Art. 185. Compiti della commissione speciale VIA

ABROGATO DAL 19-04-2016 (ART. 217 DLGS 50-2016)

1. La commissione provvede all'istruttoria tecnica di cui all'articolo 184 e, entro sessanta giorni dalla presentazione del progetto da parte del soggetto proponente, esprime il proprio parere sul progetto assoggettato alla valutazione dell'impatto ambientale.

2. Ove la commissione verifichi l'incompletezza della documentazione presentata, il termine indicato al comma 1 é differito di trenta giorni per le necessarie integrazioni.

3. Le integrazioni sono richieste entro trenta giorni dall'apertura della procedura; nel caso in cui il soggetto aggiudicatore non abbia provveduto alle richieste integrazioni entro i trenta giorni successivi, il parere si ritiene negativo.

4. La commissione:

a) comunica ai Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, entro trenta giorni dalla data di presentazione del progetto definitivo da parte del soggetto proponente, eventuali difformità tra questo e il progetto preliminare;

b) esprime al predetto Ministero, entro sessanta giorni da tale presentazione, il proprio parere sulla ottemperanza del progetto definitivo alle prescrizioni del provvedimento di compatibilità ambientale e sull'esatto adempimento dei contenuti e delle prescrizioni di cui al decreto di compatibilità ambientale.

5. Qualora il progetto definitivo sia diverso da quello preliminare, la commissione riferisce al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio il quale, ove ritenga, previa valutazione della commissione stessa, che la differenza tra il progetto preliminare e quello definitivo comporti una significativa modificazione dell'impatto globale del progetto sull'ambiente, dispone, nei trenta giorni dalla comunicazione fatta dal soggetto aggiudicatore, concessionario o contraente generale, l'aggiornamento dello studio di impatto ambientale e la nuova pubblicazione dello stesso, anche ai fini dell'eventuale invio di osservazioni da parte dei soggetti pubblici e privati interessati. L'aggiornamento dello studio di impatto ambientale può riguardare la sola parte di progetto interessato alla variazione. In caso di mancato adempimento dei contenuti e delle prescrizioni di cui al provvedimento di compatibilità ambientale, il citato Ministro, previa diffida a regolarizzare, fa dare notizia dell'inottemperanza in sede di Conferenza di servizi, al fine dell'eventuale rinnovo dell'istruttoria. comma modificato dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007

6. Qualora si riscontrino violazioni degli impegni presi ovvero modifiche del progetto che comportino significative variazioni dell'impatto ambientale, la commissione riferisce al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il quale ordina al soggetto gestore di adeguare l'opera e, se necessario, richiede al CIPE la sospensione dei lavori e il ripristino della situazione ambientale a spese del responsabile, nonché l'adozione dei provvedimenti cautelari di cui agli articoli 8 e 9 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

7. Ai fini delle verifiche di cui al comma 6, prima dell'inizio dei lavori é comunicata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio la relativa data ed é trasmesso allo stesso Ministero il progetto esecutivo composto dai documenti previsti dagli articoli 19 e seguenti dell'allegato tecnico recato dall'allegato XXI, ivi compresa l'attestazione di cui all'articolo 20, comma 4. Al predetto Ministero sono anche tempestivamente trasmesse eventuali varianti progettuali, ivi comprese quelle derivanti dalle attività di verifica di cui all'articolo 166 e agli articoli 20 e seguenti del relativo allegato tecnico recato dall'allegato XXI. La commissione, su richiesta dei soggetti esecutori dell'opera, può fornire le proprie indicazioni sulla interpretazione e applicazione del provvedimento di compatibilità ambientale.

8. I commi 4 e 5 non si applicano al caso di VIA espressa su progetti definitivi, fermo restando il potere di impartire prescrizioni con il provvedimento di compatibilità ambientale

Testo Previgente

Relazione

Relazione all’articolo 185 Il presente articolo codifica l’art. 20 del D.Lgs 190/2002 con, al comma 5 , recepimento modifica di cui all’art. 24, comma 12, L. 62/2005. Si è tenuto conto della novella...
Condividi questo contenuto:

Giurisprudenza e Prassi

ESCLUSA LA PRESUNZIONE DI INTERESSE CULTURALE PER I BENI ESPROPRIATI DA IMPRESE PUBBLICHE (10.1)

CONSIGLIO DI STATO Sentenza 2026
Fase Procedura: Esecuzione

Ai fini dell'applicazione del regime di tutela di cui all'art. 10, comma 1, del D.Lgs. 42/2004, un'impresa pubblica operante secondo criteri di efficienza, rendimento e sostenibilità economica propri di un imprenditore privato non è qualificabile come organismo di diritto pubblico; ne consegue che i beni privati acquisiti coattivamente per la realizzazione di opere pubbliche non sono soggetti alla presunzione legale di interesse culturale.

LA FISIOLOGICA EVOLUZIONE PROGETTUALE NON IMPONE UNA NUOVA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (185.4)

CONSIGLIO DI STATO Sentenza 2025

È da considerare fisiologico che tra progetto preliminare e progetto definitivo/esecutivo vi siano differenze tecniche, specialmente in opere di particolare complessità strategica, laddove tali modifiche recepiscono prescrizioni emerse durante l'iter procedimentale; la validità della VIA per tali infrastrutture è ancorata al progetto preliminare e non decade per effetto di norme temporali sopravvenute non retroattive.

LEGITTIMA LA NOMINA A COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ PUBBLICA ATTUATRICE (4.1)

TAR LAZIO Sentenza 2024
Fase Procedura: Redazione Lex Specialis

È legittima la nomina di un dirigente di una società a controllo pubblico quale Commissario straordinario per la realizzazione di infrastrutture strategiche, in quanto l'art. 4 del D.L. n. 32 del 2019 costituisce norma speciale che deroga alle disposizioni generali sull'incompatibilità e l'inconferibilità degli incarichi. Inoltre, per le opere strategiche disciplinate dal D.Lgs. n. 163 del 2006, la valutazione di compatibilità ambientale non è soggetta a decadenza quinquennale se il procedimento è iniziato prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 4 del 2008, essendo sufficiente la verifica di ottemperanza del progetto definitivo rispetto al preliminare.

LEGITTIMITÀ DELL'APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO CON PRESCRIZIONI SENZA RINNOVO DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE (185.5)

TAR LAZIO Sentenza 2024
Fase Procedura: Redazione Lex Specialis

La legittimità dell'approvazione del progetto definitivo di un'opera strategica non è inficiata dall'apposizione di numerose prescrizioni tecniche, purché queste non comportino una significativa modificazione dell'impatto ambientale rispetto al progetto preliminare già valutato; in tal caso, il rinvio della definizione di dettagli progettuali alla fase esecutiva è ammissibile e non richiede il rinnovo della Valutazione di Impatto Ambientale.

LA DISCIPLINA SULLA SCADENZA DELLA VIA NON SI APPLICA AI PROCEDIMENTI ANTE 2008 (185.5)

TAR LAZIO Sentenza 2024
Fase Procedura: Redazione Lex Specialis

L’efficacia temporale quinquennale della VIA non si applica ai progetti per i quali alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 4 del 2008, ossia al 13 febbraio 2008, la procedura per il rilascio della VIA era già conclusa o in corso, trovando applicazione il regime previgente privo di termini di decadenza.

ILLEGITTIMA LA VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE CHE POSTICIPA L'ACCERTAMENTO DEGLI IMPATTI (185.5)

TAR LAZIO Sentenza 2024
Fase Procedura: Redazione Lex Specialis

In tema di opere strategiche, qualora il progetto definitivo presenti varianti sostanziali rispetto al preliminare tali da alterare l'impatto globale sull'ambiente, la Stazione Appaltante non può approvare il progetto definitivo rimandando l'aggiornamento dello studio di impatto ambientale alla fase esecutiva; tale differimento viola l'obbligo di valutazione preventiva della compatibilità ambientale e l'art. 185 del D.Lgs. 163/2006.