Art. 83. Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
ABROGATO DAL 19-04-2016 (ART. 217 DLGS 50-2016)1. Quando il contratto é affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, quali, a titolo esemplificativo:
a) il prezzo;
b) la qualità;
c) il pregio tecnico;
d) le caratteristiche estetiche e funzionali;
e) le caratteristiche ambientali e il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera, del servizio o del prodotto, anche con riferimento alle specifiche tecniche premianti previste dai criteri ambientali minimi di cui ai decreti attuativi del Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, adottati ai sensi del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 dell’8 maggio 2008, e successive modificazioni; lettera così sostituita dall'art. 1, comma 1, lettera i), D.Lgs. 113/2007 in vigore dal 01/08/2007, poi modificata dall'art. 19, comma 4, L. n. 221/2015 in vigore dal 02/02/2016
e-bis) il possesso di un marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore al 30 per cento del valore delle forniture o prestazioni oggetto del contratto stesso; lettera introdotta dall'art. 16, comma 2, lett. a), L. n. 221/2015 in vigore dal 02/02/2016
f) il costo di utilizzazione e manutenzione, avuto anche riguardo ai consumi di energia e delle risorse naturali, alle emissioni inquinanti e ai costi complessivi, inclusi quelli esterni e di mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici, riferiti all’intero ciclo di vita dell’opera, bene o servizio, con l’obiettivo strategico di un uso più efficiente delle risorse e di un’economia circolare che promuova ambiente e occupazione; lettera così modificata dall'art. 16, comma 2, lett. a), L. n. 221/2015 in vigore dal 02/02/2016
f-bis) la compensazione delle emissioni di gas ad effetto serra associate alle attività dell’azienda calcolate secondo i metodi stabiliti in base alla raccomandazione n. 2013/179/UE della Commissione, del 9 aprile 2013, relativa all’uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni; lettera introdotta dall'art. 16, comma 2, lett. a), L. n. 221/2015 in vigore dal 02/02/2016
g) la redditività;
h) il servizio successivo alla vendita;
i) l'assistenza tecnica;
l) la data di consegna ovvero il termine di consegna o di esecuzione;
m) l'impegno in materia di pezzi di ricambio;
n) la sicurezza di approvvigionamento e l’origine produttiva; lettera così modificata dall'art. 9, comma 4-bis, legge n. 89/2014 in vigore dal 24/06/2014
o) in caso di concessioni, altresì la durata del contratto, le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare agli utenti.
2. Il bando di gara ovvero, in caso di dialogo competitivo, il bando o il documento descrittivo, elencano i criteri di valutazione e precisano la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, anche mediante una soglia, espressa con un valore numerico determinato, in cui lo scarto tra il punteggio della soglia e quello massimo relativo all'elemento cui si riferisce la soglia deve essere appropriato. Il bando, nel caso di previsione del criterio di valutazione di cui al comma 1, lettera f), indica i dati che devono essere forniti dagli offerenti e il metodo che l’amministrazione aggiudicatrice utilizza per valutare i costi del ciclo di vita, inclusa la fase di smaltimento e di recupero, sulla base di tali dati. Il metodo di valutazione di tali costi rispetta le seguenti condizioni:
a) si basa su criteri oggettivamente verificabili e non discriminatori;
b) è accessibile a tutti i concorrenti;
c) si basa su dati che possono essere forniti dagli operatori economici con un ragionevole sforzo.
comma modificato dall'art. 16, comma 2, lett. b), L. n. 221/2015 in vigore dal 02/02/2016
3. Le stazioni appaltanti, quando ritengono la ponderazione di cui al comma 2 impossibile per ragioni dimostrabili, indicano nel bando di gara e nel capitolato d'oneri, o, in caso di dialogo competitivo, nel bando o nel documento descrittivo, l'ordine decrescente di importanza dei criteri.
4. Il bando per ciascun criterio di valutazione prescelto prevede, ove necessario, i sub-criteri e i sub-pesi o i sub-punteggi. Ove la stazione appaltante non sia in grado di stabilirli tramite la propria organizzazione, provvede a nominare uno o più esperti con il decreto o la determina a contrarre, affidando ad essi l'incarico di redigere i criteri, i pesi, i punteggi e le relative specificazioni, che verranno indicati nel bando di gara. comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera u), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008
5. Per attuare la ponderazione o comunque attribuire il punteggio a ciascun elemento dell'offerta, le stazioni appaltanti utilizzano metodologie tali da consentire di individuare con un unico parametro numerico finale l'offerta più vantaggiosa. Dette metodologie sono stabilite dal regolamento, distintamente per lavori, servizi e forniture e, ove occorra, con modalità semplificate per servizi e forniture. Il regolamento, per i servizi, tiene conto di quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo 1999, n. 117 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 novembre 2005, in quanto compatibili con il presente codice.
Giurisprudenza e Prassi
OFFERTE ANOMALE - VERIFICA ANOMALIA - SOGGETTI COMPETENTI
La giurisprudenza ha precisato che “L'espressione “organismi tecnici della stazione appaltante” è sufficientemente ampia e generica, e tale da comprendere non solo organi e uffici tecnici istituzionali e permanenti dell'ente, ma anche organi e uffici temporanei, istituti ad hoc” (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, n. 5813/2002); ed ancora “qualora la stazione appaltante non disponga di propri organismi tecnici, la stessa si possa avvalere di altri soggetti competenti, estranei alla propria struttura, cui demandare tale verifica. La necessità che la verifica di anomalia sia condotta sulla base di valutazioni supportate da specifiche professionalità capaci di comprendere a fondo gli aspetti tecnici ed economici dell’offerta all’esame, esprime un modus operandi coerente con gli obiettivi cui la verifica è preordinata. Una volta acquisite le valutazioni dell’organismo tecnico di supporto (interno o esterno che sia), il ricorso alla motivazione per relationem può costituire una prassi del tutto legittima anche in materia di verifica di offerte anomale, così come riconosciuto da un consolidato orientamento giurisprudenziale” (cfr. TAR Lombardia-Brescia, n. 42/2006; Consiglio Stato, Sez. VI, 3.3.2002 n. 1853; Sez.VI, 6.8.2002 n. 4094; Sez. VI, 10.4.2002 n. 1929; Tar Lombardia - Brescia 25.10.2005 nn. 1048 e 1049).
La giurisprudenza ha più volte ritenuto che “il RUP è l’organo titolare della competenza a condurre il sub-procedimento di verifica e può avvalersi di esperti non appartenenti all’Ente per meglio formulare il proprio giudizio tecnico sulla congruità delle offerte, purché tali soggetti si limitino a prestare attività di consulenza e di assistenza” (cfr. Cons. Stato, Sez. V, n. 6765/2008) esattamente come è accaduto nel caso di specie.
CRITERIO OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA - METODI DI CALCOLO - ALL. P DPR 207/2010 - NON SONO VINCOLANTI
La stazione appaltante non é vincolata alla scelta di uno dei metodi di valutazione contemplati dall’allegato P al regolamento di cui al d.p.r. n. 207/2010.
Quest’ultimo, infatti, per quanto concerne gli elementi di natura quantitativa, enuncia delle formule ma, testualmente le indica “a titolo meramente esemplificativo”, ben potendo la stazione appaltante indicare nel bando o nella lettera di invito metodi differenti.
L'allegato P al d.P.R. n. 207/2010, in coerenza con le norme dell'art. 83 del d.lgs. n. 163/2006 e dell'art. 283 del d.p.r. n. 207/2010, non impone affatto, a pena di illegittimità, un particolare tipo di metodologia per l'individuazione del miglior offerente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, purché la metodologia adottata sia tale da "consentire di individuare con un unico parametro numerico finale l'offerta più vantaggiosa" (art. 83, comma 5, del d.lgs. n. 163/2006): l’elencazione delle formule di calcolo di cui all’allegato P del d.p.r. n. 207/2010 è esemplificativa e non tassativa (T.a.r Lazio, Roma, III, 4.3.2014, n. 2522).
Costituisce ius receptum che, nelle gare pubbliche, la formula da utilizzare per la valutazione dell'offerta economica può essere scelta dall'amministrazione con ampia discrezionalità e di conseguenza la stazione appaltante dispone di ampi margini nella determinazione non solo dei criteri da porre quale riferimento per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ma anche nella individuazione delle formule matematiche, con la conseguenza che il sindacato giurisdizionale nei confronti di tali scelte, tipica espressione di discrezionalità tecnico amministrativa, può essere consentito unicamente in casi di abnormità, sviamento e manifesta illogicità (C.d.S., sez. V, 18 febbraio 2013, n. 978; 27 giugno 2012, n. 3781; 22 marzo 2012, n. 1640; 1 marzo 2012, n. 1195; 18 ottobre 2011, n. 5583; sez. III, 22 novembre 2011, n. 6146; sez. VI, 11 maggio 2011, n. 2795; Cass. civ., sez. un., 17 febbraio 2012, nn. 2312 e 2313; Corte cost., 3 marzo 2011, n. 175”.
Tale principio è stato riaffermato, anche recentemente, da questo Consiglio di Stato (Sez. V, 22 ottobre 2018 n. 6026).
D.LGS 163 2006 - VALUTAZIONE OFFERTA - COINCIDENZA TRA ELEMENTI QUALITATIVI DI VALUTAZIONE E ELEMENTI DELL'OFFERTA TECNICA
L’art. 83, comma 1, d.lgs. 163/2006, applicabile ratione temporis al caso di specie, prevede esclusivamente che “quando il contratto è affidato con il criterio di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dell’offerta”.
Ne consegue (oltre all’inapplicabilità del pur invocato art. 95, comma 8 del nuovo codice dei contratti) che nessuna illegittimità può ravvisarsi laddove sussista, come nella fattispecie, una parziale coincidenza letterale tra gli elementi qualitativi di valutazione previsti dall’art. 6 della lettera di invito ed i paragrafi in cui si doveva articolare l’offerta tecnica indicati dall’art. 4, avendo peraltro la stessa lettera d’invito stabilito in modo analitico il valore e la rilevanza attribuita a ciascun elemento dell’offerta tecnica, mediante la suddivisione del punteggio massimo (60 punti) in quattro macro elementi ed otto sub elementi con i relativi sub punteggi.
COMMISSIONE DI GARA – NUOVA MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE PUNTEGGI – NUOVI SUBCRITERI DI VALUTAZIONE – INAMMISSIBILITA’ (95.8)
Le attività di attribuzione di un maggior peso a taluni dei sub-criteri, a discapito di altri, sono illegittime laddove: 1) compiute dalla Commissione di gara (la quale, così agendo, ha introdotto elementi che, ove fossero stati noti prima della redazione delle offerte, avrebbero potuto influenzare la loro preparazione ad opera dei concorrenti); 2) introdotte dopo che le buste recanti le offerte tecniche erano già state aperte, come si evince dal verbale della seduta di gara del 16 maggio 2017 (all. 2 al ricorso).
Sotto il primo profilo, si sottolinea che, in base al pregresso art. 83 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, è il bando della gara pubblica che deve indicare i criteri di valutazione cui si atterrà la Commissione giudicatrice, nonché, per ciascun criterio di valutazione prescelto e, laddove necessario, gli specifici sub-criteri e sub-punteggi (cfr. C.d.S., Sez. V, 20 settembre 2016, n. 3911). Nello stesso senso è, ora, l’art. 95, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016, in base al quale “I documenti di gara (….) elencano i criteri di valutazione e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato. Per ciascun criterio di valutazione prescelto possono essere previsti, ove necessario, sub-criteri e sub-pesi o sub-punteggi”. Ciò, al fine che sin dal momento della pubblicazione del bando, ogni concorrente sia in grado di esprimere la propria offerta tecnica conoscendo quali saranno gli elementi che verranno presi in considerazione e fatti oggetto di valutazione da parte della Commissione (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 3 novembre 2015, n. 12395).
Sotto il secondo profilo, poi, la giurisprudenza ha evidenziato come la graduazione dell’importanza e del peso dei sub-criteri dopo l’apertura delle buste con le offerte tecniche comporti il rischio che si possano premiare talune offerte già conosciute, plasmando e modulando i sub-punteggi in modo da valorizzarne le specifiche caratteristiche (T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, Sez. I, 11 febbraio 2017, n. 75; T.A.R. Liguria, Sez. II, 23 giugno 2010, n. 5252; T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 27 novembre 2007, n. 1854).
(…) Quanto, infine, all’indicazione di un maggior punteggio per il minor ricorso al subappalto, si tratta della previsione di un autentico nuovo sub-criterio ad opera della Commissione di gara, in violazione del divieto, per la ridetta Commissione, di introdurre sub-criteri di valutazione delle offerte tecniche, sancito dal cd. terzo decreto correttivo al d.lgs. n. 163/2006 e ribadito dal già visto art. 95, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016 (cfr., ex plurimis, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III-quater, 19 maggio 2017, n. 5971; T.A.R. Marche, Sez. I, 15 maggio 2017, n. 358; T.A.R. Umbria, Sez. I, 13 giugno 2016, n. 499, con la giurisprudenza ivi elencata).
Da quanto finora esposto si ricava inequivocabilmente l’illegittimità dell’operato della Commissione di gara (…).
CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTA – SUBCRITERI – DISCREZIONALITA’ ENTE – MERA FACOLTA’ NON OBBLIGO
Secondo la consolidata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato la mancata previsione di sub-criteri di valutazione non costituisce, di per sé, motivo di illegittimità della lex specialis di gara.
Infatti, la mancata previsione di sub-pesi e sub-punteggi per ciascun criterio di valutazione qualitativa dell'offerta non è indice di indeterminatezza dei criteri di valutazione: ciò in quanto la possibilità di individuare sub-criteri è, infatti, meramente eventuale, com'è palese dall'espressione "ove necessario" dell'art. 83, comma 4, del Codice dei contratti pubblici.
Inoltre, la giurisprudenza amministrativa ha sancito che la scelta operata dall'Amministrazione appaltante, in una procedura di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, relativamente ai criteri di valutazione delle offerte, ivi compreso il peso da attribuire a tali singoli elementi, specificamente indicati nella lex specialis, e ivi compresa anche la disaggregazione eventuale del singolo criterio valutativo in sub-criteri, è espressione dell'ampia discrezionalità attribuitale dalla legge per meglio perseguire l'interesse pubblico; e come tale è sindacabile in sede di legittimità solo allorché sia macroscopicamente illogica, irragionevole ed irrazionale ed i criteri non siano trasparenti ed intellegibili, non consentendo ai concorrenti di calibrare la propria offerta (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, 18 giugno 2015, n. 3105 e Consiglio di Stato, sez. V, 14 novembre 2017, n. 5245).
VALUTAZIONE OFFERTA - MOTIVAZIONE - MERA INDICAZIONE NUMERICA
Secondo il costante indirizzo giurisprudenziale, l’idoneità del voto numerico a rappresentare in modo adeguato l’iter logico seguito dalla Commissione nella sua espressione è direttamente proporzionale al grado di specificazione dei criteri allo stesso sottesi. Ne consegue che, tanto è più dettagliata l’articolazione dei criteri e sub-criteri di valutazione, tanto più risulta esaustiva l’espressione del punteggio in forma numerica (in termini, tra le tante, Cons. Stato, V, 20 settembre 2016, n. 3911; IV, 20 aprile 2016, n. 1556). Ove invece il giudizio della Commissione non sia delimitato nell’ambito di un minimo e di un massimo, occorre la motivazione (discorsiva, secondo l’espressione usata dal primo giudice) del giudizio, al fine di rendere comprensibile l’iter logico seguito in concreto nella valutazione delle offerte, ed in particolare di quella tecnica.
OEPV - PONDERAZIONE PUNTEGGI - DEVONO ESSERE NOTI GIA' IN GARA
Il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa si fonda su di una pluralità di elementi di natura qualitativa ed economica tra loro integrati, la cui determinazione è rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante; peraltro quest'ultima, nell'effettuare le proprie scelte, deve ricercare un equilibrio tra prezzo e qualità, che non ha un valore solo tra i due parametri, ma anche all'interno di ciascuno degli stessi, onde consentire alla stazione appaltante il risultato migliore e più conveniente e, dall'altro, consentire ai partecipanti di confidare in una uniforme e trasparente valutazione dell'offerta. È per tale motivo che l'art. 83, commi 2 e 4, del d.lgs. n. 163 del 2006 dispone che il bando di gara elenchi i criteri di valutazione, precisi la ponderazione attribuita a ciascuno di essi e, ove necessario, preveda i sub-criteri e sub-pesi, disaggregando il criterio nei suoi aspetti più essenziali, fermo restando il peso o punteggio massimo attribuito a quel dato criterio (C. Stato, V, 17 marzo 2015, n.1371; 31 agosto 2017, n. 4131.
Nelle gare pubbliche da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa la commissione giudicatrice può autovincolare la discrezionalità attribuitale dai criteri di valutazione stabiliti dal bando di gara, senza modificare in alcun modo questi ultimi, ma, a ulteriore garanzia della trasparenza del percorso motivazionale che presiede all’attribuzione dei punteggi per le offerte, specificare le modalità applicative di tale operazione, sempre che ciò non integri una modifica sostanziale dei criteri di valutazione e dei fattori di ponderazione fissati nel bando (C. Stato, III, 27 settembre 2012, n. 5111; V, 3 giugno 2013, n. 3036; 19 settembre 2012, n. 4971; 18 agosto 2010, n. 5844).
Se è dunque vietato per il seggio di gara enucleare sub criteri non previsti dal bando e avulsi da quelli stabiliti nella lex specialis che comportino l’alterazione del peso di quelli contemplati dal disciplinare (C. Stato, III, 10 gennaio 2013, n. 97; 1 febbraio 2012, n. 514 e 29 novembre 2011, n. 6306), è invece consentito alla commissione effettuare una declinazione dei criteri e dei sub criteri e della loro valorizzazione (C. Stato, III, 21 gennaio 2015, n. 205).
Anche la Corte di giustizia UE (sentenza 14 luglio 2016, C-6/15) ha stabilito che non è contrario al diritto europeo sulle procedure di affidamento di contratti pubblici l’operato di una commissione di gara che abbia introdotto coefficienti di ponderazione dei sub criteri di valutazione delle offerte quando tali sub pesi sono “corrispondenti sostanzialmente ai criteri precedentemente resi noti agli offerenti”, posto che in questo caso non si verifica alcuna alterazione della disciplina di gara e del confronto tra i concorrenti tale da influenzare la predisposizione e preparazione dell’offerta.
SPECIFICAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTE - ANTERIORE ALL'APERTURA DELLE BUSTE
È preclusa alla commissione di gara la specificazione dei criteri di assegnazione dei punteggi dopo l’apertura delle buste contenenti le offerte, poiché tale modus procedendi è contrario alle norme generali vigenti poste a tutela della segretezza delle offerte e della par condicio dei concorrenti.
L’acquisita conoscenza delle offerte costituisce elemento potenzialmente deviante, in quanto mette in condizione la commissione di plasmare i criteri o parametri specificativi, adattandoli ai caratteri specifici delle offerte, conosciute o conoscibili, sì da sortire un effetto potenzialmente premiante nei confronti di una o più imprese.
La fissazione di criteri motivazionali per l’attribuzione, a ciascun criterio o sub-criterio di valutazione, di un punteggio tra il minimo ed il massimo indicati nel bando, deve rispettare due limiti: il limite temporale fondamentale costituito dall’apertura delle buste, nel senso che la specificazione dei criteri di valutazione deve essere sempre anteriore all’apertura delle buste; il limite sostanziale rappresentato dal divieto di innovare i parametri valutativi fissati dalla legge di gara.
OFFERTA IMPRECISA - ESCLUSIONE
Il Collegio condivide e intende dare continuità al consolidato orientamento giurisprudenziale in base al quale la mancata previsione di sub-pesi e sub-punteggi per ciascun criterio di valutazione qualitativa dell'offerta non è indice di indeterminatezza dei criteri di valutazione: ciò in quanto la possibilità di individuare sub-criteri è, infatti, meramente eventuale, com’è palese dall'espressione «ove necessario» dell'art. 83, comma 4, del Codice dei contratti pubblici. Inoltre la giurisprudenza ha chiarito come “la scelta operata dall'Amministrazione appaltante, in una procedura di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, relativamente ai criteri di valutazione delle offerte, ivi compreso il peso da attribuire a tali singoli elementi, specificamente indicati nella lex specialis, e ivi compresa anche la disaggregazione eventuale del singolo criterio valutativo in sub-criteri, è espressione dell'ampia discrezionalità attribuitale dalla legge per meglio perseguire l’interesse pubblico; e come tale è sindacabile in sede di legittimità solo allorché sia macroscopicamente illogica, irragionevole ed irrazionale ed i criteri non siano trasparenti ed intellegibili, non consentendo ai concorrenti di calibrare la propria offerta” (Cons. Stato,. V, 18 giugno 2015, n. 3105; III, 2 maggio 2016, n. 1661; V, 8 aprile 2014 n. 1668). L’evenienza va, tuttavia, per quanto detto in relazione all’analiticità dei criteri di valutazione come indicati dalla lex concorsualis, esclusa nel caso oggetto di giudizio.
Si deve (..) concludere per l’incompletezza del contenuto dell’offerta tecnica formulata dall’A.T.I. (..), a causa della carenza di un elemento essenziale. Ciò in conformità del consolidato orientamento giurisprudenziale in base al quale "posto che l'offerta costituisce l'atto con cui un soggetto propone di obbligarsi ad effettuare determinate prestazioni, e che è fisiologicamente rivolta a provocare un'eventuale accettazione da parte del destinatario (accettazione a sua volta foriera, secondo lo schema logico del "sinallagma", di ulteriori reciproche obbligazioni), non appare revocabile in dubbio che essa debba essere connotata dalla massima precisione espressiva. La precisione del contenuto della proposta costituisce, in altri termini, elemento essenziale di caratterizzazione della offerta. Ne consegue che un'offerta formulata in modo impreciso (o vago, sommario, generico) non può che essere considerata inidonea - siccome affetta da un vizio che la rende inefficace (se non addirittura radicalmente invalida) - ad adempiere alla sua funzione. Ciò a maggior ragione allorquando l'offerta venga formulata nell'ambito (e nel contesto) di una procedura concorsuale (id est: di una gara), e sia dunque destinata a costituire oggetto di una valutazione comparativa volta alla stesura di una graduatoria di merito" (Cons. giust. amm. Sic., 18 gennaio 2017, n. 23). Ne consegue che l’offerta formulata dall’A.T.I. appellante, non soddisfacendo i requisiti sopra rammentati, avrebbe dovuto ritenersi inammissibile e, pertanto, andava esclusa dalla gara. Tale conclusione non viola il principio di tassatività delle cause di esclusione nelle gare pubbliche, già codificato nell’art. 46, comma 1-bis, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, applicabile ratione temporis al caso di specie, posto che l’incompletezza dell’offerta tecnica, carente di un elemento essenziale al fine della valutazione della sua idoneità da parte della Commissione giudicatrice, è tale da ingenerare un’incertezza assoluta del suo contenuto che ne rende doverosa l’esclusione dalla gara. In tal senso è del resto orientata la costante giurisprudenza amministrativa (si vedano ex multis Cons. Stato, V, 14 aprile 2016, n. 1494; V, 11 dicembre 2015, n. 5655; V, 27 marzo 2015, n. 1601).
OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA - CRITERI PUNTUALI FISSATI DALLA LEX SPECIALIS - VALUTAZIONE MEDIANTE ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI SENZA LA NECESSITÀ DI UNA ULTERIORE MOTIVAZIONE
E’ infondata (…) la (..) censura con cui la difesa ricorrente sostiene il difetto di motivazione dei giudizi attribuiti dalla Commissione nella valutazione delle offerte tecniche. Rispetto a tale motivo di ricorso, comunque formulato in maniera generica, ritiene il Collegio di potere richiamare la giurisprudenza consolidata, per cui nelle gare d'appalto improntate al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione dell'offerta tecnica, in presenza di criteri puntuali e stringenti fissati dalla lex specialis ai sensi dell'art. 83 D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, può estrinsecarsi mediante l'attribuzione di punteggi senza la necessità di una ulteriore motivazione, esternandosi in tal caso il giudizio della commissione nella graduazione e ponderazione dei punteggi assegnati in conformità ai criteri (Consiglio di Stato, sez. III, 15 gennaio 2016, n. 112; Consiglio di Stato, sez. V, 02 dicembre 2015 n. 5450). Nel caso di specie, il bando di gara predeterminava i criteri in base a cui valutare l’offerta tecnica e il punteggio nel massimo da attribuire per ognuno di questi.
PREDETERMINAZIONE CRITERI PUNTUALI PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE PERTINENTI ALLA NATURA, OGGETTO E CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO
La scelta del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa non richiede solamente la presenza di criteri sufficientemente puntuali per l’attribuzione dei punteggi, ma anche la predeterminazione nella legge di gara di criteri di valutazione dell’offerta pertinenti alla natura, all’oggetto ed alle caratteristiche del contratto (Cons. Stato, V, 18 febbraio 2013, n. 978).
Il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa si fonda su di una pluralità di elementi di natura qualitativa ed economica tra loro integrati, la cui determinazione è rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante; peraltro quest’ultima, nell’effettuare le proprie scelte, deve ricercare un equilibrio tra prezzo e qualità, che non ha un valore solo tra i due parametri, ma anche all’interno di ciascuno degli stessi, onde consentire alla stazione appaltante il risultato migliore e più conveniente e, dall’altro, consentire ai partecipanti di confidare in una uniforme e trasparente valutazione dell’offerta. E’ per tale motivo che l’art. 83, commi 2 e 4, del d.lgs. n. 163 del 2006 dispone che il bando di gara elenchi i criteri di valutazione, precisi la ponderazione attribuita a ciascuno di essi e, ove necessario, preveda i sub-criteri e sub-pesi, disaggregando il criterio nei suoi aspetti più essenziali, fermo restando il peso o punteggio massimo attribuito a quel dato criterio (Cons. Stato, V, 17 marzo 2015, n. 1371).
INDICAZIONE ONERI SICUREZZA AZIENDALE PER GARE BANDITE IN VIGENZA DEL DLGS. 163/06 - REGOLARIZZAZIONE
L’Adunanza Plenaria n. 19-2016 ha stabilito che per tutte le gare “bandite anteriormente all’entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nelle ipotesi in cui l’obbligo di indicazione separata dei costi di sicurezza aziendale non sia stato specificato dalla legge di gara, e non sia in contestazione che dal punto di vista sostanziale l’offerta rispetti i costi minimi di sicurezza aziendale, l’esclusione del concorrente non può essere disposta se non dopo che lo stesso sia stato invitato a regolarizzare l’offerta dalla stazione appaltante nel doveroso esercizio dei poteri di soccorso istruttorio”.
Tale sentenza ha, nella sostanza, anticipato l’orientamento della Corte di Giustizia che, con Ordinanza 10 novembre 2016, C-140-2016, ha affermato che "Il principio della parità di trattamento e l'obbligo di trasparenza, come attuati dalla direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, devono essere interpretati nel senso che ostano all'esclusione di un offerente dalla procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico a seguito dell'inosservanza, da parte di detto offerente, dell'obbligo di indicare separatamente nell'offerta i costi aziendali per la sicurezza sul lavoro, obbligo il cui mancato rispetto è sanzionato con l'esclusione dalla procedura e che non risulta espressamente dai documenti di gara o dalla normativa nazionale, bensì emerge da un'interpretazione di tale normativa e dal meccanismo diretto a colmare, con l'intervento del giudice nazionale di ultima istanza, le lacune presenti in tali documenti”.
Pertanto, per l’automatica esclusione dalla gara, senza la previa verifica dell’anomalia dell’offerta, risulta necessaria la previsione nella lex specialis della sanzione dell’esclusione in caso di violazione dell’obbligo dell’indicazione dei costi di sicurezza.
SOCCORSO ISTRUTTORIO - PRECLUSO PER IRREGOLARITA’ AFFERENTI OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA (83.9)
L'art. 83, comma 9 d.lgs. n. 50/2016 esclude espressamente l’applicabilità del soccorso istruttorio per le mancanze, incompletezze ed altre irregolarità essenziali afferenti all’offerta tecnica ed economica. Nello stesso senso, inoltre, si era già espressa la giurisprudenza formatasi nel vigore del d.lgs. n. 163/2006, che aveva costantemente negato la possibilità per la Commissione giudicatrice, nelle gare pubbliche, di esercitare il “soccorso istruttorio” a fronte di un’offerta carente, in radice, di un requisito essenziale previsto a pena di esclusione (su cui cfr. l’art. 46, comma 1-bis, del d.lgs. n. 163 cit.), atteso che una diversa opinione avrebbe prodotto una lesione irrimediabile e plateale dei principi di par condicio e di immodificabilità delle offerte (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. III, 26 febbraio 2016, n. 801; T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 3 ottobre 2016, n. 414; T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, 22 marzo 2016, n. 435; T.A.R. Veneto, Sez. I, 22 aprile 2015, n. 437).
SERVIZIO DI BROKERAGGIO - LEGITTIMA L'INDICAZIONE NELLA OFFERTA TECNICA DELLA DELLA RIDUZIONE DELLA POLIZZA ASSICURATIVA
L'indicazione, in sede di offerta tecnica, dell'obiettivo di conseguire una determinata riduzione percentuale dei costi delle polizze assicurative, in una gara di appalto di servizio di brokeraggio, non costituisce elemento rivelatore dei contenuti dell'offerta economica in quanto la fissazione del costo delle polizze, inteso come premio da pagare all'assicuratore è rimessa al rapporto esclusivo fra assicuratore e assicurato, sfuggendo così alla sfera di controllo del broker e rendendo l'indicazione (della percentuale di riduzione) strategica di prospettiva. (riforma T.A.R. Piemonte, Sezione Prima, del 31 agosto 2016, n. 1121).
SOTTOFASI PROCEDURA - COMPETENZA DEL SEGGIO DI GARA (RUP)
Nell'ambito dell'articolata procedura di scelta del contraente con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa….. possono distinguersi le sottofasi della verifica della documentazione amministrativa prodotta dalle imprese, che hanno fatto domanda di partecipazione alla gara, della comunicazione dei punteggi assegnati dalla commissione giudicatrice alle offerte tecniche delle imprese concorrenti e dell'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, della loro lettura e dell'attribuzione del relativo punteggio, che sono caratterizzate da un'attività priva di qualsiasi discrezionalità e ben possono essere svolte, sempre pubblicamente, anche dal seggio di gara in composizione monocratica (ivi compreso lo stesso responsabile unico del procedimento), dalla sottofase di valutazione delle offerte tecniche che deve essere svolta necessariamente da una commissione giudicatrice, e che si compendia nell'apprezzamento, massima espressione della discrezionalità tecnica, degli elementi tecnici delle singole offerte e nell'attribuzione dei relativi punteggi sulla base dei pesi e punteggi appositamente indicati (Sez. III, Sent., 08/09/2015, n. 4190 ed in precedenza anche sez. V, 5.11.2014, n. 5446).
REQUISITI PARTECIPAZIONE - CONTINUITA' NEL POSSESSO
La non ammissione alla fase successiva della procedura risulta motivata dal mancato possesso dei requisiti di capacità tecnico – organizzativa richiesti dal bando di gara. Orbene, l’esigenza di consentire alla stazione appaltante di aver sempre certezza dell’identità dei propri contraenti e dei soggetti chiamati ad eseguire il contratto posto in gara è un principio immanente nell’ordinamento a cui, osserva il Collegio, risultano preordinate in particolare le disposizioni relative ai requisiti di partecipazione alle procedure di gara. Coerente corollario di tale principio è l’ulteriore generale principio della continuità del possesso dei requisiti di partecipazione affermato da costante giurisprudenza e, da ultimo, ribadito nella pronuncia dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 8 del 2015. Secondo quanto rilevato dal giudice di seconda istanza il possesso dei requisiti suddetti “si impone” a partire dall’atto di presentazione della domanda di partecipazione e in ogni successiva fase della procedura di evidenza pubblica nonchè per tutta la durata dell’appalto senza soluzione di continuità e ciò per assicurare alla stazione appaltante di contrarre con un soggetto affidabile in quanto provvisto di tutti i requisiti necessari. Nel caso di specie vale considerare che la vigenza limitata a sei mesi (poi prorogata di altri due) del contratto d’affitto di ramo d’azienda risultava incompatibile con la necessità della verifica del possesso dei requisiti non solo alla data di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, ma anche e soprattutto per tutta la durata della procedura di affidamento fino all’aggiudicazione e alla stipula del contratto e per tutto il periodo di esecuzione dello stesso (secondo il bando di durata pari a tre anni eventualmente rinnovabile per altri tre).
SOGLIA DI SBARRAMENTO – DISCREZIONALITA’ AMMINISTRAZIONE – RATIO: ELEVATO LIVELLO QUALITATIVO OFFERTE
Nelle gare aggiudicate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la predeterminazione di una soglia qualitativa minima di sbarramento esprime una scelta della stazione appaltante, volta a privilegiare offerte particolarmente apprezzabili, con «conseguente valutazione negativa di quelle offerte che, pur potendo apparire convenienti sotto il profilo economico, possano, però, essere a priori riconosciute come non conformi rispetto a determinati standard minimi già individuati, sul piano più generale, allo scopo di evitare il rischio di prestazioni inadeguate e di offerte, nel complesso, inaffidabili» (TAR Latina, sez. I, 23.4.2015, n. 368).
Il legislatore rimette alla stazione appaltante la facoltà di determinare tale soglia, precisando che quest’ultima va prefissata nella lex specialis «e ciò al fine di consentire a tutti i partecipanti alla procedura di avere, sin dall’inizio, piena contezza degli elementi che incidono sulla partecipazione, sulla valutazione delle offerte e, quindi, in ultima analisi, sull’aggiudicazione. Ne consegue che la soglia di sbarramento non può essere determinata ex post dalla commissione di gara, con una valutazione che potrebbe essere orientata dalla conoscenza dei partecipanti».
La specifica ratio della soglia di sbarramento è quella di addivenire, ai fini della singola, particolare procedura contrattuale, «ad un livello qualitativo delle offerte particolarmente elevato, sì da comportare l’esclusione di quelle che, pur magari astrattamente convenienti sul piano economico, non raggiungano però, sul versante qualitativo, lo standard che l’amministrazione si prefigge».
SCELTA FORMULE VALUTAZIONE OFFERTA - DISCREZIONALITA' STAZIONE APPALTANTE
Nelle gare pubbliche la formula da utilizzare per la valutazione dell'offerta economica può essere scelta dall'amministrazione con ampia discrezionalità, la quale si estrinseca non solo nella definizione dei criteri da porre quale riferimento per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ma anche nella individuazione delle formule matematiche da usare per l’attribuzione del punteggio, con la conseguenza che il sindacato giurisdizionale nei confronti di tali scelte, tipica espressione di discrezionalità tecnico-amministrativa, può essere consentito unicamente in casi in cui le stesse risultino abnormi, sviate o manifestamente illogiche (Cons. Stato, Sez. V, 15/7/2013 n. 3802).
DIVIETO INSERIMENTO DATI ECONOMICI NELLA OFFERTA TECNICA
In base ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, da cui il Collegio non ritiene di doversi discostare, laddove la procedura di gara sia caratterizzata (come nell'ipotesi di aggiudicazione con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa) da una netta separazione tra la fase di valutazione dell'offerta tecnica e quella dell'offerta economica, il principio di segretezza comporta che, fino a quando non si sia conclusa la valutazione degli elementi tecnici, è interdetta al seggio di gara la conoscenza di quelli economici, per evitare ogni possibile influenza sull’apprezzamento dei primi.
Il principio della segretezza dell'offerta economica è, infatti, presidio dell'attuazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, predicati dall'articolo 97 della Costituzione, sub specie della trasparenza e della par condicio dei concorrenti, intendendosi così garantire il corretto, libero ed indipendente svolgimento del processo intellettivo - volitivo che si conclude con il giudizio sull'offerta tecnica ed in particolare con l'attribuzione dei punteggi ai singoli criteri attraverso cui quest'ultima viene valutata.
La delineata peculiarità del bene giuridico protetto dal principio di segretezza dell'offerta economica, impone che la tutela si estenda a coprire, non solo l’effettiva lesione del bene, ma anche il semplice rischio di pregiudizio al medesimo, perché anche la sola possibilità di conoscenza dell'entità dell'offerta economica, prima di quella tecnica, è idonea a compromettere la garanzia di imparzialità dell'operato dell'organo valutativo (fra le tante, Cons. Stato, Sez. IV, 29/2/2016, n. 825; Sez. V, 19/4/2013 n. 2214; 11/5/2012, n. 2734 e 21/3/2011, n. 1734).
Conseguentemente nelle gare da aggiudicarsi col sistema i questione devono trovare applicazione i seguenti principi:
a) la valutazione delle offerte tecniche deve precedere quella delle offerte economiche;
b) le offerte economiche devono essere contenute in buste separate dagli altri elementi (documentazione e offerte tecniche) e debitamente sigillate;
c) la Commissione non può aprire le buste delle offerte economiche prima di aver completato la valutazione delle offerte tecniche;
d) nell'offerta tecnica non deve essere inclusa né l'intera offerta economica, né elementi consistenti dell'offerta economica o elementi che, comunque, consentano di ricostruirla;
e) nell'offerta tecnica possono essere inclusi singoli elementi economici che siano resi necessari dagli elementi qualitativi da fornire, purché siano elementi economici che non fanno parte dell'offerta economica, quali i prezzi a base di gara, i prezzi di listini ufficiali, i costi o prezzi di mercato, ovvero siano elementi isolati e del tutto marginali dell'offerta economica che non consentano in alcun modo di ricostruire la complessiva offerta economica (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 12/11/2015, n. 5181)
Riforma della sentenza del Tar Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I , n. 1030 del 2015).
LIMITI RIBASSO OFFERTA ECONOMICA - ILLEGITTIMITA'
La prescrizione oggetto di contestazione stabilisce: “I punteggi relativi al prezzo offerto saranno determinati attraverso interpolazione lineare tra il coefficiente pari a uno, attribuito al valore del ribasso pari al 12 %, ed il coefficiente pari a zero, attribuito al valore del ribasso pari a 0 %, moltiplicando i coefficienti così ottenuti per il peso attribuito all’elemento prezzo. Alle offerte con ribassi superiori al 12 % sarà comunque attribuito il coefficiente pari a uno”.
La trascritta norma di gara introduce un’inammissibile limite alla libertà degli operatori economici di formulare la proposta economica sulla base delle proprie capacità organizzative e imprenditoriali, pregiudicando, sino di fatto ad annullarlo, il confronto concorrenziale sull’elemento prezzo.
L’avversata clausola, quindi, ad un tempo, produce un effetto distorsivo della concorrenza e pregiudica la libertà d’iniziativa economica, risultando, conseguentemente, lesiva dei correlativi principi sanciti, in materia di appalti, a livello euro-unitario e nazionale.
APERTURA BUSTE OFFERTE ECONOMICHE CONTESTUALMENTE A QUELLE TECNICHE
Il Collegio ritiene di aderire alle conclusioni cui è giunto il TAR, e cioè che l’apertura delle buste contenenti le offerte economiche contestualmente a quelle contenenti l’offerta tecnica, non ha determinato alcuna indebita commistione tra le due fasi valutative in cui si snoda la selezione condotta con il criterio previsto dall’art. 83 cod. contratti pubblici, per le particolari caratteristiche dell’elemento di valutazione dell’offerta economica. Come infatti sopra accennato, quest’ultima non consisteva nella formulazione di un prezzo fisso, immediatamente valutabile, e tale da creare una sovrapposizione rispetto all’offerta tecnica. Al pari di quest’ultima, il giudizio richiesto alla commissione sull’offerta economica era invece di carattere discrezionale.
Nel caso di specie l’organo di gara era infatti chiamato a valutare se la struttura dei costi previsti dalla concorrente per la realizzazione del servizio esposta nel piano economico-finanziario fosse in grado di soddisfare i sub-criteri di valutazione sopra citati, e cioè la trasparenza, coerenza, completezza e sostenibilità dell’offerta rispetto alle attività oggetto dell’appalto ed inoltre l’efficace ed efficiente impiego delle risorse. La rispondenza delle offerte a questi parametri, comportanti una sorta di anticipazione della verifica di congruità rispetto ad un valore economico predeterminato dall’amministrazione, non si traduce evidentemente in una valutazione effettuabile sulla base del mero riscontro documentale dei valori esposti nel piano economico-finanziario, ma richiede il necessario approfondimento di questo documento in combinato con l’offerta tecnica, al fine di accertare la coerenza complessiva del progetto proposto e la plausibilità delle relative grandezze finanziarie.
In base a questi rilievi deve quindi escludersi che la visione del piano economico-finanziario prima della fase di valutazione delle offerte tecniche possa influenzare i giudizi della commissione sul pregio di queste ultime e, quindi, che possano essere stati lesi i principi di imparzialità e trasparenza.
MOTIVAZIONI VALUTAZIONE OFFERTA - SUFFICIENTE PUNTEGGIO NUMERICO
Il punteggio numerico assegnato agli elementi di valutazione integra una sufficiente motivazione quando siano prefissati con chiarezza ed adeguato grado di dettaglio ( e ciò non è in discussione nel presente giudizio in virtù della veduta declaratoria di inammissibilità della relativa impugnazione ) i criterii di valutazione e questi prevedano un minimo ed un massimo di punteggio in corrispondenza di una griglia particolareggiata di giudizii, sì che gli uni coordinatamente con gli altri consentono al concorrente di ripercorrere il percorso valutativo compiuto e quindi di controllare la logicità e la congruità del giudizio tecnico.
ILLEGITTIMITA' VALUTAZIONE OFFERTA A FRONTE DELLA CORRISPONDENZA AL CAPITOLATO
Nella fattispecie il Collegio ritiene fondata la censura diretta a contestare la legittimità dell’art. 27 del capitolato speciale d’appalto, nella parte in cui individua tra le caratteristiche qualitative da valutare “la migliore corrispondenza al capitolato per le caratteristiche indicate”, atteso che:
- il criterio in contestazione è del tutto generico, anche tenuto conto dell’analitica e stringente descrizione, contenuta nel capitolato, dei componenti tecnici dei macchinari oggetto della fornitura, né la lex specialis offre elementi che consentano di attribuire un chiaro significato all’espressione utilizzata, in violazione del principio, sotteso alla previsione dell’art. 83 del d.l.vo 2006 n. 163, per cui l’aggiudicazione dell’appalto deve essere effettuata applicando criteri oggettivi e specifici, che garantiscano il rispetto dei canoni di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza (cfr. in argomento Corte giustizia UE, sez. V, 26 marzo 2015, n. 601; Consiglio di Stato, sez. V, 23 dicembre 2015, n. 5825; Consiglio di Stato, Sez. V, 18 giugno 2015, n. 3105);
- sul punto, non è condivisibile la tesi, prospettata dalla parte resistente, secondo la quale sia il richiamo alle caratteristiche tecniche individuate nel capitolato, sia la possibilità di valorizzare eventuali migliorie consentirebbe di superare la vaghezza della formula lessicale;
- invero, gli elementi tecnici stabiliti dal capitolato individuano il contenuto essenziale dell’offerta, sicché il riferimento ad essi risulta del tutto neutro ai fini della determinazione di ciò che si intende per “migliore corrispondenza” al capitolato;
- allo stesso modo, il riferimento ad eventuali migliorie o innovazioni, rispetto agli elementi tecnici indicati nel capitolato, non è rilevante ai fini della delimitazione del concetto di “migliore corrispondenza” al capitolato, sia perché le innovazioni, come le migliorie, identificano un quid pluris rispetto ai requisiti tecnici essenziali e, quindi, non sono idonee a definire il livello di corrispondenza tra la singola offerta e i requisiti stessi, sia perché si tratta di elementi presi in considerazione da un diverso criterio di valutazione previsto dal capitolato;
- in definitiva, il criterio in contestazione è del tutto vago, sicché l’attribuzione del punteggio ad esso correlato risulta rimesso all’arbitrio della Commissione giudicatrice, in palese violazione sia dell’art. 83 cit., sia dei generali principi di trasparenza e di parità di trattamento tra concorrenti”
COMPOSIZIONE COMMISSIONE AGGIUDICATRICE
Secondo principi ancora di recente ribaditi dalla Sezione con la decisione 15/09/2015, n. 4316, “nelle gare pubbliche, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione aggiudicatrice deve essere composta da esperti nell'area di attività in cui ricade l'oggetto del contratto, ma non necessariamente in tutte e in ciascuna delle materie tecniche e scientifiche o addirittura nelle tematiche alle quali attengono i singoli e specifici aspetti presi in considerazione dalla lex specialis di gara ai fini valutativi; inoltre i dati, in base ai quali ritenere presente una preparazione specifica dei componenti la commissione, possono essere legittimamente costituiti dal possesso del titolo di studio.”. L’art. 84 comma 2 del TUCP non prescrive che la dimostrazione della specifica esperienza debba trarsi dall’avvenuto svolgimento di incarichi analoghi o sovrapponibili a quello oggetto di valutazione (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, n. 3295 del 2015; sez. IV, n. 552 del 2015; sez. IV, 11/12/2014, n. 6079, laddove è chiarito, secondo un canone di ragionevolezza, che il termine “specifico settore” vada inteso con elasticità e che la presenza di membri esperti del settore non debba essere esclusiva ma prevalente).
LIMITE RIBASSO OFFERTA ECONOMICA - LEGITTIMO
Il Disciplinare di gara nella specie prevede espressamente, al paragrafo 10.2, con riferimento alla questione dei limiti quantitativi del ribasso in sede di offerta economica, che “non saranno consentiti ribassi superiori al 10%”. A fronte, quindi, di un ribasso della ricorrente nondimeno operato nella misura del 15,78%, correttamente l’Amministrazione ha valutato con punteggio zero l’offerta in questione, contraria al clare loqui della lex specialis. Il comportamento dell’Amministrazione, di rettifica della (diversa) determinazione precedentemente assunta, appare d’altra parte al Collegio ineccepibile, data la portata vincolante del limite formulato nel disciplinare di gara e l’obbligo di osservanza da parte della Commissione, di principi, applicabili anche alle concessioni di servizi ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 163/2006, di non discriminazione e parità trattamento di tutti coloro cui era indirizzata la regola suddetta (solo dalla ricorrente peraltro disattesa). Infatti, ove l’Amministrazione avesse ex officio emendato il ribasso dell’operatore economico ricorrente, avrebbe inammissibilmente introdotto, a posteriori, a buste aperte, un canone di comportamento non previsto ex ante dalla disciplina di gara ed in una materia oltretutto (quella della componente meritocratico - valutativa dell’offerta) in cui nemmeno è di regola consentito il soccorso istruttorio ex art. 46 comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006).
Nella fattispecie de qua, per altro verso, l'impugnata lex specialis non prevede espressamente l'esclusione delle offerte economiche con ribasso superiore alla soglia prevista del 10 per cento (10%), per cui nemmeno può dirsi, ai fini della valorizzazione delle censure dell’istante, che sia stato introdotto, nella vicenda che ne occupa, un anomalo meccanismo di esclusione automatica delle offerte economiche, in violazione dell'art. 83 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i. o in violazione dell’art. 46 comma 1 bis del Codice dei Contratti Pubblici.
Nel caso in esame, invece, la clausola impugnata, nella corretta interpretazione che ne ha dato l’Amministrazione, è stata solo legittimo motivo di non attribuzione di punteggio per l'offerta economica della ricorrente. Detta clausola, d’altra parte, non poneva oneri incomprensibili o manifestamente sproporzionati, apparendo anzi armonica rispetto all'art. 83, comma 2, del D. Lgs. n. 163 del 2006, il quale prevede che "Il bando di gara ovvero, in caso di dialogo competitivo, il bando o il documento descrittivo, elencano i criteri di valutazione e precisano la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, anche mediante una soglia, espressa con un valore numerico determinato, in cui lo scarto tra il punteggio della soglia e quello massimo relativo all'elemento cui si riferisce la soglia deve essere appropriato".
INTEGRAZIONE OFFERTA - AMMISSIBILITA' - LIMITI
In assenza di previsioni ostative di lex specialis è consentito alla concorrente ad una procedura di affidamento integrare la propria offerta, purche' cio' avvenga nei termini inderogabilmente previsti per la presentazione di quest’ultima. Infatti, deve escludersi che per effetto di una simile evenienza, concretamente verificatasi nel caso di specie, siano vulnerate le esigenze di rispetto della par condicio, oltre che di regolare svolgimento della procedura di gara, a cui presidio è tipicamente posta la previsione di un temine per l’invio delle offerte alla stazione appaltante.
Occorre peraltro precisare che in tanto questo principio puo' ritenersi valido in quanto nel suo complesso la stessa offerta sia pervenuta nel rispetto del termine previsto dal bando di gara, e sempre che, come si evince dal principio di tassativita' delle cause di esclusione sancito dall’art. 46, comma 1-bis, cod. contratti pubblici, invocato dall’originaria ricorrente, per effetto di cio' la volonta' negoziale dell’offerente sia chiaramente percepibile e determinabile nel suo complesso.
APPALTI COMPLESSI - COMMISSARI ESTERNI - LEGITTIMA SCELTA
La verifica della congruità (…) non è stata confinata ai singoli prezzi esposti nell’offerta con riguardo (ad esempio) ai costi di estrazione, della manodopera dell’uso della benna escavatrice e del trasporto del materiale estratto. Viceversa, essa ha avuto ad oggetto la valutazione complessiva dell’offerta alla luce delle giustificazioni fornite dal raggruppamento nella fase di verifica di congruità, resasi necessaria in quanto il punteggio dell’offerta prezzi, pari a punti 30, e, in aggiunta, il punteggio degli altri elementi di valutazione corrispondente a 56,78 punti, risultavano tutti e due superiori alle soglie previste dall’art. 86, comma 2, del d.lgs. n. 163/2006 (cfr., Cons. St., sez. V, 27 marzo 2014, n. 1487; Id., 3 maggio 2012, n. 2552; Id., 12 novembre 2012, n. 5073, laddove affermano che «l’attendibilità dell’offerta riguarda voci che, per la loro rilevanza ed incidenza complessiva, rendano l’intera operazione economica non plausibile e insidiata da indici strutturali di carente affidabilità, a garantire l’efficace perseguimento dell’interesse pubblico»). Nel giudizio conclusivo di anomalia dell’offerta in questione, non s’individuano macroscopici errori o abnormi valutazioni o incoerenti conclusioni rispetto ai dati di fatto acquisiti.
SEMPLICITA' OFFERTA TECNICA - CRITERIO NUMERICO PER LA VALUTAZIONE DELL'OFFERTA
In relazione alla semplicita' dell’offerta ed alla modestia delle prestazioni, il criterio numerico è piu' che sufficiente a chiarire l’iter valutativo seguito dalla stazione appaltante.
MOTIVAZIONE INSUFFICIENTE SULLA VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA - EFFETTI
La sentenza appellata ha accolto il ricorso per difetto di motivazione, ritenendo non sufficientemente esplicitate dalla Commissione le ragioni della valutazione insufficiente dell’offerta tecnica della ricorrente, per i due criteri “gestione imprevisti” e “informatizzazione”.
Invero, quelle ragioni che difettano nei verbali di valutazione vengono esternate con l’atto di appello; si tratta, tuttavia, di una inammissibile integrazione postuma della motivazione degli atti posti in essere dalla Commissione.
Difatti, mentre sarebbe legittima, a seguito del giudicato cassatorio, l'integrazione da parte dell'Amministrazione della motivazione dell'atto amministrativo, effettuata mediante una nuova istruttoria che rivaluti gli atti del procedimento, sono inammissibili le argomentazioni difensive addotte a giustificazione del provvedimento impugnato mediante un'integrazione postuma effettuata in sede di giudizio (cfr., ex plurimis, Consiglio di Stato, sez. III, 10/07/2015, n. 3488; Consiglio di Stato, sez. III, 30/04/2014, n. 2247).
DISCREZIONALITA' DELLA STAZIONE APPALTANTE NELL'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI NUMERICI
L’orientamento della giurisprudenza prevalente ha più volte posto in evidenza che il punteggio numerico può essere considerato sufficiente a motivare gli elementi dell’offerta economicamente più vantaggiosa soltanto nell’ipotesi in cui il bando di gara abbia espressamente predefinito specifici, obiettivi e puntuali criteri di valutazione, visto che tale criterio di aggiudicazione svincola l’amministrazione da una valutazione meccanica, attribuendole un potere fortemente discrezionale. Tale esigenza risponde al principio di correttezza dell’azione amministrativa, a garanzia dell’imparziale svolgimento di tali procedimenti ed al fine di consentire la verifica dell’operato dell’Amministrazione sia da parte del privato interessato, che del Giudice Amministrativo, al quale deve essere permesso di poter ricostruire l’iter logico seguito dalla stazione appaltante (cfr. Cons. di Stato, sez. V, 31 agosto 2007, n. 4543; Cons. di Stato, sez. V, 28 maggio 2004, n. 3471; TAR Emilia Romagna, sez. I, 14 gennaio 2009, n. 15). Del resto anche la CGUE ha più volte stabilito (cfr., ad esempio, la sentenza Wienstrom, C-448/01) che i criteri di valutazione non devono mai conferire una libertà incondizionata di scelta alle stazioni appaltanti. Tale libertà deve essere limitata attraverso la definizione di criteri specifici, correlati al prodotto e quantificabili o, secondo le parole della Corte di giustizia, “adeguatamente specifici e obiettivamente quantificabili”. Ciò significa che la commissione di gara deve essere posta in grado di verificare effettivamente che le offerte rispondano ai criteri sulla base di informazioni e documenti oggettivi messi a disposizione dagli offerenti.
OEPV- ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO - RIPARAMETRAZIONE - DEVE ESSERE MOTIVATA
E’ stato, in particolare, rilevato che, nelle gare indette con il criterio dell’offerta tecnicamente piu' vantaggiosa, dev’essere attribuito il punteggio massimo alla migliore offerta tecnica, riparametrando proporzionalmente il punteggio assegnato alle altre, al precipuo fine di mantenere il giusto equilibrio tra l’offerta tecnica e quella economica e di evitare, cosi', che al fattore prezzo venga riconosciuto un peso relativamente maggiore rispetto al fattore qualita' (Cons. St., sez. V, 25 febbraio 2014, n.899). (...) il punteggio numerico assegnato ai singoli elementi dell’offerta economicamente piu' vantaggiosa integra una motivazione sufficiente ed adeguata, purchè siano stati prefissati criteri di valutazione sufficientemente precisi e dettagliati (Cons. St., sez. III, 15 settembre 2014, n.4698), e che i relativi giudizi espressi dalla Commissione di gara, da intendersi afferenti al perimetro della discrezionalita' tecnica ad essa riservata, posso essere giudicati illegittimi solo se affetti da vizi di manifesta irragionevolezza o di macroscopica erroneita' (cfr. ex multis Cons, St., sez. V, 26 marzo 2014, n. 1468)
CLAUSOLA DI SBARRAMENTO - LEGITTIMITA'
L’Amministrazione dispone (...) di ampi margini di discrezionalita' nella determinazione non solo dei criteri da porre quale riferimento per l'individuazione dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, ma anche delle relative formule matematiche (cfr. ad es. C.d.S., V, 12 giugno 2013, n. 3239; 22 gennaio 2015, n. 257; 18 giugno 2015, n. 3105). Secondo il modulo dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, in particolare, la selezione del contraente deriva dal congiunto apprezzamento tecnico-discrezionale dei vari elementi che compongono le offerte secondo parametri di valutazione e ponderazione predeterminati dalla Stazione appaltante in funzione delle esigenze da soddisfare con lo specifico contratto, pur se con il vincolo che i criteri prescelti siano coerenti con le prestazioni che formano oggetto dell'appalto e pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto (cfr. l’art. 83 cit., comma 1). Come riflesso di quanto esposto, il sindacato giurisdizionale nei confronti delle scelte amministrative operate in materia, tipica espressione di discrezionalita' tecnico-amministrativa, è consentito unicamente nei casi di abnormita', sviamento o manifesta illogicita' (V, 12 giugno 2013, n. 3239; 8 aprile 2014, n. 1668; 22 gennaio 2015, n. 257). (--) Questa impostazione rileva, naturalmente, anche nell’eventualita' che la Stazione appaltante decida di avvalersi dello ‘strumento’ della «soglia di sbarramento» (..), scelta che potrebbe pertanto essere censurata solo in presenza di macroscopiche irrazionalita', di incongruenze o di palesi abnormita' (cfr., ad es., V, 18 novembre 2011, n. 6084).
La ratio di questo ‘strumento’ si ricollega all’esigenza specifica di addivenire, ai fini della singola, particolare procedura contrattuale, ad un livello qualitativo delle offerte particolarmente elevato, si' da comportare l’esclusione di quelle che, pur magari astrattamente convenienti sul piano economico, non raggiungano pero' sul versante qualitativo lo standard che l’Amministrazione si prefigge. Nessun dubbio è possibile, inoltre, sul fatto che l’applicazione del meccanismo di soglia di cui si tratta debba avvenire in coerenza con le specificita' del contratto da concludere e con il complesso dei criteri di scelta del relativo contraente.
Il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa non comporta (..) che anche un'offerta rivelatasi qualitativamente insoddisfacente debba essere ineluttabilmente valutata anche sotto l'aspetto economico, in quanto questa materia soggiace alla disciplina stabilita a monte della procedura dall'Amministrazione, nelle cui facolta' discrezionali rientra la determinazione dei fattori d’incidenza dei singoli elementi dell'offerta, con il loro correlativo dosaggio in relazione alle esigenze da soddisfare, nel rispetto del principio della parita' di trattamento (VI, 22 novembre 2006 n. 6835; V, 3 marzo 2004, n. 1040).
PUNTEGGIO NUMERICO - PREDETERMINAZIONE PARAMETRO VALUTAZIONE
Il punteggio numerico ben puo' essere ritenuto sufficiente ex se ad esternare e sostenere il giudizio della commissione sui singoli elementi tecnici, allorquando (come nel caso di specie) la lex specialis della gara abbia predeterminato in modo adeguato i parametri di valutazione degli stessi consentendo la ricostruzione dell'iter logico seguito dall'organo tecnico (ex plurimis, Cons. St., sez. V, 13 febbraio 2015, n. 882; 13 maggio 2014, n. 2444; sez. V, 24 ottobre 2013, n. 5160; sez. III, 15 settembre 2014, n. 4698; 1° agosto 2014, n. 4067; 15 aprile 2013, n. 2032; sez. VI, 3 luglio 2014, n. 3361; 19 marzo 2013, n. 1600; 17 dicembre 2008, n. 6290), tanto piu' che le valutazioni operate dalle commissioni di gara delle offerte tecniche presentate dalle imprese concorrenti, in quanto espressione di discrezionalita' tecnica, sono sottratte al sindacato di legittimita' del giudice amministrativo, salvo che non siano manifestamente illogiche, irrazionali, irragionevoli, arbitrarie ovvero fondate su di un altrettanto palese e manifesto travisamento dei fatti (Cons. St., sez. V 26 marzo 2014, n. 1468; sez. III, 13 marzo 2012, n. 1409) ovvero ancora salvo che non vengano in rilievo specifiche censure circa la plausibilita' dei criteri valutativi o la loro applicazione (Cons. St., sez. III, 24 settembre 2013, n. 4711), non essendo sufficiente che la determinazione assunta sia, sul piano del metodo e del procedimento seguito, meramente opinabile, in quanto il giudice amministrativo non puo' sostituire, come gia' rilevato in precedenza, le proprie valutazioni a quelle effettuate dall'autorita' pubblica.
RIPARAMETRAZIONE PUNTEGGI - EQUILIBRIO TRA PUNTEGGI TECNICI ED ECONOMICI
La disciplina della riparametrazione dei punteggi, non imposta da alcuna norma, ma prevista dall’allegato P del Regolamento attuativo del codice degli appalti, approvato con d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207, cui si riferisce la disciplina dell’art. 83 del codice, sottende l’esigenza di garantire, in sede di concreta assegnazione dei punteggi, l’equilibrio previsto dalla lex specialis tra punteggio tecnico ed economico e non quella di far emergere situazioni di ipotetica anomalia dell’offerta.
In tema di cd. riparametrazione la giurisprudenza precisa (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 21 gennaio 2015, n. 205; T.A.R. Campania Salerno, sez. I, 5 giugno 2015, n. 1272) che spetta alla lex specialis prendere posizione sulla necessita' della riparametrazione e sui limiti della sua utilizzazione, stabilendo fino a che punto si imponga la tutela dell’equilibrio astratto corrispondente ai massimali di punteggio da essa stessa rispettivamente contemplati, tenendo conto del notevole impatto che un’operazione di riparametrazione è in grado di esercitare sulle sorti di ogni procedura e dell’influenza che le previsioni in materia sono in grado di esercitare sulle condotte delle imprese “all’atto della decisione delle loro strategie di gara, che potranno essere ragionevolmente diverse a seconda che si sappia che il massimo punteggio sul versante qualitativo sara' riservato alla sola offerta davvero eccellente o, invece, potra' essere ottenuto dall’offerta qualitativamente migliore anche quando intrinsecamente modesta”.
Insomma, in tema di gare da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, la riparametrazione ha la funzione di ristabilire l’equilibrio fra i diversi elementi qualitativi e quantitativi previsti per la valutazione dell’offerta, soltanto, pero', “se e secondo quanto voluto e disposto dalla stazione appaltante con il bando”, con la conseguenza che l’operazione di riparametrazione deve “essere espressamente prevista dalla legge di gara per poter essere applicata”.
In altre parole, la discrezionalita' che pacificamente compete alla stazione appaltante nella scelta, alla luce delle esigenze del caso concreto, dei criteri da valorizzare ai fini della comparazione delle offerte, come pure nella determinazione della misura della loro valorizzazione, non puo' non rivestire un ruolo decisivo anche sul punto della c.d. riparametrazione.
Questa, infatti, avendo la funzione di preservare l’equilibro fra i diversi elementi - qualitativi e quantitativi- stabiliti nel caso concreto per la valutazione dell’offerta e percio' di assicurare la completa attuazione della volonta' espressa al riguardo dalla stazione appaltante, non puo' che dipendere dalla stessa volonta' e rientrare, quindi, nel dominio della discrezionalita' ex ante della stessa amministrazione (cfr. tra le tante Consiglio di Stato, sez. V, 27 agosto 2014, n. 4359).
INTERESSE STRUMENTALE ALLA RIEDIZIONE DELLA PROCEDURA COMPARATIVA- OCCORRE UNA RAGIONEVOLE CHANCE PER IL CONCORRENTE DI CONSEGUIRE L’AGGIUDICAZIONE NELL’IPOTESI DI RINNOVAZIONE DELLA GARA
Nelle gare affidate col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del citato art. 83 del codice dei contratti pubblici, è rimesso alla stazione appaltante di fissare nel bando i criteri e sottocriteri di valutazione qualitativa delle offerte. L’art. 1, comma 1, lett. u) del D.Lgs 152/08, nel modificare l’art. 86, comma 4, del codice, a seguito, peraltro, dell’apertura di infrazione (n. 2007/2309) nei confronti dell’Italia ad opera della Commissione CE, ha escluso che la Commissione possa fissare, prima dell’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche, “i criteri motivazionali” cui si atterrà per attribuire a ciascun criterio e subcriterio di valutazione il punteggio tra il minimo e il massimo prestabiliti dal bando, come era invece consentito prima della riforma del correttivo al codice dei contratti. E ciò allo scopo di limitare al massimo la discrezionalità delle Commissioni (fino al punto di renderne quasi vincolate le valutazioni), a garanzia dell’imparzialità e della trasparenza nelle operazioni di valutazione qualitativa delle offerte. Secondo la giurisprudenza comunitaria, infatti, l'Amministrazione deve individuare criteri specifici di selezione che siano collegati all'oggetto dell'appalto ed oggettivamente quantificabili, rispettosi dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza, e pubblicizzarli nel bando o nei documenti di gara affinché siano noti a tutti i concorrenti (cfr. Corte Giust. CE, 17 settembre 2002, C-513/99, Concordia Bus Finland). A conferma di tale volontà legislativa, come ricorda il primo giudice, il comma 5 dell’art. 83 del codice dei contratti pubblici stabilisce che per attuare la ponderazione o, comunque, attribuire il punteggio a ciascun elemento dell'offerta, le stazioni appaltanti utilizzano metodologie, stabilite dal regolamento di attuazione del codice, tali da consentire di individuare con un unico parametro numerico finale l'offerta più vantaggiosa. A sua volta, l’art. 283 del regolamento (DPR n. 107/2010) rimette alla stazione appaltante e non alla Commissione di scegliere una delle metodologie indicate, non tassativamente, dall’Allegato P. In giurisprudenza, tuttavia, fermo il divieto di fissare nuovi criteri o sub criteri di valutazione dell'offerta dopo la sua presentazione, non si esclude la possibilità per le Commissioni di fissare mere specificazioni o chiarimenti dei criteri già fissati dal bando (Consiglio di Stato, sez. V, 18/08/2010, n. 5844).
E’ connaturale al giudizio di merito della Commissione la presenza di un margine di discrezionalità che non può essere assorbito in un contesto di criteri e sub-criteri tale da rendere totalmente vincolato un giudizio di valutazione ( C.d.S.; III Sez., 23/02/2015, n. 907).
Può considerarsi meritevole di tutela giudiziaria anche il solo interesse strumentale alla riedizione della procedura comparativa, se sussiste una ragionevole chance per il concorrente di conseguire l’aggiudicazione nell’ipotesi di rinnovazione della gara e sempre che vi sia un interesse connesso ad un indice di lesività specifico e concreto (Consiglio di Stato, sez. III, 01/09/2014, n. 4449; Consiglio di Stato ad. plen. 03/02/2014, n. 8).
Il Collegio ritiene che il principio per cui, nelle procedure di gara, imparzialità e correttezza delle operazioni selettive sono garantite dalla fissazione dei criteri di valutazione discrezionale delle offerte anteriormente alla conoscenza del contenuto delle medesime, impone l’annullamento dell’intera procedura e della stessa lex di gara in parte qua ( C.d.S., VI, 04/09/2014, n. 4514).
OFFERTA - SEGRETEZZA TUTELATA DALLA APPOSIZIONE DEL SIGILLO
Invero, pur non avendo la ditta ricorrente apposto la sottoscrizione sui lembi di chiusura della busta 3, tuttavia vi ha apposto il timbro della ditta, sotto il nastro adesivo, il che vale a garantire la segretezza dell'offerta sulla base del criterio di legge. In sostanza, nel caso concreto non vi era possibilita' di alterazione delle buste e di violazione della loro segretezza. In altri termini, la mancanza della sottoscrizione su tutti i lembi, non integra una causa di esclusione prevista dall'art. 46, c. 1 bis del codice appalti, anche se detta formalita' era prevista a pena di esclusione dal bando di gara, in presenza del timbro della ditta sui lembi stessi e del nastro adesivo sovrastante; infatti l'art. 46, comma 1 bis, del codice dei contratti, ha previsto la tassativita' delle cause di esclusione, disponendo che la stazione appaltante puo' escludere i candidati o i concorrenti solo in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonche' nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrita' del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarita' relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; ma i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 1 febbraio 2012, n. 493). Ne deriva la nullita' delle clausole escludenti (TAR Catanzaro 10 settembre 2012 n 914). A sua volta il principio di tassativita' delle cause di esclusione, rappresenta la specificazione dei principi di proporzionalita' e del favor partecipationis, propri delle procedure ad evidenza pubblica, costituendo contemporaneamente anche un limite intrinseco alla discrezionalita' dell'amministrazione appaltante. Invero, il principio di tassativita' ha carattere cogente con conseguente illegittimita' delle clausole della lex specialis con esso contrastante (Cons, St., sez. V, 24 ottobre 2013, n. 5155; 9 settembre 2013, n. 4471) laddove l'art. 46 del D. Lgs. n. 163 del 2006 è preordinato ad una verifica sostanziale dei requisiti soggettivi di partecipazione a gara, nella finalizzazione di una imparziale e non discriminatoria libera concorrenza, nonche' all'adesione alla giurisprudenza nazionale e comunitaria di effettivita', secondo i principi della Costituzione e del diritto europeo (Cons. St, sez. VI, 26 novembre 2013, n 5631; sez. IV 22 dicembre 2014 n 6336; sez. V 22 gennaio 2015 n 255).
Nel caso di specie, il disciplinare di gara prevede testualmente che il plico contenente l'offerta e la documentazione amministrativa dovra', pena l'esclusione dalla gara, essere controfirmato sui lembi di chiusura. Orbene, interpretando la citata clausola della lex specialis alla luce del criterio valutativo introdotto dal comma 1bis dell'art. 46 d.lgs. n. 163 del 2006, in maniera non formalistica al fine di garantire la massima partecipazione alla gara, deve ritenersi necessaria e sufficiente una modalita' di sigillatura del plico tale da impedire che il plico potesse essere aperto e manomesso senza che ne restasse traccia visibile. Ne deriva che, anche in caso di mancata osservanza pedissequa e cumulativa di ciascuna delle singole modalita' di chiusura contemplate dal disciplinare di gara, deve ritenersi preclusa l'esclusione di un'impresa concorrente in presenza di una modalita' di sigillatura comunque idonea a garantire l'ermetica e inalterabile chiusura del plico (C d S n. 319 del 2013).
ELEMENTO TEMPO - COSTITUISCE ELEMENTO TECNICO
Dalla normativa primaria e regolamentare emerge che il fattore “tempo” costituisce un elemento tecnico-progettuale e come tale da produrre in sede di
VALITAZIONE OFFERTA AL NETTO DELL'IVA
La valutazione della convenienza dell'offerta di un'impresa partecipante alla gara deve essere valutata dalla stazione appaltante al netto dell'Iva, potendo la forma giuridica in cui si è costituita una delle imprese partecipanti determinare, per via del regime fiscale ad essa applicabile, una violazione dei principi sulla concorrenza. Il giudice che dichiara illegittima la clausola del bando che prevede la valutazione del prezzo finale Iva inclusa non supera i confini della sua competenza invadendo quelli della Pubblica amministrazione.
METODO CONFRONTO A COPPIE - DISCREZIONALITA' PA - LIMITI
Una volta accertata la correttezza dell’applicazione del metodo del confronto a coppie ovvero quando non ne sia stato accertato l’uso distorto o irrazionale, non c’è spazio alcuno per un sindacato del giudice amministrativo nel merito dei singoli apprezzamenti effettuati e, in particolare, sui punteggi attribuiti nel confronto a coppie, che indicano il grado di preferenza riconosciuto ad ogni singola offerta in gara, con l’ulteriore conseguenza che la motivazione delle valutazioni sugli elementi qualitativi risiede nelle stesse preferenze attribuite ai singoli elementi di valutazione considerati nei raffronti con gli stessi elementi delle altre offerte (cfr. Cons. Stato, III, n. 205/2015; VI, n. 1600/2013; V, n. 1150/2012).
LIMITI SINDACABILITÀ VALUTAZIONI COMPIUTE DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
Osservato, (..), che la terza delle doglianze si palesa infondata risultando per un verso, in aderenza a quanto disposto dall’art. 83, d.lgs. n. 163/2006, la predisposizione nella legge di gara di criteri e sub criteri sufficientemente puntuali e dettagliati in relazione ai quali era prevista l’attribuzione di un punteggio massimo (Cons. Stato, sez. III 15 settembre 2014 n. 4698; id. sez. VI, 19 marzo 2013, n. 1600; T.A.R. Lazio, sez. II, 23 dicembre 2014, n. 13.119); per altro verso ribadendo il consolidato principio per cui le valutazioni compiute dalla Commissione giudicatrice per l'attribuzione dei punteggi secondo i criteri stabiliti dalla lex specialis sono espressione di un potere di natura tecnico-discrezionale non sindacabile se non per manifesta illogicita', contraddittorieta' o travisamento dei presupposti di fatto, non sussistendo l’obbligo per la stazione appaltante di esternare, in una specifica e puntuale motivazione, le ragioni della scelta operata (cfr. Cons. Stato, sez. III, 8 luglio 2014, n. 3484; id., sez. III, 18 ottobre 2013, n. 5051);
Ritenuto, in conclusione, che per le ragioni esposte, il ricorso vada rigettato (..).
SUB-CRITERI E SUB-PUNTEGGI DISCIPLINATI NELLA LEX SPECIALIS DI GARA
L’art. 83, c. 4 del Dlg 163/2006 prevede non la necessita' sic et simpliciter dei sub-criteri e dei relativi sub-pesi o sub-punteggi, bensi' la rimessione al bando di stabilirli in relazione all’esistenza di criteri principali non sufficientemente analitici, nonche' all’idoneita' di questi d’assicurare, da soli, una precisa, adeguata e trasparente ponderazione dell’offerta. Come ha precisato il TRGA sul punto, in effetti la definizione dei sub-criteri non s’è resa necessaria per le caratteristiche tecniche e di qualita' dei prodotti, essendo queste esclusivamente desunte dalla documentazione tecnica; per contro, le caratteristiche funzionali ed operative son state articolatamente disaggregate in cinque sub-criteri, da intendersi di pari peso in mancanza d’una diversa scelta da parte della lex specialis. Nell’un caso e nell’altro, vi sono elementi, nel contenuto del bando, che gia' di per se' riescono ad assicurare un sufficiente e ragionevole raggiungimento delle finalita' sottese al citato art. 83, c. 4.
OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA - METODI DI CALCOLO - ALL. P NON OBBLIGATORIO
Come recentemente affermato dalla giurisprudenza (Cons. St., sez. IV, 17 febbraio 2014, n. 749) “…l'Allegato P -- in coerenza con le norme dell'art. 83 del d.lgs. n.163/2006 e dell'art. 283 del Regolamento di cui al d.p.r. n.207/2010, al predetto Regolamento -- non impone affatto a pena di illegittimita' un particolare tipo di metodologia per l'individuazione del miglior offerente con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa purche' la metodologia adottata sia tale da "..consentire di individuare con un unico parametro numerico finale l'offerta piu' vantaggiosa..." (artt. 83, V° co. Cod. dei Contratti)”.
METODI AGGREGATIVO-COMPENSATORE ED ELECTRE - LIMITI
L'art. 83, comma 5, d.lgs. n. 163 del 2006 stabilisce che le stazioni appaltanti debbono utilizzare metodologie di calcolo che consentono di determinare tale offerta con un unico parametro numerico finale e precisa che tali metodologie sono fissate dal Regolamento di attuazione al Codice dei Contratti Pubblici.
Le metodologie di calcolo sono state disciplinate negli Allegati al d.P.R. n. 207 del 2010 (ad es. All. P o All. G), ove sono elencati, seppure non tassativamente, alcuni metodi tra cui quello «aggregativo compensatore», richiamato dalle stazione appaltante nella gara in esame.
Se sussistono talune circostanze concomitanti, le stesse formule previste dal metodo «aggregativo compensatore», certamente coerenti con i principi comunitari come esplicitati dalla giurisprudenza interna, possono, tuttavia, determinare un effetto tale da far pesare di fatto nell'aggiudicazione l'elemento prezzo in modo relativamente piu' elevato rispetto agli altri elementi di valutazione di natura qualitativa, diversamente da quanto previsto dalla stessa lex specialis.
Cio' si puo' verificare quando sono previsti nel bando criteri di valutazione quantitativi, quindi misurabili, e criteri qualitativi, quindi non misurabili, suddivisi in sub-criteri, e quando la graduatoria delle offerte va determinata con il metodo «aggregativo compensatore» ed i coefficienti relativi agli elementi qualitativi sono individuati mediante la media dei punteggi attribuiti discrezionalmente nel range tra 0 ed 1 da ciascun componente della Commissione di gara.
In tal caso, qualora i ribassi siano molto contenuti, puo' risultare che l'aspetto economico, fondato sul ribasso offerto, pesi di fatto in misura relativamente piu' consistente nella determinazione dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, anche se, in assoluto, cioè in entita' di euro risparmiati, i vantaggi per la stazione appaltante sono poco elevati.
In altri termini, quando sussistono le circostanze prima evidenziate, nel caso in cui vi siano ribassi non elevati e vicini tra di loro, le differenze tra i punteggi possono risultare molto consistenti, ma non rispecchiare le differenze tra le offerte in termini di prezzo.
La conseguenza pratica è che puo' vincere la gara un'offerta di un concorrente che, in termini assoluti, offre un prezzo di poco piu' basso, ma che per effetto della situazione sopra descritta riceve un punteggio molto elevato per il prezzo, ribaltando cosi' nei fatti la proporzione tra il peso dell'offerta tecnica e il peso dell'offerta economica stabilito dalla lex specialis.
In casi come questi, la migliore soluzione sarebbe quella di non applicare il metodo «aggregativo compensatore», ma il «metodo Electre», che (come dimostrato anche nel Quaderno «Il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa», pubblicato sul sito dell'Autorita' di Vigilanza sui Contratti Pubblici), non presenta l'anomalia rilevata e, pertanto, il peso del prezzo non rischia di diventare determinante in modo irrazionale (cfr. determinazione AVCP n. 7-2011 paragrafo 5.3.1. e di recente nel parere sulla normativa REG 8-12 del 22 marzo 2012).
Quanto alla parte della formula relativa all'individuazione di un coefficiente variabile tra 0 e 1, sulla base di tale formula il punteggio dei singoli elementi si ottiene moltiplicando il peso specifico attribuito all'elemento per il coefficiente ottenuto, con l'effetto per cui piu' il coefficiente si avvicinera' ad 1, maggiore sara' il concreto punteggio.
La richiamata formula si applica nella fase finale, quando gia' la commissione ha determinato i coefficienti concreti di tutti gli elementi, come a loro volta singolarmente calcolati - elemento per elemento - in base ai concreti metodi indicati nel bando.
È quest'ultima la sola riparametrazione prevista dalla legge per l'attribuzione dei punteggi.
Una riparametrazione, per cosi' dire, praeter legem è stata ritenuta ammissibile da questo Consiglio (peraltro in un caso che risulta isolato) nella sola ipotesi in cui la lex specialis preveda due (o piu') criteri autonomi per la valutazione dell'offerta tecnica, ove occorre rispettare due diverse proporzioni: la prima, "interna" alla valutazione dell'elemento qualitativo, consiste nel diverso peso ponderale che la stazione appaltante ha attribuito a ciascuna sub componente al fine di valutare l'offerta tecnicamente migliore, la seconda, "esterna" alla valutazione della componente tecnica, consiste nel diverso peso ponderale che la stazione appaltante ha assegnato rispettivamente all'elemento qualita' tecnica e all'elemento prezzo al fine di individuare quella che nel complesso risulta l'offerta economicamente piu' vantaggiosa (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 14 novembre 2012, n. 5754).
Illegittimamente si effettua una riparametrazione dei punteggi, pertanto assegnando sempre il punteggio massimo al primo classificato nell'ambito della valutazione degli elementi tecnico-valutativi, introducendo una metodologia di calcolo non solo non prevista dalla legge (il che potrebbe ammettersi, atteso come detto che l'elencazione di tali metodologie non è tassativa), ma nemmeno in concreto dalla lex specialis, in quanto cio' comporta evidenti effetti discorsivi, applicati giudizialmente a posteriori con lesione dei principi di trasparenza e di prevedibilita'.
RIPARAMETRAZIONE PUNTEGGIO TECNICO - ALL. II B CODICE - RILEVANZA AUTOVINCOLO
L'applicazione della riparametrazione dell'offerta tecnica non ha lo scopo di alterare nella sostanza i punteggi (cioè le valutazioni delle offerte) che i commissari hanno attribuito in sede di valutazione dell'offerta tecnica stessa, ma solo di mantenere il rapporto qualita'/prezzo come prestabilito nel bando in base al principio di preponderanza dell'offerta tecnica rispetto a quella economica (art. 120 comma 1, d.P.R. n. 207 del 2010). Difatti, è ben chiara la distinzione tra la fase di assegnazione dei punteggi secondo le regole stabilite negli atti di gara (ove, per qualsiasi elemento o sub - elemento, sia qualitativo che quantitativo, la migliore offerta puo' anche conseguire il punteggio massimo prestabilito astrattamente dal bando), e la successiva fase di riparametrazione di quei punteggi, nella quale occorre attribuire al punteggio di ogni elemento (e di ogni sub-elemento) che sia risultato il piu' elevato in senso relativo (cioè rispetto alle altre offerte) il coefficiente pari ad 1, e quindi riparametrare anche gli altri punteggi attribuiti mediante proporzione lineare. Il che consente di lasciare inalterato il rapporto tra elemento tecnico ed elemento economico fissato nel bando; altrimenti, l'elemento prezzo, proporzionalmente meno "pesante" di quello qualitativo, rischierebbe di prevalere su quest'ultimo alterando la "ponderazione relativa" fissata nel bando (art. 83 comma 2 Codice contratti pubblici). Solo rimodulando la migliore offerta tecnica conferendole il punteggio massimo previsto nel bando e, proporzionalmente, rideterminando il punteggio di tutte le altre offerte tecniche, viene assicurato non solo il rapporto qualita' / prezzo voluto dalla stazione appaltante nel bando ma anche l'equilibrio fra i diversi elementi previsti per la determinazione della parte tecnica dell'offerta. Per mezzo di questa operazione, in definitiva, i punteggi relativi alla qualita' mantengono lo stesso rapporto ponderale rispetto al prezzo, mentre, senza la riparametrazione, per effetto della formula matematica che, correttamente, attribuisce sempre il massimo punteggio al ribasso piu' alto, il prezzo peserebbe, in via di fatto, relativamente di piu' della qualita' (cosi' T.A.R. Trentino Alto Adige, 8 maggio 2013, n. 145).
La Commissione giudicatrice, cosi' come puo' in autotutela intervenire anche se in epoca successiva alla conclusione delle operazioni di sua competenza purche' a procedimento non definitivamente concluso (T.A.R. Calabria - Catanzaro sez. II, 7 giugno 2011, n. 811; T.A.R. Campania - Napoli sez. IV, 13 gennaio 2011, n. 89) puo' (rectius deve) senz’altro provvedere, in sede di aggiudicazione definitiva, alla rettifica degli errori materiali e di calcolo riscontrati (T.A.R. Lombardia Brescia sez. II, 15 settembre 2011, n. 1310) in sede di aggiudicazione provvisoria, risultando quest’ultima per sua natura esposta a tutte le correzioni e modificazioni che dovessero rendersi necessarie al fine della legittimita' e regolarita' del procedimento di gara (ex multis T.A.R. Lombardia Milano sez. III, 3 dicembre 2015, n. 2681).
METODO AGGREGATIVO-COMPENSATORE - PESI PONDERALI
La modulazione dell’incidenza dell’elemento ‘prezzo’, nelle gare improntate al criterio dell’offerta economicamente piu' vantaggiosa – la cui applicazione, nella normalita' dei casi e salva la ricorrenza di circostanze eccezionali, si giustifica in ragione della necessita' di apprezzare specificamente gli aspetti propriamente qualitativi dell’offerta, sicche', nell’ambito di tale criterio, non potra' attribuirsi al prezzo un ruolo dominante ai fini dell’aggiudicazione, implicando tale criterio per contro la necessita' di attribuire un valore ponderale preminente ai menzionati aspetti tecnico-qualitativi –, non puo' essere effettuata in modo tale da determinarne, in modo irragionevole e discriminatorio, lo svuotamento sostanziale [arg. ex art. 83 d.lgs. n. 163 del 2006; v. il Considerando 46, terzo periodo, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, secondo cui: «Le amministrazioni aggiudicatrici, quando scelgono di aggiudicare l’appalto all’offerta economicamente piu' vantaggiosa, valutano le offerte per determinare quella che presenta il migliore rapporto qualita'/prezzo. A tal fine stabiliscono i criteri economici e qualitativi che, nel loro insieme, devono consentire di determinare l’offerta economicamente piu' vantaggiosa per l’amministrazione aggiudicatrice (…)»].
PREGRESSA ESPERIENZA E SOLIDITÀ ED ESTENSIONE ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA
Il (..) divieto di commistione tra requisiti di partecipazione alla gara e criteri di valutazione dell'offerta conosce un'applicazione attenuata nel settore dei servizi laddove l'offerta tecnica non si sostanzia in un progetto o in un prodotto, ma nella descrizione di un facere che puo' essere valutato unicamente sulla base di criteri quali-quantitativi, fra i quali ben puo' rientrare la considerazione della pregressa esperienza dell'operatore, come anche della solidita' ed estensione della sua organizzazione d'impresa; dalla valutazione dell'esperienza maturata da una concorrente possono, quindi, trarsi indici significativi della qualita' delle prestazioni e dell'affidabilita' dell'impresa, qualora tali aspetti non risultino preponderanti nella valutazione complessiva dell'offerta. Ne consegue che il divieto di commistione non comporta anche che sia sempre precluso alle amministrazioni aggiudicatrici di dare rilievo alle capacita', alle esperienze ed alle referenze dei concorrenti, ai fini dell'attribuzione del punteggio alle rispettive offerte.
Il detto principio, infatti, non puo' ritenersi eluso o violato allorche' gli aspetti organizzativi non sono destinati ad essere apprezzati in quanto tali, in modo avulso dall’offerta, come dato relativo alla mera affidabilita' soggettiva, ma piuttosto quale garanzia della prestazione del servizio secondo le modalita' prospettate nell’offerta, come elemento cioè incidente sulle modalita' esecutive dello specifico servizio e quindi come parametro afferente alle caratteristiche oggettive dell’offerta.
I principi teste' riportati sono stati elaborati da una giurisprudenza, anche di questo Tribunale (cfr. Sez. II, 11 agosto 2014, n. 8921), che puo' ritenersi sufficientemente consolidata e che va confermata, non avendo parte ricorrente addotto alcun elemento di rimeditazione.
OEPV - ARTICOLAZIONE CRITERI - DETERMINATA DALLA LEX SPECIALIS
Ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 163/06, nelle gare svolte con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, l'eventuale articolazione dei criteri valutativi previsti dal bando in sub-criteri, cui assegnare sub-pesi o sub-punteggi, deve essere stabilita dalla stazione appaltante ed indicata nel bando, mentre non puo' essere stabilita dalla Commissione di gara dopo la presentazione delle offerte.
Lo stesso art. 83 stabilisce, poi, che "ove necessario" il bando puo' prevedere, per ciascun criterio di valutazione prescelto, anche i sub-criteri e i sub-pesi o i sub-punteggi, definendo cosi' una griglia di valutazione ancora piu' analitica (comma 4).
Ora, l’opportunita', o la necessita', di definire anche i sub-criteri o i subpunteggi va valutata in relazione all'analiticita' dei criteri principali (o primari) ed all'idoneita' di questi ad assicurare, per un verso, un’adeguata e compiuta valutazione delle offerte e, per altro verso, il rispetto del principio di trasparenza ed efficacia.
SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI URBANI - ESPERIENZA COMMISSIONE NELLO SPECIFICO SETTORE
Nel caso in cui trattasi di aggiudicare un contratto per il servizio di raccolta differenziata di rifiuti urbani e servizi annessi di nettezza urbana e informativi dei due piccoli comuni banditori, le problematiche essenziali di tale materia non sembrano richiedere competenze tecniche al di la' di quanto possono aver maturato un segretario comunale ed un funzionario dei servizi tecnici di uno degli enti interessati: a sua volta il dirigente amministrativo puo' avere assicurato le attitudini piu' propriamente formali, si' che la composizione del seggio di gara si configura come esente da censure.
VALUTAZIONE OFFERTA - SUFFICIENTE ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO
La ricorrente lamenta "la carenza e la elusivita' della motivazione nonche' l'incongruita' dei punteggi attribuiti dalla commissione alla propria offerta tecnica, la sistematica sovra valutazione dell'offerta aggiudicataria e la sotto valutazione della propria. (..) Il motivo è inammissibile e infondato e deve essere respinto nella sua globalita'. (..) La censura è inammissibile nella parte in cui sollecita il giudice amministrativo ad esercitare un sindacato di merito, al di fuori delle tassative ipotesi divisate dall'art. 134 c.p.a., sulle valutazioni tecnico discrezionali riservate dalla legge alla commissione di gara [cfr. da ultimo Cons. St., ad. plen., n. 7 e 9 del 2014; Cass. civ., sez. un., 8 marzo 2012 n. 3622; Cons. St., sez. V, 22 marzo 2012, n. 1640, cui si rinvia a mente del combinato disposto degli artt. 74, co. 1, e 88, co. 2, lett. d), c.p.a.].
Le censure sono anche infondate perche':
a) costituisce diritto vivente il principio secondo cui, in sede di valutazione delle offerte, il punteggio numerico ben puo' essere ritenuto sufficiente ex se ad esternare e sostenere il giudizio della commissione sui singoli elementi tecnici, allorquando (come nel caso di specie) la lex specialis della gara abbia predeterminato in modo adeguato i parametri di misurazione degli stessi consentendo la ricostruzione dell'iter logico seguito dall'organo tecnico (cfr., ex plurimis, Cons. St., sez. V, 24 ottobre 2013, n. 5160; sez. III, 15 aprile 2013, n. 2032; sez. VI, 19 marzo 2013, n. 1600; 17 dicembre 2008, n. 6290; sez. V, 28 marzo 2008, n. 1332, cui si rinvia a mente del combinato disposto degli artt. 74 e 120, co. 10, c.p.a.);
b) la commissione ha motivato in modo sintetico ma esaustivo l'attribuzione dei punteggi ai vari elementi tecnici senza sconfinare nell'arbitrio e rimanendo nei limiti della opinabilita'".
LEGITTIMA LA FORMULA DELL'INTERPOLAZIONE LINEARE CON IL CORRETTIVO DEL PREZZO SOGLIA
E' legittima l'attribuzione del punteggio massimo per tutte le offerte con prezzo pari o inferiore al valore determinato in concreto dal prezzo soglia (media matematica dei ribassi offerti in sede di gara), a prescindere dal ribasso percentuale, e l'attribuzione di punteggi inferiori a quello massimo, in misura proporzionale al ribasso offerto, per le offerte con prezzo maggiore al prezzo soglia (formula dell'interpolazione lineare con il correttivo del prezzo soglia).
Il legislatore rimette alla stazione appaltante la facolta' di determinare i criteri di valutazione delle offerte, precisando che questi vanno prefissati nella lex specialis e cio' al fine di consentire a tutti i partecipanti alla procedura di aver sin dall'inizio contezza di tutti gli elementi che incidono sulla partecipazione, sulla valutazione delle offerte e, quindi, in ultima analisi sull'aggiudicazione.
Pertanto rientra nella discrezionalita' della stazione appaltante predeterminare l'incidenza del prezzo, in rapporto alla qualita' della proposta, nella valutazione dell'offerta.
La relativa determinazione in quanto basata su valutazioni discrezionali sfugge all'esame del giudice amministrativo qualora non risulti manifestamente illogica e sia garantita la trasparenza e la par condicio ai concorrenti e i parametri di calcolo possano essere declinati secondo una valutazione a priori.
OEPV - RIPARAMETRAZIONE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA
L'operazione di riequilibrio è resa necessaria dall'esigenza di mantenere invariata la "ponderazione relativa" fissata dal bando ex art. 83, comma 2, del codice: l'offerta qualitativamente migliore deve pesare nella misura prevista dal bando (qui 60) cosi' come, in base alla formula dell'all. P richiamata dal disciplinare di gara, la migliore offerta economica (qui 40). In mancanza di tale operazione i vari criteri finirebbero per acquisire un peso diverso rispetto a quello voluto dalla legge di gara, con relativa preponderanza dei meno pesanti rispetto ai parametri di maggior peso allorche' questi siano suddivisi in numerosi sub criteri che tendono ad abbassare il punteggio complessivo (cfr. il parere AVCP 109/2012: la mancata attribuzione del massimo punteggio "produce una violazione del rapporto che la stazione appaltante ha stabilito debba sussistere tra prezzo/qualita', in quanto in base alle formule del citato Allegato P al primo viene sicuramente attribuito il relativo punteggio massimo previsto dalla stazione appaltante, alla seconda è poco probabile che venga assegnato tale punteggio. Per ripristinare il corretto rapporto prezzo/qualita', occorre allora attribuire alla migliore offerta tecnica, cioè a quella a cui è stato attribuito il valore piu' alto tramite i sottocriteri, il punteggio massimo indicato dalla lex specialis e, conseguentemente, mediante proporzione lineare riparametrare tutte le altre offerte").
CRITERIO OEPV - RIPARAMETRAZIONE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA
Il collegio non puo' che constatare che le operazioni di attribuzione del punteggio sono fissate con rimando al metodo aggregativo-compensatore di cui all'allegato G al DPR 207/2010 (cfr. pag. 3 del bando, art. 8 pag. 15 Disc. e seduta riservata 25.11.2012 della commissione). Le formule relative ["Nei casi di cui ai numeri 3, 4 e 5, una volta terminati i "confronti a coppie" o la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media piu' alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate"] impongono pertanto di "riportare ad uno" il coefficiente attribuito al valore piu' alto, il che immancabilmente conduce ad attribuire il massimo del punteggio previsto per il criterio considerato (cfr. T.R.G.A. Trento 8 maggio 2013 n. 145, ampiamente citata nelle memorie della ricorrente).
Il collegio non intravede il fondamento logico dell'arresto dell'operazione al livello dei sottocriteri, come invece finiscono per sostenere le resistenti che non contestano la effettuata normalizzazione dei coefficienti relativi ai sub-elementi ma escludono che essa possa estendersi ai macrocriteri, sottintendendo che solo a tale livello e non nei precedenti si manifesterebbe il deprecato effetto distorsivo.
L'operazione di riequilibrio è resa necessaria dall'esigenza di mantenere invariata la "ponderazione relativa" fissata dal bando ex art. 83, comma 2, del codice: l'offerta qualitativamente migliore deve pesare nella misura prevista dal bando cosi' come, in base alla formula dell'all. P , la migliore offerta economica. In mancanza di tale operazione i vari criteri finirebbero per acquisire un peso diverso rispetto a quello voluto dalla legge di gara, con relativa preponderanza dei meno pesanti rispetto ai parametri di maggior peso allorche' questi siano suddivisi in numerosi sub criteri che tendono ad abbassare il punteggio complessivo (cfr. il parere AVCP 109/2012: la mancata attribuzione del massimo punteggio "produce una violazione del rapporto che la stazione appaltante ha stabilito debba sussistere tra prezzo/qualita', in quanto in base alle formule del citato Allegato P al primo viene sicuramente attribuito il relativo punteggio massimo previsto dalla stazione appaltante, alla seconda è poco probabile che venga assegnato tale punteggio. Per ripristinare il corretto rapporto prezzo/qualita', occorre allora attribuire alla migliore offerta tecnica, cioè a quella a cui è stato attribuito il valore piu' alto tramite i sottocriteri, il punteggio massimo indicato dalla lex specialis e, conseguentemente, mediante proporzione lineare riparametrare tutte le altre offerte").
Pertanto, riparametrato il punteggio complessivo dei sottocriteri ed effettuata la sommatoria dei punteggi riparametrati, va altresi' effettuata la riparametrazione finale, vale a dire la attribuzione alla offerta tecnica, risultata quella con il punteggio piu' alto dall'insieme delle operazioni descritte, del punteggio massimo previsto dalla legge di gara.
OFFERTA TECNICA - VALUTAZIONE ELEMENTI MEDIANTE PUNTEGGIO - LIMITI
L'orientamento della giurisprudenza nelle gare pubbliche è nel senso che, per quanto attiene alla valutazione delle offerte da parte di una Commissione di gara, il punteggio numerico assegnato ai singoli elementi di valutazione dell'offerta integra una sufficiente motivazione quando l'apparato delle voci e sottovoci prestabilito dalla disciplina della procedura, con i relativi punteggi di soglia, sia sufficientemente articolato, chiaro ed analitico da delimitare adeguatamente il giudizio della Commissione nell'ambito di un minimo e di un massimo, e da rendere con cio' comprensibile l'iter logico seguito in concreto nel valutare le singole posizioni in applicazione di puntuali canoni predeterminati, permettendo cosi' di controllarne la logicita' e la congruita' : onde solo in difetto di questa condizione si rende necessaria una motivazione del punteggio attribuito (C.d.S, Sez. V, 12 giugno 2012, n. 3445; sulla stessa linea v., ad es., III, 11 marzo 2011, n. 1583; 15 aprile 2013, n. 2032; 25 febbraio 2013, n. 1169; V, 17 gennaio 2011, n. 222; 3 dicembre 2010, n. 8410).
CONTESTAZIONE SUI PUNTEGGI - NON CONTESTAZIONE GIUDICE AMMINISTRATIVO
Le valutazioni della commissione giudicatrice possono essere sindacate laddove palesino vizi di macroscopica illogicita' (C.d.S. III, 13 marzo 2012 n. 1409; Sez. VI, 8 marzo 2012 n. 1332), pertanto il giudice amministrativo non puo' effettuare l'attribuzione dei punteggi sostituendosi alla stazione appaltante, poiche' quella presente è giurisdizione esclusiva, ma non estesa al merito. Nel caso di specie la ricorrente chiede a questo Tribunale di effettuare l'attribuzione dei punteggi sostituendosi alla stazione appaltante e la richiesta è inammissibile, poiche' quella presente è giurisdizione esclusiva, ma non estesa al merito.
OBBLIGO PUNTUALE INDICAZIONE CRITERI DI VALUTAZIONE
È da tempo ben noto che i bandi di gara, lettere di invito, capitolati e disciplinari vanno normalmente impugnati unitamente agli atti che ne fanno applicazione, dal momento che sono questi ultimi ad identificare in concreto il soggetto leso dal provvedimento ed a renderne attuale e concreta la lesione della situazione soggettiva. A fronte, infatti, di una clausola illegittima della lexspecialis di gara, ma non impeditiva della partecipazione, il concorrente non è ancora titolare di un interesse attuale all'impugnazione, poiche' non sa ancora se l'astratta e potenziale illegittimita' della predetta clausola si risolvera' in un esito negativo della sua partecipazione alla procedura concorsuale, e quindi in una effettiva lesione della situazione soggettiva che solo da tale esito puo' derivare (cfr. Cons. St., A.p., 29 gennaio 2003 n. 1).
Come recentemente affermato dalla Sezione, peraltro alla stregua di pacifica giurisprudenza, sussiste violazione dell'art. 83 del d.lgs. n. 163 del 2006 in caso di mancata predeterminazione di precisi e puntuali criteri per l'attribuzione dei punteggi relativi agli elementi tecnici dell'offerta, nell'ipotesi che il criterio di aggiudicazione prescelto sia quello dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, dal momento che solo la presenza di criteri sufficientemente puntuali consente la verifica dell'operato dell'amministrazione da parte del privato, nonche' l'effettivo esercizio del sindacato di legittimita' da parte del giudice amministrativo (cfr. Cons. St., sez. III, 18 ottobre 2013 n. 5060).
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE- ASSENZA DI SUBCRITERI - DISCREZIONALITA'
In assenza di subcriteri o griglie di valutazione particolarmente dettagliate, la Commissione di gara puo' supplire al deficit motivazionale, insito nel punteggio numerico abbinato a criteri preventivi di giudizio non sufficientemente specifici, esplicitando le ragioni dell’attribuzione del punteggio stesso (Cons. Stato, VI, 8.3.2012, n. 1332): la mancata predeterminazione di parametri precisi e puntuali fa si' che l’assegnazione dei punteggi in forma esclusivamente numerica determina un deficit motivazionale, al quale pero' la stazione appaltante puo' rimediare spiegando le ragioni della valutazione effettuata, in relazione ai vari elementi in cui si articola ciascun criterio (Cons. Stato, VI, 18.4.2013, n. 2142; TAR Lombardia, Milano, III, 16.10.2012, n. 2537; TAR Umbria, 2.11.2011, n. 355).
CRITERI E PUNTEGGI - FISSAZIONE REGOLE DI GARA DA PARTE DELLA COMMISSIONE
Secondo l’art. 83 del Codice degli appalti in vigore al momento dell’indizione della gara, il bando di gara doveva stabilire i criteri ed i punteggi ed eventualmente i sub criteri e sub punteggi di gara, mentre la Commissione poteva stabilire i criteri motivazionali ai quali attenersi per attribuire a ciascun criterio e sub criterio di valutazione il punteggio tra il minimo ed il massimo prestabiliti dal bando.
Dall’esame degli atti risulta chiaro che la Commissione ha invece stabilito, dopo la presentazione delle offerte, i sub criteri ed i sub punteggi di valutazione, scomponendo i criteri del bando ed i relativi punteggi.
Ne consegue che la Commissione, in violazione dell’art. 83 del Codice, ha stabilito importanti regole di gara dopo che le imprese hanno presentato le offerte, impedendo alle medesime di modularle in considerazione delle esigenze concrete e specifiche che l’amministrazione intendeva soddisfare e che sono state specificate dopo la presentazione delle offerte.
OEPV - LIMITI PA FORMULA PER ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO ECONOMICO
L'art. 46 del Codice dei contratti pubblici consente l'esclusione del concorrente che abbia disatteso l'obbligo di presentazione della cauzione provvisoria soltanto nelle ipotesi piu' gravi, quali l'integrale assenza della garanzia, la mancata sottoscrizione da parte del garante e la mancata o incompleta indicazione delle imprese garantite, l'insufficienza dell'importo garantito o della validita' temporale, la sua provenienza da soggetto non autorizzato al rilascio, l'assenza delle condizioni di copertura stabilite dall'art. 75, quarto comma, del Codice (cfr., sul punto, A.V.C.P., determinazione 10 ottobre 2012 n. 4).
La formula da utilizzare per la valutazione dell'offerta economica piu' vantaggiosa puo' essere scelta dalla stazione appaltante con ampia discrezionalita', a condizione che i criteri prescelti siano coerenti con l'oggetto specifico dell'appalto e che, una volta optato per un sistema che riconosce adeguato rilievo alla componente del prezzo nell'ambito della complessiva articolazione dell'offerta, le regole di gara non siano tali da annullare il rilievo dell'offerta economica nella ponderazione dei fattori idonei a determinare l'aggiudicazione (cosi', da ultimo: Cons. Stato, sez. V, 12 giugno 2013 n. 3239, ove si conclude che nelle gare per l'affidamento di servizi e forniture l'amministrazione non è obbligata ad utilizzare una delle formule contenute nell'Allegato P al D.P.R. n. 207 del 2010). In relazione ad una formula analoga a quella qui controversa, la giurisprudenza ha recentemente chiarito che "… La letteratura scientifica, la prassi amministrativa e quella forense, declinano pacificamente, in materia di appalti, la formula matematica c.d. proporzionale nelle due varianti della c.d. proporzionalita' diretta ovvero indiretta. Entrambe le varianti hanno pari dignita' logico-giuridica sicche' l'utilizzo della seconda, da parte della commissione, non costituisce alterazione della par condicio fra le imprese ovvero lesione dei canoni della trasparenza e della buona amministrazione" (Cons. Stato, sez. V, 27 giugno 2012 n. 3781; nello stesso senso Id., sez. V, 15 luglio 2013 n. 3802; si veda anche A.V.C.P., parere 27 giugno 2012 n. 100).
OBBLIGO PREDETERMINAZIONE CARATTERISTICHE DEL BENE DA FORNIRSI
Nelle gare di appalto pubblico le esigenze dell'Amministrazione devono essere valutate e rese pubbliche preventivamente, in modo chiaro e trasparente, e quindi trasfuse nelle caratteristiche tecnico-funzionali richieste per le forniture delle quali si prevede l'acquisizione. Solo cosi' si da' modo ai concorrenti di presentare offerte consapevoli ed idonee a soddisfare le necessita' rilevate e predisposte in anticipo. Il richiedere, successivamente, caratteristiche non previste equivale ad una creazione di un vero e proprio sub-criterio non stabilito dal bando, con la conseguenza che risulta violata anche la generalissima regola codificata dall'art. 83, comma 4, del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163, in base alla quale la disciplina di gara deve elencare tutti i criteri e i sub-criteri di valutazione nonche' precisare la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi. Infatti, i criteri per la valutazione dei prodotti richiesti devono essere resi noti ai concorrenti ancora in sede di lex specialis per ridurre gli apprezzamenti soggettivi della commissione giudicatrice, garantendo cosi' l'imparzialita' delle sue valutazioni ma anche che la stessa non si sostituisca all'Amministrazione nella scelta dei parametri di valutazione, ed evitando altresi' il pericolo che la commissione possa orientare, a proprio piacimento ed a posteriori, mediante l'individuazione di sotto-criteri e l'attribuzione di punteggi, l'esito della gara dopo averne conosciuto gli effettivi concorrenti.
CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA - PUNTEGGIO NUMERICO
Per giurisprudenza consolidata, il punteggio numerico assegnato agli elementi di valutazione dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa integra una sufficiente motivazione solo quando siano prefissati con chiarezza e adeguato grado di dettaglio i criteri di valutazione, i quali non possono limitarsi a prevedere il punteggio massimo attribuibile, ma debbono indicare i subcriteri o subpunteggi sulla base dei quali pervenirsi all'attribuzione del punteggio massimo. L'ampio potere discrezionale di cui le commissioni di gara sono titolari deve pur sempre essere sindacabile sotto il profilo della logicita', razionalita' e ragionevolezza, e cio', in mancanza di criteri predeterminati idonei a rendere manifestamente comprensibile l'esercizio di tale potere, rende necessario il ricorso alla puntuale indicazione delle ragioni di fatto sottostanti ai punteggi attribuiti (da ultimo, cfr. Cons. Stato, sez. III, 15 aprile 2013, n. 2032; id., sez. VI, 19 marzo 2013, n. 1600; id., sez. V, 12 giugno 2012, n. 3445).
OBBLIGO PREDETERMINAZIONE PRECISI CRITERI DI VALUTAZIONE
Nella vicenda va (..) seguito il non contrastato orientamento giurisprudenziale, per il quale sussiste violazione dell'art. 83 del D. Lgs. n. 163 del 2006 in caso di mancata predeterminazione di precisi e puntuali criteri per l'attribuzione dei punteggi relativi agli elementi tecnici dell'offerta, nell'ipotesi che il criterio di aggiudicazione prescelto sia quello dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa. Solo, infatti, la presenza di criteri sufficientemente puntuali consente la verifica dell'operato dell'amministrazione da parte del privato, nonche' l'effettivo esercizio del sindacato di legittimita' da parte del giudice amministrativo.
LA VALUTAZIONE PUO' LIMITARSI AD UN PUNTEGGIO NUMERICO
Si rammenta come la questione afferente la sufficienza della motivazione espressa mediante punteggio numerico, nelle gare da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, sia stata frequentemente affrontata dalla giurisprudenza amministrativa.
L'orientamento consolidatosi al riguardo precisa che il punteggio numerico consente di ripercorrere il percorso valutativo della commissione e, quindi, assolve sufficientemente l'onere motivazionale a carico di tale organo, quando la legge di gara abbia prefissato con adeguato grado di chiarezza e dettaglio i criteri di valutazione (cfr., fra le ultime, Cons. Stato, sez. III, 25 febbraio 2013, n. 1169).
Viceversa, nelle ipotesi connotate dall'assenza di criteri o anche di sub-criteri realmente stringenti, quindi improntati a significativi margini di discrezionalita' tecnica non compiutamente definiti, la mera attribuzione dei punteggi non è sufficiente a dar conto dell'iter logico seguito nella scelta e a far comprendere con chiarezza le ragioni per cui sia stato attribuito un punteggio maggiore a talune offerte e minore ad altre: in tali ipotesi, pertanto, affinche' possa ritenersi correttamente assolto il dovere di motivazione in parola, è necessario che, oltre al punteggio numerico, sia espresso un giudizio motivato, con il quale la commissione espliciti le ragioni del punteggio attribuito.
CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA - ONERE MOTIVAZIONALE ULTERIORE
Si rammenta come la questione afferente la sufficienza della motivazione espressa mediante punteggio numerico, nelle gare da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, sia stata frequentemente affrontata dalla giurisprudenza amministrativa.
L'orientamento consolidatosi al riguardo precisa che il punteggio numerico consente di ripercorrere il percorso valutativo della commissione e, quindi, assolve sufficientemente l'onere motivazionale a carico di tale organo, quando la legge di gara abbia prefissato con adeguato grado di chiarezza e dettaglio i criteri di valutazione (cfr., fra le ultime, Cons. Stato, sez. III, 25 febbraio 2013, n. 1169).
Viceversa, nelle ipotesi connotate dall'assenza di criteri o anche di sub-criteri realmente stringenti, quindi improntati a significativi margini di discrezionalita' tecnica non compiutamente definiti, la mera attribuzione dei punteggi non è sufficiente a dar conto dell'iter logico seguito nella scelta e a far comprendere con chiarezza le ragioni per cui sia stato attribuito un punteggio maggiore a talune offerte e minore ad altre: in tali ipotesi, pertanto, affinche' possa ritenersi correttamente assolto il dovere di motivazione in parola, è necessario che, oltre al punteggio numerico, sia espresso un giudizio motivato, con il quale la commissione espliciti le ragioni del punteggio attribuito.
OEPV - AMPIA DISCREZIONALITA' DELLA STAZIONE APPALTANTE NELL'INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI
Per giurisprudenza consolidata, la stazione appaltante gode di piena discrezionalita' nell'individuazione dei criteri da porre quale riferimento per l'individuazione dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, purche' pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche dell'appalto messo a gara e con il solo limite dell'irragionevolezza o illogicita'.
In particolare, anche la formula matematica da utilizzare per la valutazione dell'offerta economica puo' essere scelta dall'Amministrazione con ampia discrezionalita', con possibilita' di modificare od integrare pure la formula proposta dalla normativa vigente. Ne consegue che "il relativo punteggio puo', pertanto, essere graduato indifferentemente secondo criteri di proporzionalita' o di progressivita', purche' il criterio prescelto sia trasparente ed intelligibile, consentendo cosi' ai concorrenti di calibrare la propria offerta, e non si pervenga al risultato paradossale di assegnare il maggior punteggio complessivo ad un'offerta economica piu' elevata di altre" (T.A.R. Abruzzo, Pescara, sez. I, 21 gennaio 2013, n. 12; Cons. di St., sez. V, 18 febbraio 2013, n. 978, T.A.R. Puglia, Lecce, sez. III, 15 maggio 2013, n. 1102).
VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA - FORMULA MATEMATICA SCELTA DALLA PA
Per giurisprudenza consolidata, la stazione appaltante gode di piena discrezionalita' nell'individuazione dei criteri da porre quale riferimento per l'individuazione dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, purche' pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche dell'appalto messo a gara e con il solo limite dell'irragionevolezza o illogicita'.
In particolare, anche la formula matematica da utilizzare per la valutazione dell'offerta economica puo' essere scelta dall'Amministrazione con ampia discrezionalita', con possibilita' di modificare od integrare pure la formula proposta dalla normativa vigente. Ne consegue che "il relativo punteggio puo', pertanto, essere graduato indifferentemente secondo criteri di proporzionalita' o di progressivita', purche' il criterio prescelto sia trasparente ed intelligibile, consentendo cosi' ai concorrenti di calibrare la propria offerta, e non si pervenga al risultato paradossale di assegnare il maggior punteggio complessivo ad un'offerta economica piu' elevata di altre" (T.A.R. Abruzzo, Pescara, sez. I, 21 gennaio 2013, n. 12; Cons. di St., sez. V, 18 febbraio 2013, n. 978, T.A.R. Puglia, Lecce, sez. III, 15 maggio 2013, n. 1102).
DIVIETO DI COMMISTIONE TRA ELEMENTI SOGGETTIVI ED ELEMENTI OGGETTIVI DELL'OFFERTA
Secondo questo orientamento giurisprudenziale, il divieto generale di commistione tra le caratteristiche oggettive dell'offerta e i requisiti soggettivi dell'impresa concorrente deve avere un'applicazione per cosi' dire "attenuata", alla luce del principio di proporzionalita' ed in relazione all'art. 83 del Codice dei contratti che, nel delineare i criteri di valutazione dell'offerta da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, prescrive che gli elementi di valutazione debbano essere pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, quando consente di rispondere in concreto alle possibili specificita' che le procedure di affidamento degli appalti pubblici in talune ipotesi presentano (come, esemplificativamente, nel caso di appalti di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria), dove l'offerta tecnica si sostanzia non in progetto o in un prodotto, bensi' in un "facere" e dove, pertanto, anche la pregressa esperienza del professionista che partecipa alla gara puo' essere di ausilio nella valutazione dell'offerta tecnica.
La soluzione della questione teorica in esame, secondo questo orientamento, non puo' essere elaborata indulgendo a principi assoluti, quanto piuttosto verificando l'eventuale correlazione tra l'elemento di valutazione contestato rispetto alla qualita' dell'offerta, al fine di stabilire se vi sia diretta proporzionalita' tra la grandezza del primo e la grandezza della seconda.
Tuttavia, anche avallando tale orientamento piu' elastico in merito al divieto di commistione in parola, il Collegio ritiene che l'Amministrazione non abbia dimostrato ne' specificato perche' e in che misura il requisito esperienziale, tipicamente soggettivo, posseduto dall'impresa, normalmente atto a qualificare la medesima, possa utilmente servire a valorizzare l'offerta sotto il profilo oggettivo.
CRITERIO DI ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA - FORMULA MATEMATICA
Nella fattispecie "con il primo motivo di appello la ricorrente contesta l'erroneita' della sentenza gravata nella parte in cui i Primi Giudici hanno ritenuto legittima l'interpretazione data dalla commissione alla formula stabilita dall'art. 3, lett. B, del disciplinare di gara, con riguardo al criterio di attribuzione del punteggio relativo all'offerta economica Il disciplinare di gara, all'art. 3 sopra richiamato, prevedeva l'applicazione della formula PE=Val (min.)/Val(offerta)x25. Inoltre, (..) bando imponeva ai concorrenti, ai fini dell'applicazione della formula, di riportare nell'offerta economica il "ribasso percentuale offerto". Ad avviso delle ricorrenti, la formula di cui all'art. 3, lett. b, del disciplinare, sarebbe inutilizzabile in quanto frutto di un evidente errore materiale. Essendo, infatti, i termini della formula dati dai rispettivi ribassi percentuali offerti (secondo quanto si desumerebbe dall'art. 7 della lex specialis, i concorrenti dovevano indicare "il ribasso percentuale offerto ai fini dell'applicazione di cui all'art. 3, punto b del presente disciplinare"), la stessa avrebbe senso solo a termini invertiti, visto che altrimenti si attribuirebbe un punteggio maggiore all'offerta piu' onerosa (un ribasso del 10%, ipotizzato come il maggiore, conseguirebbe 25 punti, uno del 5% invece 50).
Sarebbe pertanto illegittimo l'operato della commissione che, per far funzionare la formula, ha invece utilizzato, violando cosi' la lex specialis, i valori assoluti delle offerte. Constatata l'impossibilita' di far ricorso alla formula del disciplinare, sarebbe stato invece necessario, come era in un primo tempo avvenuto, utilizzare il rapporto Ra/Rmax di cui all'allegato P del Regolamento (DPR n. 207/2010). Cio' avrebbe consentito sia di rimuovere l'errore materiale contenuto nel disciplinare che di interpretare il disciplinare alla luce della previsione imperativa del citato art. 83, comma 5, del D.L.vo n. 163/2006, che limita la discrezionalita' dell'amministrazione alla scelta di uno dei parametri stabiliti dal regolamento".
Secondo il Collegio "il motivo non merita positiva valutazione.
Il Consiglio deve muovere dall'assunto secondo cui la formula del disciplinare non puo' funzionare se si utilizzano i ribassi percentuali, essendo pacifico che l'applicazione pedissequa della lex specialis,parametrata ai ribassi percentuali, sortirebbe l'effetto abnorme di attribuire un punteggio maggiore all'offerta piu' onerosa. (..) A fronte di tale dato si tratta di verificare se debba essere seguita la strada suggerita dell'appellante, imperniata sull'inversione dei fattori considerati dalla rammentata formula, ovvero la via ermeneutica utilizzata dal Primo Giudice, incentrata sull'applicazione della formula ai termini dati dai valori assoluti delle offerte economiche. Il Collegio reputa meritevole di condivisione la soluzione sostenuta dal Primo Giudice in quanto, per un verso, assicura il rispetto del dato letterale e, per altro verso, garantisce il rispetto dell'esigenza di proporzionalita' e del canone di coerenza.
Quanto al primo aspetto, infatti, la soluzione abbracciata nella sentenza appellata evita la disapplicazione della lex specialis,sub specie di inversione dei termini della formula volta ad emendarla dal dedotto errore materiale, e applica la disciplina di gara muovendo dal corretto assunto secondo cui ogni ribasso percentuale si traduce in un valore numerico suscettibile di essere rappresentato in termini assoluti.
Decisiva appare, poi, venendo al secondo aspetto, la considerazione sostanziale, sviluppata dal Primo Giudice attraverso puntuali esemplificazioni, che la formula propugnata dai ricorrenti non assicura la coerenza proporzionale del punteggio rispetto alla differenza esistente tra le offerte, diversamente dall'interpretazione seguita dalla commissione che rispetta il principio di proporzionalita' tra il punteggio attribuito e l'entita' delle rispettive offerte".
IMMEDIATA IMPUGNABILITA' CLAUSOLE BANDO - VALUTAZIONE ESCLUSIVAMENTE NUMERICA DELL'OFFERTA
Il bando di gara è immediatamente impugnabile solo quando contiene clausole escludenti o che impediscono la formulazione dell'offerta (Cons. St., A.P., 29 gennaio 2003, n. 1; id. 4 dicembre 1998, n. 1; id., sez. V, 15 maggio 2013, n. 2625; id., sez. III, 18 gennaio 2013, n. 293; id., sez. V, 3 agosto 2011, n. 4625; id.14 luglio 2011, n. 4274). Ed invero, come chiarito anche dalla piu' recente giurisprudenza, le clausole del bando o della lettera di invito, che onerano l'interessato ad un'immediata impugnazione, sono soltanto quelle che prescrivono in modo inequivoco requisiti di ammissione o di partecipazione alla gara, in riferimento sia a requisiti soggettivi che a situazioni di fatto, la carenza dei quali determina immediatamente l'effetto escludente, configurandosi il successivo atto di esclusione come meramente dichiarativo e ricognitivo di una lesione gia' prodotta (Cons.St., sez. V, 5 ottobre 2011, n. 5454 e 19 settembre 2011, n. 5323). Non è questo certamente il caso all'esame del Collegio atteso che le disposizioni della lex specialis di gara che individuano i criteri di valutazione dell'offerta non hanno carattere escludente, non precludendo alla ricorrente di partecipare alla gara, con la conseguenza che le stesse sono divenute lesive solo a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto alla controinteressata. Il Collegio intende quindi confermare tale conclusione, alla luce del predetto orientamento giurisprudenziale al quale aderisce, almeno sino a che lo stesso non verra' superato dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, alla quale la questione è stata rimessa dalla Sez. VI con ordinanza n. 653 dell'1 febbraio 2013.
Il maggiore o minore grado di dettaglio dei criteri e sub criteri di valutazione dell'offerta ha una sua diretta incidenza sulla possibilita' di valutare le singole componenti l'offerta tecnica con il solo punteggio numerico, che integra una sufficiente motivazione a condizione che siano prefissati, con chiarezza e adeguato grado di dettaglio, i criteri di valutazione, prevedenti un minimo ed un massimo (Cons. St., sez. III, 15 aprile 2013, n. 2032; sez. III, 25 febbraio 2013, n. 1169; sez. V, 17 gennaio 2011, n. 222; sez. V, 1 ottobre 2010, n. 7266).
SCELTA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA
Nella scelta dei criteri di valutazione dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa sono connaturati i seguenti limiti:
I) i criteri devono essere coerenti, con le prestazioni che formano oggetto specifico dell'appalto e essere pertinenti alla natura, all'oggetto e al contenuto del contratto;
II) in base all'art. 83, co. 1, d.lgs. 163/2006, il criterio selettivo dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa impone alla stazione appaltante di determinare nella legge di gara i criteri di valutazione dell'offerta «pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto»;
III) una volta optato per un determinato sistema (quale l'offerta economicamente piu' vantaggiosa) il quale riconosce adeguato rilievo alla componente-prezzo nell'ambito della dinamica complessiva dell'offerta, è poi illegittimo l'operato dell'amministrazione la quale fissi regole di gara tali da annullare il rilievo dell'offerta economica nell'economia complessiva dei fattori idonei a determinare l'aggiudicazione.
FASI DI SVOLGIMENTO DELLA GARA IN CASO DI OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA
Nel caso di selezione delle offerte da svolgersi con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa (artt. 83 e segg. del Codice dei contratti pubblici), il procedimento di gara si svolge, normalmente, in tre fasi: in due fasi sono necessarie prevalenti competenze amministrative ed in una fase sono necessarie prevalenti competenze tecniche.
Dopo aver ricevuto le offerte, nel termine indicato dal bando, l'amministrazione in una prima fase svolge diverse operazioni preliminari alla valutazione delle offerte: verifica la regolarita' dell'invio dell'offerta e il rispetto delle disposizioni generali e di quelle speciali contenute nel bando (o nella lettera di invito) e nel disciplinare di gara (e l'osservanza delle regole sulla produzione dei documenti).
La stazione appaltante provvede quindi, in seduta pubblica, all'apertura dei plichi delle diverse offerte che (di norma) contengono tre buste: la busta A (documentazione amministrativa), la busta B (documentazione tecnica) e la busta C (offerta economica).
La stazione appaltante, disposta l'idonea conservazione delle buste (C) contenenti le offerte economiche, procede quindi all'apertura delle buste (A) contenenti la documentazione amministrativa per verificarne il contenuto e per consentire la successiva verifica dei requisiti generali previsti dalla normativa sugli appalti pubblici (artt. 38 e 39 del codice degli appalti) e dei requisiti speciali, dettati dagli atti di gara (artt. 41 e 42 del codice), nonche' di tutte le altre condizioni dettate per la partecipazione alla gara.
L'amministrazione procede poi, sempre in seduta pubblica (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 28 luglio 2011, n. 13 e poi art. 12 del d.l. 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94) all'apertura delle buste (B), contenenti la documentazione tecnica, per prendere atto del relativo contenuto e per verificare l'effettiva presenza dei documenti richiesti nel bando (o nella lettera di invito) e nel disciplinare di gara (schede tecniche, relazioni tecniche illustrative, certificazioni tecniche etc.). Anche tale documentazione è poi conservata in plico sigillato.
Tali attivita', preliminari alla valutazione delle offerte, sono eseguite dal seggio di gara o direttamente dal responsabile del procedimento unico (RUP), di norma il dirigente preposto alla competente struttura organizzativa della stazione appaltante (che si avvale anche dei funzionari del suo ufficio), che, ai sensi dell'art. 10, comma 2 del Codice, «svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento previste dal presente codice, ivi compresi gli affidamenti in economia, e alla vigilanza scnica) provvede, in seduta pubblica, il seggio di gara.
Le operazioni di valutazione e di graduazione nel merito delle offerte tecniche, come si è ricordato, vengono espletate, in uno o piu' sedute riservate, dalla commissione giudicatrice.
Le operazioni della (terza) fase conclusiva dell'iter di gara (comunicazione dell'esito della valutazioni tecniche, lettura dei prezzi offerti, formulazione della graduatoria finale ed aggiudicazione provvisoria) sono infine espletate, in seduta pubblica, dal seggio di gara.
DIVIETO INTRODUZIONE NUOVI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA
In attuazione dei principi di legalita', buon andamento, imparzialita', par condicio e trasparenza la commissione di gara non puo' in alcun modo introdurre ulteriori elementi di valutazione delle offerte rispetto a quelli indicati nella “lex specialis” ovvero modificare quelli in essa contenuti (Consiglio di Stato, sez. III, 29 novembre 2011, n. 6306).
Una volta accertata la correttezza dell'applicazione del metodo del confronto a coppie, ovvero quando non ne sia stato accertato l'uso distorto o irrazionale, non c'è spazio alcuno per un sindacato del giudice amministrativo nel merito dei singoli apprezzamenti effettuati ed in particolare sui punteggi attribuiti nel confronto a coppie , che indicano il grado di preferenza riconosciuto ad ogni singola offerta in gara, con l'ulteriore conseguenza che la motivazione delle valutazioni sugli elementi qualitativi risiede nelle stesse preferenze attribuite ai singoli elementi di valutazione considerati nei raffronti con gli stessi elementi delle altre offerte (Consiglio di Stato, sez. V, 28 febbraio 2012, n. 1150, sez. IV, 21 gennaio 2013, n. 341).
PREZZO BLOCCATO NON RIBASSABILE - CRITERIO O.E.P.V.
Costituisce aspetto vistosamente "eccentrico" della gara di appalto la previsione di un prezzo bloccato, non ribassabile da parte dei concorrenti.
Nel caso di specie l'amministrazione ha formulato l'opzione per il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa dove, pero', la competizione è stranamente limitata alla sola offerta tecnica, non potendo i concorrenti confrontarsi anche sul terreno dell'offerta economica (..). Tale regola contraddice apertamente il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa pure formalmente scelto dalla stazione appaltante (..), limitando la gara alla sola parte relativa alla qualita', senza che sia possibile ribassare il prezzo. Il tutto a scapito sia della concorrenza tra gli operatori privati, che della possibilita' di un significativo risparmio di spesa pubblica che proprio detta concorrenza avrebbe potuto assicurare.
La censura relativa alla presunta abnormita' dell'importo della gara, a confronto con i costi stabiliti in passato (in misura piu' contenuta, pari a circa la meta') non ammissibile nel giudizio per carenza di interesse, puo' essere deferita alla Procura della Corte dei conti, per le valutazioni riservate alla sua competenza.
Ma visto che di questo piu' ampio ragionamento non vi è traccia nel motivo dedotto dagli appellanti, quella che rimane è una censura che – fondata o meno che sia - esula dal perimetro di una giurisdizione di natura soggettiva e che suggerisce, piuttosto, un controllo oggettivo di legalita' che è demandato ad altri organi e ad altre sedi.
Ne consegue che la censura relativa alla presunta abnormita' dell'importo della gara, a confronto con i costi stabiliti in passato (in misura piu' contenuta, pari a circa la meta') non è ammissibile nel presente giudizio, per carenza di interesse, ma che di tale questione reputa il Collegio che debba essere investita la Procura della Corte dei conti, per le valutazioni riservate alla sua competenza.
PUNTEGGIO QUALE CRITERIO DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA
“Il punteggio numerico puo' essere considerato sufficiente a motivare gli elementi dell’offerta economicamente piu' vantaggiosa soltanto nell’ipotesi in cui il bando di gara abbia espressamente predefinito ‘specifici, obiettivi e puntuali criteri di valutazione’, visto che tale criterio di aggiudicazione svincola l’amministrazione da una valutazione meccanica, attribuendole un potere fortemente discrezionale” e che “tale esigenza risponde al principio di correttezza dell’azione amministrativa, ineludibile per tutte le procedure ad evidenza pubblica, a garanzia dell’imparziale svolgimento di tali procedimenti ed al fine di consentire la verifica dell’operato della p.a. sia da parte del privato interessato che del giudice amministrativo, il quale deve poter ricostruire l’iter logico seguito dalla stazione appaltante” (v. da ultimo Cons. Stato, sez. VI, 19 marzo 2013, n. 1600).
VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA - MOTIVAZIONE PUNTEGGI ATTRIBUITI
Considerata la natura della prestazione oggetto di gara (servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicita'; non abbisognevole per sua natura di minuziosa specificazione dei dettagli), non risulta la necessarieta' per quei criteri di valutazione, e per la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, di una previsione da parte della lex specialis - ai sensi del citato art. 83, comma 4, del decreto legislativo n. 163/2006 - di sub criteri, sub pesi o sub punteggi.
Per altro verso gli atti di gara, e segnatamente i verbali della Commissione di gara (..) e le relative schede allegate, mostrano valutazioni dell'offerta tecnica (valutazioni peraltro non contestate dalla deducente nel loro specifico contenuto sostanziale) che non risultano concretare una formulazione, ad opera della Commissione di gara, di propri personali sub criteri, sub pesi o sub punteggi.
Certamente eventuali sub criteri, sub pesi o sub punteggi della Commissione sarebbero stati illegittimi; sia perche' in generale non consentiti [come rilevato - anche alla luce della citata modifica dell'art. 83, comma 4, del decreto legislativo n. 163/2006 da parte dall'art. 1, comma 1, lettera u), del decreto legislativo n. 152/2008 - dalla pacifica giurisprudenza invocata dalla deducente]; sia perche' successivi all'apertura delle buste e quindi alla conoscenza delle offerte tecniche. Ma nel caso in esame quelle valutazioni della Commissione, cosi' come espresse nei verbali e nelle schede allegate, risultano concretare una motivazione dei punteggi attribuiti, e non elementi di punteggio aggiuntivi a quelli della lex specialis.
INTERPRETAZIONE DEL BANDO - RIPARAMETRAZIONE
Per consolidata giurisprudenza la formulazione della disciplina speciale di gara “non puo' essere interpretata sulla base delle intenzioni della stazione appaltante”, ma deve essere letta secondo il suo significato oggettivo, atteso che i canoni di interpretazione della stessa non sono quelli delle fonti normative indicate negli artt. 12 e ss. delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile, bensi' quelli desunti dagli artt. 1362 e ss. dello stesso codice, data la natura della volonta' espressa, assumibile nella nozione generale del negozio giuridico. In nessun caso, pertanto, puo' trovare applicazione la c.d. “interpretazione autentica”, derivante da precisazioni postume. All’opposto, deve sempre applicarsi il principio fondamentale che le disposizioni scritte esprimono norme aventi una propria autonomia, dotate quindi di vita indipendente dall’autore (cfr., C.d.S., sez. V, 19.9.2011, n. 5282; sez. VI, 4.8.2006, n. 4764; sez. V, 30.8.2005, n. 4413).
Inoltre, le regole contenute nella lex specialis di gara vincolano non solo i concorrenti ma anche la stessa Amministrazione, non potendo questa disapplicarle neppure nel caso in cui talune di esse risultino, ex post, o melius re perpensa, inopportunamente formulate. In ogni caso, in ossequio al principio esegetico di conservazione, gli atti di gara, devono essere interpretati nel senso che porti ad attribuire loro un significato legittimo e coerente con le norme dell’ordinamento.
Atteso, dunque, che il significato oggettivo delle espressioni testuali utilizzate nelle clausole del bando prevale sull'intenzione soggettiva della Stazione appaltante, occorre ancora aggiungere che detto significato va orientato, nel dubbio, ad assicurare sia la massima partecipazione alla gara che l’interesse dell’Amministrazione al piu' ampio confronto concorrenziale volto a conseguire la migliore offerta che, avendo prescelto il sistema dell’offerta economicamente piu' vantaggiosa, è la migliore fra quelle presentate che rispecchi pienamente il rapporto qualita'/prezzo stabilito nel bando.
Applicando i suddetti principi alla vicenda in esame, il Collegio osserva che il bando ha dunque previsto che l’aggiudicazione sarebbe stata effettuata “con il criterio dell’offerta economicamente piu' vantaggiosa … e con le modalita' procedurali, per quanto compatibile, dell’art. 120 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, in conformita' alle norma contenute nel presente bando di gara”.
Con tale precisa disposizione l’Amministrazione si è autovincolata, con un rinvio fisso, ad applicare una precisa disposizione dell’ordinamento statale che, di conseguenza, divenendo un elemento stabile, deve essere intesa come fosse un atto interno della stessa Amministrazione. Da cio' consegue che è irrilevante che l’articolo richiamato, seppur valido, alla data del bando non fosse ancora efficace ratione temporis. Anzi, proprio questo dato, unito al fatto che testualmente il bando richiama “le modalita' procedurali … dell’art. 120”, avvalora ulteriormente la tesi che il rinvio in esame si traduce in un rinvio recettizio posto che, altrimenti opinando, quella disposizione non avrebbe un significato coerente con le norme primarie e regolamentari vigenti al momento della pubblicazione del bando.
DISCREZIONALITA PA NELLA SCELTA DELLE REGOLE TECNICHE DI VALUTAZIONE OFFERTA
Gli atti amministrativi espressione di valutazioni tecniche sono suscettibili di sindacato giurisdizionale esclusivamente nel caso in cui l’amministrazione abbia effettuato scelte che si pongono in contrasto con il principio di ragionevolezza tecnica. Non è sufficiente che la determinazione assunta sia, sul piano del metodo e del procedimento seguito, meramente opinabile. Il giudice amministrativo, infatti, non puo' sostituire – in attuazione del principio costituzionale di separazione dei poteri – proprie valutazioni a quelle effettuate dall’autorita' pubblica, quando si tratti, come nella specie, di regole tecniche attinenti alle modalita' di valutazione delle offerte (Cons. Stato, Sez. VI, 23 gennaio 2013, n. 395).
SCELTA DEL CRITERIO AGGIUDICAZIONE E CRITERI INDIVIDUAZIONE OEPV
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, sia la scelta del criterio piu' idoneo per l'aggiudicazione di un appalto ( tra quello dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa e quello del prezzo piu' basso ), sia la scelta dei criteri piu' adeguati ( tra quelli esemplificativamente indicati dall'art. 83 del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163 ) per l'individuazione dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, costituiscono espressione tipica della discrezionalita' della stazione appaltante e, impingendo nel merito dell'azione amministrativa, restano sottratte al sindacato di legittimita' del giudice amministrativo (peraltro nel caso di specie nemmeno sollecitato col ricorso di primo grado in relazione alla congruita' e logicita' dei criteri stessi in rapporto alle previsioni di capitolato inerenti la struttura dell’offerta tecnica), con la conseguenza che il giudice amministrativo non puo' sostituire con proprie scelte quelle operate dall'Amministrazione ( cfr. Consiglio Stato, sez. V, 19 novembre 2009 , n. 7259 ).
In ogni caso, come insegna la giurisprudenza comunitaria, gli offerenti devono essere posti su un piano di parita' durante l’intera procedura di gara, il che comporta che i criteri e le condizioni che si applicano a ciascuna gara non possono in nessun caso predeterminare situazioni di vantaggio, quale quella che l’interpretazione della lex specialis di gara propugnata dall’odierna appellata ad essa con tutta evidenza attribuirebbe quale “proprietaria del programma utilizzato”, che appunto in quanto tale, e solo in quanto tale, poteva “garantire [quell’] immediato avvio del servizio” ( pag. 7 del ricorso introduttivo), che pretende sia fatto oggetto di piu' favorevole valutazione.
Cosi' perimetrato l’oggetto stesso, le valutazioni espresse dalla stazione appaltante in ordine all’elemento “Piano di avviamento” dell’offerta dell’aggiudicataria odierna appellante non appaiono affette da incoerenza ed illogicita' ( per vero nemmeno invocate dalla ricorrente, una volta esclusa, come s’è visto, la rilevanza della tempistica, sulla quale soltanto si concentrano le censure dell’originario ricorso ), tali da consentire al giudice amministrativo il suo sindacato, che comunque si arresta davanti alle legittime valutazioni di carattere meramente tecnico-discrezionale inerenti alla scelta operata dalla stazione appaltante.
E’ noto, infatti, che le valutazioni della Commissione espresse nell'ambito di una procedura di gara per l'affidamento di un appalto costituiscono espressione dell'esercizio della c.d. discrezionalita' tecnica.
Quest'ultima si esplica nella valutazione di fatti mediante un giudizio da effettuarsi alla stregua di canoni scientifici e tecnici; e detto giudizio non puo' essere sindacato se non in presenza di irragionevolezza o incoerenza tecnica delle valutazioni medesime.
Nella procedura di gara all'attenzione di questo Collegio la Commissione ha invero valutato le soluzioni tecniche sul punto prospettate dall’aggiudicataria della gara in linea con i poteri valutativi alla stessa riconosciuti, soffermandosi sugli elementi ritenuti piu' qualificanti del “piano” oggetto di valutazione e sostanzialmente ritenendolo pienamente rispondente alle indicazioni del capitolato d’oneri.
La scelta operata dalla Commissione nell'esercizio del proprio insindacabile potere tecnico discrezionale ai fini dell’affidamento dell'appalto in questione, in base alle relazioni allegate ai progetti ed alla documentazione di gara.
ONLUS - OFFERTE CON RIBASSO PARI AL 100%
Connotandosi l'offerta economicamente piu' vantaggiosa, non solo per il prezzo, ma anche per il complesso degli elementi indicati dall'art. 83 D.Lgs. n. 163/2006, è evidente che, nel coacervo di essi, la totale assenza dell'utile di impresa non puo', di per se', denotare una palese inaffidabilita' dell'offerta (nella fattispecie era stato praticato un ribasso del 100% sul prezzo; secondo il Tar cio' nella specie è giustificato dall'essere il concorrente un ente no-profit per il quale è ammessa la possibilita' di operare senza perseguire utili).
METODO CONFRONTO A COPPIE
Nelle gare d'appalto improntate al criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, la valutazione dell'offerta tecnica, in presenza di criteri puntuali e stringenti e comunque sufficientemente dettagliati (fissati dalla lex specialis ai sensi dell'art. 83 d.lg. 12 aprile 2006, n. 163), puo' estrinsecarsi mediante l'attribuzione di punteggi senza la necessita' di una ulteriore motivazione, esternandosi in tal caso il giudizio della commissione ex se nella graduazione e ponderazione dei punteggi assegnati in conformita' ai richiamati criteri (in tal senso: Cons. Stato, VI, 8 marzo 2012, n. 1332).
A conclusioni non dissimili puo' giungersi nelle ipotesi in cui – come nel caso in esame – l'espressione dei punteggi sintetici da parte della Commissione sia avvenuto in applicazione del principio del c.d. 'confronto a coppie' di cui all'allegato A del d.P.R. 554 del 1999 (in seguito: allegati 'G' e 'P' del d.P.R. 207 del 2010).
Nel caso in questione, anzi, deve trovare applicazione il condiviso orientamento secondo cui, una volta accertata la correttezza dell'applicazione del metodo del confronto a coppie ovvero quando non ne sia stato accertato l'uso distorto o irrazionale, non c'è spazio alcuno per un sindacato del giudice amministrativo nel merito dei singoli apprezzamenti effettuati ed in particolare sui punteggi attribuiti nel confronto a coppie, che indicano il grado di preferenza riconosciuto ad ogni singola offerta in gara, con l'ulteriore conseguenza che la motivazione delle valutazioni sugli elementi qualitativi risiede nelle stesse preferenze attribuite ai singoli elementi di valutazione considerati nei raffronti con gli stessi elementi delle altre offerte (Cons. Stato, V, 28 febbraio 2012, n. 1150).
AUTONOMO CRITERIO VALUTAZIONE - NON COMPORTA UN NUOVO GIUDIZIO DI OFFERTA
Puo', infatti, parlarsi di creazione di un autonomo criterio di valutazione solo quando il parametro di giudizio utilizzato nella valutazione delle offerte tecniche abbia una sua autonomia rispetto a quelli indicati dalla lex specialis, ma non nei casi in cui l’apprezzamento positivo o negativo di una determinata caratteristica progettuale sia strettamente consequenziale all'applicazione dei parametri di valutazione previsti dal bando.
Nel caso di specie la legge di gara attribuiva la preferenza alla fornitura di tecnologie in grado di consentire la estrapolazione di fotogrammi nitidi e la valorizzazione degli investimenti: le telecamere digitali facilitavano il raggiungimento di tali obiettivi molto di piu' di' quelle analogiche non solo perche' il loro utilizzo non necessitava di apparati di conversione del segnale, ma anche perche' una tecnologia in fase di avanzato superamento, come è quella analogica, presenta sicuramente una grado di obsolescenza maggiore rispetto ai piu' recenti sistemi digitali".
CRITERIO DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA - ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO
Va ricordato che la giurisprudenza amministrativa ha costantemente chiarito che nelle gare pubbliche la formula da utilizzare per la valutazione dell’offerta economica puo' essere scelta dall’Amministrazione con ampia discrezionalita' e, di conseguenza, la stazione appaltante dispone di ampi margini nella determinazione dei criteri da porre quale riferimento per l’individuazione dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa (Cons. St., sez. V, 18 ottobre 2011, n. 5583); il relativo punteggio puo', pertanto, essere graduato indifferentemente secondo criteri di proporzionalita' o di progressivita', purche' il criterio prescelto sia reso trasparente ed intelligibile (consentendo cosi' ai concorrenti di calibrare la propria offerta), e non si pervenga al risultato paradossale di assegnare il maggior punteggio complessivo ad un’offerta economica piu' elevata di altre (Cons. St., sez.V, 10 gennaio 2013, n. 88).
La stessa giurisprudenza ha, peraltro, anche precisato che nella scelta del peso da attribuire all’elemento economico dell’offerta e nello stabilire la formula matematica da utilizzare deve esservi coerenza logica rispetto al criterio di gara utilizzato, oltre che tra le varie disposizioni che regolano la gara (Cons. St., sez. VI, 15 novembre 2011, n. 6023), nel rispetto dei principi ai proporzionalita', ragionevolezza e non discriminazione.
Nel caso di specie appare ragionevole la previsione del bando di gara nella parte in cui è stata prevista l’attribuzione di 60 punti per l’offerta tecnica, di 10 punti per il tempo di esecuzione dei lavori e di 30 punti per l’offerta economica (5 dei quali andavano in ogni caso attribuiti all’offerta peggiore); ne' sembra che vi sia stata - come ipotizzato dalla ricorrente - una vistosa sproporzione tra il merito tecnico ed il prezzo a detrimento del primo.
Va, inoltre, evidenziato che la formula in questione scelta per l’attribuzione dei punteggio all’offerta economica consente di interpolare linearmente ed in modo corretto i fattori considerati: infatti, applicando correttamente la formula, all’offerta massima del 28,635 % andavano assegnati 30 punti, mentre all’offerta minima del 14,560% andavano assegnati 5 punti ed all’offerta intermedia (che prevedeva un ribasso 16,967% ) 9,274 punti.
IN ASSENZA DI CRITERI DI VALUTAZIONE SPECIFICI IL PUNTEGGIO DEVE ESSERE MOTIVATO
Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale (cfr. per tutte Consiglio di Stato, sez. V – 12/6/2012 n. 3445), l’art. 83 comma 4 del D. Lgs. 12/4/2006 n. 163, nello stabilire che il bando di gara, per ciascun criterio di valutazione prescelto, puo' prevedere (ove necessario) sub-criteri e sub-pesi o sub-punteggi, ha effettuato una scelta che trova giustificazione nell'esigenza di ridurre gli apprezzamenti soggettivi della commissione giudicatrice, garantendo in tale modo l'imparzialita' delle valutazioni nell’essenziale tutela della par condicio tra i concorrenti, i quali sono tutti messi in condizione di formulare un'offerta che consenta di concorrere effettivamente all’aggiudicazione del contratto in gara. E’ stato anche ripetutamente affermato che – quanto alla valutazione delle offerte da parte della commissione di gara – l’attribuzione dei punteggi in forma soltanto numerica è accettabile soltanto in presenza di parametri di valutazione (con sotto-voci e relativi punteggi) sufficientemente analitici, tali da ridurre gli spazi di discrezionalita' tecnica rimessi all’organo collegiale, con la delimitazione del giudizio tra un minimo ed un massimo entro cui effettuare la graduazione dei punteggi in conformita' ai criteri. Diversamente, l’obbligo motivazionale dovra' essere assolto attraverso i tradizionali canoni di esternazione mediante i verbali, per cui è necessario che, oltre al punteggio numerico, sia espresso un giudizio motivato con il quale la commissione espliciti le ragioni del punteggio attribuito (Consiglio di Stato, sez. VI – 8/3/2012 n. 1332).
OFFERTA ECONOMICA PARI A ZERO
Sulla questione sostanziale dell’ammissibilita' di un’offerta pari a zero, va ricordato che la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, formatasi sul punto, ha per un verso ritenuto inammissibile l’intera offerta economica di tal genere (cfr. Cons. St., sez. V, 16 luglio 2010 n. 4624); per altro verso, ha giudicato ammissibile l’offerta di zero per talune voci di prezzo unitario, ricorrendosi – come in subordine sostiene A. – ad un’applicazione della formula matematica secondo criteri di ragionevolezza ed in modo da conseguire un risultato utile, ossia sostituendo il prezzo zero con un valore minimo tale da consentire l’operativita' della formula senza snaturare l’offerta migliore (Cons. St., sez. VI, 17 settembre 2009 n. 5583, richiamata dall’appellante, nonche' sez. V, n. 3435 del 2007 e sez. VI, n. 8146 del 2004, ivi citate).
Il Collegio ritiene nel caso in esame di seguire il primo e piu' rigoroso orientamento, pur non trattandosi dell’intera offerta economica (peraltro il quel caso del tutto peculiare), bensi' di uno dei due elementi di essa, tutt’altro che preponderante.
Invero, in primo luogo è evidente l’offerta economica zero equivale a mancata offerta economica.
Essa, inoltre, non consente di graduare le altre concorrenti in base alla formula prescritta dalla lex specialis di gara, ossia ne vanifica la portata ed il senso stesso, posto che tutte le altre offerte non avrebbero potuto che conseguire zero punti, appiattendosi dunque tutte sullo stesso dato non significativo per un elemento che pur la stazione appaltante aveva ritenuto, in quanto a suo avviso rilevante, di inserire autonomamente tra i criteri di valutazione.
Tanto, inoltre, con palese violazione della par condicio tra i concorrenti e dell’affidamento da essi riposto a vedersi valutato quello specifico elemento nell’ambito della propria offerta – tecnica ed economica - complessiva, evidentemente articolata e calibrata anche in funzione dei rispettivi criteri valutativi, percio' tenendo pure conto del medesimo elemento. In tale quadro, è evidente che recede il principio della massima partecipazione.
Cio' rende, poi, irrilevante il fatto che la lex specialis di gara non precludesse espressamente di formulare una siffatta offerta, considerato altresi' che, nel modo descritto innanzi, la commissione di gara non ha introdotto una non prevista clausola di esclusione o di incompatibilita', bensi' ha giustamente sanzionato, in conformita' al disposto dell’art. 46, co. 1 bis, del codice dei contratti (introdotto dall’art. 4, co. 2, lett. d, del d.l. 13 maggio 2011 n. 70 conv. con l. n. 106 del 2011) il difetto non gia' di una voce di prezzo, ma di un elemento essenziale dell’offerta economica per come strutturata dalla stazione appaltante, la cui essenzialita' è resa specificamente manifesta proprio dall’approntamento della formula matematica di valutazione.
Ne deriva che per le ragioni sin qui esposte neppure è configurabile, in assenza di un espresso divieto, a sua volta un affidamento da parte dell’attuale appellante, invece incontestabilmente consapevole dell’incidenza negativa – se non escluso - della propria scelta sul punteggio conseguibile dagli altri concorrenti; come parimenti inconfigurabile per le stesse ragioni è un preteso dovere dell’Amministrazione di “correggere” il valore nullo in applicazione del principio di conservazione degli atti di gara.
A tal proposito, giova aggiungere che non è dato alla commissione alcun potere di modifica delle offerte, specie in base a non codificati e soggettivi criteri di ragionevolezza, dovendo essa limitarsi ad accertare eventuali inosservanze delle regole di gara e procedere percio', come nella specie, alla loro esclusione, senza che occorra alcuna verifica della congruita' dell’offerta stessa.”
CONFRONTO A COPPIE - ERRORE DI FATTO REVOCATORIO
Il metodo del "confronto a coppie", lungi dall'essere un criterio di selezione dell'offerta, è invece soltanto un peculiare metodo attuativo proprio del criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa (in virtu' del quale, in particolare, ogni elemento qualitativo dell'offerta è oggetto di valutazione attraverso la determinazione di coefficienti all'interno di una tabella triangolare, nella quale le offerte di ogni concorrente sono confrontate a due a due e per ogni coppia di offerte ogni commissario indica l'elemento preferito, attribuendo un punteggio di 1, che esprime parita'; 2, che esprime la preferenza minima; 3, per l'ipotesi di preferenza piccola; 4, che contraddistingue una preferenza media; 5, che individua una preferenza grande; 6, che indica la preferenza massima, C.d.S., sez. V, 28 febbraio 2012, n. 1150; 5 febbraio 2007, n. 458).
La particolare caratteristica del confronto a coppie non sembra ostare in via di principio alla possibilita' che un'offerta originariamente esclusa dalla valutazione possa essere poi effettivamente confrontata con le altre, stante la autonomia delle singole valutazioni a coppie.
L'errore di fatto idoneo a fondare la domanda di revocazione ai sensi dell'art. 81 n. 4 r.d. 17 agosto 1907 n. 642 (ora 106 c. proc. amm.), e dell'art. 395, comma 4, c.p.c., deve essere caratterizzato: a) dal derivare da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale abbia indotto l'organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto di fatto, facendo cioè ritenere un fatto documentalmente escluso ovvero inesistente alla stregua di un fatto documentalmente provato; b) dall'attenere ad un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato; c) dall'essere stato un elemento decisivo della decisione da revocare, necessitando percio' un rapporto di causalita' tra l'erronea presupposizione e la pronuncia stessa; l'errore deve altresi' apparire con immediatezza ed essere di semplice rilevabilita', senza necessita' di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche.
L'errore di fatto revocatorio si sostanzia in una svista o abbaglio dei sensi che ha provocato l'errata percezione del contenuto degli atti del giudizio (ritualmente acquisiti agli atti di causa), determinando un contrasto tra due diverse proiezioni dello stesso oggetto, l'una emergente dalla sentenza e l'altra risultante dagli atti e documenti di causa: esso pertanto non puo' (e non deve) confondersi con quello che coinvolge l'attivita' valutativa del giudice, costituendo il peculiare mezzo previsto dal legislatore per eliminare l'ostacolo materiale che si frappone tra la realta' del processo e la percezione che di essa ha avuto il giudicante, proprio a causa della svista o abbaglio dei sensi.
Pertanto, mentre l'errore di fatto revocatorio è configurabile nell'attivita' preliminare del giudice di lettura e percezione degli atti acquisiti al processo, quanto alla loro esistenza ed al significato letterale (senza coinvolgere la successiva attivita' d'interpretazione e di valutazione del contenuto delle domande e delle eccezioni ai fini della formazione del convincimento, cosi' che rientrano nella nozione dell'errore di fatto di cui all'art. 395, n. 4), c.p.c., i casi in cui il giudice, per svista sulla percezione delle risultanze materiali del processo, sia incorso in omissione di pronunzia o abbia esteso la decisione a domande o ad eccezioni non rinvenibili negli atti del processo, C.d.S., sez. III, 24 maggio 2012, n. 3053), esso non ricorre nell'ipotesi di erroneo, inesatto o incompleto apprezzamento delle risultanze processuali ovvero di anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio ovvero quando la questione controversa sia stata risolta sulla base di specifici canoni ermeneutici o sulla base di un esame critico della documentazione acquisita, tutte ipotesi queste che danno luogo se mai ad un errore di giudizio, non censurabile mediante la revocazione (che altrimenti si trasformerebbe in un ulteriore grado di giudizio, non previsto dall'ordinamento, C.d.S., sez. III, 8 ottobre 2012, n. 5212; sez. V, 26 marzo 2012, n. 1725; sez. VI, C.d.S., sez. VI, 2 febbraio 2012, n. 587; 15 maggio 2012, n. 2781; 16 settembre 2011, n. 5162; Cass. Civ., sez. I, 23 gennaio 2012, n. 836; sez. II, 31 marzo 2011, n. 7488).
INTERPRETAZIONE CLAUSOLE BANDO E CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA
Risulta "privilegiata, a tutela dell'affidamento delle imprese, l'interpretazione letterale del testo della lex specialis, dalla quale è consentito discostarsi solo in presenza di una sua obiettiva incertezza (occorre infatti evitare che il procedimento ermeneutico conduca all'integrazione delle regole di gara palesando significati del bando non chiaramente desumibili dalla sua lettura testuale: sul tema cfr., ad es., C.d.S., V, 19 settembre 2011, n. 5282; 2 agosto 2010, n. 5075; 30 agosto 2005, n. 4413; 15 aprile 2004, n. 2162; 1° marzo 2003, n. 1142; VI, 4 agosto 2006, n. 4764; IV, 5 ottobre 2005, n. 5367)".
Dopo che, con il d.lgs. n. 152/2008, è stato espunto dall'art. 83 comma 4 cit. l'inciso secondo cui "… la commissione giudicatrice prima della apertura delle buste contenenti le offerte fissa in generale i criteri motivazionali cui si atterra' per attribuire a ciascun criterio e subcriterio di valutazione il punteggio tra il minimo e il massimo prestabiliti dal bando", le commissioni sono chiamate ad esprimere un giudizio che deve trovare il suo puntuale substrato motivazionale nella rigorosa predeterminazione dei criteri e sub-criteri di valutazione, nonche' del loro specifico peso ponderale, fatta in occasione della redazione della lex specialis da parte della Stazione appaltante (C.d.S., III, 1° febbraio 2012, n. 514), cosi' eliminandosi ogni margine di discrezionalita' in proposito in capo alle commissioni giudicatrici (V, 1° ottobre 2010, n. 7256).
OEPV: ESCLUSIONE PER SUPERAMENTO SOGLIA
Tenuto conto della specifica predeterminazione del prezzo massimo a base d’asta concernente la componente relativa ai lavori di installazione e della sua rispondenza ad un preciso quanto non irragionevole interesse pubblico, specificatamente perseguito dalla stazione appaltante, deve escludersi che la comminatoria dell’esclusione per il caso del suo superamento abbia, in concreto, leso il principio di massima partecipazione alla gara, ovvero determinato un irragionevole effetto restrittivo della concorrenza, costituendo piuttosto un autovincolo della selezione a presidio della par condicio dei concorrenti, in quanto tale non disponibile da parte dell’Amministrazione in corso di gara.
DIVIETO DI COMMISTIONE - LEGITTIMO INSERIMENTO ELEMENTI ECONOMICI NELL'OFFERTA TECNICA
Osserva il Collegio che lo stesso codice appalti, nell’indicare gli elementi che compongono l’offerta tecnica, indica voci che presentano elementi di tipo quantitativo- economico, quali il contenimento dei consumi energetici, il costo di utilizzazione e manutenzione, la redditivita' (art. 83, comma 1, lett. e), f), g), d.lgs. n. 163/2006). A sua volta il regolamento attuativo del codice appalti prescrive che le offerte tecniche siano esaminate in seduta segreta e che solo successivamente, in seduta pubblica, siano esaminate le offerte economiche (art. 120 d.P.R. n. 207/2010). Questo al precipuo fine di evitare che in sede di valutazione delle offerte tecniche la commissione possa essere influenzata da elementi di natura economica.
Come si vede, nessuna disposizione ne' di legge ne' di regolamento pone un divieto assoluto di elementi di tipo economico nell’offerta tecnica.
Peraltro copiosa giurisprudenza ritiene vietata la commistione tra offerta tecnica ed economica, al fine di prevenire il suddetto pericolo che gli elementi economici influiscano sulla previa valutazione dell’offerta tecnica, in violazione del principio sotteso alle norme vigenti, di segretezza dell’offerta economica fino al completamento della valutazione delle offerte tecniche.
RILEVANTE SCOSTAMENTO DAI PARAMETRI MINISTERIALI SUL COSTO MEDIO ORARIO - ESCLUSIONE
In coerenza con l'orientamento per cui la verifica di anomalia non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell'offerta economica, ma mira ad accertare se l'offerta, nel suo complesso, sia attendibile o inattendibile, e dunque se dia o meno serio affidamento circa la corretta esecuzione dell'appalto, ancora recentemente è stato ribadito che (Consiglio di Stato, Sezione Sesta n.4801/2011) il procedimento di verifica è avulso da ogni formalismo ed è improntato alla massima collaborazione tra stazione appaltante e offerente; il contraddittorio deve essere effettivo; non vi sono preclusioni alla presentazione di giustificazioni, ancorate al momento della scadenza del termine di presentazione delle offerte; mentre l'offerta è immodificabile, modificabili sono le giustificazioni, e sono ammesse quelle sopravvenute e compensazioni tra sottostime e sovrastime, purche' l'offerta risulti nel suo complesso affidabile al momento dell'aggiudicazione, a garanzia di una seria esecuzione del contratto (Consiglio Stato, sez. VI, 21 maggio 2009, n. 3146).
Nei limiti della ragionevolezza (discendente da dati variabili tra i quali va annoverato, anche, anche quello rappresentato dalla complessita' dell'appalto, dal valore del medesimo, dal numero delle voci oggetto di rilievo e giustificazioni, etc.), non vi sono limitazioni prefissate al potere di verifica della stazione appaltante, e, per altro verso, per la pacifica giurisprudenza infatti non è escluso che si possa procedere in sede di verifica di anomalia ad un limitato rimaneggiamento dei suoi elementi, purche' la proposta contrattuale non venga modificata o alterata (Consiglio Stato, sez. VI, 7 marzo 2008, n. 1007; sez. VI, 26 aprile 2005, n. 1889; sez. V, 11 novembre 2004, n. 7346).
L' art. 1 della legge 7.11.2000 n. 327 dispone che "... nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizio e di forniture, gli enti aggiudicatoci sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro come determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente piu' rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali".
Attraverso i termini "adeguato e sufficiente", in effetti la legge citata n. 327 del 2000 dispone che gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia "adeguato e sufficiente rispetto" al costo del lavoro come determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e chiarisce altresi', al comma 4, che tali tabelle hanno solo la funzione di parametri". Quindi la norma non prevede che i minimi tabellari siano da considerarsi inderogabili, anche perche' essi non possono assumere siffatto ruolo assoluto in base alla normativa comunitaria sull'offerta anomala, in quanto verrebbero a determinare esclusione automatica dalla gara.
La valutazione dell'offerta da parte dell'Amministrazione, che ha ritenuto di avvalersi delle tabelle introdotte con D. M. 9 marzo 2001, costituisce espressione di legittima discrezionalita', avendo essa utilizzato il parametro piu' confacente alla ratio della norma legislativa medesima, tesa ad impedire che, al fine di ottenere l'aggiudicazione di pubblici appalti, l'impresa concorrente offra un prezzo talmente basso da non consentire l'adeguata remunerazione dei lavoratori che saranno impiegati nei servizi oggetto dalla gara.
DIVIETO DI COMMISTIONE TRA CRITERI SOGGETTIVI DI PREQUALIFICAZIONE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Una recente giurisprudenza (v. Cons. St. , IV, n. 5808 del 2008; V, n. 837 del 2009, e altre) ha ritenuto che il principio della netta separazione tra criteri soggettivi di prequalificazione e criteri di aggiudicazione della gara possa essere interpretato "cum grano salis" (v. CdS, IV, n. 5808/08) nelle procedure relative ad appalti di servizi, consentendo alle stazioni appaltanti, nei casi in cui determinate caratteristiche soggettive del concorrente, in quanto direttamente riguardanti l'oggetto del contratto, possano essere valutate anche per la selezione della offerta, di prevedere nel bando di gara anche elementi di valutazione della offerta tecnica di tipo soggettivo, concernenti la specifica attitudine del concorrente, anche sulla base di analoghe esperienze pregresse, a realizzare lo specifico progetto oggetto di gara (cfr. CdS, V, n. 837/09; per una ricapitolazione delle pronunce che prevedono la possibilita' di inserire, tra i criteri di valutazione della offerta tecnica, elementi di natura soggettiva legati alla esperienza degli offerenti, v. la determinazione AVCP n. 7 del 24.11.2011, p. 4.4.). Peraltro (..) la possibilita' di applicare in maniera "attenuata" il divieto generale, di derivazione comunitaria, di commistione tra le caratteristiche oggettive della offerta e i requisiti soggettivi della impresa concorrente, è da ritenere ammessa soltanto a) se aspetti della attivita' della impresa possano effettivamente "illuminare" la qualita' della offerta (cfr. CdS, VI, 2770/08 e sez. V n. 837/09), e b) a condizione che lo specifico punteggio assegnato, ai fini dell'aggiudicazione, per attivita' analoghe a quella oggetto dell'appalto, non incida in maniera rilevante sulla determinazione del punteggio complessivo.
Alla luce delle coordinate interpretative e applicative suindicate, nel caso "de quo": -la valorizzazione del fatturato triennale come criterio di aggiudicazione non illumina la qualita' delle diverse offerte in gara. Di per se', infatti, il fatturato pregresso, come ha rilevato il TAR, è un "dato neutro, non certo significativo di una migliore qualita' della strumentazione e della tecnologia utilizzata" (v. sent. TAR F.V.G.-n. 530/2011-, p. 4.1.).
SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA
È illegittimo il disciplinare di gara per l’affidamento in concessione del servizio di mensa scolastica nella parte in cui prevede, con riguardo alla componente qualitativa dell'offerta tecnica, l’attribuzione di massimo 5 punti per “Fondi di sponsorizzazione di progetti dell’amministrazione Comunale nell’ambito dei servizi scolastici”, considerato che il criterio ponderale in parola viene a costituire un elemento dell’offerta tecnica che rileva sostanzialmente sotto il profilo economico. Infatti, anche se inserito tra gli elementi qualitativi dell'offerta tecnica, il “fondo di sponsorizzazione” rappresenta oggettivamente uno “sconto” ulteriore sull’offerta economica formulata dalle imprese concorrenti. Pertanto, il ricorso al criterio ponderale anzidetto ha determinato l’introduzione di un elemento sintomatico della “vantaggiosita'” economica dell’offerta, nel contesto della fase di valutazione tecnico-progettuale delle proposte. E cio', con la conseguente possibilita' che l’esercizio del potere discrezionale della Commissione di gara possa essere stato in qualche modo “influenzato” dalla preventiva acquisizione di elementi che nulla hanno a che vedere con l’aspetto qualitativo delle offerte tecniche. Il criterio in contestazione, pertanto, si appalesa illegittimo, inficiando l’intera procedura concorsuale. Secondo il consolidamento insegnamento della giurisprudenza della Sezione, infatti, lo stesso determina una violazione dei principi inderogabili di trasparenza e di imparzialita' che devono presiedere le gare pubbliche, atteso che la conoscenza preventiva di elementi dell’offerta “consente di modulare il giudizio sull’offerta tecnica in modo non conforme alla parita' di trattamento dei concorrenti e tale possibilita', ancorche' remota ed eventuale, inficia la regolarita' della procedura” (cfr. Cons. Stato, sez. V, 8 settembre 2010 n. 6509; cfr. altresi', Cons. Stato, sez. V, 25 maggio 2009, n. 3217). E cio' in quanto “ai fini dell’annullamento della gara non è necessario che effettivamente la commissione abbia tenuto conto della conoscenza anticipata dell’offerta economica - circostanza, questa, come il suo contrario, praticamente non dimostrabile - ma è sufficiente che le concrete modalita' di svolgimento della gara non abbiano assicurato la garanzia di piena imparzialita' dei giudizi e quindi il rischio di inquinamento dei medesimi” (cfr. Cons. Stato, sez. V, 25 maggio 2009 , n. 3217).
VALUTAZIONE DISCREZIONALE OFFERTE TECNICHE - AUTOLIMITAZIONE
L’indicazione dei criteri contenuta nel bando non puo' essere (e comunque puo' non essere) tanto minuziosa da esaurire ogni margine di discrezionalita', tanto da rendere vincolata l’attivita' della commissione. Peraltro, se la commissione dispone di margini di discrezionalita' nella valutazione delle offerte (pur nell’ambito dei criteri dettati dal bando), cio' comporta che puo' adottare atti di autolimitazione della discrezionalita'. Ed invero, dove vi è un potere discrezionale (e non importa che i suoi margini siano piu' o meno ristretti) vi è anche, inevitabilmente, lo spazio per atti di autolimitazione della discrezionalita'.
Anzi, in un certo senso un momento di autolimitazione è sempre presente nella fase iniziale dell’esercizio della discrezionalita' (quanto meno, se la discrezionalita' non degenera in arbitrio). Semmai, la distinzione è fra i casi nei quali l’atto di autolimitazione viene formalizzato ed esternato, e quelli nei quali viene mantenuto in pectore per essere poi applicato di fatto.
Anche nella vicenda in esame, in effetti, la commissione di gara, invece di adottare i propri subcriteri con atto formale e verbalizzato, avrebbe potuto applicarli tacitamente e di fatto: se cosi' fosse avvenuto, non sarebbe stato ipotizzabile alcun vizio di procedura. Ma se questo è vero, ci si chiede come possa risolversi in vizio invalidante la circostanza che quell’atto di autolimitazione, invece che rimanere serbato in pectore, sia stato reso di pubblica ragione. La formalizzazione giova alla trasparenza e alla sindacabilita' delle valutazioni conclusive.
OEPV: ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA PREFISSATI NELLA NORMA DI GARA
La giurisprudenza si è pertanto consolidata nel ritenere illegittima la procedura di una gara di appalto per violazione dell'art. 83 c. 4 nel caso in cui i criteri di valutazione delle offerte non siano dettagliatamente indicati nel bando e la commissione abbia dovuto integrare, con piu' dettagliati sottocriteri la generica ripartizione del punteggio complessivamente previsto nella lex specialis (Consiglio di Stato sez V 22 febbraio 2011, n. 1094; id. sez. V 1 ottobre 2010 n. 7256: id. sez. IV, 12 maggio 2008, n. 2189; id. sez. III 1 dicembre 2012, n. 514).
Piu' di recente, il Consiglio di Stato ha ribadito che sia l'art. 83 c. 4 Codice contratti pubblici, nel testo novellato, sia il diritto comunitario impediscono che la commissione, dopo la presentazione delle offerte, possa stabilire elementi di specificazione dei criteri generali previsti dalla lex specialis ai fini della valutazione delle offerte attraverso la previsione di sottovoci integrative, dovendo anche essi essere determinati dalla stessa disciplina di gara, eliminando ogni margine di discrezionalita' in capo alla commissione (Consiglio di Stato sez III. 1 febbraio 2012 n. 514; id. sez III 29 novembre 2011, n. 6306; id. sez III 22 marzo 2011 n. 1749; id. sez. V 22 febbraio 2011 n. 1097; vedi anche T.A.R. Abruzzo 19 luglio 2010, n. 532; T.A.R. Lombardia Brescia 15 luglio 2011, n. 1078; T.A.R. Sicilia Catania 29 aprile 2011, n. 1071).
Alla commissione di gara puo' essere pertanto devoluta solo un'attivita' meramente intepretativa degli eventuali sottocriteri di valutazione indicati nella lex specialis, come previsto anche dell'art. 53 della direttiva 2004/18/Ce, che ha segnalato la mancanza di uno specifico potere integrativo per l'organo giudicante della gara (Consiglio di Stato sez. V 22 febbraio 2011, n.1092).
CRITERIO DEL PREZZO PIU' BASSO - RICHIESTA DI OFFERTA TECNICA - EFFETTI
La commissione di gara dimostra di avere travisato il tipo di gara secondo il criterio del massimo ribasso. Poiche' infatti le modalita' tecniche di espletamento del servizio riportate nel capitolato erano state predisposte in maniera esaustiva nel capitolato, e poiche' il concorrente che dichiarava di partecipare alla gara si impegnava contestualmente a svolgere il servizio secondo le indicazioni immodificabili fornite dall’ente appaltante, non aveva alcun senso la motivazione della esclusione attinente appunto alla non aderenza al progetto tecnico.
La valutazione del progetto tecnico è tipica del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente piu' vantaggiosa ex art. 83 del d.lgs. n.163/2006 che viene utilizzato quando l’ente appaltante ha bisogno di ottenere dal concorrente, non solo un ribasso economico, ma anche soluzioni tecniche ottimali rispetto ad una ipotesi progettuale di espletamento del servizio non sufficientemente dettagliata.
OEPV: DIVIETO DI INTRODURRE NUOVI SOTTOCRITERI
In sede di svolgimento delle procedure di gara altro è il possesso dei requisiti di capacita' economico – finanziaria e tecnico – professionale richiesti dal bando, altro ancora è la percentuale di servizio che le imprese si sono impegnate a svolgere, atteso che l’art. 37, comma 13, del D.Lgs. n. 163/2006 non prevede al riguardo uno specifico e tassativo parallelismo. Tale articolo dispone unicamente che “i concorrenti riuniti in raggruppamento devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento”, e non anche che la quota di partecipazione deve corrispondere alla percentuale dei requisiti di capacita' economico – finanziaria e tecnico – professionale posseduta.
L’art. 83 del Codice degli Appalti inibisce alla Commissione giudicatrice di suddividere i criteri valutativi previsti dal bando in dettagliati sottocriteri cui attribuire specifici sottopunteggi, procedendo per questa via ad una formale e sostanziale integrazione e/o modificazione del bando stesso, sicche' non è viziata la condotta della Commissione che si sia limitata ad esporre il metodo che avrebbe utilizzato per valutare le offerte tecniche laddove i criteri del bando erano eccessivamente ampi, si' da circoscrivere la propria discrezionalita' nella (successiva) attribuzione del punteggio, fornendo sostanzialmente gli elementi della motivazione dei propri giudizi, trattandosi, invece, di operazione con cui la Commissione aumenta la trasparenza della procedura, formalizzando le operazioni retrostanti ai giudizi che sarebbero stati formulati.
CONTENUTO OFFERTA - CONFORMITA' AL BANDO
Il Collegio condivide l’argomentazione difensiva circa l’avvenuta aggiudicazione sulla base di un’offerta, che non avrebbe rispettato i limiti del contenuto minimo da ritenere prescritto dal bando. L’art. 4 del capitolato speciale riconosceva “ampia liberta' di proposte e di integrazione progettuale”, ma “in funzione della tecnologia disponibile”, nonche' nell’ambito di “configurazioni e specifiche tecniche minime”, cui avrebbero dovuto rispondere “i sistemi e le soluzioni offerte”. È il caso di sottolineare, d’altra parte, che in assenza dei predetti limiti, apposti alla liberta' di elaborazione di soluzioni progettuali innovative, lo stesso capitolato avrebbe potuto ritenersi illegittimo, per assoluta inidoneita' a garantire la par condicio dei concorrenti. Questi ultimi, infatti, erano chiamati a progettare un sistema di videosorveglianza che permettesse ai diversi Comuni di eseguire il controllo remoto di sicurezza, nonche' dello stato della viabilita' e della sicurezza della circolazione. I medesimi erano a conoscenza della possibilita' di elaborare progetti innovativi, ma – deve ritenersi – vincolati quanto meno a delle caratteristiche basilari, che non potevano non essere rimesse a scelte dell’Amministrazione, non surrogabili per iniziativa delle imprese partecipanti. Tali scelte riguardavano necessariamente, ad avviso del Collegio, l’ubicazione degli impianti (non essendo ipotizzabile che fossero le imprese, anziche' i Comuni interessati, a scegliere unilateralmente i luoghi sensibili da sottoporre a videosorveglianza) e il vettore di comunicazione – di tipo wireless Lan – prescelto dall’Amministrazione appaltante e da considerare, quindi, elemento progettuale di base, per l’elaborazione di progetti economicamente comparabili. Il riconoscimento di margini di liberta' di scelta piu' ampi di quelli ora indicati, per la predisposizione delle offerte, doveva ritenersi dunque incompatibile sia con i principi generali, di cui all’art. 2 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (con prioritario riferimento alla trasparenza ed alla parita' di trattamento dei concorrenti), sia con i criteri di valutazione dell’offerta, da fissare nel bando di gara in rapporto alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del contratto sul piano tecnico e funzionale, quando, come nel caso di specie, l’aggiudicazione dovesse venire effettuata con riferimento all’offerta economicamente piu' vantaggiosa, a norma dell’art. 83 del medesimo Codice dei contratti pubblici (cfr. anche, per i principi enunciati, Cons. Stato, VI, 15 settembre 2011, n. 5157; V, 29 dicembre 2009, n. 8833).
FORMULA MATEMATICA PROPORZIONALE - VARIANTI PROPORZIONALITÀ DIRETTA ED INVERSA
La legge di gara ha individuato la formula matematica necessaria per ripartire i punteggi facendo univoco e testuale riferimento alla pertinente clausola del bando. La letteratura scientifica, la prassi amministrativa e quella forense, declinano pacificamente, in materia di appalti, la formula matematica c.d. proporzionale nelle due varianti della c.d. proporzionalita' diretta ovvero indiretta. Entrambe le varianti hanno pari dignita' logico giuridica sicche' l'utilizzo della seconda, da parte della commissione, non costituisce alterazione della par condicio fra le imprese ovvero lesione dei canoni della trasparenza e della buona amministrazione; le imprese concorrenti, quando partecipano ad una selezione, devono sapere che l'indicazione nella legge di gara del criterio c.d. proporzionale, legittima la stazione appaltante ad utilizzare l'una o l'altra delle due formule in cui si scompone il criterio medesimo (sull'ampia discrezionalita' dell'amministrazione nella scelta dei metodi di attribuzione del punteggio, cfr. ex plurimis e da ultimo Cons. St., sez. V, 21 ottobre 2011, n. 5637). Parimenti inammissibile, oltre che infondata nel merito, è la censura che si appunta sulla intrinseca illogicita' del metodo prescelto dal seggio di gara. Come noto sono inammissibili le censure che sollecitano, come nel caso di specie, il giudice amministrativo a sostituirsi alle valutazioni rimesse alla discrezionalita' tecnica dell'amministrazione salvo il limite della abnormita'; sotto tale ultimo aspetto, come dianzi ricordato, è agevole evidenziare che il metodo della c.d. proporzionalita' inversa – conosciuto e diffusamente utilizzato dalla prassi - non conduce a risultati abnormi o manifestamente ingiusti.
OEPV: CRITERI VALUTAZIONE - REQUISITI PARTECIPAZIONE
Costituisce infatti principio fondamentale in materia di gara per l’affidamento di appalti pubblici, quello per cui l’offerta, sia economica che tecnica, presentata dall’impresa partecipante deve essere “unica e immodificabile” al fine di garantire l’effettiva parita' di condizioni tra i concorrenti. Conseguentemente, ne' l’impresa partecipante puo' nel corso della gara modificare l’offerta ne' , tantomeno, la commissione giudicatrice puo' intervenire sulla stessa correggendola o scorporandola al fine di individuare un diverso ammontare rispetto a quello indicato dalla impresa partecipante. In particolare, la commissione di gara non ha poteri modificativi e/o manipolativi della volonta' espressa dai concorrenti nel redigere l’offerta ( Cons. Stato, IV Sez., 29 gennaio 2008 n. 263) e cio' non solo perche', diversamente opinando, si violerebbe il principio della par condicio dei concorrenti , ma soprattutto perche' il concorrente che risulti poi aggiudicatario sara' tenuto al rispetto della sola offerta che ha sottoscritto e non di quella, diversa, risultante dalla modifica operata dalla commissione. Si tratta di un principio fondamentale, ripetesi improntato a salvaguardare la trasparenza dell’azione amministrativa e la parita' di trattamento tra i concorrenti, che costituisce espressione del piu' generale principio di imparzialita' codificato dall’art. 97 della Costituzione e, come tale, intangibile. Per poter correttamente applicare il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente piu' vantaggiosa, occorre tenere conto della netta distinzione, operata dal bando di gara, tra i requisiti di qualificazione che devono possedere i concorrenti e quelli che caratterizzano l’offerta. Cosi', l’accertamento dell’idoneita' degli offerenti deve essere effettuato dall’amministrazione aggiudicatrice in conformita' ai criteri di capacita' economica, finanziaria e tecnica di cui agli articoli da 47 a 52 della direttiva 2004/18/CE, recepiti dagli artt. 40 e ss. Del d.lgs. 163/2006: in questa fase si tiene conto di criteri rivelatori della capacita' dell’offerente ad eseguire la prestazione (esperienza, competenza, referenze, lavori gia' realizzati, risorse disponibili ecc.., che sono certificati, per gli esecutori di lavori pubblici, dall’attestazione SOA). Al contrario, l’offerta deve essere valutata in base al criterio del maggior vantaggio economico ( in base all’art. 53 della direttiva 2004/18/CE, recepito dall’art.83 d.lgs. 163/2006), alla stregua di criteri quali-quantitativi che hanno una diretta connessione con l’oggetto dell’appalto e che servono a misurarne il valore, escludendo, quindi, la considerazione delle qualita' inerenti i concorrenti. Nel caso in esame, la stazione appaltante ha evidentemente confuso i requisiti di idoneita' necessari per la partecipazione alla gara che devono essere posseduti da ogni impresa partecipante all’ATI e dai quali non si puo' prescindere, con gli aspetti relativi alla valutazione dell’offerta, aspetti ulteriori che il bando non impone a pena di partecipazione a carico di ogni ditta partecipante al raggruppamento temporaneo. Ed è evidente che il possesso di ulteriori certificazioni di qualita' costituisce un elemento di valutazione dell’offerta che non è esplicitamente richiesto a pena di ammissibilita' in capo ad ogni ditta e bene puo' essere riferito all’intero raggruppamento temporaneo e quindi posseduto, come nel caso di specie, solo da alcune imprese. In effetti, la ratio del raggruppamento d’imprese è quella di ampliare le possibilita' di partecipazione alla gara e, quindi, di consentire il cumulo dei requisiti di natura tecnica ed economica, specificati nella lex specialis, facendo riferimento alla sommatoria dei mezzi e delle qualita' delle imprese facenti parte del raggruppamento. Pertanto, salva una diversa disposizione del disciplinare di gara, la valutazione dell’idoneita' tecnica, finanziaria ed economica, dei raggruppamenti va effettuata di norma cumulativamente, tenendo conto della sommatoria dei mezzi e delle qualita' che fanno capo a tutte le imprese raggruppate. Cosi', il requisito della Certificazione del Sistema di Qualita' Aziendale UNI EN ISO 9001:2000 richiesto per la partecipazione alla gara, secondo quanto stabilito dal bando all’art.9, comma 4, è stato correttamente interpretato nel senso di richiederne il possesso in capo ad ogni ditta del raggruppamento in caso di ATI.
DISCREZIONALITA' PA - ATTRIBUZIONE PUNTEGGI OFFERTA
È pertanto corretto e legittimo l’operato dell’amministrazione appaltante e, per essa, della commissione giudicatrice, essendo del tutto ultroneo e non pertinente ogni giudizio nella asserita rilevanza della predetta violazione e della pretesa inidoneita' della acclarata difformita' ad impedire in concreto l’apprezzamento della proposta migliorativa, tanto piu' che la mancata corrispondenza biunivoca tra le voci di prezzo contenute nel computo metrico estimativo e quelle indicate nell’elenco prezzi configura quanto meno un elemento di incertezza e di equivocita' della stessa, per un verso non consentendo all’amministrazione di svolgere efficacemente e adeguatamente la doverosa attivita' di riscontro e controllo delle singole voci delle lavorazioni e, per altro verso, rendendo dubbia la stessa volonta' dell’offerente.
CRITERI VALUTAZIONE OFFERTA - DETERMINAZIONE PUNTEGGI
Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, da cui non vi è motivo per discostarsi, l'art. 83 comma 4, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, nello stabilire che il bando di gara, per ciascun criterio di valutazione prescelto, puo' prevedere, ove necessario, sub-criteri e sub-pesi o sub-punteggi, ha effettuato una scelta che trova giustificazione nell'esigenza di ridurre gli apprezzamenti soggettivi della commissione giudicatrice, garantendo in tale modo l'imparzialita' delle valutazioni nella essenziale tutela della par condicio tra i concorrenti, i quali sono tutti messi in condizione di formulare un'offerta che consenta di concorrere effettivamente alla aggiudicazione del contratto in gara (C.d.S., sez. III, 22 marzo 2011, n. 1749).
E’ stato anche ripetutamente affermato che quanto alla valutazione delle offerte da parte della commissione di gara pubblica, l'attribuzione dei punteggi in forma soltanto numerica puo' essere consentita solo quando il numero delle sottovoci, con i relativi punteggi, entro i quali ripartire i parametri di valutazione di cui alle singole voci, sia sufficientemente analitico da delimitare il giudizio della commissione nell'ambito di un minimo e di un massimo, rendendo cosi' evidente l'iter logico seguito nel valutare i singoli progetti sotto il profilo tecnico, in applicazione di puntuali criteri predeterminati, controllandone la logicita' e la congruita' essendo altrimenti necessaria una puntuale motivazione del punteggio attribuito (C.d.S., sez. III, 11 marzo 2011 , n. 1583; sez. V, 17 gennaio 2011 , n. 222; 3 dicembre 2010, n. 8410; 16 giugno 2010, n. 3806; 9 aprile 2010, n. 1999; 29 dicembre 2009, n. 8833; 11 maggio 2007 n. 2355).
Nel caso di specie, come esattamente rilevato dai primi giudici, con motivazione accurata e condivisibile, nella lex specialis della gara non sono stati tuttavia individuati, per ogni criterio di valutazione dell’offerta, eventuali specifici sub – criteri e sub – pesi, solo in presenza dei quali la sola attribuzione del punteggio puo' costituire idonea motivazione della valutazione operata dalla commissione.
OEPV: ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
E' necessario che lo strumento di gara indichi in modo preciso e dettagliato l'oggetto di gara ed i puntuali criteri obiettivi e certi per individuare, attraverso una successiva opera di oggettiva ponderazione tra le offerte, quella piu' conveniente ed adeguata per la p.a., cosi' che tale complessa operazione procedimentale non venga affidata alla mera ed ampia discrezionalita', se non all'arbitrio, della commissione, ma puntualmente determinabile attraverso criteri obiettivi e certi, verificabili, non solo ex ante, ma anche ex post, da ogni concorrente e conseguentemente suscettibili di verifica giudiziale.
PRINCIPIO DI IMMODIFICABILITÀ DEI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Il comma 4 dell'art. 83 del d.lgs. n. 163/2006 (nel testo risultante dalle modifiche introdotte con il terzo decreto correttivo - d.lgs. n. 152/2008), ha definitivamente sancito il principio di immodificabilita' dei criteri di aggiudicazione dell'appalto definiti nella legge di gara, conformemente ad un consolidato orientamento della giurisprudenza comunitaria (Corte di Giustizia 24.1.2008 citata dal primo giudice) ed amministrativa (Cons. St n. 810/2010, n. 4271/2008, n. 2817/2006). Non puo' pertanto porsi in dubbio che è fatto divieto alla commissione di gara di introdurre nuovi parametri di valutazione ed i criteri ed i sub-criteri, i quali devono essere resi noti ai concorrenti gia' prima della presentazione delle offerte, al fine di evitare il pericolo che la commissione possa incidervi dopo aver conosciuto i partecipanti alla gara, salva la possibilita' di effettuare meri chiarimenti o precisazioni nell'assegnazione dei punteggi.
Pur essendo opinabile l'affermazione secondo cui l'articolo 83 dovrebbe essere comunque applicato anche agli appalti esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito operativo del codice, in quanto ritenuto espressivo di principi generali di derivazione comunitaria e nazionale, in base alla previsione dell'articolo 27 del codice dei contratti pubblici (cfr. C.d.S., III, n. 5547 del 2011), l'amministrazione, mediante il bando di gara (articolo 5), si è autovincolata alla osservanza di tutte le regole, anche procedimentali, relative al criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, di cui all'articolo 83 del codice dei contratti pubblici. Pertanto la commissione giudicatrice, prima dell'apertura delle buste contenenti le offerte, non puo' piu' fissare in via generale i criteri motivazionali cui si atterra' per attribuire a ciascun criterio di valutazione il punteggio tra il minimo e il massimo prestabiliti dal bando. Infatti la Commissione CE ha ritenuto detta norma in contrasto con le direttive comunitarie, dalle quali emerge l'esigenza che i criteri di aggiudicazione dell'appalto nonche' la ponderazione relativa a tali criteri e il loro ordine d'importanza siano tutti stabiliti nel bando (TAR Toscana sez. I 7.12.2010 n. 6717; Consiglio di Stato sez.V 1.10.2010 n. 7256; Corte di Giustizia CE 24 gennaio 2008 proc. C-532/2006).
COTTIMO FIDUCIARIO - PREDETERMINAZIONE NELLA CRITERI DI VALUTAZIONE
La procedura negoziata di cui all'articolo 125 del d.lgs. n.163 del 2006, pur caratterizzata da maggior snellezza e semplicita', non puo' abdicare ai principi fondamentali in materia di aggiudicazione di contratti pubblici, come si desume dal medesimo articolo, il quale, al comma 2, prevede che "l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parita' di trattamento".
Cio' premesso, è altresi' evidente che il principio di predeterminazione dei criteri, nel caso di scelta secondo il metodo dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, enunciato all'articolo 83 del d.lgs. n.163 del 2006, è riconducibile a quello di trasparenza e parita' di trattamento (cfr. T.A.R. L'Aquila, sentenza 7 aprile 2011 n. 182).
Ne consegue che l'amministrazione, nel caso di specie, avrebbe dovuto predeterminare i criteri in modo adeguato, da un lato, a mettere tutti i concorrenti nella medesima posizione conoscitiva in ordine alle esigenze della stazione appaltante, dall'altro, a vincolare la successiva valutazione alle caratteristiche richieste e predeterminate; cio', pur senza assegnare in modo rigido un punteggio ad ogni criterio, secondo quanto previsto dall'articolo 83 del d.lgs. n.163 del 2006, essendo la procedura negoziata, di cui all'articolo 125 del medesimo d.lgs., caratterizzata da maggiore semplicita'.
METODO DEL CONFRONTO A COPPIE
Il metodo AHP (Analytic Hierarchy Process) di Thomas L. Saaty è stato introdotto nel 1977 in un noto articolo sulla rivista Journal of Mathematical Psychology (vol. 15, n. 3, pp. 234-281). Nel 1980 viene pubblicato dalla McGraw-Hill il classico titolo «Multicriteria Decision Making: The Analytic Hierarchy Process» (uscito successivamente per la RWS Publications in varie edizioni) e nel 1986 appare un altro fondamentale articolo sulla rivista Management Science (vol. 32, n. 7, pp. 841-855). Da allora la letteratura sull'AHP in ambito scientifico e applicativo si è sviluppata enormemente, tanto da non essere più possibile seguirne tutte le istanze, soprattutto quelle di tipo applicativo"; possono tuttavia essere individuati dei caratteri costanti: "la formulazione classica del metodo AHP si basa unicamente sulla composizione gerarchica di medie ponderate, i cui pesi (espressi dal cosiddetto autovettore principale) derivano dalle matrici di confronto a coppie ai vari livelli della gerarchia". Pertanto"nella sua formulazione classica [il metodo AHP] non presuppone di per sé alcuna logica di non compensazione e non richiede alcun confronto con alternative reali o virtuali di riferimento (benchmark)"; in astratto è possibile ipotizzare delle varianti al metodo AHP che prevedano sia la logica di non compensazione sia il confronto con delle alternative di riferimento "ma certamente né l'una né l'altro sono componenti strutturali del metodo"; inoltre "l'eventuale utilizzo di un benchmark in associazione con l'AHP avrebbe senso soprattutto nell'ambito della definizione (attraverso la struttura di ponderazione dell'AHP) di una strategia di miglioramento di un'alternativa nei confronti di un'alternativa migliore ritenuta best practice, non dunque nell'ambito di una scelta tra l'alternativa migliore e l'alternativa migliorabile. Se invece si volesse intendere il benchmark come un'alternativa reale o virtuale di tipo medio, come mi sembra di capire sia stato fatto nella procedura di gara contestata, si rischierebbe di cadere nel paradosso di preferire un'alternativa con valutazioni multicriteriali consistentemente medie in relazione ad un'altra alternativa con valutazioni consistentemente alte";
Per quanto riguarda l'attività della commissione di gara, il verificatore ritiene di poter confermare la correttezza dell'applicazione del metodo AHP sino documento chiamato "sintesi finale" (v. sopra al punto 7): "[n]ella tabella sono calcolati i punteggi parziali e totali di ciascuna offerta secondo il metodo AHP ed emerge chiaramente il maggiore punteggio complessivo dell'offerta A., che nella logica del metodo sarebbe dunque da considerare l'offerta migliore". In proposito viene sottolineato "come le valutazioni ottenute dall'offerta A. dominino quelle conseguite dall'offerta C. su tutti e tre i macrocriteri: curriculum, proposta metodologica e organizzativa, prezzo. Questo scenario non cambia neppure se si tiene conto di una riduzione dell'offerta economica C. di circa il 10% (come poi è avvenuto)". Il verificatore così conclude: "nell'ambito dell'applicazione del metodo AHP e coerentemente con la logica di ponderazione che lo caratterizza, non mi sembra ci fossero elementi concreti a sostegno della decisione di far fallire la gara, e non credo neppure si possa ragionevolmente sostenere la successiva scelta negoziata di un'offerta che sarebbe stata comunque ritenuta (su tutti i macrocriteri) inferiore ad un'altra offerta già presente nella gara". In altri termini "nella fattispecie, e al meglio delle mie conoscenze […], le indicazioni del metodo AHP erano ragionevolmente chiare e favorevoli all'offerta A.".
Sulla base dei risultati della verificazione è quindi possibile affermare che l'introduzione, accanto al confronto a coppie, di un ulteriore confronto con un benchmark dato dalla media delle valutazioni delle migliori offerte non costituisce un elemento strutturale del metodo AHP, e potrebbe anzi determinare risultati paradossali; in ogni caso, essendo mancata una specifica previsione relativa al benchmark nel bando e nel disciplinare di gara, l'utilizzazione di un simile parametro nel corso della procedura costituisce alterazione della lex specialis e più in generale violazione del principio di certezza del diritto.
I CRITERI DI VALUTAZIONE NON POSSONO ESSERE INDICATI DOPO L'APERTURA DELLE OFFERTE
E’ stata giudicata illegittima, in particolare, la approvazione di “classi di manutenzione” in una seduta successiva di diversi mesi a quelle di apertura delle buste contenenti le offerte, per cui il criterio diretto a valorizzare gli oneri della manutenzione è stato introdotto quando la commissione giudicatrice aveva gia' acquisito una conoscenza completa e dettagliata delle offerte, avendo gia' dichiarato l’ammissibilita' dei progetti preliminari e valutato la loro qualita' con l’assegnazione a ciascuno di essi di un punteggio di merito.
OEPV: VALUTAZIONE PROFILI TECNICI ED ECONOMICI
Nelle procedure indette per l'aggiudicazione di appalti con la Pubblica Amministrazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, la commissione di gara è tenuta a valutare prima i profili tecnici delle offerte, e solo successivamente quelli economici. E' irrilevante che il bando non richiami una specifica disposizione di legge per stabilire quale delle due offerte debba essere esaminata con priorita' sull'altra, atteso che l'esame delle offerte economiche prima di quelle tecniche costituisce una palese violazione dei principi inderogabili di trasparenza e di imparzialita' che devono presiedere alle gare pubbliche, dal momento la conoscenza preventiva dell'offerta economica consente di modulare il giudizio sull'offerta tecnica in modo non conforme alla parita' di trattamento dei concorrenti, e tale possibilita', ancorche' remota ed eventuale, per il solo fatto di esistere inficia la regolarita' della procedura. (cfr., di recente, C.d.S., V, 25 maggio 2009, n. 3217; 8 settembre 2010, n. 6509; 21 marzo 2011, n. 1734).
Il principio appena detto, giusta l'ampia valenza del suo fondamento giustificativo, ha una portata generale. Per quanto gia' desumibile dall'art. 91 d.P.R. n. 554/1999, esso si applica incontestabilmente anche alla materia degli appalti pubblici di servizi (cosi', ad es., V, 2 ottobre 2006, n. 5735, proprio in tema di servizi: "…è fermo e pacifico l'orientamento secondo cui costituisce ordinario quanto inderogabile canone operativo, nelle pubbliche gare, necessario a garantirne la trasparenza, la massima obiettivita' nell'assegnazione dei punteggi e, in definitiva, la par condicio tra i concorrenti, quello per cui l'assegnazione dei punteggi tecnici - tanto piu' quando siano frutto di apprezzamento tecnico ampiamente discrezionale, caratterizzato da una molteplicita' di fattori di valutazione differenziati - deve precedere la conoscenza delle offerte economiche").
OEPV: VALUTAZIONE ERRONEA DEL PRODOTTO - OBBLIGO CHIARIMENTI
Se peraltro, come emerge dal carteggio con la P.A., la S.A. riteneva non chiare ed esaustive le specificazioni fornite dalla ricorrente (per la, dichiarata, possibile interferenza o sovrapponibilita' delle espressioni “completo assorbimento” e “completa eliminazione”) era all’evidenza onere della Commissione, in applicazione dei principi di buona fede, affidamento e dovere di soccorso - che opera proprio in casi di possibile equivocita' delle dichiarazioni rese - chiedere ulteriori delucidazioni.
Cio' non è avvenuto, neppure dopo che la ricorrente aveva fatto presente come andavano correttamente interpretate le sue dichiarazioni.
In definitiva, il ricorso va accolto e, per l’effetto, l’aggiudicazione impugnata va annullata e la ricorrente va riammessa alla gara, conseguentemente il prodotto offerto dovra' essere rivalutato (limitatamente alla caratteristica di cui si controverte) alla stregua del principio di diritto indicato in sentenza, e si dovra' infine procedere ad una nuova aggiudicazione.
SERVIZI ESCLUSI ALL. IIB: DETERMINAZIONE NEL BANDO DEI CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTA
Pur non trovando diretta applicazione, nella materia in esame (anche a volere configurare il procedimento di gara -"finalizzato al rafforzamento delle competenze delle risorse umane di imprese che hanno attivato gli ammortizzatori sociali in deroga" - come volto all'affidamento di un servizio "escluso", elencato nell'allegato II B), l'art. 83, comma 4, del d.lgs. n. 163 del 2006, che disciplina l'aggiudicazione dei contratti pubblici secondo il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, la regola secondo cui spetta al bando suddividere i criteri in sottopunteggi, allo scopo di limitare la discrezionalita' della Commissione giudicatrice (o del Nucleo di valutazione), trova fondamento nell'art. 12 della legge n. 241 del 1990, a mente del quale la concessione di sovvenzioni di qualunque genere è subordinata alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle Amministrazioni procedenti dei criteri e delle modalita' cui le Amministrazioni devono attenersi. La predeterminazione dei criteri e delle procedure è posta a garanzia della trasparenza dell'azione amministrativa, e si innalza a principio generale in forza del quale l'attivita' di erogazione deve in ogni caso conformarsi a referenti oggettivi, nonche' pubblici (Cons. Stato, Ad. Gen., 28 settembre 1995, n. 95).
DIVIETO DI INTRODURRE NUOVI ELEMENTI DI VALUTAZIONE OFFERTA
Secondo la giurisprudenza, specialmente quella formatasi dopo la modifica del comma 4 dell'art. 83 del D.Lgs. 163/06 (introdotta del D. Lgs. n. 152 del 2008), la Commissione di Gara non puo' integrare il sistema di valutazione delle offerte, poiche' non è consentito introdurre ulteriori elementi di valutazione delle offerte rispetto a quelli indicati nella "lex specialis", dovendo essere rispettati i principi di legalita', buon andamento, imparzialita', "par condicio" e trasparenza, rivenienti dall'art. 97 Cost. (Cons. Stato, Sez. V, 26.5.2010 n. 3359). La problematica è stata esaminata approfonditamente dal Consiglio di Stato, Sezione Quinta, con sent. n. 7256/2010 del 1/10/2010, che- tra l'altro, afferma che - (..) "Questo Consiglio (v. dec. Sez. IV, del 12 maggio 2008, n. 2189), ha, infatti, affermato che l'art. 83, comma quarto, del Codice degli Appalti "porta all'estremo la limitazione della discrezionalita' della Commissione nella specificazione dei criteri, escludendone ogni facolta' di integrare il bando, e quindi facendo obbligo a quest'ultimo [cioè al bando] di prevedere e specificare gli eventuali sottocriteri". "Dunque, il potere della commissione giudicatrice di suddividere i criteri in dettagliati sottopunteggi è precluso dalle disposizioni innovative dell'art. 83 del codice dei contratti, il quale prevede che sia il bando a individuare i sub-criteri, i sub-pesi ed i sub-punteggi, eliminando in proposito ogni margine di discrezionalita' in capo alla commissione giudicatrice". Detto orientamento è stato costantemente ribadito dalla giurisprudenza amministrativa successiva (cfr., tra le tante, T.A.R. Sicilia Sez. III Catania 29/4/2011 n. 1071 che ha specificatamente richiamato la decisione del Consiglio di Stato sopra citata; T.A.R. L'Aquila 7/4/2011 n. 182; Cons. Stato Sez. III 22/3/2011 n. 1749; T.A.R. Toscana Sez. I 7/12/2010 n. 6717; T.A.R. Lazio, Sez. III Ter, 13/6/11 n. 5234).
OEPV: INDICAZIONE NEL BANDO CRITERI DI VALUTAZIONE - LORO INCIDENZA PONDERALE
L’apertura delle buste contenenti le offerte in seduta segreta è quanto di piu' antitetico rispetto alle richiamate esigenze di ordine imperativo, giacche' impedisce irrimediabilmente ai concorrenti un controllo sul corretto operato della commissione aggiudicatrice.
Giova poi ricordare, in secondo luogo, che l’art. 83, d.lgs. n. 163/06, nella formulazione risultante dal c.d. terzo correttivo al Codice dei contratti (d.lgs. n. 152/08), oltre all’obbligo di stabilire i criteri di valutazione dell’offerta impone di indicare nella legge di gara tutti gli elementi di valutazione delle offerte (eventuali sub-criteri) e la loro incidenza ponderale (sub-pesi o sub-punteggi), nonche' le relative specificazioni. La norma in esame, che ha adeguato il nostro ordinamento ai principi comunitari (cfr. sent. Corte di Giustizia Ue. 24/1/2008 in c. 532/06), è evidentemente finalizzata a garantire, da un lato, che l’offerta predisposta rappresenti il migliore equilibrio qualita'/prezzo, cosi' da porre effettivamente i partecipanti alla gara in condizioni di stimare la convenienza del contratto e formulare, anche nell’interesse dell’amministrazione aggiudicatrice, un’offerta appropriata, e, dall’altro lato, che l’attivita' amministrativa di affidamento di contratti si svolga nell’osservanza dei canoni di trasparenza e parita' di trattamento dei concorrenti, impedendo “cambiamenti in corsa”, inevitabilmente esposti a sospetti di favoritismi o comunque a considerazioni estranee ai principi di buon andamento, efficienza ed economicita' valevoli per i contratti pubblici.
Non va trascurato, inoltre, che l’impostazione comunitaria ha condotto la giurisprudenza amministrativa interna ad abbandonare le posizioni piu' aperte che, prima del “correttivo” del 2008, ammettevano la possibilita' di integrare i criteri di aggiudicazione stabiliti nella legge di gara in un momento successivo alla presentazione delle offerte, ma comunque prima della loro apertura, e che avevano condotto all’apertura di una procedura di infrazione davanti alla Corte di Giustizia.
METODO DEL CONFRONTO A COPPIE - ESITO NON SINDACABILE DAL GIUDICE
Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, l'esclusione dalla gara di una determinata offerta, a c>ausa della sua stessa gravita', non puo' essere disposta se non in presenza di un'apposita ed univoca clausola (C.d.S., sez. VI, 25 novembre 2008, n. 5773), non potendo invece dipendere genericamente da una qualsiasi prescrizione della lex specialis (C.d.S., sez. V, 11 dicembre 2007, n. 6410)
Come precisato dalla giurisprudenza, il confronto a coppie (altrimenti noto come decreto Karrer) prevede che ogni elemento qualitativo dell'offerto sia oggetto di valutazione attraverso la determinazione di coefficienti all'interno di una tabella triangolare, nella quale le offerte di ogni concorrente sono confrontate a due a due: per ogni coppia di offerte ogni commissario indica l'elemento preferito, attribuendo un punteggio di 1, che esprime parita'; 2, che esprime la preferenza minima; 3, per l'ipotesi di preferenza piccola; 4, che contraddistingue una preferenza media; 5, che individua una presenza grande; 6, che indica la preferenza massima (C.d.S., sez. V, 5 febbraio 2007, n. 458).
Il metodo in questione esprime, pertanto, non gia' una valutazione assoluta, ma piuttosto una valutazione relativa delle offerte, finalizzata ad individuare quella che, in raffronto con le altre appare migliore, non potendosi peraltro applicare un giudizio transitivo (tra le offerte) (C.d.S., sez. IV, 16 febbraio 1998, n. 300); in particolare il confronto a coppie è imperniato su una serie di distinte e autonome valutazioni di ogni offerta con ciascuna delle altre che esprime una valutazione complessiva dell'offerta, rappresentata dalla sommatoria delle preferenze da essa riportate rispetto a quelle conseguite dalle altre offerte, con la conseguenza che la valutazione di ciascun progetto e di ogni offerta è indicata dal totale dei punteggi attribuiti per ogni elemento posto in comparazione (C.d.S., sez. V, 5 luglio 2007, n. 3814; 28 giugno 2002, n. 3586).
E' stato anche sottolineato che, una volta accertata la correttezza dell'applicazione del metodo del confronto a coppie ovvero quando non ne sia stato accertato l'uso distorto o irrazionale, non c'è spazio alcuno per un sindacato del giudice amministrativo nel merito dei singoli apprezzamenti effettuati ed in particolare sui punteggi attribuiti nel confronto a coppie, che indicano il grado di preferenza riconosciuto ad ogni singola offerta in gara, con l'ulteriore conseguenza che la motivazione delle valutazioni sugli elementi qualitativi risiede nelle stesse preferenze attribuiti ai singoli elementi di valutazione considerati nei raffronti con gli stessi elementi delle altre offerte (C.d.S., sez. V, 5 febbraio 2007, n. 458).
L'attribuzione del punteggio secondo il delineato metodo fondato su un'indicazione preferenziale ancorata a indici predeterminati non richiede di per se' alcuna estrinsecazione logico – argomentativa della preferenza, giacche' il giudizio valutativo deve ritenersi insito nell'assegnazione delle preferenze, dei coefficienti e di conseguenza del punteggio: quest'ultimo, tuttavia, deve essere considerato sufficiente a motivare gli elementi dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa solo quando la lex specialis della gara abbia espressamente predefinito specifici, obiettivi e puntuali criteri di valutazione (C.d.S., sez, V, 30 agosto 2005, n. 4423; 4 giugno 2007, n. 2943; 31 agosto 2007, n. 4543; 17 settembre 2008, n. 4439).
SERVIZIO DI MANUTENZIONE - NORMATIVA APPLICABILE
Osserva il Collegio che il d.P.C.M. 13 marzo 1999, n. 117 è atto di natura regolamentare recante “norme per la determinazione degli elementi di valutazione e dei parametri di ponderazione dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa di cui all'art. 23, comma 1, lett. b), d.lgs. 17 marzo 1995, n. 157, per l'aggiudicazione degli appalti di servizi di pulizia degli edifici di cui alla categoria 14 della classificazione comune dei prodotti 874, contenuta nell'allegato 1 al d.lgs. n. 157/1995”.
E’ vero che la categoria 14, recata in allegato 1 al d.lgs. 17 marzo 1995, n. 157, si riferisce sia ai “servizi di pulizia degli edifici” che alla “gestione delle proprieta' immobiliari”.
Tuttavia, dall’oggetto dichiarato del d.P.C.M. n. 117 del 1999 è evidente che non regola tutti gli appalti della categoria 14, ma i soli appalti di servizi di pulizia degli edifici, e non anche di gestione delle proprieta' immobiliari.
L’oggetto dell’appalto per cui è causa è palesemente diverso dal servizio di pulizia degli edifici, per cui la stazione appaltante non era tenuta ad applicare, avuto riguardo all’oggetto, il d.P.C.M. n. 117 del 1999.
Resta da chiarire se il d.P.C.M. n. 117 del 1999 fosse comunque applicabile in via transitoria, nelle more dell’adozione del regolamento generale di esecuzione e attuazione del d.lgs. n. 163 del 2006, anche agli appalti di servizi diversi da quelli di pulizia, secondo quanto assume parte appellante. La risposta è negativa, come mostra una corretta lettura degli artt. 83, comma 5 e 253, comma 13, d.lgs. n. 163 del 2006.
L’art. 83, comma 5, richiama il d.P.C.M. n. 117 del 1999, espressamente, “per i servizi”. Come gia' chiarito, l’oggetto dell’appalto per cui è causa non sono solo i servizi, ma anche i “lavori di manutenzione”. Di talche' non vi è spazio per invocare, nel caso di specie, l’applicazione del d.P.C.M. in questione.
Lo stesso è a dirsi quanto all’art. 253, comma 13, d.lgs. n. 163 del 2006, che detta una disposizione transitoria strettamente correlata all’art. 83, comma 5, vale a dire agli appalti di servizi, per i quali continua ad applicarsi tra l’altro, il d.P.C.M. n. 117 del 1999, nelle more del nuovo regolamento. E’ chiaro che la transitoria perdurante applicabilita' di tale d.P.C.M., nelle more del nuovo regolamento, non puo' che essere circoscritta al suo oggetto specifico, che è il servizio di pulizia degli edifici.
FISSAZIONE EVENTUALI SOTTOCRITERI DI VALUTAZIONE IN CORSO DI GARA
Risulta condivisibile (..) il principio giurisprudenziale secondo il quale la fissazione, nel corso delle operazioni di gara di eventuali sottocriteri di valutazione, è illegittima in ragione della formulazione dell'art. 83, comma 4, del codice dei contratti pubblici, come introdotta dall'art. 1 del d.lgs. n. 152/2008 e dei vincoli discendenti dal diritto comunitario, che impediscono che la commissione giudicatrice, dopo la presentazione delle offerte di gara, possa immettere elementi di specificazione dei criteri generali stabiliti dalla lex specialis ai fini della valutazione delle offerte attraverso la previsione di sottovoci integrative rispetto alle predefinite categorie principali, atteso che i sottocriteri devono essere determinati dalla stessa disciplina di gara eliminando ogni margine di discrezionalita' in capo alla commissione giudicatrice.
SPECIFICAZIONE CRITERI MOTIVAZIONALI PRIMA DELL'APERTURA DELL'OFFERTA TECNICA
Il ripetuto art. 83, comma 4, ultima parte, nel testo all'epoca vigente, prevedeva che "la commissione giudicatrice, prima dell'apertura delle buste contenenti le offerte, fissa in via generale i criteri motivazionali cui si atterra' per attribuire a ciascun criterio e subcriterio di valutazione il punteggio tra il minimo ed il massimo prestabiliti dal bando". Conformemente a tale disposto, la lettera d'invito alla gara di cui trattasi stabiliva che, dopo aver provveduto in seduta pubblica all'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa, all'ammissione dei concorrenti ed alle verifiche previste dall'art. 48 del decreto legislativo n. 163 del 2006, ma prima di aprire le buste contenenti la documentazione tecnica, la commissione "procedera', in seduta riservata, alla specificazione dei criteri motivazionali cui si atterra' per l'attribuzione del punteggio per ciascun parametro di valutazione". Non v'è dubbio, pertanto, che la stazione appaltante ha ritenuto di dover prescrivere alla commissione siffatto adempimento preliminare all'esecuzione delle valutazioni rimessele; ed è evidente che in tal senso ha calibrato il bando e la lettera d'invito, laddove ha in essi articolato il punteggio riservato alle offerte tecniche in quattro criteri, validi indistintamente per tutti i quindici lotti messi in gara in quanto privi di ulteriori specificazioni in relazione alle peculiarita' di ciascun lotto, oltre che recanti l'indicazione del solo punteggio massimo di categoria. In altri termini, lo stesso adempimento non solo era espressamente ed in modo inequivoco previsto nell'ambito della disciplina della procedura dettata dalla lex specialis di gara (le cui regole non sono disapplicabili dalla commissione giudicatrice), ma è chiaro che era altresi' necessario in ragione della genericita' dei criteri di attribuzione del punteggio fissati dalla medesima lex specialis, in ordine sia alla distribuzione del massimo previsto, sia alla concreta applicazione degli stessi criteri all'oggetto del singolo lotto. Ne' vale che, in sede di attribuzione dei punteggi per l'offerta tecnica, la commissione abbia inteso esplicitare le ragioni dell'operata quantificazione (peraltro non sempre evincibili, come ad esempio nel caso dell'elemento valutativo "certificazioni di qualita'"), atteso che quanto richiesto era la precostituzione di siffatte ragioni in cui consistono i "criteri motivazionali". Infine, la sopravvenuta norma di cui all'art. 1, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 11 settembre 2008 n. 152, con cui la riportata disposizione dell'art. 83, comma 4, è stata espunta dal testo dello stesso comma, non consente di pervenire a diverse conclusioni. Tale norma, in quanto successiva, è evidentemente inapplicabile alla fattispecie non soltanto sotto il profilo formale, ma anche e soprattutto sotto quello sostanziale, dal momento che la stazione appaltante, nel caso in cui non le fosse stato consentito di demandare alla commissione giudicatrice l'elaborazione dei "criteri motivazionali", avrebbe dovuto introdurre adeguati e piu' stringenti criteri valutativi gia' nel bando e nella lettera d'invito, al fine di dare concreta applicazione ai fondamentali principi di trasparenza, imparzialita' e par condicio tra i concorrenti che presidiano le procedure ad evidenza pubblica.” (cfr., in termini, e su casi analoghi C.S. n. 5488/09 e n. 54489/09 ).
PUBBLICITA' DELLE SEDUTE DI GARA E CONSERVAZIONE PLICHI
La questione dell'apertura in seduta pubblica delle buste contenenti le offerte tecniche, nelle gare d'appalto in cui il contratto venga affidato con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, ha dato luogo a numerose contrasti giurisprudenziali tra le diverse sezioni del Consiglio di Stato, ora risolti con la sentenza n. 13 del 2011 pronunciata dall'Adunanza plenaria del Supremo consesso della Giustizia amministrativa. Ad un indirizzo affermante che l'obbligo di pubblicita' delle sedute delle commissioni di gara è confinato esclusivamente alla fase dell'apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa e l'offerta economica (cfr. Cons. Stato sez. V, 13 ottobre 2010 n. 7470; id. 16 agosto 2010 n. 5722; id. 14 ottobre 2009 n. 6311; id. 10 gennaio 2007 n. 45) si contrapponeva la tesi secondo cui devono svolgersi in seduta pubblica tutti gli adempimenti concernenti la verifica dell'integrita' dei plichi contenenti l'offerta, sia che si tratti di documentazione amministrativa sia che si tratti di documentazione in materia di offerta tecnica (cfr. Cons. Stato sez. V, 23 novembre 2010 n. 8155; id. 28 ottobre 2008 n. 5386; id., sez. VI, 22 aprile 2008 n. 1856). Sciolte le incertezze interpretative di cui sopra, l'Adunanza plenaria giunge ad affermare che costituisce principio inderogabile in qualunque tipo di gara quello secondo cui gli adempimenti concernenti la verifica dell'integrita' dei plichi contenenti l'offerta devono svolgersi in seduta pubblica, sia che si tratti di documentazione amministrativa che di documentazione riguardante l'offerta tecnica ovvero l'offerta economica, e conseguentemente è illegittima l'apertura in segreto dei plichi, fermo restando che, ultimate le fasi preliminari pubbliche di verifica e riscontro dei plichi e dei documenti in essi contenuti, la valutazione tecnico-qualititativa dell'offerta va, invece, effettuata in seduta riservata, al fine di evitare influenze esterne sui giudizi dei membri della commissione giudicatrice.
Nei casi in cui la particolare complessita' delle valutazioni da svolgere o l'elevato numero delle offerte da giudicare renda necessario il protrarsi delle operazioni della commissioni per piu' sedute (circostanza di per se' non illegittima) è necessario, tuttavia, che siano poste in essere (e verbalizzate) tutte le tutele opportune a garantire la massima garanzia di conservazione dei plichi contenenti le singole offerte (Cons. Stato sez. V, 21 maggio 2010, n. 3203; id. 23 novembre 2010, n. 8155; T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 2 febbraio 2010, n. 244). Ne' è necessario, al fine di pervenire alla conclusione dell'invalidita' della gara che tali manomissioni si siano effettivamente verificate, bastando all'uopo il mero pericolo di un tale accadimento (cfr. Cons. Stato, sez. V, 20 settembre 2001 n. 4973; Id., sez. V, 10 giugno 2002 n. 3200).
FISSAZIONE CRITERI VALUTAZIONE OFFERTA - PUNTEGGI E SUB PUNTEGGI - DISCREZIONALITA' PA
L’art. 83 D.Lgs. 163/2006 non prevede un obbligo di introduzione di sub-criteri, sub-pesi e sub-punteggi, stabilendo che essi siano stabiliti nel bando "ove necessario" (T.A.R. Lombardia, Milano, 11 agosto 2010 n. 3913); questa necessita' deve essere correlata alla esigenza che, sin dalla formulazione del bando, ogni concorrente sia posto in grado di formulare la propria offerta tecnica essendo in grado di sapere sin da tale momento quali saranno gli elementi dell'offerta che verranno presi in considerazione e fatti oggetto di valutazione da parte della commissione.
Nel caso che occupa non è adeguatamente dimostrato nel ricorso che la specificazione di sub-criteri e sub-punteggi fosse indispensabile in relazione alla natura o alla complessita' dell’appalto, ne' la necessita' della loro indicazione si imponeva “ictu oculi” in base a principi logici o di tutela della par condicio.
Nella fattispecie, il Collegio non ritiene che i criteri individuati dal bando fossero tali da impedire a ciascun concorrente di formulare una offerta, essendo consapevoli di quali elementi sarebbero stati presi in considerazione per l’assegnazione del punteggio. Inoltre, la esigenza di non lasciare eccessivi margini di discrezionalita' ai commissari veniva perseguita dalla stazione appaltante con la indicazione nel bando di una griglia di elementi valutativi in ordine decrescente di importanza (allacciamento utenze private; miglioramento del pacchetto stradale, etc.) in base ai quali i partecipanti potevano predisporre la propria offerta tecnica consapevolmente orientata in base alle effettive esigenze dell’amministrazione appaltante.
Tale graduazione di elementi di valutazione non appare neppure censurabile: come gia' sottolineato in fase cautelare, è principio acquisito in giurisprudenza quello secondo cui nella individuazione dei parametri e dei connessi punteggi numerici nonche' nella successiva fase della ponderazione dell’offerta economicamente piu' vantaggiosa, l’indicazione di uno o piu' criteri di valutazione (eventualmente ulteriori rispetto a quelli fissati in via esemplificativa dal codice degli appalti pubblici) rientra nelle scelte discrezionali delle amministrazioni appaltanti che non sono sindacabili dal giudice amministrativo se non quando il criterio sotteso a tali scelte appaia inficiato da profili di macroscopica irragionevolezza, illogicita', arbitrarieta' o travisamento di fatto (Consiglio Stato, Sez. V, 16 giugno 2010 n. 3806 e 16 febbraio 2009 n. 837; T.A.R. Lazio, Roma, 22 maggio 2009 n. 5196).
PRINCIPIO DI SEGRETEZZA - VALUTAZIONE OFFERTE TECNICHE - CONOSCENZA PERCENTUALI DI RIBASSO
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale nella materia le clausole del bando o della lettera di invito, che onerano l'interessato ad una immediata impugnazione, sono quelle che prescrivono requisiti di ammissione o di partecipazione alla gara, in riferimento sia a requisiti soggettivi che a situazioni di fatto, la carenza dei quali determina immediatamente l'effetto escludente, configurandosi il successivo atto di esclusione come meramente dichiarativo e ricognitivo di una lesione gia' prodotta (Consiglio di Stato, sez. V, 4 marzo 2011, n. 1380). Nel caso di specie, invece, la ricorrente lamentava la mancata previsione nel bando di una clausola apposita che prescrivesse la presentazione delle tre distinte buste, contenenti rispettivamente la documentazione amministrativa, l’offerta tecnica e l’offerta economica.
Secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato nella materia, negli appalti che vengono aggiudicati secondo il criterio dell’offerta economicamente piu' vantaggiosa, nei quali l'aggiudicazione si basa su una valutazione complessiva degli aspetti tecnici e di quelli economici, il prezzo offerto deve restare segreto al momento della valutazione delle offerte tecniche, per evitare che la valutazione degli aspetti tecnici possa essere calibrata in funzione del prezzo a favore o a discapito dei vari concorrenti; in quanto la conoscenza dell' offerta economica potrebbe far si' che, nel momento dell'attivita' valutativa discrezionale, un giudizio che dovrebbe essere formulato solo attraverso l'autonoma applicazione di regole scientifiche o tecniche, risulti influenzato, anche inconsapevolmente, da fattori di carattere economico, con conseguente infrazione dei canoni fondamentali della trasparenza, imparzialita' e buon andamento dell'amministrazione.
Ed infatti, nel caso in cui la procedura di gara, come nell'ipotesi di aggiudicazione con il sistema dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, sia caratterizzata da una netta separazione tra la valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica, il principio di segretezza comporta che, fino a quando non si sia conclusa la valutazione delle offerte tecniche, è interdetta al seggio di gara la conoscenza delle percentuali di ribasso offerta, onde evitare ogni possibile influenza nella valutazione dell'offerta tecnica ( cfr. nei termini, da ultimo, Consiglio di Stato, sez. V, 21 marzo 2011, n. 1734).
Da quanto esposto consegue che, da un lato, la necessita' di prevedere buste autonome per l’offerta tecnica e l’offerta economica, discende dal richiamato disposto normativo di cui all’articolo 120 d.P.R. n. 207 del 2010, pur non essendo testualmente in esso previsto, e, dall’altro, l’esame e la valutazione congiunta delle offerte tecniche ed economiche realizzatisi in concreto nel caso di specie determinano di necessita' l’illegittimita' dell’intera procedura di gara, compreso il bando di gara nella parte in cui ha previsto la presentazione di un solo plico concernente l’offerta considerata nel suo complesso.
OEPV - DIVIETO DI NUOVI E DIVERSI PARAMETRI DI VALUTAZIONE
Come gia' sottolineato da questa Sezione con decisione 22 marzo 2011, n.1749, con la anzidetta novella si è inteso limitare la discrezionalita' delle Commissioni giudicatrici nelle procedure di valutazione comparativa governate da criteri di aggiudicazione non automatici (come è nel caso della aggiudicazione con il sistema della offerta economicamente piu' vantaggiosa), e cio' al fine di garantire l'imparzialita' delle valutazioni e la tutela della "par condicio" tra i concorrenti.
E' stato nondimeno ribadito da una recente giurisprudenza che anche dopo la modifica apportata all'art.83, comma 4, d.lgs.n.163 cit., deve ritenersi legittimo l'operato della Commissione giudicatrice che "prima della apertura delle buste, specifica in sub-criteri i punteggi da assegnare con i criteri principali prefissati dal bando ovvero integra questi ultimi ovvero fissa gli opportuni e adeguati criteri per la modulazione del punteggio da assegnare ad ogni singolo elemento nei limiti del punteggio massimo stabilito nei documenti di gara, peraltro sempre con l'unico, fondamentale ed imprescindibile limite costituito dal divieto di introdurre nuovi e diversi parametri di valutazione" (in tal senso Cons.St. VI, 17 maggio 2010, n.3052 e V, 15 febbraio 2010, n.810).
Ma a quanto sostenuto dalla giurisprudenza ora richiamata deve aggiungersi che, secondo quanto espressamente statuito dalla norma in esame, la Amministrazione appaltante è tenuta a specificare nel bando i sub-criteri, sub-pesi e sub-punteggi solo "ove necessario"; ed alla stregua di siffatta previsione non si ravvisa la dedotta violazione dell'art.83, comma 4, cit..
LEGITTIMI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE - FORMULA MATEMATICA - DISCREZIONALITA' PA
Secondo un consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale, l'Amministrazione aggiudicatrice è titolare di un ampio potere discrezionale in sede di scelta degli elementi di valutazione dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa e di fissazione dei criteri di attribuzione dei punteggi , nel rispetto dei principi di proporzionalita', ragionevolezza e non discriminazione(cfr., ex plurimis, Consiglio Stato , sez. VI, 23 febbraio 2011 , n. 1136; sez. V, 17 gennaio 2011 , n. 207). Ne deriva che non è illegittima la valutazione dell'elemento prezzo con criterio matematico, a patto che esso sia reso trasparente ed intellegibile, che consenta l’utilizzo potenzialmente integrale del punteggio assegnato a detta componente dell’offerta complessiva e che sia conone al canone di proporzionalita'.
Nella specie il rispetto dei canoni della trasparenza e dell'intellegibilita' è assicurato dall'inequivoca formulazione del disciplinare di gara che metteva le imprese nelle condizioni di calibrare l'offerta nella piena consapevolezza degli effetti derivanti dall'applicazione della formula matematica prescelta.
La Sezione reputa, altresi', che il criterio in parola superi indenne il controllo di ragionevolezza, posto che la decisione di calibrare il punteggio per l'offerta economica in funzione del ribasso offerto, attribuendo il punteggio apicale al ribasso massimo e riconoscendo un punteggio proporzionalmente inferiore, nei sensi prima rammentati, ai ribassi meno consistenti, mira allo scopo di utilizzare integralmente il tetto dei quaranta punti spettante per il profilo economico e di incentivare i ribassi con un meccanismo di carattere premiale.
La decisione di differenziare i punteggi rapportando i ribassi e non i prezzi in senso assoluto risulta, quindi, espressione non irragionevole della lata discrezionalita' che compete, in assenza di vincoli normativi, alla stazione appaltante.
Si deve soggiungere che detta discrezionalita' non è, nella presente sede, contestabile neanche sotto il profilo della contraddittorieta' (pur astrattamente sostenibile) rispetto alla scelta di attribuire prevalenza (sessanta punti su cento) alla componente qualitativa dell'offerta, atteso che nessuna censura è stata mossa nei confronti della formulazione e dell’applicazione delle regole poste dalla disciplina di gara per l’attribuzione dei punti relativi alla componente qualitativa e che detta preponderanza non incide sulla possibile introduzione di meccanismi volti alla valorizzazione del restante e rilevante punteggio spettante per l'offerta economica con il rammentato apprezzamento proporzionale dei ribassi.
ALLEGATO P: IL "GIUSTO PARAMETRO DI CORRISPONDENZA TRA LE OFFERTE"
La formula prescelta dal bando di gara in base alla quale i punteggi da assegnare alle offerte economiche riflettono in proporzione il distacco tra l'offerta economicamente più vantaggiosa e le altre mediante la moltiplicazione del punteggio massimo attribuibile per il quoziente che si ottiene dividendo l'offerta più favorevole per quella di volta in volta esaminata, è rispettosa dei criteri di logicità e coerenza nella valutazione previsti nell'articolo 83, comma 5, Codice contratti e nell'allegato P del D.p.r. n. 207 del 2010 in base al quale " Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa può essere effettuato utilizzando a scelta della stazione appaltante uno dei seguenti metodi indicati nel bando di gara o nella lettera di invito […..] b) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa quali, a titolo meramente esemplificativo, il prezzo e il termine di consegna o di esecuzione, attraverso la seguente formula [….]".
Nello specifico il bando di gara prevedeva quale criterio di aggiudicazione della gara il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa da determinare per quanto riguarda l'offerta economica secondo la seguente formula: P = 15* Pr min / Pr i (in cui P è il punteggio da assegnare all'offerta in considerazione, Pr min è il prezzo più basso e Pr i è il prezzo offerto formulato dal concorrente). Trattasi all'evidenza di formula matematica tendente ad attribuire un punteggio proporzionale al prezzo offerto dai concorrenti che costituisce strumento idoneo a contemperare da un lato, la par condicio tra essi, e dall'altro, l'interesse della stazione appaltante alla scelta dell'offerta migliore.
Ora una corretta e coerente applicazione di tale formula non avrebbe portato, mai, a far assegnare 0 punti all'offerta della ricorrente di importo pari al prezzo posto a base di gara, ma il punteggio di pt. 14,59, come risulta dalla prima valutazione della Commissione
Inoltre il Collegio ritiene di aderire all'orientamento giurisprudenziale che postula l'effettuazione di una doverosa valutazione sostanzialistica della sussistenza delle cause ostative, atteso che se il primo comma dell'art. 38 del D. Lgs n. 163/2006 ricollega l'esclusione dalla gara al dato sostanziale del mancato possesso dei requisiti indicati, il secondo comma non prevede analoga sanzione per l'ipotesi della mancata o non perspicua dichiarazione. Tale orientamento è oggi confermato dal comma 1-bis dell'articolo 46 del Codice, introdotto dall'articolo 4, comma 2, n. 2, lettera d), del d.l. n. 70/2011, convertito in legge n. 106/2011, in base al quale: "La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione. Dette prescrizioni sono comunque nulle". In base a tale norma, in definitiva, è oggi possibile comminare l'esclusione da una gara solo ove vi sia incertezza in ordine alla provenienza della domanda, al suo contenuto o alla sigillazione dei plichi e che ogni altra ragione di non partecipazione agli incanti non può essere prevista, a pena di nullità della disposizione del bando o della lettera d'invito (cfr. in tal senso e da ultimo T.A.R. Liguria, sez. II, 22 settembre 2011, n. 1396, e T.A.R. Veneto, sez. I, 13 settembre 2011, n. 1376).
Poiché tra le predette cause di esclusione dei concorrenti dalle procedure concorsuali, non sembra rientrare anche la mancata specificazione dell'inesistenza della figura del direttore tecnico, sembra evidente che la Stazione appaltante non avrebbe potuto escludere la ricorrente dalla gara, ma, avrebbe dovuto – come in effetti ha fatto - invitarla ad integrare la documentazione mancante.
In tal caso, infatti, da un lato, l'esclusione sarebbe stata in contrasto con gli obblighi di non aggravamento procedimentale sanciti dall'art. 18 della l. n. 241 del 1990 e, dall'altro, la carenza della espressa specificazione dell'inesistenza della figura del direttore tecnico non integra una delle cause legali tassative che legittimano l'esclusione da gare di appalto, ex art. 46, comma 1-bis, del codice dei contratti pubblici.
RINNOVO CONCESSIONI DI BENI PUBBLICI AVENTI RILEVANZA ECONOMICA
Secondo la prevalente giurisprudenza, il rinnovo di una concessione puo' essere legittimamente disposto bandendo una gara per l’individuazione del concessionario cui assegnare il bene, essendo le pubbliche amministrazioni assoggettate all'obbligo di esperire procedure ad evidenza pubblica ai fini dell'individuazione del soggetto contraente; inoltre che da tali acquisizioni giurisprudenziali non puo' ritenersi estranea la materia della concessione dei beni pubblici, in applicazione dei principi discendenti dall'art. 81 del Trattato UE e dalle Direttive comunitarie in materia di appalti, con attribuzione mediante procedure concorsuali, trasparenti, non discriminatorie, nonche' tali da assicurare la parita' di trattamento ai partecipanti.
La convenzione il cui schema sia stato approvato con idonea deliberazione, ma che non sia mai stata sottoscritta, non consente evidentemente l’acquisizione della qualita' di concessionario, ne' di vantare alcun diritto di insistenza e reclamare il conseguente obbligo del Comune di perspicua motivazione sulle ragioni per le quali esso era stato pretermesso rispetto alla ritenuta necessita' di esperire una gara per il rinnovo dell’affidamento della concessione. A nulla vale la sola approvazione della convenzione stessa, essendo la convenzione un atto di natura bilaterale. In secondo luogo, anche a prescindere da detto assorbente rilievo, deve comunque ritenersi non condivisibile la tesi della associazione appellante, posto che il concessionario di un bene demaniale non puo' vantare (se non diversamente disposto nell’atto concessorio) alcuna aspettativa al rinnovo del rapporto e che il relativo diniego, comunque esplicitato, nei limiti ordinari della ragionevolezza e della logicita' dell'agire amministrativo, non necessita di ulteriore motivazione (essendo parificabile al rigetto di un'ordinaria istanza di concessione), ne' implica alcun “diritto d'insistenza” allorche' la Amministrazione intenda procedere ad un nuovo sistema d'affidamento mediante gara pubblica o comunque procedura comparativa. Pertanto, in sede di rinnovo di una concessione, il precedente concessionario va posto sullo stesso piano di altro soggetto richiedente lo stesso titolo (Consiglio Stato, sez. VI, 24 aprile 1995, n.354; Consiglio Stato, Sez. V, 10.2.2000, n. 725; Consiglio Stato, sez. VI, 21 maggio 2009, n. 3145), con possibilita' di indizione di una gara al riguardo senza necessita' di particolare motivazione con riferimento alla richiesta di rinnovo.
Nel caso di specie l’art. 2 della convenzione prevedeva solo la possibilita' di chiedere il rinnovo e non era attributiva di alcun diritto di insistenza, sicche' la decisione di indire la gara de qua non necessitava di alcuna particolare motivazione.
E’ pertanto legittimo l’affidamento da parte del Comune di un impianto sportivo in concessione a terzi anche a mezzo di una gara, in cui, al fine di favorire la piu' ampia partecipazione, alle partecipanti non fosse richiesto il possesso di alcun requisito di capacita' tecnica, economica e finanziaria, utilizzando solo il criterio del prezzo offerto.
In applicazione del principio del “favor partecipationis”, particolari requisiti di capacita' tecnica e finanziaria possono essere pretesi solo se necessari (il che non ricorre nel caso di specie, in cui deve essere affidata la semplice gestione di un impianto sportivo, che non necessita, per comune conoscenza, di particolari capacita' tecniche o finanziarie).
Pure deve essere condivisa, per le caratteristiche della gara, la tesi che è incensurabile la scelta di attribuire l’affidamento unicamente in base al prezzo: nella discrezionalita' di cui gode la stazione appaltante nella scelta tra il criterio del prezzo e quello dell’offerta piu' vantaggiosa, appare condivisibile la tesi che non sussistono gli elementi che, ex art. 83 del d.lgs. n. 163/2006, avrebbero consigliato il ricorso all’opzione per la scelta del criterio dell’offerta piu' vantaggiosa.
CRITERI VALUTAZIONE OFFERTA - FORMULA METEMATICA
Nella gara in esame, bandita con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, l'elemento prezzo, seppur non predominante, ha un peso significativo, come si evince dalla previsione di assegnare fino a 35 punti su 100, per il prezzo offerto. Poiche' pero' la formula matematica prevista è tale da comprimere grandemente il punteggio da assegnare al prezzo, indipendentemente dall'offerta economica presentata, risulta sostanzialmente contraddetta la previsione di attribuire all'offerta economica il peso di 35 su 100. Non sarebbe idoneo a giustificare il modus operandi della stazione appaltante neanche la volonta' di voler privilegiare l'elemento qualitativo delle offerte piuttosto che l'aspetto puramente economico
Nell'indicazione delle condizioni minime che devono connotare le offerte, per essere ammissibili, l'amministrazione è libera di indicare tutti i requisiti che ritiene necessari, a garanzia di un elevato standard qualitativo delle offerte che partecipano alla gara; offerte che comunque, superato il vaglio di ammissibilita', saranno valutate da un punto di vista qualitativo per l'attribuzione del punteggio all'uopo previsto (nel caso in esame fino a 65 punti su 100). Ma una volta compiutamente valutati tutti gli aspetti concernenti il livello qualitativo dell'offerta, e determinate le implicazioni che da tale valutazione discendono, il peso che deve essere attribuito all'elemento prezzo non puo' ulteriormente essere condizionato da una supposta volonta' di privilegiare la qualita' delle offerte, e deve autonomamente essere valutato e ponderato secondo il peso ad esso assegnato negli atti di gara (nel caso in esame fino a 35 punti su 100).
Risulta pertanto illegittima l'impugnata previsione del bando di gara che finisce per svilire l'elemento economico dell'offerta attribuendo ad esso un ruolo assolutamente secondario, se non addirittura irrilevante.
L'ordinamento nazionale e comunitario esigono che la valutazione di anomalia sia successiva alla fase di attribuzione del punteggio per le offerte, e non possa essere incorporata nella operazione di formazione della graduatoria delle offerte, mediante automatismi.
Invece, introducendo un criterio matematico fondato su medie per valutare l'offerta economica, si finisce con il compiere una valutazione automatica di presunte offerte anomale, in radicale contrasto con il principio secondo cui le offerte sospette devono essere verificate in contraddittorio.
L'offerta bassa e dunque sospetta di anomalia, non puo' aprioristicamente essere penalizzata mediante l'attribuzione di un punteggio basso, ovvero, il che è lo stesso, appiattendola con un punteggio similare rispetto a quello attribuito per offerte con ribassi di gran lunga inferiori. Ad essa va dato il punteggio che merita in quanto offerta bassa, e poi va verificata e penalizzata con l'esclusione solo se ed in quanto anomala. Un meccanismo che a priori attribuisca un basso punteggio ad un'offerta molto bassa, penalizza a priori un'offerta bassa, senza alcuna verifica di effettiva anomalia (Cons. St., sez. VI, 3 giugno 2009 n. 3404).
Neppure puo' ritenersi che la clausola in contestazione tragga fondamento dall'art. 83, comma 2, d.lgs. n. 163/2006, laddove autorizza la fissazione di soglie per l'attribuzione di punteggi. Invero tale disposizione, pur consentendo soglie di ponderazione, e relativi punteggi, impone che vi sia un adeguato scarto tra il punteggio della soglia e quello massimo relativo all'elemento cui si riferisce la soglia. E comunque l'art. 83, comma 2, non autorizza la determinazione di soglie basate su medie calcolate sulle offerte in gara, che si prestano a palesi distorsioni (Cons. St., sez. VI, 3 giugno 2009 n. 3404).
ESPOSIZIONE METODO DI VALUTAZIONE OVE I CRITERI DEL BANDO SIANO ECCESSIVAMENTE AMPI
La sindacabilita', da parte del Giudice Amministrativo, della discrezionalita' esercitata dall'Amministrazione in sede di valutazione dell'offerta tecnica è limitata al controllo formale dell'iter logico seguito, esulando dai compiti del giudice il riesame delle autonome valutazioni da essa effettuate.
Quanto all'assunto secondo cui la commissione avrebbe integrato i criteri di valutazione dell'offerta tecnica introducendo nuovi elementi di valutazione di cui il bando era privo, anch'esso è infondato. In realta' la commissione si è limitata ad esporre il metodo che avrebbe utilizzato per valutare le offerte tecniche laddove i criteri del bando erano eccessivamente ampi, si' da circoscrivere la propria discrezionalita' nella (successiva) attribuzione del punteggio, fornendo sostanzialmente - mettendo in evidenza i fattori che sarebbero stati considerati - gli elementi della motivazione dei propri giudizi. Si tratta, pertanto, di un'operazione preventiva che ha aumentato la trasparenza della procedura: la tesi della ricorrente secondo cui l'indicazione degli elementi presi in considerazione per ciascuno dei criteri si sarebbe tradotta in una integrazione dei criteri posti dal bando è suggestiva, ma a essa va opposto che l'operazione compiuta dalla commissione ha un altro e piu' semplice significato, quello di formalizzare le operazioni retrostanti ai giudizi che sarebbero stati formulati. Del resto è plausibile ritenere che, se la commissione non avesse operato in questo modo, la ricorrente avrebbe denunciato la violazione dell'obbligo di motivazione dei giudizi. D'altra parte le regole poste dall'articolo 83 del codice degli appalti non sono espressione di una sorta di generico sfavore verso le commissioni di gara e dell'esigenza di comprimere, se non di neutralizzare, ogni margine di discrezionalita' delle loro valutazioni, ma esprimono, invece, l'esigenza che ogni concorrente sia in grado di formulare la propria offerta nella consapevolezza degli elementi che saranno valutati, essendo escluso - a garanzia della parita' di trattamento - che la valutazione possa avvenire in base a circostanze che, se fossero state note al momento della sua predisposizione, avrebbero influito sul suo contenuto, situazione che neppure è ipotizzato si sia verificata nel caso all'esame.
CRITERI VALUTAZIONE OFFERTA - POTERI COMMISSIONE - CRITERI MOTIVAZIONALI
Le determinazioni assunte dalla commissione giudicatrice della gara non si sono tradotte nella creazione di sotto criteri rispetto alle previsioni contenute nel bando di gara, con la corrispondente assegnazione di un punteggio specifico o nella diversa valutazione di un elemento ritenuto prevalente rispetto ad altri, bensi' in una mera specificazione dei criteri motivazionali gia' evincibili dal contenuto della lex specialis.
Risulta dunque come la commissione si sia sostanzialmente limitata a dettagliare quanto gia' emergente dai criteri contenuti nel bando, scomponendo, per cosi' dire, la voce complessiva nelle sotto fasi che la articolano, senza con cio' tuttavia violare i principi che presidiano l'attivita' delle commissioni di gara, non alterandosi gli elementi di valutazione che conducono alla predisposizione dell'offerta tecnica da parte dei concorrenti.
DIFFERENZA TRA REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE
Questo Consiglio, conformemente del resto alla pertinente giurisprudenza comunitaria, ha affermato che costituisce principio generale regolatore delle gare pubbliche quello che vieta la commistione fra i criteri soggettivi di prequalificazione e quelli oggettivi afferenti alla valutazione dell'offerta ai fini dell'aggiudicazione.
Detto canone operativo, che affonda le sue radici nell'esigenza di aprire il mercato premiando le offerte piu' competitive ove presentate da imprese comunque affidabili, unitamente al canone di par condicio che osta ad asimmetrie pregiudiziali di tipo meramente soggettivo, trova in definitiva il suo sostanziale supporto logico nel bisogno di tenere separati i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara da quelli che invece attengono all'offerta e all'aggiudicazione (in tal senso, ex plurimis: Cons. Stato, VI, 20 ottobre 2010, n. 7587; id., V, 8 settembre 2010, n. 6490; id., V, 21 maggio 2010, n. 3208).
Ora, non puo' negarsi che la giurisprudenza degli anni piu' recenti ha applicato il richiamato principio in modo non meccanicistico, temperandone la portata applicativa quante volte il singolo requisito di partecipazione, pur se coinvolgente le caratteristiche soggettive dell'offerente, sia nondimeno idoneo ad essere apprezzato quale garanzia della prestazione del servizio secondo le modalita' prospettate nell'offerta, come elemento, cioè, incidente sulle modalita' esecutive dello specifico servizio e quindi come parametro afferente alle caratteristiche oggettive dell'offerta (in tal senso: Cons. Stato, VI, 15 dicembre 2010, n. 8933).
Tuttavia, non si ritiene che nel caso di specie la legittimita' della richiamata prescrizione della lex specialis potesse essere affermata alla luce del richiamato orientamento. Al contrario, il complesso dei pertinenti elementi conferma che la clausola in questione concernesse le qualita' soggettive dell'offerente e solo in modo mediato fosse idonea a fornire elementi utili in ordine alle modalita' in cui il servizio di progettazione sarebbe stato svolto.
CRITERI VALUTAZIONE OFFERTA - LIMITATA DISCREZIONALITA' PA - ILLEGITTIMO COMPORTAMENTO PA
Deve essere ricordato al riguardo come per il sistema di scelta, riferito all’offerta economicamente piu' vantaggiosa, il citato codice degli appalti riduca fortemente la discrezionalita' della Commissione aggiudicatrice nella specificazione dei criteri, escludendo ogni facolta' della medesima di integrare il bando, in quanto dovrebbe essere quest’ultimo a prevedere e specificare eventuali sotto-criteri di valutazione; puo' invece ritenersi ammesso che la medesima Commissione fissi la metodologia di attribuzione dei punteggi, per rendere piu' trasparente il proprio apprezzamento, a garanzia della par condicio dei concorrenti; la mancata fissazione dei criteri motivazionali, d’altra parte, non inficia l’operato della medesima Commissione, ove quest’ultima fornisca comunque un’argomentata motivazione circa i giudizi formulati (cfr. in tal senso, per il principio, Cons. St., sez. V, 8.9.2008, n. 4271, 11.5.2010, n. 2826, 13.7.2010, n. 4502, 1.10.2010, n. 7256, 28.2.2011, n. 1255; Cons. St., sez. VI, 28.1.2009, n. 489).
Ove fosse stata ravvisata l’inutilizzabilita' di tutti i parametri prefissati, in presenza di offerte-base uguali, l’unica soluzione corretta sarebbe stata infatti la reiterazione della gara, in nessun modo potendosi ammettere che l’assegnazione di punteggio ai singoli ITEM identificati dal bando fosse operata con scelte “a formazione progressiva” della Commissione aggiudicatrice, per quanto riguarda gli elementi di valutazione da ritenere, come si legge nell’appello, “necessari in funzione della complessita' dell’appalto da assegnare”.
A norma del ricordato art. 83 D.Lgs. n. 163/06, pertanto, le decisioni della predetta Commissione appaiono illegittime in quanto –tenuto conto dei principi interpretativi in precedenza esposti –risultano seguiti criteri almeno in parte non definiti nel bando di gara, con conseguente possibile sussistenza di elementi che, se fossero stati noti, come previsto,prima della redazione delle offerte, avrebbero potuto influenzare la preparazione delle stesse (cfr. anche, a quest’ultimo riguardo, Cons. St., sez. V, 13.7.2010, n. 4502).
VALUTAZIONE OFFERTE - POTERI DELLA COMMISSIONE - FISSAZIONE PUNTEGGI A POSTERIORI - ILLEGITTIMITA'
A norma del vigente articolo 83, quarto comma, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, “Il bando per ciascun criterio di valutazione prescelto prevede, ove necessario, i sub - criteri e i sub - pesi o i sub - punteggi. Ove la stazione appaltante non sia in grado di stabilirli tramite la propria organizzazione, provvede a nominare uno o piu' esperti con il decreto o la determina a contrarre, affidando ad essi l'incarico di redigere i criteri, i pesi, i punteggi e le relative specificazioni, che verranno indicati nel bando di gara”.
L’originaria formulazione è stata appositamente modificata dall'articolo 1, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 11 settembre 2008 n. 152, che ha abrogato il periodo “La commissione giudicatrice, prima dell'apertura delle buste contenenti le offerte, fissa in via generale i criteri motivazionali cui si atterra' per attribuire a ciascun criterio e subcriterio di valutazione il punteggio tra il minimo e il massimo prestabiliti dal bando”. In questa sede non è necessario ripercorrere le vicende di tale disposizione e il dibattito che su di essa si è sviluppato (all’uopo è sufficiente richiamare il percorso motivazionale della sentenza del T.A.R. Toscana, Sezione seconda, 24 novembre 2010 n. 6619), considerata la palese illegittimita' dell'operato della commissione. Infatti, non solo in base alla formulazione attuale dell'articolo 83 è inibita alla commissione qualunque attivita' che possa configurarsi come integrazione della lex specialis, ma anche prendendo a parametro l'originario comma quarto dell'articolo 83 la fissazione di veri e propri sub-criteri, con analitico punteggio (e non gia' di meri criteri motivazionali di tipo esplicativo), doveva a rigore allora (e ancor piu' oggi) essere esclusa. In definitiva, di fatto, è stata determinata a posteriori una ponderazione degli elementi dell'offerta che, se conosciuta al momento della preparazione delle offerte, avrebbe potuto influenzare la detta preparazione; con cio' violando i principi di parita' di trattamento, di non discriminazione e di trasparenza (Corte di giustizia CE, Sez. II, 24 novembre 2005, in C-331/04)
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE - DIFFERENZE ED EFFETTI
Il criterio dell’offerta economicamente piu' vantaggiosa implica la necessita' per il seggio di gara di compiere valutazioni tecnico-discrezionali in ordine alla bonta' delle offerte, valutazioni che sono viceversa precluse nel caso in cui la legge di gara preveda il criterio “automatico” di aggiudicazione del prezzo piu' basso.
Conseguentemente la cd. “normalizzazione” delle offerte operata nella presente fattispecie dalla Commissione di gara rappresenta una non dovuta valutazione tecnico-discrezionale, sul piano qualitativo e quantitativo, delle offerte proposte che in base alla lex specialis di gara andavano considerate unicamente alla luce del parametro del prezzo piu' basso.
A tal riguardo, si rammenta che il criterio dell’offerta economicamente piu' vantaggiosa e quello del prezzo piu' basso costituiscono sistemi di aggiudicazione ontologicamente distinti, si' da comportare una differente disciplina di gara, la quale trova giustificazione nel fatto che l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente piu' vantaggiosa implica - come detto - l’esercizio di un adeguato potere di scelta tecnico-discrezionale, mentre al criterio del prezzo piu' basso consegue una scelta di carattere sostanzialmente automatico da effettuare mediante il mero utilizzo dei tassativi parametri prescritti dal lex specialis di gara.
PREGRESSA ESPERIENZA COME CRITERIO DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA - LIMITI
Il potere discrezionale dell'amministrazione appaltante di determinare le regole della gara e, in specie, di introdurre requisiti di partecipazione alla gara, oggettivi e/o soggettivi – ulteriori e maggiormente selettivi rispetto a quelli stabiliti dalle norme – incontra il limite del rispetto del principio di proporzionalita' e di ragionevolezza; in tal modo i requisiti non devono restringere indebitamente l’accesso alla procedura e devono essere giustificati da specifiche esigenze imposte dal peculiare oggetto dell'appalto (T.A.R. Sardegna, sez. I – 12/10/2010 n. 2293).
La peculiarita' del servizio, e la giusta aspirazione ad elevati standard di qualita' ed efficienza, non giustifica ne' la previsione di un livello di fatturato del tutto sproporzionato (nove volte superiore a quello oggetto di gara), ne' la sua limitazione allo specifico settore di gara (ristorazione scolastica), quando è noto che i medesimi requisiti di esperienza e professionalita' possono essere maturati in settori del tutto affini o comunque sovrapponibili, come ad es. la ristorazione collettiva socio-sanitaria.
Quanto all’esperienza pregressa, è vero che la recente giurisprudenza ammette che l’utilizzo di tale elemento come criterio (non esclusivo) di valutazione dell’offerta appare ragionevole, in quanto da un lato valorizza un indicatore di presumibile qualita' del servizio che verra' prestato, e dall’altro consente di ampliare la concorrenza, non escludendo a priori quanti tale requisito non posseggano (cfr. T.A.R. Lombardia Brescia, sez. II – 21/1/2011 n. 140); tuttavia nella fattispecie la prescrizione è illogicamente stringente, poiche' valorizza soltanto le Aziende che negli ultimi 5 anni hanno prestato il servizio entro un raggio di 15 Km.
Detta clausola è lesiva dei valori di concorrenza e parita' di trattamento tra operatori economici e non è supportata da un interesse pubblico pregnante, dal momento che anche le imprese che operano in diversi contesti territoriali ben possono aver maturato esperienze significative e qualificanti
RIMODULAZIONE PUNTEGGIO IN SEDE DI GARA - EFFETTI
Sussiste la illegittimita' dell’atto annullato […]. Infatti l’esame del verbale di gara […] evidenzia come la commissione prima dell’apertura delle buste contenenti le offerte abbia proceduto a rimodulare ed integrare le previsioni del capitolato di gara inerenti il punteggio da assegnare, ad esempio stabilendo che i 15 punti che il capitolato assegnava alla valutazione degli anni continuativi di vita dell’impresa e all’esperienza maturata siano attribuiti 5 in funzione degli anni di attivita' dei concorrenti e 10 in funzione dell’esperienza maturata in forniture simili. In tal modo la commissione ha modificato pero' le regole di gara, facolta' che gli è preclusa, in particolare dopo che il d.lgs. n. 152 del 2008 ha modificato l’art. 83 del d.lgs. n. 163 del 2006 abrogando la norma che consentiva alla commissione giudicatrice di fissare in via generale criteri motivazionali di assegnazione dei punteggi.
MOTIVAZIONE ATTRIBUZIONE PUNTEGGI
Anche se le modifiche recate all’articolo 83 del d.lgs. cit. da parte del d.lgs. 152/2008, in adempimento delle direttive comunitarie e della sentenza della Corte di Giustizia Ce del 24 gennaio 2008, in C-532/06, hanno limitato la discrezionalita' della commissione di gara nel fissare i criteri motivazionali demandando al bando (o alla lettera di invito) la massima specificazione dei sub criteri, sub pesi e sub punteggi, cio' non elimina, ma al contrario, accresce l’intensita' dell’onere motivazionale da parte della commissione di gara in ordine alla corretta attribuzione dei punteggi stessi, in omaggio al principio della massima trasparenza e della par condicio.
SUB CRITERI VALUTAZIONE OFFERTA NON STABILITI NEL BANDO - EFFETTI
Come noto a seguito della soppressione dell’ultimo periodo del comma 4 dell’art. 83, operata dall’art. 1 comma 1 lett. u) del D Lgs n. 152/08, peraltro a seguito di apertura di procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia ad opera della Commissione CE (procedura n. 2007/2309), la commissione giudicatrice, prima dell’apertura delle buste contenenti le offerte, non puo' piu' fissare in via generale i criteri motivazionali cui si atterra' per attribuire a ciascun criterio di valutazione il punteggio tra il minimo e il massimo prestabiliti dal bando. Infatti la Commissione CE ha ritenuto detta norma in contrasto con le direttive comunitarie, dalle quali emerge l’esigenza che i criteri di aggiudicazione dell’appalto nonche' la ponderazione relativa a tali criteri e il loro ordine d’importanza siano tutti stabiliti nel bando (TAR Toscana sez. I 7.12.2010 n. 6717; Consiglio di Stato sez.V 1.10.2010 n. 7256; Corte di Giustizia CE 24 gennaio 2008 proc. C-532/2006).
OEPV - CRITERI MOTIVAZIONALI - DISCREZIONALITA'
Con la (..) novella – del d.lgs. 152 del 2008- si è (..) abrogata, in ossequio ai principi di trasparenza imposti dalla sovraordinata normativa comunitaria, la disposizione che assegnava alla Commissione giudicatrice, prima dell’apertura delle buste contenenti le offerte, la fissazione, in via generale, dei criteri motivazionali cui attenersi, in sede di attribuzione a ciascun criterio e subcriterio di valutazione dei punteggi tra il minimo e il massimo prestabiliti dal bando (T.A.R. Abruzzo L’Aquila, sez. I, 7 aprile 2011, n. 182). In altri termini, il legislatore, con la previsione dell’art. 83 comma 4, del codice dei contratti pubblici, ha effettuato una scelta che trova giustificazione nell’esigenza di ridurre gli apprezzamenti soggettivi della commissione giudicatrice, garantendo in tale modo l’imparzialita' delle valutazioni nella essenziale tutela della “par condicio” tra i concorrenti, i quali sono messi in condizione di formulare un’offerta che consenta di concorrere effettivamente alla aggiudicazione del contratto in gara (Consiglio Stato, sez. III, 22 marzo 2011, n. 1749).
OEPV - DISCREZIONALITA' TECNICA PA NELLA FISSAZIONE DI SOTTO CRITERI
La scelta dei criteri piu' adeguati per l'individuazione dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa costituisce espressione tipica della discrezionalita' della stazione appaltante e, impingendo nel merito dell'azione amministrativa, è sottratta al sindacato di legittimita' del Giudice amministrativo, tranne che, in relazione alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, non sia manifestamente illogica, arbitraria, ovvero macroscopicamente viziata da travisamento di fatto (Consiglio Stato, sez. V, 16 febbraio 2009, n. 837; Consiglio Stato , sez. V, 19 novembre 2009 , n. 7259).
Anche la fissazione di sotto criteri da parte del bando rientra nella discrezionalita' tecnica della stazione appaltante. Non sussiste, infatti, alcun obbligo in capo alla stazione appaltante di fissazione di sub-criteri, atteso il disposto dell'art. 83 comma 4, d.lg. n. 163 del 2006 (cd. codice dei contratti pubblici), che non prevede necessariamente l'esercizio di alcun obbligatorio esercizio di tale facolta', alla quale puo' ricorrersi solo "ove necessario" (T.A.R. Lombardia Milano, sez. I, 11 agosto 2010, n. 3913).
La modifica del terzo correttivo è derivata da procedura di infrazione della Commissione proprio perche' la norma attribuiva una eccessiva discrezionalita' alla Commissione; è evidente, dunque, che la Commissione, davanti a tali circostanze, non avrebbe potuto procedere ad individuare ulteriori sottocriteri (cfr. CdS, Sez. III, n. 1749 del 2011 per cui l'art. 83 comma 4 del codice dei contratti pubblici nello stabilire che il bando di gara, per ciascun criterio di valutazione prescelto, puo' prevedere, ove necessario, sub-criteri e sub-pesi o sub-punteggi, ha effettuato una scelta che trova giustificazione nell'esigenza di ridurre gli apprezzamenti soggettivi della commissione giudicatrice, garantendo in tale modo l'imparzialita' delle valutazioni nella essenziale tutela della par condicio tra i concorrenti, i quali sono tutti messi in condizione di formulare un'offerta che consenta di concorrere effettivamente alla aggiudicazione del contratto in gara).
La giurisprudenza è costante nel ritenere che, nelle gare pubbliche da aggiudicarsi sulla base del criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, non sia necessaria una motivazione diffusa e puntuale, quando la presenza di precostituiti ed analitici criteri di valutazione dei progetti consenta di ricostruire le valutazioni poste in essere dalla Commissione di gara in sede di attribuzione dei punteggi sia in ordine al profilo tecnico che in merito all'aspetto economico (Consiglio Stato , sez. V, 09 dicembre 2008, n. 6115).
CRITERI MOTIVAZIONALI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA - LIMITI
Sulla base della semplice lettura della norma in questione, la commissione giudicatrice non poteva dunque procedere all’individuazione di sub-criteri, sub-pesi e sub-punteggi potendo solo fissare “criteri motivazionali”. In tal senso si era espressa la giurisprudenza amministrativa rilevando l’illegittimita' di un bando di gara di un appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa che prevedeva il potere della Commissione giudicatrice di suddividere i criteri in dettagliati sottopunteggi; tale potere, sia pur ammesso nella disciplina ante codice, risultava precluso dalle disposizioni innovative dell'art. 83 del codice dei contratti, il quale gia' allora prevedeva che dovesse essere il bando a individuare i sub-criteri, i sub-pesi ed i sub-punteggi, eliminando in proposito ogni margine di discrezionalita' in capo alla Commissione giudicatrice (T.A.R. Emilia Romagna Parma, 28 maggio 2007 , n. 385). Sulla base del testo dell'art. 83 d.lg. n. 163 del 2006 - oltre che della giurisprudenza della Corte di giustizia Ce - doveva considerarsi quindi in ogni caso inibito alle commissioni aggiudicatrici di enucleare sub-voci, per l'attribuzione di punteggi indicati dal bando o dalla lettera invito solo con riguardo a macro-voci generiche (T.A.R. Calabria Reggio Calabria, sez. I, 04 settembre 2007, n. 883).
CRITERI VALUTAZIONE OFFERTA - ILLEGITTIMA INTEGRAZIONE DA PARTE DELLA COMMISSIONE
La previsione dell’art. 83, co. 4, seconda parte, non consente affatto alla commissione di integrare i criteri di valutazione definiti dal bando. Qui basta aggiungere che la stessa previsione attiene, pertanto, alle modalita' di esternazione del percorso motivazionale delle valutazioni rimesse alla medesima commissione, ossia la preventiva fissazione dei criteri motivazionali “è da intendere quale passaggio attraverso cui la commissione assolve al piu' esteso obbligo motivazionale sulla stessa gravante in sede di valutazione dell’offerta”, con la conseguenza che “la mancata fissazione dei criteri motivazionali non inficia l’operato della commissione allorche' la stessa attenda (…) ad una argomentata esplicitazione delle ragioni sottese ai giudizi formulati con riferimento alle offerte”; tanto perche' “la ratio dell’art. 83, co. 4, d.lgs. n. 163/2006, in uno alla valorizzazione del principio del raggiungimento dello scopo, non consentono di pervenire ad esiti interpretativi differenti” (cfr. Cons. St., sez. VI, 28 gennaio 2009 n. 489, richiamata da controparte).
Inoltre, al contrario di quanto sostenuto dall’appellante, la lex specialis della gara non era affatto generica circa gli elementi da apprezzarsi in sede di valutazione di ciascuno dei due sub-criteri in cui ha ripartito il criterio valutativo della qualita', avendoli puntualmente elencati proprio – come gia' detto - quali criteri motivazionali del giudizio globale relativo al sub-criterio e non singolarmente valutativi. Del resto, non si vede in che cosa avrebbero dovuto consistere i criteri motivazionali che la commissione giudicatrice avrebbe dovuto elaborare, ulteriori rispetto ai ripetuti elementi.
COMMISSIONE GIUDICATRICE - ATTRIBUZIONE PUNTEGGI - DISCREZIONALITA'
La giurisprudenza comunitaria ha affermato che "per garantire il rispetto dei principi di parita' di trattamento e di trasparenza, occorre che tutti gli elementi presi in considerazione dall''amministrazione aggiudicatrice per identificare l''offerta economicamente piu' vantaggiosa e, se possibile, la loro importanza relativa siano noti ai potenziali concorrenti al momento della preparazione delle loro offerte" (Corte di Giustizia Sez. I 24.11.2005, n. 331, punto n. 24). Il rilevo comunitario della giurisprudenza citata, e il suo richiamo ai principi di parita' di trattamento e di trasparenza, comportano la sua applicabilita' alle procedura di affidamento, anche a prescindere dall’esatta determinazione degli articoli del codice dei contratti ad essa applicabili. Peraltro, la lettera u) del comma 1 dell’art. 1 del D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152, ha soppresso il comma 4 dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/06, nella parte in cui consentiva alla commissione giudicatrice prima dell’apertura delle buste contenenti le offerte, di fissare in via generale “i criteri motivazionali cui si atterra' per attribuire a ciascun criterio e subcriterio di valutazione il punteggio tra il minimo e il massimo prestabiliti dal bando”.
INDICAZIONE SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE DOPO IL TERMINE DI SCADENZA DELLE MEDESIME - EFFETTI
L’art. 83 del Codice appalti, con riferimento alle gare da affidarsi con il criterio dell’offerta economicamente piu' vantaggiosa, stabilisce che il bando di gara deve elencare i criteri di valutazione e precisare la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi (comma 2) e che anche gli eventuali sub criteri, sub pesi o sub punteggi, relativi a ciascun criterio, devono essere contenuti nel bando (comma 4). Inoltre, va ricordato che la facolta', attribuita alla Commissione giudicatrice dal citato comma 2, di fissare, prima dell’apertura delle buste contenenti le offerte, i criteri motivazionali cui si sarebbe attenuta per attribuire a ciascun criterio e sub criterio di valutazione il punteggio tra il minimo e il massimo prestabiliti dal bando, non è piu' prevista, in quanto il relativo periodo è stato soppresso dall’art. 1, comma 1, lett. u), del D. Lgs. 11 settembre 2008, n. 152. In ogni caso, gia' prima di tale modifica, la Corte di Giustizia aveva piu' volte affermato che “per garantire il rispetto dei principi di parita' di trattamento e di trasparenza, occorre che tutti gli elementi presi in considerazione dall’amministrazione aggiudicatrice per identificare l’offerta economicamente piu' vantaggiosa siano noti ai potenziali concorrenti al momento della preparazione delle loro offerte” (Corte CE, sentenza 24 novembre 2005 in causa C-331/04; nello stesso senso v. anche Corte CE, sentenze 25 aprile 1996, causa C-87/94, Commissione/Belgio, e 12 dicembre 2002, causa C-470/99, Universale-Bau).
Cio' non si è verificato nella procedura concorsuale di cui trattasi: al momento della predisposizione dell'offerta le concorrenti non erano a conoscenza che l’assenza di dato sub criterio avrebbe comportato l’automatica esclusione dalla gara. Quel sub criterio di valutazione, infatti, è stato fissato dalla Commissione di gara solamente dopo che il termine di presentazione delle offerte era gia' scaduto.
Pertanto, in violazione dei principi di trasparenza ed effettiva concorrenzialita' fatti propri anche dall'ordinamento comunitario, la ditta non è stata posta nelle condizioni di conoscere tutti gli elementi indispensabili per la redazione di un'offerta concretamente rispondente alle esigenze dell'Amministrazione.
DIVIETO DI INSERIMENTO DI NUOVI SUB CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA
Il Collegio deve precisare che in base all’articolo 83, comma 4 (come modificato dal d.lgs 11 settembre 2008 n. 152) alla competenza della Commissione di gara puo' essere devoluta un'attivita' meramente interpretativa degli eventuali sottocriteri di valutazione indicati nella lex specialis di gara (cfr. sul punto T.A.R. Veneto, I, 15 settembre 2009 n. 2404 che sottolinea come i rilievi comunitari mossi al previgente comma 4 dell’articolo 83 cit. per denunciare la sostanziale sua difformita' dal testo dell'art. 53 della direttiva 2004/18/CE, evidenzino la mancanza di alcuno specifico potere per l'organo giudicante della gara).”
Al riguardo, il Collegio deve richiamare le risultanze della verificazione tecnica disposta per appurare se le attivita' della commissione di gara abbiano determinato, o meno, l’introduzione di nuovi criteri di valutazione delle offerte.
SERVIZIO IN ECONOMIA - REGOLE DELLA SA SULL'INDIZIONE DELLA GARA
L’applicabilita' del regime dell’affidamento in economia possa privare l’amministrazione della facolta' , in ragione delle peculiarita' delle prestazioni da richiedere, di ricorrere alle procedure aperte regolate dal codice dei contratti pubblici applicando quelle regole che , comunque, gli articoli 121 e, per gli appalti di servizi, 124 del codice impongono anche agli appalti sotto soglia comunitaria.
Sebbene, in astratto, data l’entita' del servizio, effettivamente la Pubblica amministrazione avrebbe potuto seguire le regole dell’affidamento dei servizi in economia di cui all’art. 125 del codice dei contratti pubblici, mediante procedura negoziata, tuttavia essa ha indetto una procedura aperta con il sistema dell’offerta economicamente piu' vantaggiosa regolata dall’art. 83 d.lgs. n. 163 del 2006 alle cui regole la selezione si deve pertanto uniformare.
In conclusione, nel caso di specie, appare legittima la scelta della Stazione Appaltante di affidare il servizio in oggetto, mediante procedura aperta e con il sistema dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, pur avendo potuto seguire le regole dell'affidamento dei servizi in economia di cui all'art. 125 del codice dei contratti pubblici.
OBBLIGO SPECIFICAZIONE CRITERI E SOTTOCRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTA
La disposizione di cui al quarto comma dell'articolo 83 del Dlgs 163/2006 sembra portare all'estremo la limitazione della discrezionalita' della Commissione nella specificazione dei criteri, escludendone ogni facolta' di integrare il bando, e quindi facendo obbligo a quest'ultimo di prevedere e specificare gli eventuali sottocriteri (ne consegue, ad esempio, l'illegittimita' di una lex specialis che, pur richiamando il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, nulla preveda in ordine agli elementi dell'offerta da considerare ed all'attribuzione dei punteggi).
In sintesi e conclusivamente puo' affermarsi che l'esigenza di non lasciare spazi di discrezionalita' valutativa ai commissari, quando l'appalto è affidato al criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, è affrontata oggi dall'art. 83 del Codice dei contratti pubblici che, fin dalla formulazione del bando di gara, impone che questo stabilisca i criteri di valutazione dell'offerta, elencati a titolo esemplificativo dalla lett. a) alla lett. n), precisando anche la ponderazione e cioè il valore o la rilevanza relativa attribuita a ciascuno di essi, anche mediante una soglia, espressa con un valore numerico determinato, in cui lo scarto tra il punteggio della soglia e quello massimo relativo all'elemento cui la soglia si riferisce deve essere adeguato. La norma impone ancora che sia sempre il bando a prevedere, ove necessario, per ciascun criterio di valutazione prescelto, i sub-criteri e i sub-pesi o i sub-punteggi.
Nel caso di specie, la intervenuta fissazione nel disciplinare di gara dei singoli criteri di valutazione deve ritenersi legittima, avuto riguardo alla articolazione interna di questi ed al relativo dettaglio degli elementi oggetto di valutazione.
Com'è noto, nelle procedure per l'aggiudicazione di una gara pubblica con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, la valutazione dell'offerta tecnica puo' essere considerata correttamente effettuata, mediante l'attribuzione di un mero punteggio numerico, allorquando nel bando di gara siano stati preventivamente e puntualmente prefissati, come nel caso di specie, dei criteri sufficientemente dettagliati, con la individuazione del punteggio minimo e massimo attribuibile alle specifiche singole voci e sottovoci comprese nel paradigma di valutazione e costituenti i diversi parametri indicatori della valenza tecnica dell'offerta; per cui ciascun punteggio è correlato ad un parametro tecnico-qualitativo precostituito, in grado di per se' di dimostrare la logicita' e la congruita' del giudizio tecnico espresso dalla commissione giudicatrice, al punto da non richiedere una ulteriore motivazione, esternandosi in tal caso compiutamente il giudizio negli stessi punteggi e nella loro graduatoria (cfr. T.A.R. Puglia Lecce, sez. III, 11 luglio 2009, n. 1810; TAR Lazio, 4 novembre 2009, n. 10828).
VALUTAZIONE OFFERTA - VALUTAZIONE ELEMENTI DI NATURA SOGGETTIVA
Il Collegio non ignora l’orientamento espresso anche di recente dal Consiglio di Stato, secondo il quale la normativa europea e nazionale esprime un “divieto di commistione fra i criteri soggettivi di pre-qualificazione e quelli oggettivi afferenti alla valutazione dell'offerta ai fini dell'aggiudicazione, in funzione dell'esigenza di aprire il mercato, premiando le offerte piu' competitive ove presentate da imprese comunque affidabili, nonche' in applicazione del canone della par condicio, ostativo ad asimmetrie pregiudiziali di tipo meramente soggettivo, con la conseguente necessita' di tenere separati i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara da quelli che invece attengono all'offerta e all'aggiudicazione”: cosi' fra le molte la recente C.d.S. sez. V 21 maggio 2010 n°3208. Sempre il Collegio peraltro ritiene che tale regola vada intesa in modo corretto, e non assoluto e incondizionato. In linea di principio, puo' anzitutto contestarsi che una rigida separazione fra requisiti soggettivi ed oggettivi, che riservi ai primi la disciplina della partecipazione alla gara e solo ai secondi la valutazione dell’offerta sia di per se' garante di una maggiore apertura del mercato. Infatti, prevedere un dato requisito soggettivo come necessario alla partecipazione impedisce in radice a chi non lo possegga di presentare una qualsiasi offerta, la' dove lo stesso requisito, ove applicato alla valutazione dell’offerta stessa, potrebbe permettere a chi ne è sprovvisto di prevalere facendo leva su altri aspetti della stessa. Un’interpretazione della normativa che consentisse di riferire alla valutazione dell’offerta un elemento soggettivo che secondo logica potesse avere sulla stessa un’influenza sarebbe quindi non irragionevole. La stessa decisione di appello appena citata, del resto, contiene una serie di precisazioni, in quanto prosegue affermando che “spesso il filo che separa il canone oggettivo di valutazione dell'offerta ed il requisito soggettivo delle imprese concorrenti è particolarmente sottile, attesa la potenziale idoneita' dei profili di organizzazione soggettiva a riverberarsi sull'affidabilita' e sull'efficienza dell'offerta e, quindi, della prestazione. Tale commistione inestricabile, che rende in concreto non pertinente il principio astratto… viene, segnatamente, in rilievo quante volte la lex specialis valorizzi non gia' i requisiti soggettivi in se' intesi, bensi' quei profili soggettivi diretti a riverberarsi in modo specifico sull'espletamento dell'attivita' appaltata”: in senso conforme, sempre con riferimento ad appalti di servizi, C.d.S. sez. V 12 giugno 2009 n°3716. In tal senso, anche nella giurisprudenza della Sezione, sentenza sez. II 4 febbraio 2010 n°402, si è osservato che in casi particolari la pregressa esperienza dell’operatore puo' valere come indicatore anticipato della qualita' del servizio che si andra' a ricevere.
E’ legittima la previsione del bando che assegna un punteggio al curriculum aziendale e all’affidabilita' con riguardo particolare alle “attivita' svolte in ambiente scolastico”.
SERVIZI ALLEGATO IIB - PUNTEGGIO SUL RIBASSO PERCENTUALE E NON SUL PREZZO ASSOLUTO
La gara in parola concerne i servizi socio-assistenziali, inclusi nell’all. II B del codice dei contratti pubblici, come tali non soggetti, ai sensi del disposto dell’art 20 della medesima normativa, all’applicazione dell’art. 83 del codice, e segnatamente all’applicazione delle metodologie di valutazione dell’offerta economicamente vantaggiosa dettate dalle normative richiamate dall’ultimo comma di detta ultima prescrizione (DPCM 13 marzo 1999, n. 117 e DPCM 18 novembre 2005).
Giova rammentare che, secondo un consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale, l'Amministrazione aggiudicatrice puo' scegliere gli elementi di valutazione dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, nel rispetto dei principi di proporzionalita', ragionevolezza e non discriminazione” (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, Sez. V, 11 gennaio 2006, n. 28). Ne deriva che, in sede di applicazione del criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, non è illegittima la valutazione dell'elemento prezzo con criterio matematico, a patto che esso sia reso trasparente ed intellegibile e che sia caratterizzato dalla proporzionalita'.
Nella specie il rispetto dei canoni della trasparenza e dell’intellegibilita' è assicurato dall’inequivoca formulazione del disciplinare di gara che metteva le imprese nelle condizioni di calibrare l’offerta nella piena consapevolezza degli effetti derivanti dall’applicazione della formula matematica prescelta.
La Sezione reputa, altresi', che il criterio in parola superi indenne il controllo di ragionevolezza, posto che la decisione di calibrare il punteggio per l’offerta economica in funzione del ribasso offerto, attribuendo il punteggio apicale al ribasso massimo e riconoscendo un punteggio proporzionalmente inferiore, nei sensi prima rammentati, ai ribassi meno consistenti, mira allo scopo di utilizzare integralmente il tetto dei quaranta punti spettante per il profilo economico e di incentivare i ribassi con un meccanismo di carattere premiale.
La decisione di differenziare i punteggi rapportando i ribassi e non i prezzi in senso assoluto risulta, quindi, espressione non irragionevole della lata discrezionalita' che compete, in assenza di vincoli normativi, alla stazione appaltante.
VALUTAZIONE VARIANTI IN SEDE DI OFFERTA - POTERE DISCREZIONALE DELLA PA
La previsione esplicita della possibilita' di presentare varianti in sede di offerta è oggi generalizzata dall'art. 76 del d.lgs. n. 163/06, per qualsivoglia appalto. La P.A. deve indicare, in sede di redazione del bando, se le varianti siano ammesse, ed in caso affermativo, identificarne i requisiti minimi, poiche', quando il sistema di selezione delle offerte è basato sul criterio economicamente piu' vantaggioso, la stazione appaltante ha maggiore discrezionalita', e sceglie il contraente valutando la complessita' dell'offerta proposta, onde nel corso del procedimento di gara potrebbero rendersi necessari degli aggiustamenti rispetto al progetto base elaborato dalla p.a.; invero, nell'ipotesi di offerta selezionata con il criterio del prezzo piu' basso, poiche' tutte le condizioni tecniche sono predeterminate al momento dell'offerta, non è mai ammessa la possibilita' di presentare varianti. In ogni caso, è insito nella scelta del criterio selettivo dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa che, anche in presenza di un progetto definitivo, sia consentito ai concorrenti proporre le variazioni migliorative, a patto che non si alterino i caratteri essenziali delle prestazioni richieste dal bando, per non ledere la par condicio.
In materia di specificazione dei criteri per la valutazione delle offerte, secondo quello dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, l'art. 83, c. 4, del d.lgs. n. 163/06, lascia ampia discrezionalita', alla commissione, nella suddivisione del punteggio da attribuire agli elementi costituenti l'offerta tecnica: tale discrezionalita' tecnico-amministrativa non potrebbe essere oggetto di sindacato giurisdizionale se non in presenza di particolari incongruenze. Il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, disciplinato dalla normativa comunitaria e nazionale, non presuppone necessariamente una puntualizzazione dei criteri di valutazione delle offerte, al punto tale da predeterminare in maniera rigida il giudizio sulle singole voci; invece, l'art. 83, d.lgs. n. 163/06, impone alla stazione appaltante di valutare le offerte secondo parametri attinenti all'oggetto dell'appalto sotto il profilo quantitativo e sotto il profilo qualitativo. In sede di valutazione dell'aspetto qualitativo, la stazione appaltante, al fine di identificare l'offerta economicamente piu' vantaggiosa, potrebbe considerare ogni singolo elemento del modello di servizio offerto, valutandone ogni concreta ed effettiva caratteristica e qualita', tra cui i servizi offerti in un altro appalto, connesso, con diretta incidenza rispetto a quello da aggiudicarsi, trattandosi pur sempre dell'aspetto qualitativo dell'offerta e dovendosi scegliere quella concretamente piu' vantaggiosa per la P.A.
OEPV - ATTRIBUZIONE MAGGIOR PESO PONDERALE ALL'ELEMENTO ECONOMICO - LIMITI
La scelta di attribuire il peso di due terzi circa all’elemento economico non appare ne' irragionevole ne' sproporzionata mentre il rilievo significativo al dato economico appare giustificato dalla decisione dell’amministrazione di farsi integralmente carico dell’onere di rimborso spettante al gestore uscente esonerando cosi' i partecipanti dall’obbligo di sostenere il relativo costo e coerente con il rilievo prima svolto circa le buone condizioni di manutenzione della rete.”
Invero, dal combinato disposto dell’art. 14 d.lgs. n.164/2000 e dell’art. 83 d.lgs. n. 163/2006 si desume che nessun vincolo sussiste in ordine ad una predeterminazione del valore ponderale dell’elemento qualita' e dell’elemento prezzo, ma è dato alla pubblica amministrazione esercitare la propria discrezionalita' in funzione delle condizioni concrete caratterizzanti la specifica procedura, garantendo i requisiti minimi di sicurezza degli impianti e delle strutture e gli ordinari interventi di manutenzione.
Non è stato infatti contestato che la rete e gli impianti fossero in buono stato di manutenzione e coprissero il territorio interessato dal servizio, tanto da comportare il rimborso da parte del Comune al vecchio gestore di oneri di notevole entita'. Alla stregua di tali elementi di fatto, considerati in concreto dall’amministrazione con valutazione che il Collegio ritiene esente da illogicita' o incongruita' , non possono essere ritenuti come vincolanti nemmeno i suggerimenti espressi dall’Autorita' dell’energia e dall’Autorita' Garante della Concorrenza in segnalazioni o pareri che affrontano la materia delle gare per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas in via generale e vanno necessariamente comparati con le circostanze concrete di cui l’amministrazione deve farsi carico.
Altrettanto sintomatica della logicita' e non distorsivita' della attribuzione dei pesi è la capacita' di un’offerta qualitativamente migliore di superare quella caratterizzata dal canone maggiore, dimostrata dalla prima aggiudicazione del servizio ad un’impresa (la Pomilia Gas, poi esclusa ) che non aveva offerto il canone piu' elevato.
Ne' puo' attribuirsi alla disposizione di cui all’art. 46 bis del D.L. n. 159/2007 l’introduzione di nuovi criteri che debbano guidare l’amministrazione nell’esercizio della discrezionalita' amministrativa quanto alla indicazione dei valori ponderali. La norma, infatti, non fa che ribadire i fattori da considerare nei bandi , dando rilievo “in maniera adeguata” – ossia coerente alle circostanze concrete della specifica procedura- alle condizioni economiche offerte ed in particolare a quelle a vantaggio dei consumatori, agli standard qualitativi e di sicurezza del servizio, ai piani di investimento e di sviluppo delle reti e degli impianti.
PRINCIPI DI CONTINUITÀ E CONCENTRAZIONE DELLE OPERAZIONI DI GARA
In base a piani principi, al fine di assicurare imparzialita', pubblicita', trasparenza e speditezza all’azione amministrativa, le sedute di una commissione di gara devono ispirarsi al principio di concentrazione e di continuita' . In particolare, le operazioni di esame delle offerte tecniche ed economiche devono essere concentrate in una sola seduta, senza soluzione di continuita', al precipuo fine di scongiurare possibili influenze esterne ed assicurare l’assoluta indipendenza di giudizio dell’organo incaricato della valutazione (Cons. St. Sez. VI, 16.11.2000, n.6128). Il principio di continuita' e di concentrazione della gara non è assolutamente insuscettibile di eccezioni, potendo verificarsi situazioni particolari che obiettivamente impediscano l’espletamento delle operazioni in unica seduta (Cons. St. Sez. V, 18.11.2002, n. 63883.1.2002, n. 5). Tra queste possono in effetti annoverarsi la particolare complessita' delle valutazioni da svolgere o l’elevato numero delle offerte da giudicare .In tali casi, tuttavia, l’esigenza di continuita' impone comunque l’osservanza, nello svolgimento delle operazioni ,del minimo intervallo temporale tra una seduta e l’altra e delle massime garanzie di conservazione dei plichi contenenti le singole offerte.
Nella specie la procedura di gara è illegittima, pur ammettendo, invero, le incertezze interpretative affrontate dalla Commissione in sede di esame della documentazione amministrativa ai fini dell’ammissione delle imprese concorrenti, risolte nel senso piu' favorevole ad un’ampia partecipazione nel corso della seconda seduta, nessuna plausibile giustificazione è stata fornita quanto al lungo ed inammissibile intervallo tra la terza e la quarta seduta (a distanza di ben quaranta giorni) in cui la Commissione ha proceduto , rispettivamente, all’apertura di tutte le offerte tecniche ed all’avvio del loro esame (13 maggio) ed al completamento dell’esame ed all’attribuzione di tutti i punteggi (23 giugno). Per di piu', nessuna garanzia emerge dagli atti di gara in ordine alla conservazione dei plichi durante tale lungo lasso di tempo tale da assicurarli da eventuali manomissioni, non essendovi traccia nel verbale della seduta del 13 maggio della chiusura adeguata dei plichi ovvero del loro affidamento ad un soggetto responsabile della loro custodia ne' in quello della seduta del 23 giugno della constatazione della loro integrita' (per una fattispecie analoga cfr.Cons. St. Sez. V 21.5.2010 n. 3203).
METODI ATTRIBUZIONE PUNTEGGI
Alla gara avente ad oggetto “Affidamento di servizi di raccolta e trasporto rifiuti da raccolta differenziata sul territorio della Provincia” non è direttamente applicabile la disciplina di cui al d.p.c.m. n. 117 del 1999, richiamata dall’art. 83, quinto comma, del d. lgs. n. 163 del 2006, in quanto il decreto è riferibile ai soli appalti di pulizia degli edifici ed il richiamo operato dal Codice dei contratti pubblici è finalizzato esclusivamente a fornire un indirizzo operativo in sede di disciplina dell’emanando regolamento, non gia' a generalizzarne l’ambito di efficacia.
Nelle gare governate dal criterio dell’offerta economicamente piu' vantaggiosa – in mancanza di parametri rigidi ed ineludibili - i metodi di attribuzione del punteggio possono essere i piu' disparati – da quelli proporzionali a quelli progressivi, secondo differenti curve di progressivita' - e sono suscettibili – de plano – a condurre a risultati affatto diversi tra di loro: sempreche' – come accaduto nella specie – venga assicurato, in relazione al tipo di gara, un equilibrato rapporto tra offerta economica ed offerta tecnica, evitando, in particolare, di assegnare un peso determinante a quest’ultima, mediante una compressione assolutamente sproporzionata ed illogica del punteggio per il ribasso percentuale.
OEPV - METODOLOGIE DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI
L’art. 83, comma 5, del D.lgs, n, 163/2006, dispone che le stazioni appaltanti utilizzino metodologie tali da consentire d’individuare con un unico parametro numerico finale l’offerta piu' vantaggiosa e attribuisca al regolamento di attuazione l’onere di fissare dette metodologie distintamente per lavori, servizi e forniture. Il regolamento stesso, aggiunge poi la norma, tiene conto di quanto stabilito dal D.P.C.M. n. 117/1999 e dal D.P.C.M. 18 novembre 2005 – metodo del rapporto inversamente proporzionale per i servizi di pulizia e sostitutivi di mensa.
Consegue al tenore letterale della disposizione che fintanto che le regole in questione non sono introdotte nell’ordinamento non puo' ritenersi vincolata, l’amministrazione, ad una piuttosto che ad un’altra metodologia di valutazione dell’offerta.
L’affermazione contenuta nella norma secondo cui si deve tener conto dei Decreti Presidenziali sopra richiamati rafforza semmai l’indicata condizione in quanto solo con l’introduzione dell’apposito regolamento, i meccanismi di valutazione in essi contenuti, potranno essere, se del caso, estesi a procedure ad evidenza pubblica, riferibili alle altre tipologie di servizi.
SPECIFICAZIONE NON ANALITICA CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTA - INAMMISSIBILITA'
Secondo la fisionomia impressa alle pubbliche commesse dalla giurisprudenza comunitaria, la contrattazione pubblica non è un gioco a sorpresa, nel quale vince chi riesce ad indovinare i gusti che la stazione appaltante manifestera' dopo la presentazione dell’offerta. Il rapporto (pur mediato dalle regole della segretezza) deve essere, in altre parole, autentico e trasparente, in modo che le offerte, una volta preventivamente indicato l’ambito degli aspetti che saranno valutati ai fini dell’aggiudicazione, possano essere consapevolmente calibrate sulle effettive esigenze della stazione appaltante.
L’art. 83, comma quarto, del Codice degli Appalti "porta all’estremo la limitazione della discrezionalita' della Commissione nella specificazione dei criteri, escludendone ogni facolta' di integrare il bando, e quindi facendo obbligo a quest’ultimo [cioè al bando] di prevedere e specificare gli eventuali sottocriteri".
Dunque, il potere della commissione giudicatrice di suddividere i criteri in dettagliati sottopunteggi è precluso dalle disposizioni innovative dell’art. 83 del codice dei contratti, il quale prevede che sia il bando a individuare i sub-criteri, i sub-pesi ed i sub-punteggi, eliminando in proposito ogni margine di discrezionalita' in capo alla commissione giudicatrice.
In buona sostanza, la mancata specificazione gia' nel bando di gara di tutti i criteri e sub-criteri di valutazione dell’offerta (e dei corrispondenti punteggi e sub-punteggi) deve considerarsi illegittima anche nell’ordinamento nazionale.
OFFERTA ECONOMICA - FORMULA ASSEGNAZIONE PUNTEGGI
Premessa l'ampia discrezionalita' della stazione appaltante nella individuazione della formula da applicare nell'assegnazione dei punteggi afferenti l'offerta economica, deve rilevarsi che la conoscenza, da parte dei concorrenti, dell’offerta con cui ottenere il miglior punteggio economico non puo' avere rilievo determinante sull'esito della gara con riferimento alla necessaria sommatoria di tale punteggio con quello tecnico, che resta di contenuto incerto e considerato che, comunque, i concorrenti si trovano tutti nella medesima condizione ai fini della valutazione delle norme di gara per cui non puo' ipotizzarsi alcuna discriminazione tra gli stessi.
Inoltre, la possibilita' di poter conoscere il massimo punteggio attribuibile all'offerta economica, non rende questa priva di rilievo rispetto alla componente tecnica, atteso che, ove quest’ultima fosse enfatizzata nel suo contenuto, con l’offerta di servizi aggiuntivi, cio' determinerebbe necessariamente un aumento di costi del servizio e la necessita' di rapportare sempre il contenuto di tale offerta tecnica a quella economica, con conseguente impossibilita', per i partecipanti, di poter trarre vantaggio dal calcolo del massimo punteggio economico.
VALUTAZIONE OFFERTA - CRITERI E SUB-CRITERI RESI NOTI PRIMA DELLA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
È vietato introdurre nuovi parametri di valutazione ed i criteri ed i sub-criteri devono essere resi noti ai concorrenti prima della presentazione delle offerte , al fine di evitare il pericolo che la commissione possa incidervi dopo aver conosciuto i partecipanti alla gara. Nella specie, i sub-criteri ed i relativi punteggi fissati dalla Commissione hanno inciso in maniera significativa sui criteri, non potendosi considerare meri chiarimenti o specificazioni.
Nel caso di specie, la Commissione ha provveduto alla enucleazione di sub-criteri , suddivisi per ciascun coefficiente ponderale fissato nel disciplinare, attribuendo ad essi un giudizio con relativo punteggio (scarso – punti 1, sufficiente- punti 2, buono- punti 3, ottimo- punti 4) e decidendo che per ciascun elemento ponderale si sarebbe proceduto alla media dei sub-criteri da utilizzare per il confronto a coppie tra le offerte. Tale modo di procedere è stato ritenuto dal Tar , con motivazione che il Collegio condivide, non conforme al principio di immodificabilita' dei criteri di aggiudicazione dell’appalto definiti nella legge di gara di cui al comma 4 dell’art. 83 , conformemente ad un consolidato orientamento della giurisprudenza comunitaria (Corte di Giustizia 24.1.2008 citata dal primo giudice) ed amministrativa (Cons. St n. 810/2010, n. 4271/2008, n. 2817/2006) , secondo cui , pure in riferimento alla disciplina anteriore al 2008, è vietato introdurre nuovi parametri di valutazione ed i criteri ed i sub-criteri devono essere resi noti ai concorrenti prima della presentazione delle offerte , al fine di evitare il pericolo che la commissione possa incidervi dopo aver conosciuto i partecipanti alla gara. Nella specie, i sub-criteri ed i relativi punteggi fissati dalla Commissione hanno inciso in maniera significativa sui criteri, non potendosi considerare meri chiarimenti o specificazioni.
Pareri tratti da fonti ufficiali
Si chiede se nell'ipotesi di partecipazione ad una gara in RTI, il punteggio previsto nel bando di gara (a titolo esemplificativo per patrimonio netto della società o per ore di formazione del personale dipendente) debba essere attribuito considerando complessivamente la compagine delle società raggruppate (sommando i dati relativi a ciascuna di esse) o considerando nell'attribuzione dei punteggi la percentuale di partecipazione al raggruppamento e quindi di realizzazione dell'appalto.
Procedura aperta di rilievo comunitario (sopra soglia), indetta dall'A.S.L. , avente ad oggetto l'affidamento di un servizio, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art.83 D.Lgs. n.163/06). Nell'ipotesi in cui, al termine delle operazioni di gara, due o più concorrenti raggiungono identico punteggio (=prezzo+qualità) si può procedere ad aggiudicazione secondo le procedure previste dall'art.77 R.D. n.827/1924 ? [a)invito a migliorare, nella seduta pubblica di aggiudicazione provvisoria, contestualmente l'offerta; oppure b) ove nessuno dei concorrenti interessati è presente o se i presenti si rifiutano di effettuare offerta migliorativa, si procede mediante sorteggio]
Con riferimento all'appalto del sevizio di pulizia si chiede se sia possibile l'aggiudicazione secondo il prezzo più basso e quanto sia vincolante Dpcm 117/1999.
In riferimento alla composizione di una commissione aggiudicatrice di una gara con il criterio del prezzo più basso, si chiede se sono applicabili per analogia le stesse regole fissate per la composizione delle commissioni giudicatrici nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art.84 D.lgs.163/06).Distinti saluti.
Questa amministrazione intende bandire una gara di appalto di opere pubbliche con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa. L'importo a base di gara è sotto soglia comunitaria. Poiché l'opera da realizzare presenta elementi di architettura sostenibile, si intenderebbe valutare l'esperienza dei partecipanti nel settore della bioarchitettura, attribuendo alla medesima un punteggio. Ciò al fine di garantire che siano preferiti i partecipanti che sono in grado di operare con i materiali e i processi specifici richiesti. Si segnala in proposito: - che non esistono categorie ai sensi del d.p.r 34/2000 che consentano di tenere presenti tali aspetti, sicchè l'esperienza non è valutabile in sede di qualificazione. - che la Commissione europea nel manuale "Acquistare Verde" afferma espressamente che "gli appalti nei quali la competenza tecnica a livello ambientale puòà essere particolarmente importante includono (...), gli appalti nel settore delle costruzioni, gli appalti relativi alla ristrutturazione o alla manutenzione degli edifici", e che "Nei criteri relativi alla capacità tecnica uno strumento utilie per l'integrazione dei criteri ambientali è la documentazione che mostra i contratti eseguiti. In caso di appalti verdi è possibile utilizzare questo criterio per richiedere alle società la prova delle precedenti esperienze in questo tipo di appalti". Di tali principi tuttavia non si potrebbe tenere conto stante l'attuale giurisprudenza del COnsiglio di Stato (Vedi C.d.S V, 4/4/2006 n. 1753, che pur in materia di servizi afferma un principio generale)..

