Art. 91. Procedure di affidamento
ABROGATO DAL 19-04-2016 (ART. 217 DLGS 50-2016)1. Per l'affidamento di incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo nel rispetto di quanto disposto all'articolo 120, comma 2-bis, di importo pari o superiore a 100.000 euro all'importo di euro 100.000, si applicano le disposizioni di cui alla parte II, titolo I e titolo II del codice, ovvero, per i soggetti operanti nei settori di cui alla parte III, le disposizioni ivi previste. comma modificato dall'art. 2, comma 1, lettera t), d.lgs. n. 113 del 2007, poi dall'art. 2, comma 1, lettera s), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008 - successivamente modificato dalla Legge 180 del 14/11/2011 in vigore dal 15/11/2011; poi ripristinato nella versione precedente in seguito all’abrogazione dell’art. 12, comma 1, legge n. 180 del 2011 ad opera dell’art. 44, comma 5, decreto-legge n. 201/2011 in vigore dal 06/12/2011, convertito con modifiche dalla Legge di conversione 214/2011, in vigore dal 28/12/2011
2. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo nel rispetto di quanto disposto all’articolo 120, comma 2-bis, di importo inferiore alla soglia di cui al comma 1 possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h) dell'articolo 90, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito e' rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei. comma modificato dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007 e dal D.Lgs. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008
3. In tutti gli affidamenti di cui al presente articolo l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonche' per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista.
4. Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono di norma affidate al medesimo soggetto, pubblico o privato, salvo che in senso contrario sussistano particolari ragioni, accertate dal responsabile del procedimento. In tal caso occorre l'accettazione, da parte del nuovo progettista, dell'attività progettuale precedentemente svolta. L'affidamento può ricomprendere entrambi i livelli di progettazione, fermo restando che l'avvio di quello esecutivo resta sospensivamente condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti sulla progettazione definitiva.
5. Quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonche' tecnologico, le stazioni appaltanti valutano in via prioritaria l'opportunità di applicare la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee.
6. Nel caso in cui il valore delle attività di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione superi complessivamente la soglia di applicazione della direttiva comunitaria in materia, l'affidamento diretto della direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al progettista e' consentito soltanto ove espressamente previsto dal bando di gara della progettazione. comma modificato dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007
7. I soggetti di cui all'articolo 32, operanti nei settori di cui alla parte III del codice, possono affidare le progettazioni nonche' le connesse attività tecnico-amministrative per lo svolgimento delle procedure per l'affidamento e la realizzazione dei lavori nei settori di cui alla citata parte III, direttamente a società di ingegneria di cui all'articolo 90, comma 1, lettera f), che siano da essi stessi controllate, purche' almeno l'ottanta per cento della cifra d'affari media realizzata dalle predette società nell'Unione europea negli ultimi tre anni derivi dalla prestazione di servizi al soggetto da cui esse sono controllate. Le situazioni di controllo si determinano ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
8. E' vietato l'affidamento di attività di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e attività di supporto a mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal presente codice. comma modificato dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007
Giurisprudenza e Prassi
DIVIETO DI ARTIFICIOSA FRAMMENTAZIONE NEGLI AFFIDAMENTI DI SERVIZI DI INGEGNERIA E PROGETTAZIONE
È illegittimo il frazionamento di un appalto di servizi di ingegneria e architettura in molteplici affidamenti diretti sottosoglia qualora le prestazioni risultino, ex ante, programmabili e prevedibili unitariamente. Le attività di consulenza tecnica e di supporto alla progettazione non costituiscono prestazioni autonome ma devono essere ricondotte a un unico centro decisionale ai fini del computo del valore stimato dell'appalto; la violazione di tale divieto giustifica l'applicazione di rettifiche finanziarie sui contributi pubblici erogati, indipendentemente dalla rilevanza transfrontaliera dell'intervento.
NECESSARIA PROVA DELLA RILEVANTE PROBABILITÀ DI VITTORIA PER IL RISARCIMENTO DA PERDITA DI CHANCE
Il danno da perdita di chance di aggiudicazione di un appalto non può essere provato sulla base della mera allegazione del curriculum professionale dell'operatore, occorrendo invece la dimostrazione di una concreta ed elevata probabilità di successo nella futura ed eventuale gara. Qualora l'illegittimità dell'amministrazione consista nell'omesso svolgimento di una procedura ad evidenza pubblica, l'interesse dell'operatore economico è prioritariamente soddisfatto dall'effetto conformativo della sentenza di annullamento che impone l'indizione della gara, restando la tutela risarcitoria limitata ai casi in cui tale riedizione sia impossibile o non integralmente satisfattiva.
INAMMISSIBILITÀ DI INCARICHI PROFESSIONALI PERPETUI SENZA EVIDENZA PUBBLICA E TERMINE CERTO
È legittimo l'affidamento della direzione lavori a personale interno dell'amministrazione nonostante l'esistenza di una precedente convenzione di incarico professionale stipulata decenni prima, qualora quest'ultima sia priva di un termine finale certo e risulti incompatibile con il sopravvenuto obbligo di selezione pubblica dei contraenti. L'affidamento fiduciario originario non può estendersi a fasi esecutive finanziate a distanza di tempo in un mutato quadro normativo che impone il ricorso al mercato.
AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO D.L.
L’art. 90, sesto comma del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 stabilisce i casi in cui per l’espletamento delle attivita' di progettazione e di direzione lavori le stazioni appaltanti possono rivolgersi a professionalita' esterne all’amministrazione pubblica; trattasi di norma che introduce, dunque, una riserva di attivita' in favore dell’organizzazione interna dell’amministrazione, collocando il ricorso al libero mercato come eventuale.
Una volta verificata la sussistenza dei presupposti per l’affidamento all’esterno, l’art. 91 pone la distinzione tra gli incarichi di importo pari o superiore a 100.000 euro ed inferiore a tale valore, prevedendo, nel primo caso, l’applicazione delle disposizioni di cui al capo II, titoli I e II del Codice dei Contratti, nel secondo, l’espletamento di una procedura ai sensi dell’art. 57, sesto comma nel rispetto dei principi di non discriminazione, parita' di trattamento, proporzionalita' e trasparenza, con invito rivolto ad almeno cinque soggetti, ove sussistenti tanti aspiranti idonei.
Riguardo all’affidamento diretto dell’incarico di direzione dei lavori in favore dei progettista, ai sensi dell’art. 91, sesto comma del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, per attivita' di importo eccedente la soglia comunitaria, tale soluzione è prevista nel solo caso in cui vi sia stata espressa previsione nel bando di gara indetto per la progettazione; la norma va poi coordinata con quella di cui all’art. 130, secondo comma, che nell’ipotesi di necessario affidamento all’esterno dell’attivita' di direzione lavori, tra le varie opzioni contempla quella di rivolgersi al progettista incaricato.
CONFERIMENTO INCARICO RELAZIONE GEOLOGICA QUALE CONTRATTO D'OPERA INTELLETTUALE
Non costituisce una ipotesi di contratto di (sub) appalto, vietato dall'art. 91 comma 3, d.lg. 12 aprile 2006 n. 163, l'incarico conferito al professionista esterno per la predisposizione della relazione geologica, che deve invece essere qualificato come "contratto d'opera intellettuale", certamente ammissibile.
AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI FINANZIARI - LIMITI
F S.p.A. è una societa' di intermediazione finanziaria che puo' concedere mutui, stipulare “leasing”, effettuare operazioni di cessione “pro solvendo” e di “factoring”, anche verso un’utenza privata, fruitrice del servizio. Si tratta, dunque, di una societa' pubblica che, in certa misura, opera verso l’esterno, mediante l’erogazione di servizi consistenti nella prestazione di garanzie dirette o controgaranzie alle imprese private, con l’utilizzo dei finanziamenti del Fondo unico anticrisi. E’ oltremodo discutibile che quella in esame sia davvero una concessione di servizio pubblico e tuttavia, anche in tale remota evenienza, si puo' ritenere che l’affidamento senza gara a F S.p.A. della gestione dei fondi di garanzia e delle linee di intervento a favore delle piccole e medie imprese, violi principi generali della normativa comunitaria, a tenore dei quali la scelta dell’operatore economico cui affidare la gestione di fondi pubblici deve avvenire con procedura di evidenza pubblica e nel rispetto della piena concorrenza, della parita' di trattamento, della trasparenza, della non discriminazione, della libera prestazione di servizi, di cui agli artt. 28, 30, 43, 45, 49 e 86 del Trattato U.E.; inoltre, è la stessa normativa nazionale a vietare misure di favore a vantaggio di imprese pubbliche, le quali godano di diritti speciali di esclusiva. Si pensi agli artt. 27, comma primo, 30, comma terzo, e 91 comma secondo del citato D.Lgs. n. 163/2006 (cfr.: Cons. Stato VI, 30.1.2007 n. 362; idem 30.12.2005 n. 7616; idem 25.1.2005 n. 168).
INCARICHI DI PROGETTAZIONE - AFFIDAMENTO PROCEDURA E LIMITI AL SUBAPPALTO
L'art. 91 è tassativo nel prescrivere che gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo superiore a 100.000 euro debbano essere affidati dalle singole amministrazioni nel rispetto delle disposizioni di cui alla parte II, titolo I e titolo II del codice, ovvero, per i soggetti operanti nei settori di cui alla parte III, delle disposizioni ivi previste.
Tale ultima previsione normativa non vuol significare altro che tal genere di affidamenti, nei quali rientrano dunque espressamente anche quelli afferenti i servizi di CSP e CSE, postulano l'esperimento di una procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione del contraente e che, anche per le gare di importo inferiore alla predetta soglia di centomila euro, devono comunque osservarsi i principi di non discriminazione, parita' di trattamento, proporzionalita' e trasparenza, secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6 d.lgs. cit.; inoltre l'invito deve essere rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei. La disposizione ( art. 91, comma 8, d.lgs. cit.) si chiude con una previsione tranciante, secondo cui è vietato l'affidamento di attivita' di progettazione coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e attivita' di supporto a mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal presente codice. Peraltro, stante l'obbligo normativo dell'evidenza pubblica in tal genere di affidamenti, non appare pertinente, per evidente incompatibilita' applicativa, il richiamo alla disciplina del subappalto ed ai suoi limiti applicativi ( in particolare, non potrebbe trovare applicazione la disciplina di cui al comma 8 del citato art. 118 del Codice dei contratti secondo cui ai fini dell'applicazione dei commi precedenti, non si configura come attivita' affidata in subappalto l'affidamento di attivita' specifiche a lavoratori autonomi; è evidente infatti che tale disposizione non potrebbe riguardare quegli stessi incarichi professionali per i quali altra disposizione dello stesso Codice impone la gara pubblica o comunque il confronto competitivo tra piu' offerte).
LIMITAZIONE PARTECIPAZIONE AI PROFESSIONISTI LOCALI - INAMMISSIBILITA'
Il Consiglio conviene che il principio di non discriminazione impone che tutti i potenziali offerenti siano posti in condizioni di eguaglianza e non consente, quindi, limitazioni di accesso al mercato “ratione loci”, ovvero in ragione dell’ubicazione della sede in un determinato territorio.
La scelta di limitare la partecipazione ai professionisti locali, non supportata da un’indagine volta a verificare le professionalita' piu' qualificate con riguardo all’oggetto della proceduta, si è, in definitiva, sostanziata in una limitazione territoriale aprioristica in contrasto con i principi comunitari in tema di tutela della concorrenza, di liberta' di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.
La valorizzazione di detto dato territoriale costituisce, quindi, una barriera di accesso in contrasto con i principi comunitari volti a garantire l’affermazione di un mercato comune libero da restrizioni discriminatorie collegate alla nazionalita' o alla sede formale.
AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE URBANISTICA
Il quinto comma dell’art. 91 dispone che “quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonche' tecnologico, le stazioni appaltanti valutano in via prioritaria l’opportunita' di applicare la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee” in tal modo chiarendo l’applicabilita' dell’art. 91 anche ad incarichi di progettazione della massima complessita', tale da travalicare la realizzazione di una singola opera pubblica.
Afferma il Collegio che l’art. 91, richiamato dall’art. 253, comma 15 bis, del codice degli appalti si applica anche agli incarichi di progettazione urbanistica.
AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICHI PROFESSIONALI
Nel caso di affidamento dell'incarico di redazione del piano strutturale comunale non sussiste alcuna delle ragioni eccezionali che consente ad una pubblica amministrazione di affidare un incarico professionale mediante affidamento diretto dell'incarico stesso; pertanto, l'ente comunale, in ossequio ai principi generali di concorrenza "per il mercato", deve rispettare le regole che presiedono allo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica.
Il provvedimento amministrativo è illegittimo per incompetenza della Giunta laddove, pur trattandosi di una attivita' di gestione, gli atti del procedimento sono adottati non dall'organo burocratico ma dall'organo politico, con conseguenza violazione dell'art. 107 del d.lgs. n. 267 del 2000.
PROCEDURA PER AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI
L’incarico di direzione dei lavori di cui si tratta ricade nell’ambito di applicazione dell’art. 91, c.2 del d. lgs. 163/06, sotto soglia comunitaria, trattandosi di incarico per un importo base di euro 20.950, 77 iva ed oneri esclusi. La legge, al riguardo, cosi' dispone: “Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo nel rispetto di quanto disposto all'articolo 120, comma 2-bis, di importo inferiore alla soglia di cui al comma 1 possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h) dell'articolo 90, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parita' di trattamento, proporzionalita' e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei “. Il richiamato art. 57, c.6 del medesimo “codice” disciplina la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara prevedendo che “Ove possibile, la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico finanziaria e tecnico organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Gli operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. La stazione appaltante sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni piu' vantaggiose, secondo il criterio del prezzo piu' basso o dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata previo bando”. Nella fattispecie, avendo l’amministrazione rivolto un invito a cinque professionisti affinche' presentassero un’offerta, per aggiudicare l’incarico secondo il criterio del massimo ribasso percentuale, deve ritenersi che l’attivita' amministrativa concretamente svolta sia immune dal vizio dedotto, essendo conforme alle prescrizioni imposte dalla legge.
AFFIDAMENTO INCARICHI PROGETTAZIONE - PROCEDURA DI GARA - LIMITI
L’Amministrazione comunale che indice una selezione per scegliere il professionista cui affidare non solo l’intera progettazione dell’opera pubblica in questione (cioè la redazione dei progetti preliminare, definitivo ed esecutivo), ma anche l’incarico di direzione lavori e di coordinatore per la sicurezza, dopo aver dichiarato il ricorrente vincitore della selezione espletata ed avergli conferito l’incarico di redazione del progetto preliminare, non puo' indire nuova selezione per scegliere il professionista cui affidare la progettazione definitiva ed esecutiva, nonche' gli incarichi di direzione lavori e di coordinatore per la sicurezza, in quanto il conferimento di tali ultimi due incarichi è di certo ricompreso nel bando, incarichi che possono, in presenza di una espressa previsione del bando, essere per l’appunto conferiti al progettista dell’opera.
AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE - MODALITA'
E’ Illegittimo conferire un incarico ai sensi dell’art. 7, comma 6, del T.U. approvato con D.L.vo 30 marzo 2001 n. 165, laddove è stata in realta' affidata un’attivita' che materialmente è riconducibile ad una vera e propria attivita' di progettazione preliminare, in quanto ne reca gli elementi fondamentali, ivi compresa la redazione di elaborati grafici.
La violazione degli artt. 90 e 91 del D.Lvo 163 del 2006 è evidente laddove è stata nella specie disposta una procedura negoziata senza bando di gara in difformita' agli inderogabili presupposti previsti al riguardo dall’art. 57 del medesimo D.L.vo 163 del 2006, e in particolare senza che il pur riconosciuto prestigio del professionista giunga all’indispensabile "esclusivita'" o "infungibilita'" della sua prestazione professionale, tale da sottrarlo al confronto con altri professionisti di valore perlomeno equivalente.
MODALITA' DI AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE INTERNO ED ESTERNO
In relazione al fatto che il contributo è erogato al Comune per la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria di una Chiesa , non si puo' ravvisare alcuna deroga ai principi generali per cui la progettazione compete alla stazione appaltante dei conseguenti lavori : in conformita' ai principi comunitari, la progettazione di lavori pubblici – categoria a cui debbono essere ricondotti i lavori in questione – deve essere affidata in esito ad una adeguata procedura di selezione. Si consideri al riguardo che ai sensi degli art. 90 e 91, d.lg. n. 163 del 2006 soltanto l'Amministrazione competente puo' elaborare direttamente la progettazione dell'opera pubblica da realizzare, ovvero affidarla a terzi mediante specifiche procedure di evidenza pubblica ( Consiglio Stato , sez. VI, 07 marzo 2008 , n. 1008). Nella specie, la circostanza che il bene monumentale in questione sia di proprieta' esclusiva della Curia non comporta che possa prescindersi dal seguire la procedura ad evidenza pubblica.
INCARICO DI PROGETTAZIONE - AFFIDAMENTO INTERNO ED ESTERNO
Il sistema complessivo delineato dal codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in sostanza, postula che l’incarico di progettazione di un’opera pubblica di importo pari o superiore a 100.000 euro sia svolto direttamente dall’amministrazione o dalla stessa affidato a professionisti esterni sulla base di una procedura ad evidenza pubblica in esito ad un procedimento avviato e gestito dall’amministrazione interessata.
E’ il titolare della potestà pubblica, insomma, che deve agire per perseguire l’interesse pubblico affidato alle sue cure dalla norma attributiva del potere e, nell’ipotesi in cui sia necessario affidarsi a professionisti esterni, occorre avviare una procedura ad evidenza pubblica nel rispetto dei principi ai quali il “codice” è ispirato, vale a dire la scelta del “miglior contraente” possibile sotto il profilo qualitativo ed economico e la tutela della libertà di concorrenza tra tutte le imprese del settore potenzialmente interessate a partecipare alla gara per l’aggiudicazione dell’incarico.
ATI - SOTTOSCRIZIONE OFFERTA
Il bando di gara può prevedere modalità di presentazione delle domande di selezione prescrivendo espressamente che “la domanda di affidamento e l’offerta deve essere sottoscritta come segue:
- in caso di professionista singolo, dal professionista medesimo;
- in caso di associazione professionale da tutti i professionisti associati;
- in caso di associazione temporanea già costituita dal soggetto mandatario capogruppo come risulta dall’atto di mandato collettivo speciale;
- in caso di associazione temporanea non ancora costituita, dai medesimi soggetti di cui ai punti precedenti, in relazione a ciascun componente l’associazione temporanea”.
La clausola del bando dà applicazione quindi a quanto disposto dall’art 37 comma VIII del D. Lvo n. 163/2006, che consente la presentazione di offerte da parte di raggruppamenti temporanei di concorrenti, anche se non ancora costituiti, precisando che in tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei e deve contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi.
Detta disposizione si applica anche ai raggruppamenti di professionisti, in forza del rinvio contenuto nell’art 90, comma 1 lett. g), in base al quale ai raggruppamenti temporanei costituiti da liberi professionisti, società di professionisti e società di ingegneria si applicano le disposizioni di cui all’art 37.
Pareri tratti da fonti ufficiali
Si chiede cortesemente se è consentito affidare, con singole procedure di appalto, gli incarichi di: 1.progettazione 2.direzione lavori 3.sicurezza in fase di progettazione 4.sicurezza in fase di esecuzione che fanno capo alla stessa opera, in considerazione dell'art. 29, c.4 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. Grazie
Si chiede, cortesemente, se un dirigente p.a. incaricato della Direzione Lavori per un appalto di lavori affidati dall’amministrazione di appartenenza, a seguito del pensionamento (per limiti di età), possa continuare a svolgere l’incarico di Direttore Lavori, o se invece l’amministrazione debba procedere alla nomina di un nuovo Direttore dei Lavori ai sensi degli artt. 90 e 91 del D.Lgs 163/06.
Si chiede se il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sia obbligatorio nel caso di affidamento di incarichi attinenti servizi di ingegneria di importo inferiore a 100.000 euro, di cui all'art. 267 DPR 207/2010, oppure se si può scegliere diutilizzare il criterio del prezzo più basso.
D41. E’ possibile l’affidamento diretto di incarichi di progettazione sotto i 20.000 euro?
D42. Con quali modalità si procede all’affidamento di incarichi di progettazione di importo inferiore a 100.000 euro?
D43. Con quali modalità si procede all’affidamento di incarichi di progettazione di importo superiore a 100.000 euro?
Essendo il mio comune di modeste dimensioni e mancando al proprio interno di figure altamente specializzate per la scelta di un progettista per un importo di euro 188.000,00, si chiede se tra i membri esperti per la scelta del progettista con offerta economicamente piu' vantaggiosa sia possibile nominare direttamente esperti tecnici di altri comuni o se esista esclusivamente l'obbligo di ricorrete agli ordini professionali.
E' corretto prevedere nel bando la possibilità del ricorso al subappalto nel limite del 30% delle attivita relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni,picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l’esclusione delle relazioni geologiche, nonche per la sola redazione grafica di elaborati progettuali?
Il ricorso a soggetti esterni alla propria organizzazione di impresa al fine di dimostrare il possesso di uno o più requisiti di capacità integra una ipotesi di avvalimento, che, in quanto principio di derivazione comunitaria, è applicabile in via generale alle procedure per l’affidamento dei contratti pubblici. In particolare, quanto prospettato nel quesito pare legittimo nel caso in cui il concorrente in questione abbia applicato correttamente tutte le disposizioni previste all’art. 49 d.lgs. 163/06 ss.mm.ii. in materia di avvalimento. Se, al contrario, il concorrente ha omesso qualcuna delle dichiarazioni richieste al citato art. 49, si ritiene che lo stesso debba essere escluso dalla procedura di affidamento. Si sottolinea, in particolare, che la corretta applicazione dell’istituto dell’avvalimento comporta, nel caso di specie, che la associazione partecipante alla gara fornisca la indicazione nominativa del soggetto a cui affidare la direzione dei lavori, soggetto che deve possedere tutti i requisiti di capacità professionale richiesti per lo svolgimento di tale funzione.
Ho effettuato una determina di incarico professionale in cui ho individuato sia il progettista del progetto esecutivo che il geologo per la perizia geologica. Il quesito che pongo è in riferimento all'art. 111 del D.Lgs 163/2006 che parla di polizza di responsabilità civile professionale da presentare da parte dei progettisti incaricati della progettazione posta a base di gara: la polizza mi è stata presentata momentaneamente solo dal progettista, il mio dubbio è se deve essere presentata anche dal geologo, in considerazione che per logica il progettista si basa anche sulla relazione geologica per le proprie scelte progettuali.
Questa Amministrazione si trova nella necessità di dover affidare servizi di Direzione lavori e di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per progetti realizzati da professionisti i cui incarichi non furono a suo tempo affidati attraverso procedure ad evidenza pubblica. Ci si chiede se ai fini della individuazione dell'importo stimato per la procedura di gara, il conteggio debba ricomprendere tutti i servizi compresa la progettazione già eseguita (per esempio quale procedura si debba adottare qualora l'ammontare di tutti i servizi superi la soglia comunitaria e il servizio per la Direzione lavori rientri in un importo al di sotto di tale soglia).
Procedura di affidamento di incarico fra i 20 mila ed i 100 mila euro. Pubblico un'avviso di selezione per individuare gli operatori economici da invitare a presentare offerta, nel numero di 5, ai sensi dell'art. 91 - comma 2 - del Codice. Il criterio di selezione per individuare i 5 soggetti era legato alle opere progettate e dirette. Alla fine pervengono un sacco di domande. Quando formo la graduatoria rimangono oltre il quinto posto i professionisti locali e di fiducia che avrei ovviamente invitato a presentare offerta con molto piacere. Leggendo l'articolato mi sembrerebbe possibile invitare anche loro, oltre ai primi 5 classificati in quanto la norma prevede che "l'invito sia rivolto ad almeno cinque soggetti". Nel mio avviso di selezione dicevo però che alla procedura negoziata invitavo i primi 5 classificati. Che faccio?
in relazione agli articoli 91 e 125 del dlgs 163/2006 si formula il seguente quesito: premessa: nell’ambito di un intervento di restauro (importo presunto dei lavori 350.000 €) di alcuni ambienti di una villa storica ad opera di un ufficio periferico del Ministero Beni Culturali, il progettista interno all’amministrazione habisogno di un collaboratore alla progettazione per gli aspetti impiantistici con particolare riguardo agli impianti che dovranno essere realizzati in vista di un ulteriore futuro progetto di allestimento di un sistema museale di tipo multimediale all’interno degli ambienti aggetto dell’attuale restauro. L’importo presunto del compenso previsto per la tale collaborazione progettuale di tipo impiantistico è di circa 13.000 €. Quesito: È possibile affidare tale incarico attraverso le procedure in economia cioè in modo diretto (poichè inferiore a 20 mila €) ai sensi del combinato disposto degli articoli 125 comma 11 e 253 comma 22 lettera b dato che il nostro ministero ha adottato il regolamento di spese in economia e vi è l’esigenza di scegliere un soggetto che abbia particolari competenze nello specifico settore oppure si deve comunque seguire la procedura di cui all’art 91 c. 2 richiedendo ovviamente i requisiti specifici?
Con riferimento alle modificazioni introdotte dalla legge finanziaria 244/07, si chiede di conoscere se è possibile affidare incarichi di collaborazione professionale coordinata e continuativa per lo svolgimento di attività tecniche e/o amministrative a supporto del responsabile del procedimento. Si chiede inoltre di capire se tali attività possono essere espletate anche da profili diversi non in possesso della laurea, come ad esempio i geometri o il ragioniere. Se valgono anche per questo ambito di attività (lavori pubblici) i limiti di importo degli incarichi che definiscono la collaborazione come occasionale.
Stiamo approntando un avviso di formazione elenco candidati per prestazioni relative alle progettazioni di importo inferiore a € 100.000,00. Si chiede cortesemente: 1)qual'è il corretto iter di pubblicazione ? 2) posso applicare la Legge Regionale ? 3) successivamente qual'è il corretto iter di pubblicazione del provvedimento del conferimento degli incarichi ?
Può un tecnico comunale, assunto a tempo pieno, essere incaricato da un altro comune della redazione di un progetto di un opera pubblica? Se la cosa fosse possibile si otterrebbe lo scopo di incaricare della progettazione una persona senz'altro competente e si avrebbe anche un risparmio in termini economici.
Alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 401 del 23/11/2007, è ancora ammissibile affidare la progettazione e la direzione lavori, di importo complessivo pari a € 200.000,00, sulla base delle disposizioni della legge regionale n. 27/2003 (artt. n. 8 e 9 e Delibere Giunta Reionale n. 2119 del 02/08/2005, n. 2155 del 04/07/2006 e n. 309 del 13/02/2007)?
Dovendo procedere all’affidamento di un incarico per servizi relativi all’architettura a all’ingegneria che prevede un corrispettivo professionale pari ad euro 40.000 ca. in ragione di un importo totale dei lavori pari ad euro 200.000 ed atteso che trattasi della progettazione di un volume polifunzionale rivolto alla cittadinanza – chiedesi cortesemente di conoscere in ragione della contingente complessità della materia se la norma da applicare è quella Regionale (art. 8/L.R. 27) oppure la norma Statale (art. 91/D.Lgs. 163).
Quest'Amministrazione ha necessita' di provvedere ad affidare l'incarico per la redazione della VAS (valutazione ambientale strategica) di cui all'art. 4 L.R. 12/2005 del PGT mediante incarico fiduciario per un importo presunto di Euro 40.000 a professionista in possesso di competenze paesaggistiche e conoscenze particolari in merito al territorio di Campione ( Exclave in Svizzera). Si chiede se esiste la possibilita' di affidamento diretto oppure se vi sia l'obbligo dell'applicazione dell'art. 91 ex d.lgs 163/2006.
E' possibile affidare a personale con contratto di Co.Co.Co. in servizio presso l'area tecnica incarichi di progettazione e direzione lavori. Nel caso affermativo comebisogna calcolare il compenso per queste attività extra contratto.
La stazione appaltante ha affidato un incarico di progettazione di importo inferiore ad € 100.000,00, per carenza in organico, all'esterno della struttura ai sensi e con le modalità di cui al comma 2 dell'art.91 D.Lgs. n.163/06 e, quello di Direzione Lavori all'interno della struttura. A causa di sopraggiunta ed improvvisa impossibilità dell'incaricato della D.L. di espletare tale incarico, la stazione appaltante dovrà affidare l'incarico all'esterno. Si chiede se questa potrà/dovrà essere affidata al progettista incaricato atteso che l'importo della progettazione più quello della D.L. supera i 100.000,00 €.
E' stato affidato un incarico di progettazione inferiore ad € 100.000,00 con le modalità di cui all'art. 91, comma 2, del Codice (invito a 5 professionisti). C'è una forma di pubblicità prevista per l'esito?
Il conferimento di incarico professionale per "svolgimento mansioni di responsabile del servizio prevenzione e protezione ai sensi del d.lvo 626/94" (di euro 15.700,00) è da considerare incarico ai sensi degli artt.90 e 91 del d.lgs.vo 163/2006 oppure incarico di servizi che può essere affidato mediante regolamento comunale dei servizi in economia?
Si chiede se, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 91, comma 3, del D.Lgs. 163/2006, nell'affidamento di un incarico professionale per la redazione della progettazione definitiva (che comprende la predisposizione della relazione geologica, sia consentito al concorrente non in possesso dei requisiti subappaltare tale attività, oppure se, per partecipare alla gara, debba essere costituito un Raggruppamento Temporaneo di Professionisti che comprenda anche un geologo.
Volendo procedere all’affidamento di un incarico professionale di importo inferiore ad €100.000,00, in base alle vigenti disposizioni che regolano il calcolo degli onorari si chiede se nel bando di gara si debba sempre fare riferimento al tariffario degli ingegneri di cui alla L143/49, oppure al DM 4 aprile 2001, oppure all’art.92 del DL163/2006 oppure, essendo stati aboliti dal Decreto Bersani i minimi tariffari, non sia più necessario esplicitare il tariffario a cui si farà riferimento. Si chiede altresì se una volta individuati i 5 professionisti con i quali contrattare l’affidamento dell’incarico, nelle modalità di scelta tra i cinque selezionati si debba procedere esclusivamente con il metodo della migliore offerta o dell’offerta economicamente vantaggiosa oppure si possa optare anche per la scelta in base al solo curriculum presentato?
si chiede di chiarire la portata dell'art. 118 comma 12 lettera a) del d. lgs. 163/2006, ove è stabilito che non costituisce subappalto l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi. Infatti, se per lavoratore autonomo si intende colui che compie un lavoro senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente (art. 2222 del C.C.) mi pare (art. 1656 del C.C.) che i subappaltatori in genere non abbiano vincoli di subordinazione nei confronti dei loro committenti, anche se l'appaltatore risponde solidalmente del risultato del loro lavoro.
L'Istituto ha necessità di nominare un professionista esterno quale coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione in base ai d.lsg 494/96 e 528/99, in quanto carente di personale per poter rivestire tale figura. Si chiede di conoscere in quale momento del procedimento deve essere nominato ufficialmente il coordinatore in fase di progettazione e quando il coordinatore in fase di esecuzione e se tali figure fanno parte a tutti gli effetti dell'ufficio di direzione lavori.
Dovendo affidare un incarico per la redazione di rilievi topgrafici per un importo di circa Euro 6.000,00 ed un incarico per l'effettuazione di indagini geologiche per per un importo di circa Euro 47.000,00 nell'ambito dello stesso lavoro, si chiede, anche alla luce della vigente normativa (D.L. n.163/06), qual'è la procedura ottimale da seguire per l'individuazione dei professionisti
Pervengono a questa Amministrazione che deve affidare incarichi professionali ai sensi dell'art. 91, comma 2, e secondo le procedure di gara dell'art. 57, comma 6, del Decreto legislativo n. 163/06 istanze di partecipazione da parte di raggruppamenti temporanei tra società di professionisti o società di ingegneria e liberi professionisti (vedi art. 90, comma 1) in cui non vi è la presenza, nè tra le società e nè tra i professionisti singolarmente costituiti, di giovani professionisti così come stabilito all'art. 51, comma 4, del D.P.R. n. 554/99. Poichè quest'ultimo articolo costituisce "limiti alle partecipazioni a gare" e l'affidamento avviene con le sopradette modalità, si chiede di conoscere il Vs. autorevole parere in merito.

