-2016 (ART. 217 DLGS 50-2016)

1. Le stazioni appaltanti trasmettono gli avvisi e i bandi alla Commissione per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell'allegato X, punto 3, o con altri mezzi di trasmissione. Nel caso della procedura urgente di cui all'articolo 70, comma 11, gli avvisi e i bandi devono essere trasmessi mediante fax o per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell'allegato X, punto 3.

2. Gli avvisi e i bandi sono pubblicati secondo le caratteristiche tecniche di pubblicazione indicate nell'allegato X, punto 1, lettere a) e b).

3. Gli avvisi e i bandi redatti e trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell'allegato X, punto 3, sono pubblicati entro cinque giorni dalla loro trasmissione.

4. Gli avvisi e i bandi non trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell'allegato X, punto 3, sono pubblicati entro dodici giorni dal loro invio, o, nel caso di procedura urgente di cui all'articolo 70, comma 11, entro cinque giorni dal loro invio.

5. I bandi e gli avvisi sono pubblicati per esteso in una delle lingue ufficiali della Comunità scelta dalle stazioni appaltanti; il testo pubblicato in tale lingua originale é l'unico facente fede. Le stazioni appaltanti italiane scelgono la lingua italiana, fatte salve le norme vigenti nella Provincia autonoma di Bolzano in materia di bilinguismo. Una sintesi degli elementi importanti di ciascun bando, indicati dalle stazioni appaltanti nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione, é pubblicata nelle altre lingue ufficiali.

6. Le spese per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi da parte della Commissione sono a carico della Comunità.

7. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul «profilo di committente» della stazione appaltante, e, non oltre due giorni lavorativi dopo, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, e sul sito informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati, dopo dodici giorni dalla trasmissione alla Commissione, ovvero dopo cinque giorni da detta trasmissione in caso di procedure urgenti di cui all'articolo 70, comma 11, per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana viene effettuata entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato. comma così modificato dal D.Lgs. 26/01/2007 n. 6 in vigore dal 01/02/2007 – il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, in vigore dal 07/07/2012, come modificato dall'Avviso di Rettifica in G.U. 9/07/2012, n. 158, non dispone più la soppressione del secondo periodo del comma 7 del presente articolo inizialmente prevista; per le spese di pubblicità si segnala quanto disposto dall’art.34 comma 35 della L. 221/2012 in vigore dal 19/12/2012 di conversione del D.L. 179/2012, si veda ora il comma 7bis del presente articolo. Il presente comma 7 è stato quindi sostituito dall’art. 26 comma 1 lett.a del DL 66/2014 in vigore dal 24/04/2014, ma per effetto delle modifiche in sede di conversione ad opera della legge n. 89/2014 in vigore dal 24/06/2014, lo sostituzione sarà applicabile solo dal 01/01/2016

[7. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul «profilo di committente» della stazione appaltante, ed entro i successivi due giorni lavorativi, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, e sul sito informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è effettuata entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato. La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate nel presente decreto, e nell'allegato IX A, avviene esclusivamente in via telematica e non può comportare oneri finanziari a carico delle stazioni appaltanti.] comma, introdotto all'art. 26, comma 1, lettera a), DL 66/2014 in vigore dal 24/04/2014, che sostituirà il vigente comma 7 a partire dal 01/01/2016, termine prorogato al 01/01/2017 ad opera del DL 210/2015 in vigore dal 30/12/2015

[7-bis. Le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, degli avvisi, dei bandi di gara e delle informazioni di cui all'allegato IX A sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.] comma introdotto dall'art. 26, comma 1, lettera a), del DL 66/2014 in vigore dal 24/04/2014, ma applicabile solo dal 01/01/2016 ad opera della legge n. 89/2014 in vigore dal 24/06/2014; termine prorogato al 01/01/2017 ad opera del DL 210/2015 in vigore dal 30/12/2015

8. Gli effetti giuridici che l'ordinamento connette alla pubblicità in ambito nazionale decorrono dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

9. Gli avvisi e i bandi, nonché il loro contenuto, non possono essere pubblicati in ambito nazionale prima della data della loro trasmissione alla Commissione.

10. Gli avvisi e i bandi pubblicati in ambito nazionale non devono contenere informazioni diverse da quelle contenute nei bandi e negli avvisi trasmessi alla Commissione, o pubblicate su un profilo di committente conformemente all'articolo 63, comma 1, devono menzionare la data della trasmissione dell'avviso o del bando alla Commissione o della pubblicazione sul profilo di committente.

11. Gli avvisi di preinformazione non possono essere pubblicati su un profilo di committente prima che sia stato inviato alla Commissione l'avviso che ne annuncia la pubblicazione sotto tale forma; gli avvisi in questione devono citare la data di tale trasmissione.

12. Il contenuto degli avvisi e dei bandi non trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell'allegato X, punto 3, é limitato a seicentocinquanta parole circa.

13. Le stazioni appaltanti devono essere in grado di comprovare la data di trasmissione degli avvisi e dei bandi.

14. La Commissione rilascia alle stazioni appaltanti una conferma dell'informazione trasmessa, in cui é citata la data della pubblicazione: tale conferma vale come prova della pubblicazione.

15. Le stazioni appaltanti possono prevedere forme aggiuntive di pubblicita diverse da quelle di cui al presente articolo, e possono altresì pubblicare in conformità ai commi che precedono avvisi o bandi concernenti appalti pubblici non soggetti agli obblighi di pubblicazione previsti dal presente articolo. Tuttavia gli effetti giuridici che il presente codice o le norme processuali vigenti annettono alla data di pubblicazione al fine della decorrenza di termini, derivano solo dalle forme di pubblicità obbligatoria e dalle relative date in cui la pubblicità obbligatoria ha luogo. comma così modificato dal D.Lgs. 26/01/2007 n. 6 in vigore dal 01/02/2007

articolo da coordinare con quanto disposto dai commi 15, 16, da 25 a 27, da 31 a 34 dell’art.1 della L. 190/2012 – in particolare il comma 32 del citato articolo va applicato secondo quanto disposto dal comma 418 dell’art.1 della L. 228/2012 come modificato dal D.L 69/2013, in vigore dal 22/06/2013 convertito senza ulteriori modifiche dalla L. 98/2013

Testo Previgente

Relazione

Relazione all’articolo 66 Nel presente articolo vengono recepiti gli articoli 36 e 37, direttiva 2004/18. I commi da 1 a 6 e da 11 a 16 recepiscono fedelmente l’art. 36, direttiva 2004/18, disciplin...
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Giurisprudenza e Prassi

PUBBLICITA' MODIFICHE AL BANDO

TAR PUGLIA SENTENZA 2013

Qualsiasi avviso che modifichi le disposizioni di gara, per produrre effetti giuridici vincolanti “erga omnes”, deve essere reso noto seguendo le modalita' di pubblicita' obbligatorie ovvero utilizzando le medesime forme attraverso le quali è stata data pubblicita' al bando. Nel caso di specie, la pubblicita' della procedura aperta è avvenuta mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (data da cui decorrono gli effetti giuridici).

L’ulteriore forma di pubblicita' effettuata sul sito web della stazione appaltante deve, pertanto, considerarsi meramente aggiuntiva e, come tale, priva di effetti giuridici ai fini della modifica della disciplina di gara.

L’art. 80 d.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, ora art. 66 del d.lgs. n. 163/2006, indica, infatti, una misura minima di forme obbligatorie di pubblicita' (pubblicazione sulla G.U.R.I e sulla G.U.C.E. nonche' su almeno due quotidiani a diffusione nazionale e altrettanti a maggiore diffusione locale) che l’Amministrazione appaltante deve necessariamente porre in essere per realizzare -secondo l’insindacabile apprezzamento del legislatore -principi di trasparenza, buon andamento ed imparzialita' dell'azione amministrativa, fissati dall’art. 97 Cost., che impongono la massima divulgazione degli avvisi e dei bandi di gara per consentire la piu' ampia partecipazione dei soggetti interessati, unico strumento per l’individuazione del miglior contraente possibile.

Dal combinato disposto di cui agli artt. 64 e 66, d.lgs. n. 163/2006, discende, infatti, che gli obblighi di pubblicita' della stazione appaltante hanno un contenuto minimo tassativo e devono comprendere anche gli elementi ulteriori aggiuntivi idonei a dare una chiara rappresentazione del contenuto del contratto da aggiudicare. Il disposto normativo non puo' pero' essere interpretato restrittivamente, a pena di tradire la “ratio” intrinseca dell’apertura alla concorrenza.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E DI QUALIFICAZIONE SPROPORZIONATI E NON COMMISURATI ALL'IMPORTO DELL'APPALTO

TAR CAMPANIA SENTENZA 2011

E’ principio consolidato in giurisprudenza, e condiviso dal Collegio, che la disciplina di gara ben puo' richiedere ai concorrenti requisiti di partecipazione e di qualificazione piu' rigorosi e restrittivi di quelli minimi stabiliti dalla legge, purche' tali ulteriori prescrizioni si rivelino rispettose dei principi di proporzionalita' e di ragionevolezza con riguardo alle specifiche esigenze imposte dall’oggetto dell’appalto, in modo da non limitare indebitamente l’accesso alla procedura delle imprese interessate (cfr. per tutte Consiglio di Stato, Sez. V, 2 febbraio 2010 n. 426; Consiglio di Stato, Sez. VI, 11 maggio 2007 n. 2304; TAR Lazio Roma, Sez. II, 9 dicembre 2008 n. 11147).

Tali connotati di proporzionalita' e ragionevolezza non si rinvengono nella clausola del disciplinare contestata, atteso che, sebbene l’importo dei servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria si attesti, per l’intera durata ventennale dell’appalto, alla cifra di circa € 6.480.195,00 (pari, cioè, al fatturato specifico richiesto), non appare conforme ad esigenze di razionalita' spalmare la suddetta somma solo sull’ultimo triennio al fine di ricavare l’affidabilita' economico-finanziaria dell’impresa concorrente; infatti, cio' determinerebbe un importo annuale richiesto superiore di oltre sei volte la base d’asta annuale predefinita dallo stesso disciplinare all’art. 2 (€ 2.160.065,00 a fronte di € 324.009,72, come correttamente esposto in gravame), in contrasto, peraltro, con i piu' innovativi orientamenti della giurisprudenza, che ammettono che il requisito del fatturato globale o specifico possa raggiungere anche la soglia del doppio del prezzo fissato a base d’asta, senza che possa essere rinvenuta alcuna sproporzione fra grandezze (cfr. TAR Molise, Sez. I, 2 aprile 2008 n. 107; TAR Puglia Lecce, Sez. II, 5 febbraio 2007 n. 305).

In altri termini, se è vero, come sostenuto dalla difesa comunale in conformita' ad un diffuso indirizzo giurisprudenziale (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 17 febbraio 2009 n. 862), che i requisiti di capacita' economico-finanziaria devono essere commisurati all’intero importo dell’appalto e non alle singole annualita', anche in ragione degli investimenti a cui potrebbe essere tenuta la ditta affidataria, è altrettanto vero che quando uno specifico requisito è richiesto con riferimento ad un periodo limitato di tempo, inferiore alla durata dell’appalto (come è avvenuto nel caso di specie), tale requisito deve essere proporzionato all’importo dell’appalto come riparametrato in relazione al periodo di tempo piu' breve, al fine di impedire che possano irragionevolmente essere escluse dalla competizione imprese capaci di produrre potenzialmente fatturati in linea con le esigenze del servizio messo a gara.

REGOLARIZZAZIONE DOCUMENTALE - LIMITI

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2009

Per orientamento interpretativo che il Collegio condivide, la richiesta di regolarizzazione non puo' essere formulata dalla stazione appaltante se vale ad integrare documenti che, in base a previsioni univoche del bando o della lettera di invito, avrebbero dovuto essere prodotte a pena di esclusione (cfr. ex plurimis Cons. giust. amm., n. 802 del 2006; sez. IV, n. 4560 del 2005).

L’esercizio della facolta' della stazione appaltante di invitare alla regolarizzazione non puo' mai determinare, invero, una alterazione della par condicio delle imprese, attraverso una modifica dell'offerta incidente su elementi o formalita' essenziali della stessa (Cons. Stato, sez. IV, 31 gennaio 2005); puo' riguardare, peraltro, solamente documenti gia' presentati ma non dichiarazioni o documentazioni omesse (Cons. Stato, sez. V, n. 3280 del 2006).

L’omessa indicazione, pertanto, dell’una o dell’altra opzione (rispettivamente relative al rispetto degli obblighi di cui all’art. 17, L. n. 68/1999, ovvero al non assoggettamento agli stessi) equivale, per espressa previsione della legge di gara, all’omessa indicazione della dichiarazione, come tale implicante la doverosa esclusione dalla procedura.

SERVIZI SORVEGLIANZA - ALL. II B - FORME DI PUBBLICITA'

CGA SICILIA SENTENZA 2009

L’affidamento del servizio biennale di sorveglianza degli uffici giudiziari esistenti nel territorio comunale non ricadrebbe nella categoria degli appalti "sotto soglia" e, quindi, sottratto alla disciplina comunitaria; rientra tra gli affidamenti di "servizi di investigazione e sicurezza"e, in quanto tale, esso è ricompreso nell’elenco di cui all’All. II B del richiamato codice dei contratti.

Orbene, come espressamente stabilito dall’art. 20 del d.lgs. n. 163/2006, "l’aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell’allegato II B è disciplinata esclusivamente dall’articolo 68 (specifiche tecniche), dall’articolo 65 (avviso sui risultati della procedura di affidamento) e dall’articolo 225 (avvisi relativi agli appalti aggiudicati)", non applicandosi a tali appalti le rimanenti disposizioni del codice, ivi compreso l’art. 66 del suddetto T.U..

Ne consegue che correttamente l’Amministrazione comunale ha bandito il relativo bando di gara senza assoggettarlo alle forme di pubblicita' richieste dall’art. 66.

PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA

TAR LAZIO SENTENZA 2007

Il bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità, in un contesto connotato da un mercato ispirato ai principi della libera concorrenza, deve contenere tutte le indicazioni capaci di evitare qualunque discriminazione tra tutte le imprese europee che intendono partecipare alla gara evitando che quelle nazionali siano avvantaggiate dall’essere in situazione di vicinanza con la stazione appaltante e di poter ottenere, per tale ragione, più facilmente delle prime maggiori informazioni.

Sulla base di un consolidato orientamento giurisprudenziale, è da ritenere illegittima l'esclusione dalla partecipazione ad una gara per lavori pubblici che sia motivata esclusivamente sulla base di un espresso divieto non assistito dalla sanzione dell’esclusione dalla procedura, in quanto il provvedimento adottato in tal caso, viola il principio del favor partecipationis, che impone alle stazioni appaltanti di consentire la massima accorrenza alle procedure ad evidenza pubblica, e il principio della tassatività delle cause di esclusione, le quali devono risultare chiaramente dal bando, ad esclusione di rare ipotesi in cui rispondano ad un particolare interesse dell'amministrazione.

Nel caso di specie, nel bando dell’Azienda pubblicato nella GURI risultava la dicitura “ritiro dei documenti esclusivamente presso l’UOC Acquisizione Beni e Servizi”, contenente la previsione dell’obbligo di presentare copia della documentazione firmata dal direttore dell’UOC e la possibilità dell’esclusivo reperimento di essa presso la sua sede; tale dicitura non risultava invece nella GUCE. L’ impresa ricorrente denunciava quindi la violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione e del principio di massima partecipazione alle gare e l’eccesso di potere per sviamento.

PUBBLICITA' DEGLI ATTI

TAR SICILIA SENTENZA 2007

La pubblicità di un atto interno allo Stato italiano, qual è la indizione di una gara da espletarsi in tale territorio, si intende perfettamente realizzata mediante la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, tenendo conto che la successiva pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee non fa slittare i termini fissati dalla normativa generale e i termini contenuti nel bando stesso a data successiva quale può essere quella di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale comunitaria, come è espressamente sancito dall'art. 66 comma 8 D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163, che testualmente recita: “Gli effetti giuridici che l’ordinamento connette alla pubblicità in ambito nazionale decorrono dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana”.

PUBBLICITA' - AVVISO DI PREINFORMAZIONE

TAR MOLISE SENTENZA 2007

In relazione alla lamentata inosservanza dell’obbligo di preinformazione, occorre, in contrario, evidenziare che detta disposizione stabilisce il carattere obbligatorio della pubblicazione di tali avvisi solo nell’ipotesi che la stazione appaltante si avvalga della facoltà di ridurre, per il caso di procedura aperta, a trentasei giorni il termine di ricezione delle offerte, il che, nel caso di specie, risulta smentito per tabulas.

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 07/11/2017 - DICHIARAZIONI DEL SUBAPPALTATORE INSUSSISTENZA CAUSE DI ESCLUSIONE (COD. QUESITO 78) (80)

Con riferimento ad un appalto integrato(per progettazione definitiva, esecutiva ed esecuzione di lavori) il cui bando è stato pubblicato in data 4/5/2015 e l'aggiudicazione è avvenuta in data 23.12.2015, si chiede, essendo ormai prossimo l'inizio dell'esecuzione dei lavori, se in caso di subappalto, è corretto richiedere la presentazione per i subappaltatori della dichiarazione circa l'insussistenza delle cause di esclusione ai sensi dell'art. 38 del citato D.lgs n.163/2006 (in quanto l'appalto è stato pubblicato prima del 19.04.2016) o se diversamente tale dichiarazione debba essere rilasciata ai sensi dell'art. 80 D.lgs 50/2016.


QUESITO del 25/08/2016 - ART. 216 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DI COORDINAMENTO (216)

4. Quale disciplina si applica in caso di affidamenti diretti o procedure negoziate effettuati in attuazione di accordi quadro i cui avvisi sono stati pubblicati entro il 19.04.2016, con una delle forme di pubblicità obbligatorie, e secondo le modalità, indicate dall’art. 66 del d.lgs. 163/06 in combinato disposto degli artt. 122 e ss.


QUESITO del 25/08/2016 - ART. 216 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DI COORDINAMENTO (216)

5. Quale disciplina si applica in caso di adesioni a convenzioni messe a disposizione da Consip e da altri soggetti aggregatori per le categorie merceologiche individuate dalle vigenti disposizioni i cui avvisi sono stati pubblicati entro il 19.04.2016, con una delle forme di pubblicità obbligatorie, e secondo le modalità, indicate dall’art. 66 del d.lgs. 163/06 in combinato disposto degli artt. 122 e ss.


QUESITO del 04/04/2012 - PUBBLICITÀ SEDUTE DI GARA

Dal 1° gennaio 2013 non sarà più obbligatoria la pubblicazione dei bandi di gara di appalto sui quotidiani (prevista dagli articoli 66 e 122 D. Lgs. n. 163/2006), una volta garantita la pubblicità ai sensi del D.P.C.M. 26.4.2011 "Pubblicazione nei siti informatici di atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o di bilanci, adottato ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69"?


QUESITO del 08/02/2012 - APPALTO SOPRA SOGLIA - OBBLIGHI PUBBLICITARI

Buongiorno. Il caso:gara sopra soglia di servizi e forniture. Il bando viene pubblicato correttamente sulla GUCE, sul sito del Comune committente e sui quotidiani,ma l'estratto inviato alla GURI contiene un mero errore materiale (sull'entità dell'appalto).E'sufficiente inviare avviso di rettifica solamente alla GURI o è necessario ripubblicare tutto? Grazie.


QUESITO del 28/07/2011 - PUBBLICAZIONE ON LINE DEI BANDI DI GARA

Si deve procedere alla diffusione di un bando di gara, che prevede la pubblicazione anche su quotidiani nazionali e locali. Volendo selezionare tra più quotidiani (sia nazionali che locali), quelli ove effettuare la pubblicazione, come si fa ad individuare quelli a maggiore diffusione ? Ovvero chi può stabilire quali siano - ad esempio - i cinque maggiori quotidiani nazionali e locali tra cui scegliere quelli ove effettuare la pubblicazione ?


QUESITO del 25/12/2009 - GARE D'APPALTO DI INTERESSE LOCALE, REGIONALE E SOVRAREGIONALE. PUBBLICITÀ.

Che cosa si deve intendere per gare d'appalto di interesse locale, regionale e sovraregionale? Per quanto concerne le pubblicazioni dei bandi di gara sotto soglia sui siti informatici di cui all'art.66, comma 7, del D.lgs.163/06 e s.m.i. un Ente Provincia dell' Emilia Romagna,può limitarsi alla pubblicazione di bandi e relativi esiti esclusivamente sul sito dell'ossevatorio della regione emilia romagna (sitar-er)oppure per quelli sovra regionali la pubblicazione va fatta sul sito del Ministero delle infrastrutture ( e non sul sitar)?


QUESITO del 20/11/2008 - APPALTI SOTTOSOGLIA - PUBBLICITÀ

Nell'ipotesi di una procedura aperta per fornitura sotto soglia comunitaria mediante un sistema dinamico di acquisizione (art.60 D.Lgs. 163/06) è comunque necessaria la pubblicazione del bando ex art.124: su GURI, internet comune, internet regione, Albo pretorio ?


QUESITO del 22/10/2008 - PUBBLICITÀ - PUBBLICITÀ SU SITI INFORMATICI

Con ri ferimento agli obblighi di pubblicità di cui all'art. 66, c. 7, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., è possibile, per un Ente privo di un proprio sito web a causa dell'assenza di un'adeguato servizio da parte di gestori di telefonia, pubblicare un bando di gara per l'appalto di un servizio sotto soglia sul sito web del Comune in cui ha sede l'Ente stesso?


QUESITO del 04/06/2008 - PUBBLICITÀ

Premesso che l'evento non si è mai verificato, con il presente quesito si chiede una risposta a quanto segue. Il D.M. 6 aprile 2001, emanato in attuazione dell’art. 24 della legge n.340/2000, prevede l’obbligo, per le stazioni appaltanti che pubblicano bandi relativi agli appalti di lavori di interesse regionale , la pubblicazione dello stesso bando sul sito della regione ove si svolgono i lavori. Il Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs. n.163/2006) ha operato un riordino delle disposizioni inerenti le pubblicazioni dei bandi prevedendo, tra l’altro, che per gli appalti di lavori di importo inferiore a €500.000 il solo obbligo di pubblicazione all’Albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori e della stazione appaltante (comma 5, art. 122). Il Codice peraltro ha proceduto all’abrogazione dell’art. 24 della legge n.340/2000 Alla luce di quanto premesso si vuole sapere se la pubblicazione dei bandi di lavori sino a €500.000 può essere effettuata solo all’Albo pretorio della stazione appaltante (e del Comune ove si effettuano i lavori) o se ricorre ancora l’obbligo di pubblicazione sul sito della regione ove si svolgono i lavori.


QUESITO del 03/04/2008 - PUBBLICITÀ ESITO DI GARA

In merito alla pubblicazione di un avviso di aggiudicazione di una gara relativa all'acquisto di beni e servizi, si chiede se oltre alla pubblicità sovranazionale (Gazzetta GUCE entro 48 gg dalla data di aggiudicazione definitiva) la Stazione Appaltante è tenuta ad effettuare la pubblicazione anche sulla Gazzetta Ufficiale Italiana e su due quotidiani a tiratura nazionale e due a tiratura regionale. Grazie della collaborazione.


QUESITO del 21/03/2008 - PUBBLICITÀ ESITO DI GARA

Per l'affidamento di un appalto con procedura aperta di importo superiore alla soglia comunitaria, la pubblicazione dell'avviso di esito della gara, di cui agli artt. 65 e 66 del Codice degli appalti, va fatta dopo l'aggiudicazione provvisoria acclarata con il relativo verbale di gara o dopo l'aggiudicazione definitiva acclarata con determina dirigenziale?


QUESITO del 30/10/2007 - PUBBLICITÀ

APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE - SPARGIMENTO SALE DA DISGELO – Triennio 2007 – 2010 IMPORTO EURO 270.000,00 SI RICHIEDE SE SIA OBBLIGATORIA LA PUBBLICAZIONE DEL BANDO SULLA GAZZETTA UFFICIALE E CON QUALI MODALITA', SE INTEGRALE, PER ESTRATTO O CON I FORMULARI DI CUI AL DLGS 67/2003


QUESITO del 02/10/2007 - PUBBLICITÀ - OSSERVATORIO

In relazione alle modifiche introdotte dal D.lgs. 113/2007 ed in particolare a quelle di cui ai commi 3 degli artt. 122 e 124 D.Lgs. 163/2006, in base alle quali si dovrà procedere all'inserimento dell'avviso dei risultati di gara sui siti informatici di cui all'art. 66, c. 7 (Ministero delle Infrastrutture e sito informatico presso l'Osservatorio), si chiede se l'inserzione di tali esiti di procedure di gara (ed anche quelli per importi superiori alle soglie comunitarie) - ma che non eccedono l'ambito territoriale comunale - debba avvenire solo sul sito dell'Osservatorio Regionale del Veneto, analogamente a quanto risulta dalle chiarificazioni inserite sul sito www.infrastrutturetrasporti.it per la pubblicazione dei bandi di gara. Si ringrazia per l'attenzione e la disponibilità.


QUESITO del 20/08/2007 - PUBBLICITÀ - COMMISSIONE DI GARA

In considerazione del disposto di cui all'art. 84 comma 4 del D. Lgs. 163/2006 si chiede: 1 - il funzionario, non responsbaile del procedimento, il cui nominativo è registrato, per la pubblicazione dle bando, presso i siti informatici di cui all'art. 66 comma 7 può essere componente della commissione? 2 - il dirigente della stazione appaltante che è organo competente all'emanazione della determinazione a contrarre e di tutti i provvedimenti amministrativi inerenti la procedura di gara può presiedere la commissione?


QUESITO del 23/04/2007 - PUBBLICITÀ - PUBBLICITÀ TELEMATICA

Alla luce della pubblicazione del nuovo sito del Ministero delle Infrastrutture "Servizio Contratti Pubblici" per la pubblicazione bandi, si chiede se, per assolvere all'obbligo di legge, la pubblicazione dei bandi di gara relativi a servizi e forniture di importo soprasoglia debba essere effettuata sul nuovo portale nazionale o se per la nostra Regione tale obbligo continua ad essere assolto tramite il SITAR.


QUESITO del 12/03/2007 - PUBBLICITÀ

Ai sensi del comma 7 art.66 del D.Lgs. n.163/06, un bando di gara sopra soglia deve essere pubblicato, per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale. Vorrei sapere quale criteriobisogna adottare per la scelta dei quotidiani


QUESITO del 03/01/2007 - PUBBLICITÀ

Un bando di gara a procedura aperta < 500.000 euro emesso da un ente locale può essere pubblicato solamente all'Albo Pretorio, oppure è ancora valido il disposto del D.M. 20/2001 che prevede che TUTTI i lavori di interesse regionale (ovvero eseguito sul terriorio regionale) sono soggetti alla pubblicazione sul sito internet regionale?


QUESITO del 28/12/2006 - PUBBLICITÀ

Abbiamo proceduto in data 13.12.06 alla trasmissione per via elettronica del bando alla GUCE. Secondo Voi dobbiamo attendere i 12 gg da tale trasmissione per procedere alla pubblicazione dell'estratto del bando sui quotidiani di cui all'art. 66, 7 c., del D.LGS, (e quindi teoricamente il 25.12.06 o oltre: per esempio il 27.12.06) oppure potremmo procedere alla sua pubblicazione dopo 5 gg dalla predetta trasmissione e, se del caso, quale sanzione potrebbe accompagnare il mancato rispetto dei cennati 12 gg. (Il problema è che non vorremmo pubblicare nei quotidiani il gg di natale o la settimana successiva per ovvie ragioni di opportunità.)


QUESITO del 18/12/2006 - PUBBLICITÀ - INCARICHI PROFESSIONALI

Facendo riferimento al D.P.R. 554/99 e al D.Lgs. 163/06, volevo sapere le modalità e i termini di pubblicazione di un avviso di selezione per l’affidamento di incarico fiduciario relativo alla progettazione preliminare e definitiva, di importo inferiore alla soglia comunitaria. L’art. 80 infatti del D.P.R. 554/99 “Forme di pubblicità” è stato abrogato dall'art. 256 del D.Lgs. 163 del 2006 e l’art. 66 del nuovo Codice dei contratti pubblici fa riferimento al comma 1 ad una “Commissione” di cui all’allegato X “Caratteristiche relative alla pubblicazione” che mi sembra, se non sbaglio l’interpretazione, riguardino prevalentemente i bandi da diffondere nelle Comunità Europee


QUESITO del 27/11/2006 - PUBBLICITÀ - PUBBLICITÀ TELEMATICA

L'Art. 66 comma 7 del D.lgs 163/2006 prevede la pubblicazione su due siti informatici: quello del Ministero delle Infrastrutture e quello dell'Osservatorio Regionale. Con la presente si chiede se è sufficiente la pubblicazione sul sito Reginale come previsto sul sito www.infrastrutturetrasporti.it o è necessaria la pubblicazione su entrambi i siti informatici


QUESITO del 13/09/2006 - PUBBLICITÀ

Considerato che il D.lgs 163/2006 ha abrogato l'art. 80 del DPR 554/99, che prevedeva per i lavori di importo compreso tra i 500.000 e 1.000.000 di euro la pubblicazione del bando di gara sul Bollettino Ufficiale della Regione, e che il nuovo Codice dei Contratti non prevede espressamente l'obbligo di tale pubblicazione, ma a livello regionale prevede unicamente la pubblicazione sul sito informatico presso l'Osservatorio, si chiede di conoscere se esistono altri riferimenti normativi nazionali o regionali che impongono di procedere alla pubblicazione sul BURL.