1. Il Ministero dell'interno può sottoscrivere protocolli, o altre intese comunque denominate, per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata, anche allo scopo di estendere convenzionalmente il ricorso alla documentazione antimafia di cui all'articolo 84. I protocolli di cui al presente articolo possono essere sottoscritti anche con imprese di rilevanza strategica per l'economia nazionale nonché con associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale di categorie produttive, economiche o imprenditoriali e con le organizzazioni sindacali, e possono prevedere modalità per il rilascio della documentazione antimafia anche su richiesta di soggetti privati, nonché determinare le soglie di valore al di sopra delle quali è prevista l'attivazione degli obblighi previsti dai protocolli medesimi. I protocolli possono prevedere l'applicabilità delle previsioni del presente decreto anche nei rapporti tra contraenti, pubblici o privati, e terzi, nonché tra aderenti alle associazioni contraenti e terzi.
2. L'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui all'articolo 1, commi 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché l'iscrizione nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, equivale al rilascio dell'informazione antimafia.
3. Le stazioni appaltanti prevedono negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto dei protocolli di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto.
articolo introdotto dall’art. 3 comma 7 del DL 76/2020 in vigore dal 17-7-2020, poi modificato dalla L. di conversione 120/2020 in vigore dal 15-09-2020
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Giurisprudenza e Prassi
PATTO D'INTEGRITA' - FINALITA' DELLA SOTTOSCRIZIONE
CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2020
In sostanza, può qui aggiungersi, l’accettazione del Patto etico da parte dei concorrenti comporta l’ampliamento dei loro obblighi nei confronti della stazione appaltante da un duplice punto di vista: – temporale: gli impegni assunti dalle imprese rilevano sin dalla fase precedente alla stipula del contratto di appalto; – contenutistico: si richiede all’impresa di impegnarsi, non solo alla corretta esecuzione del contratto di appalto, ma ad un comportamento leale, corretto e trasparente, sottraendosi a qualsiasi tentativo di corruzione o condizionamento dell’aggiudicazione del contratto (così Cons. Stato, sez. V, 5 febbraio 2018, n. 722).
Ne segue che il Patto etico può prevedere, come avvenuto nel caso di specie, anche un impegno a dichiarare ogni vicenda penale (con diversi livelli di specificazione) che ha interessato l’impresa concorrente e il concorrente che lo sottoscrive è tenuto a rendere l’informazione in maniera veritiera ed esaustiva a pena di esclusione.
La stazione appaltante, peraltro, ha disposto l’esclusione non tanto per la violazione del Patto etico in sé (ovvero, per aver violato l’impegno assunto con la sua sottoscrizione come in precedenza esplicitato), quanto per aver considerata falsa e comunque fuorviante l’informazione sulle pregresse vicende penali dovuta in attuazione del predetto Patto etico, e, dunque, per questo, integrata la causa di esclusione dell’art. 80, comma 5, lett. f-bis) e lett. c) del codice dei contratti pubblici.