Art. 4. Competenze legislative di Stato, regioni e province autonome

ABROGATO DAL 19-04-2016 (ART. 217 DLGS 50-2016)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la potestà normativa nelle materie oggetto del presente codice nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e delle disposizioni relative a materie di competenza esclusiva dello Stato.

2. Relativamente alle materie oggetto di competenza concorrente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la potestà normativa nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nelle norme del presente codice, in particolare, in tema di programmazione di lavori pubblici, approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed espropriativi, organizzazione amministrativa, compiti e requisiti del responsabile del procedimento, sicurezza del lavoro.

3. Le regioni, nel rispetto dell'articolo 117, comma secondo, della Costituzione, non possono prevedere una disciplina diversa da quella del presente codice in relazione: alla qualificazione e selezione dei concorrenti; alle procedure di affidamento, esclusi i profili di organizzazione amministrativa; ai criteri di aggiudicazione; al subappalto; ai poteri di vigilanza sul mercato degli appalti affidati all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; alle attività di progettazione e ai piani di sicurezza; alla stipulazione e all'esecuzione dei contratti, ivi compresi direzione dell'esecuzione, direzione dei lavori, contabilità e collaudo, ad eccezione dei profili di organizzazione e contabilità amministrative; al contenzioso. Resta ferma la competenza esclusiva dello Stato a disciplinare i contratti relativi alla tutela dei beni culturali, i contratti nel settore della difesa, i contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza relativi a lavori, servizi, forniture.

4. Nelle materie di competenza normativa regionale, concorrente o esclusiva, le disposizioni del presente codice si applicano alle regioni nelle quali non sia ancora in vigore la normativa di attuazione e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione.

5. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le disposizioni contenute negli statuti e nelle relative norme di attuazione.
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Giurisprudenza e Prassi

APPALTO DI SERVIZI – RIFIUTO, OMISSIONE O RITARDO NELLA COMPROVA POSSESSO REQUISITI TECNICI - EFFETTI

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2019

A semplice lettura delle norme che prevedono il potere di sanzione, ovvero dell’art. 48 e dell’art. 6 comma 11 del D.lgs. 163/2006, si rileva che l’Autorità lo può esercitare nei casi di “rifiuto” od “omissione” di fornire le informazioni richieste, concetti che, pur considerati nella loro massima estensione semantica, non coprono il caso del ritardo per cui è causa, in cui, molto semplicemente, nessuno rifiuta od omette di inviare le informazioni stesse, ma le fa pervenire in ritardo, pur se veritiere e corrette. Si deve quindi concludere che in questa fattispecie la sanzione non è applicabile, perché non prevista dalla legge.

Si evidenzia che questa conclusione non comporta alcun vuoto di tutela, perché lo stesso art. 48 citato, nel caso di ritardo che interessa, prevede che l’operatore responsabile venga escluso dalla gara con incameramento della cauzione, e quindi con una perdita economica non trascurabile, che potrebbe essere anche superiore alla sanzione dell’Autorità.

QUALIFICAZIONE IMPRESE - ILLEGITTIME LE NORME REGIONALI CONTRASTANTI CON IL D.LGS. 163/2006

CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA 2013

L’art. 4, comma 48, della legge impugnata proroga al 31 dicembre 2012 il termine di vigenza del regime transitorio previsto dall’art. 35 della legge regionale n. 14 del 2002, inizialmente fissato al 30 giugno 2003 e gia' in precedenza prorogato al 30 giugno 2004. In base a tale disposizione, possono partecipare alle procedure di affidamento di lavori pubblici che si eseguono nel territorio della Regione Sardegna anche le imprese che non dispongano della qualificazione attestata in conformita' alla legge regionale n. 14 del 2002 stessa, a condizione di possedere alcuni requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi elencati dal medesimo articolo 35.

Con la sentenza n. 328 del 2011, questa Corte ha dichiarato l’illegittimita' costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Sardegna n. 14 del 2002, perche' tali norme hanno dettato una «disciplina dei sistemi di qualificazione delle imprese per la partecipazione alle gare per gli appalti di lavori pubblici di interesse regionale difforme da quella nazionale» – prevista dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/Ce e 2004/18/Ce) – «alla quale avrebbero invece dovuto adeguarsi», cosi' incidendo «sul livello della concorrenza, garantito dalla normativa statale, strumentale a consentire la piena apertura del mercato nel settore degli appalti (sentenza n. 114 del 2011)».

Come gli artt. 1 e 2 della legge regionale n. 14 del 2002, dichiarati illegittimi da questa Corte, anche l’ulteriore proroga della disciplina transitoria prevista dal citato art. 35, che, dopo l’entrata in vigore del d. lgs. n. 163 del 2006, consente alle imprese – seppure in via provvisoria – di partecipare ad appalti di lavori pubblici effettuati nel territorio della Regione Sardegna in assenza dei requisiti di qualificazione previsti dalla disciplina nazionale, interferisce con la tutela della concorrenza, in violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.

L’art. 3, lettera e), dello Statuto speciale attribuisce alla Regione la competenza legislativa primaria in materia di lavori pubblici di esclusivo interesse regionale. Tale tipo di competenza deve essere esercitato «in armonia con la Costituzione e i principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica e col rispetto degli obblighi internazionali […], nonche' delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali» (art. 3 dello Statuto speciale di autonomia). Per costante giurisprudenza costituzionale, «le disposizioni del Codice degli appalti» – d.lgs. n. 163 del 2006 – «per la parte in cui sono correlate all’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., ed alla materia “tutela della concorrenza”, vanno […] “ascritte, per il loro stesso contenuto d’ordine generale, all’area delle norme fondamentali di riforme economico-sociali, nonche' delle norme con le quali lo Stato ha dato attuazione agli obblighi internazionali nascenti dalla partecipazione dell’Italia all’Unione europea” (sentenza n. 144 del 2011), che costituiscono limite alla potesta' legislativa primaria della Regione» (sentenza n. 184 del 2011). La disposizione in esame, discostandosi da quanto previsto dal d.lgs. n. 163 del 2006 circa i requisiti di qualificazione delle imprese, non rispetta i limiti posti dallo Statuto speciale all’esercizio della competenza legislativa primaria della Regione autonoma.

TRENTO: ILLEGITTIMITA' NORME APPALTI

CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA 2012

Appalti pubblici - Norme della Provincia di Trento - Collaudo - Facolta' in capo alle amministrazioni aggiudicatrici di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione dei lavori qualora la spesa risultante dal conto finale, al netto del ribasso, non superi la soglia comunitaria - Contrasto con la normativa nazionale in materia di collaudo; Oggetto del contratto - Attribuzione al regolamento provinciale del potere di individuare i casi in cui i lavori pubblici sono individuati a corpo o a misura - Contrasto con la normativa nazionale che indica tassativamente i casi medesimi; Componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessita' tecnica - Incapacita' dei soggetti affidatari di realizzare le predette componenti - Prevista possibilita' di utilizzare il subappalto - Contrasto con la normativa nazionale che prevede la costituzione di raggruppamenti temporanei di tipo verticale ed esclude il subappalto; Affidamento dei lavori pubblici su beni culturali in base ad una perizia che individui anche genericamente le opere, i lavori e le forniture, in sostituzione sia del progetto definitivo che del progetto esecutivo - Contrasto con la normativa nazionale - Omesso esercizio delle funzioni minime indefettibili di tutela del patrimonio culturale.

Norme impugnate: Artt. 13, c. 1°, 17, c. 1°, 30, c. 4°, e 47 della legge della Provincia autonoma di Trento 07/04/2011, n. 7.

Dispositivo: illegittimita' costituzionale - cessata materia del contendere - estinzione del processo

INCOSTITUZIONALITA' PARZIALE DELLA LR SARDEGNA 184/2007 - INAPPLICABILITA' ESCLUSIONE AUTOMATICA DELLE OFFERTE ANOMALE

CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA 2011

Dichiara l’illegittimita' costituzionale dell’articolo 20, comma 8, della legge della Regione Sardegna 7 agosto 2007, n. 5 (Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell’appalto), nella parte in cui prevede che «per gli appalti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, le stazioni appaltanti possono prevedere nel bando la procedura di esclusione automatica delle offerte risultate anomale». Dichiara l’illegittimita' costituzionale dell’articolo 20, comma 9, della suddetta legge regionale n. 5 del 2007, nella parte in cui dispone che, «qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, non si applica» «l’esclusione automatica di cui al comma 8», anziche' prevedere che la facolta' di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.

DISCIPLINA DEL COLLAUDO - COMPETENZA NAZIONALE

CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA 2011

Il Presidente del Consiglio dei ministri, sollevando il conflitto di attribuzione nei confronti della Regione Siciliana, cosi' qualificato esclusivamente nella delibera del Consiglio dei ministri del 17 dicembre 2009 di promovimento del ricorso e nella relazione del Ministro per i rapporti con le Regioni ad essa allegata, chiede a questa Corte di «dichiarare l’illegittimita' costituzionale dell’art. 2 del decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale foreste in data 22 ottobre 2009», per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettere e) ed l) Cost. e «derivatamente» degli articoli 4, comma 3, e 45, comma 4, del d.lgs. n. 163 del 2006.

Il ricorrente assume, in sostanza, che la richiamata disposizione del decreto dirigenziale regionale sia costituzionalmente illegittima, in quanto la disciplina del collaudo, dettata dal legislatore statale con l’art. 45, comma 4, del d.lgs n. 163 del 2006 (c.d. Codice dei contratti), deve ricondursi alle materie della tutela della concorrenza e dell’ordinamento civile, entrambe di competenza esclusiva statale ex art. 117, secondo comma, lettere e) ed l) Cost..

Nella specie, peraltro, la denunciata illegittimita' costituzionale dell’art. 2 del decreto dirigenziale regionale sarebbe una mera conseguenza della pretesa violazione di legge della medesima disposizione del decreto dirigenziale: l’impugnato art. 2, nell’imporre come condizione necessaria per l’affidamento di un incarico di collaudo l’inserimento nell’albo regionale, contrasterebbe, ad avviso del ricorrente, con l’art. 45, comma 4, del d.lgs. n. 163 del 2006 che, viceversa, esclude che l’iscrizione in elenchi ufficiali di fornitori o prestatori di servizi possa essere imposta agli operatori economici in vista della partecipazione ad un pubblico appalto.

Il ricorso, sebbene proposto nei confronti di una Regione ad autonomia speciale, quale è la Regione Siciliana, si fonda esclusivamente sull’art. 117 Cost., senza alcun riferimento allo statuto speciale, nonostante quest’ultimo sia pienamente in vigore anche dopo la riforma del Titolo V, parte seconda della Costituzione, ed attribuisca alla predetta Regione una competenza esclusiva in materia di «lavori pubblici, eccettuate le grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente nazionale» (art. 14, primo comma, lettera g). L’omissione di ogni argomentazione sulle ragioni dell’applicazione, nella specie, delle norme del Titolo V della parte seconda della Costituzione determina, anche sotto questo profilo, l’inammissibilita' del ricorso (sentenza n. 258 del 2004).

LR LOMBARDIA - CONTRASTO DISCIPLINA NAZIONALE

CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA 2011

La l. R. Lombardia 5 febbraio 2010, n. 7 (Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica ed integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2010), con il censurato art. 8, comma 1, lettera r), ha previsto, come gia' sottolineato, che «per gli appalti di importo inferiore alle soglie» comunitarie, «per le forniture di beni prodotti in serie e di servizi a carattere periodico, nonche' per i servizi di natura intellettuale, il collaudo e la verifica di conformita' possano essere sostituiti da un attestato di regolare esecuzione rilasciato dal RUP ovvero dal dirigente della struttura destinataria della fornitura o del servizio». Tale normativa regionale è costituzionalmente illegittima per invasione dell’ambito materiale dell’ordinamento civile riservato esclusivamente allo Stato, in quanto essa disciplina un settore, quello del collaudo e della verifica di regolarita' dell’esecuzione dei contratti di lavori, forniture e servizi, che rientra specificamente nella suddetta competenza legislativa. E cio' indipendentemente dalla conformita' o meno della normativa regionale alla sopravvenuta disciplina regolamentare adottata dallo Stato con il citato d.P.R. n. 207 del 2010.

La Corte, pertanto, dichiara l’illegittimita' costituzionale dell’art. 8, comma 1, lettera r), della legge della Regione Lombardia 5 febbraio 2010, n. 7 (Interventi normativi per l’attuazione della programmazione regionale e di modifica ed integrazione di disposizioni legislative – Collegato ordinamentale 2010), nella parte in cui ha sostituito l’art. 20, comma 3, della precedente legge regionale 19 maggio 1997, n. 14 (Disciplina dell’attivita' contrattuale della Regione e degli enti del sistema regionale elencati all’allegato A della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 «Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, recante “Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilita' della Regione” - Collegato 2007», in materia di acquisizione di forniture e servizi).

LIMITI ALL'APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA REGIONALE

CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA 2011

In relazione alla fase negoziale, che ha inizio con la stipulazione del contratto, questa Corte ha più volte precisato (da ultimo citata sentenza n. 160 del 2009) come l’amministrazione si ponga in una posizione di tendenziale parità con la controparte ed agisca nell’esercizio non di poteri amministrativi, bensì della propria autonomia negoziale. Ne consegue che la disciplina della predetta fase deve essere ascritta prevalentemente all’ambito materiale dell’ordinamento civile. Sussiste, infatti, l’esigenza, sottesa al principio costituzionale di eguaglianza, di garantire l’uniformità di trattamento, nell’intero territorio nazionale, della disciplina dei momenti di conclusione ed esecuzione dei contratti di appalto. Ciò, però, non significa – si è puntualizzato, in particolare, con la sentenza n. 401 del 2007 – che, in relazione a peculiari esigenze di interesse pubblico, non possano residuare in capo all’autorità procedente poteri pubblici riferibili, tra l’altro, a specifici aspetti organizzativi afferenti alla stessa fase esecutiva. Le singole Regioni a statuto ordinario sono legittimate a regolare soltanto quelle fasi procedimentali che afferiscono a materie di propria competenza, nonché gli oggetti della procedura rientranti anch’essi in ambiti materiali di pertinenza regionale (sentenze n. 45 del 2010 e n. 160 del 2009). Al fine di evitare che siano vanificate le competenze delle Regioni a statuto ordinario, è consentito che norme regionali riconducibili a tali competenze possano produrre «effetti proconcorrenziali», purché tali effetti «siano indiretti e marginali e non si pongano in contrasto con gli obiettivi posti dalle norme statali che tutelano e promuovono la concorrenza» (sentenze n. 45 del 2010 e n. 160 del 2009).

GIURISDIZIONE STATALE - AMBITO DI COMPETENZA

CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA 2011

Questa Corte (sentenza n. 411 del 2008) ha già avuto occasione di affermare che le norme relative alle procedure di gara ed all’esecuzione del rapporto contrattuale, ivi comprese quelle in tema di programmazione di lavori pubblici, sono di competenza legislativa statale perché poste a tutela della concorrenza.

COMPETENZA PROCEDURE DI VIA OPERE INFRASTRUTTURALI AUTOSTRADALI

CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA 2010

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Appalti pubblici - Norme della Regione Liguria - Opere infrastrutturali regionali - Valutazione ed approvazione del progetto preliminare - Mancato richiamo delle procedure previste dalle norme comunitarie recepite dallo Stato - Ricorso del Governo - Denunciata violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario - Genericita' della censura - Inammissibilita' della questione. - Legge della Regione Liguria 6 agosto 2009, n. 30, art. 7. - Costituzione, art. 117, primo comma; direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992, recepita dal d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, come modificato dal d.P.R. 12 marzo 2003, n. 120. Appalti pubblici - Norme della Regione Liguria - Opere infrastrutturali di interesse regionale - Assoggettamento a VIA regionale, nel contesto della conferenza dei servizi, dei progetti di opere autostradali, come definite dal d.lgs. n. 285 del 1992 - Contrasto con la disciplina statale in materia ambientale - Illegittimita' costituzionale in parte qua. - Legge della Regione Liguria 6 agosto 2009, n. 30, art. 7. - Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. s); d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152; d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 2, comma 3, lett. a). Appalti pubblici - Norme della Regione Liguria - Opere autostradali di interesse regionale - Disciplina attinente alla progettazione e selezione per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, nonche' per la realizzazione e la gestione (finanza di progetto e concessioni) di dette opere - Contrasto con la disciplina statale in materia di tutela della concorrenza - Illegittimita' costituzionale - Assorbimento degli ulteriori profili di censura. - Legge della Regione Liguria 6 agosto 2009, n. 30, artt. 5, commi 2 e 3, 6 ed 8. - Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. e) (art. 117, secondo comma, lett. s), con riferimento all'art. 5, comma 2, della legge regionale); d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Appalti pubblici - Norme della Regione Liguria - Opere infrastrutturali di interesse regionale - Relazione del progettista concernente la rispondenza del progetto definitivo delle opere alle condizioni e prescrizioni apposte in sede di conferenza dei servizi (art. 14-bis legge n. 241 del 1990) - Incidenza sulla determinazione del contenuto negoziale dei contratti della pubblica amministrazione - Indebita interferenza con l'ambito materiale di competenza esclusiva statale «ordinamento civile» - Illegittimita' costituzionale. - Legge della Regione Liguria 6 agosto 2009, n. 30, art. 9, comma 2. - Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. l); d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 4, comma 3. Appalti pubblici - Norme della Regione Liguria - Opere infrastrutturali di interesse regionale - Procedura di valutazione ed approvazione del progetto definitivo - Disposizioni inscindibilmente connesse ad altre della stessa legge regionale gia' dichiarate illegittime - Illegittimita' costituzionale in via consequenziale. - Legge della Regione Liguria 6 agosto 2009, n. 30, art. 9, commi 1 e 3. - Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. e) ed s); d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163; d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 27.

MASSIMA: Appalti pubblici - Norme della Regione Liguria - Opere infrastrutturali regionali -Valutazione ed approvazione del progetto preliminare - Mancato richiamo delle procedure previste dalle norme comunitarie recepite dallo Stato - Ricorso del Governo - Denunciata violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario - Genericità della censura - Inammissibilità della questione.

Appalti pubblici - Norme della Regione Liguria - Opere infrastrutturali di interesse regionale - Assoggettamento a VIA regionale, nel contesto della conferenza dei servizi, dei progetti di opere autostradali, come definite dal d.lgs. n. 285 del 1992 - Contrasto con la disciplina statale in materia ambientale - Illegittimità costituzionale in parte qua .

Appalti pubblici - Norme della Regione Liguria - Opere autostradali di interesse regionale - Disciplina attinente alla progettazione e selezione per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, nonché per la realizzazione e la gestione (finanza di progetto e concessioni) di dette opere - Contrasto con la disciplina statale in materia di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli ulteriori profili di censura.

Appalti pubblici - Norme della Regione Liguria - Opere infrastrutturali di interesse regionale - Relazione del progettista concernente la rispondenza del progetto definitivo delle opere alle condizioni e prescrizioni apposte in sede di conferenza dei servizi (art. 14- bis legge n. 241 del 1990) - Incidenza sulla determinazione del contenuto negoziale dei contratti della pubblica amministrazione - Indebita interferenza con l'ambito materiale di competenza esclusiva statale "ordinamento civile" - Illegittimità costituzionale.

Appalti pubblici - Norme della Regione Liguria - Opere infrastrutturali di interesse regionale - Procedura di valutazione ed approvazione del progetto definitivo - Disposizioni inscindibilmente connesse ad altre della stessa legge regionale già dichiarate illegittime - Illegittimità costituzionale in via consequenziale.

INFORMATIVE PREFETTIZIE - TIPOLOGIA E NATURA

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2009

Nessun automatismo puo' sussistere tra la necessita' di un soggetto di “vivere socialmente”, inserendosi nel tessuto sociale di residenza, e l’accompagnarsi con malavitosi, costituendo quest’ultimo corollario non necessario del “vivere sociale”, e vera e propria elettiva modalita' comportamentale.

Di piu'. Intrattenersi a giocare a carte con un soggetto implica, necessariamente, che con il medesimo si intrattengano rapporti piu' profondi che quelli limitati ad una superficiale ed occasionale conoscenza.

Al contempo, recarsi in un circolo ricreativo (soprattutto ad accesso ristretto) frequentato da malavitosi, implica ben piu' che una normale manifestazione di esigenze socializzanti, ma (ove anche si voglia escludere il piacere di incontrare proprio quei malavitosi) la consapevole accettazione del “rischio” che con costoro si conversi, si discuta, si intrattengano rapporti, si entri in confidenza.

Cio' tanto piu' ove gli incontri avvengano (come nel caso di specie) in un sito la cui frequentazione non rientra tra le necessita' endemiche dell’essere umano e non aperto indiscriminatamente al pubblico.

Pertanto, le c.d. informazioni prefettizie (da acquisire dalla stazione appaltante, dopo l'aggiudicazione provvisoria di appalto di lavori e ai fini dell'esercizio di eventuali atti di autotutela della p.a.) “possono essere ricondotte a tre tipi: quelle ricognitive di cause di per sè interdittive di cui all'art. 4 comma 4, d.lg. 8 agosto 1994 n. 490; quelle relative ad eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa e la cui efficacia interdittiva discende da una valutazione del prefetto; quelle supplementari (o atipiche) la cui efficacia interdittiva scaturisce da una valutazione autonoma e discrezionale dell'amministrazione destinataria dell'informativa prevista dall'art. 1 septies, d.l. 6 settembre 1982 n. 629, conv. dalla l. 12 ottobre 1982 n. 726, ed aggiunto dall'art. 2 l. 15 novembre 1988 n. 486.” (Consiglio Stato , sez. IV, 15 novembre 2004, n. 7362).

REGIONE PUGLIA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DI ALCUNI ARTICOLI

CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA 2009

Sono costituzionalmente illegittimi gli articoli 5, comma 2, e gli art. 6, 7 e 8 della legge della Regione Puglia 10 giugno 2008, n. 14 (Misure a sostegno della qualita' delle opere di architettura e di trasformazione del territorio).

Le disposizioni della legge regionale sui concorsi di idee e di progettazione concernenti i contratti sotto-soglia – che sono oggetto della prima questione – ricadono nell'ambito materiale della tutela della concorrenza.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'intera disciplina delle procedure ad evidenza pubblica è riconducibile alla tutela della concorrenza, con la conseguente titolarita' della potesta' legislativa, in via esclusiva, allo Stato. Al fine dell'individuazione dell'ambito materiale della tutela della concorrenza, non ha rilievo la distinzione tra contratti sopra-soglia e sotto-soglia, perche' tale materia «trascende ogni rigida e aprioristica applicazione di regole predeterminate dal solo riferimento, come nella specie, al valore economico dell'appalto», sicche' «anche un appalto che si pone al di sotto della rilevanza comunitaria puo' giustificare un intervento unitario da parte del legislatore statale» (sentenze n. 160 del 2009 e n. 401 del 2007).

Quanto alla seconda questione, relativa ai concorsi di progettazione banditi da privati, non puo' essere condivisa la tesi che la disciplina dettata dall'art. 8 della legge regionale abbia carattere premiale ed incentivante e non investa la materia dell'ordinamento civile. L'art. 8, comma 1, della legge della Regione Puglia n. 14 del 2008 non incentiva, ma obbliga. Esso infatti stabilisce che «ai concorsi di progettazione banditi da privati, o comunque da soggetti non tenuti al rispetto della legislazione statale in materia di contratti pubblici di lavori e servizi, oltre alle disposizioni di cui agli artt. 5 e 6, si applicano le ulteriori prescrizioni di cui al presente articolo». I privati quindi non hanno la possibilita' di aderire volontariamente alla procedura prevista, ma sono obbligati a far uso della stessa, nel rispetto di tutte le prescrizioni poste dalla disposizione censurata. Ne' vi è un collegamento tra la procedura di cui all'art. 8 della legge regionale ed il meccanismo premiale di cui al successivo art. 10. Ne consegue che tale normativa introduce una limitazione dell'autonomia privata. La disciplina dettata dalla citata disposizione della legge regionale, dunque, invade la competenza legislativa esclusiva statale nell'ambito materiale dell'ordinamento civile. Va dichiarata, pertanto, l'illegittimita' costituzionale dell'art. 8 della legge della Regione Puglia n. 14 del 2008.

La Corte dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 16 della legge della Regione Puglia n. 14 del 2008 promossa, in riferimento agli artt. 114 e 117, secondo comma, lettere e) e l) della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe. Ben puo' la Regione esercitare la potesta' regolamentare per attuare le disposizioni della propria legge, dopo la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 5, comma 2, e degli artt. 6, 7 e 8 di cui alla presente sentenza.

LEGGE REGIONALE CAMPANIA - MODIFICHE DA PARTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE

CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA 2009

Oggetto: Appalti pubblici - Norme della Regione Campania - Modifica dell'art. 30, comma 5, della legge regionale n. 3/2007 - Procedure di aggiudicazione e criteri di qualificazione - Istituto dell'avvalimento - Applicabilita' ai soli appalti sopra la soglia comunitaria e non anche ai contratti che non hanno rilevanza comunitaria, come previsto dalle norme statali; Modifica dell'art. 38, comma 5, lett. b), della legge regionale n. 3/2007 - Possibilita' di ricorrere alla procedura negoziata senza bando nell'anno successivo alla stipulazione del contratto iniziale nel caso di nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi gia' affidati all'operatore economico aggiudicatario, a condizione che tale possibilita' sia indicata nel bando originario - Ritenuto contrasto con la norma statale che prevede tale possibilita' entro tre anni da quello della stipulazione del contratto originario; Modifica dell'art. 46, comma 2, della legge regionale n. 3/2007 - Obbligatorieta' dell'esclusione automatica delle offerte anomale da parte delle stazioni appaltanti, nei contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo piu' basso - Contrasto con la norma statale che stabilisce la facolta' e non l'obbligatorieta' dell'esclusione; Aggiunta del comma 10-bis all'art. 46, comma 10, della legge regionale n. 3/2007 - Disciplina della qualificazione dei concorrenti - Ritenuto contrasto con la disciplina statale; Modifica della legge regionale n. 3/2007 - Mancato rispetto dell'impegno assunto dalla Regione di modificare una serie di disposizioni al fine di adeguarle al contenuto del d.lgs. n. 163/2006.

Norme impugnate: Art. 27 della legge della Regione Campania 30/01/2008, n. 1; artt. 6, 7, c. 3°, 14, c. 2°, 3° e 4°, 18, 20, c. 2°, 33, 36, c. 7° e 8°, 53, c. 2°, 58, c. 4°, 59, c. 5°, e 60, c. 4°, della legge della Regione Campania 27/02/2007, n. 3.

LEGGE REGIONALE DEL VENETO - DISPOSIZIONI ILLEGITTIME

CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA 2008

Sono costituzionalmente illegittime le disposizioni della legge regionale n. 17 del 2007 (artt. 6, comma 1, 7, commi 2 e 3, 8, 22, 24, 29, 32 e 43, comma 1) - concernenti affidamento dei servizi tecnici relativi all'architettura e all'ingegneria (artt. 6, comma 1, e 7, commi 2 e 3) riferibile all'ambito della legislazione sulle «procedure di affidamento»; verifica e validazione del progetto (art. 8), inerente all'ambito della «progettazione»; offerte anomale (art. 22) e procedura negoziata (art. 24), relative all'ambito delle procedure di affidamento; subappalti (art. 29), relativi ad analoga materia disciplinata dal codice dei contratti pubblici; leasing immobiliare (art. 32), relativo in parte all'ambito della «progettazione», in parte alla «esecuzione dei contratti» e comunque rientrante, insieme all'istituto del subappalto, nella materia «ordinamento civile»; verifica preventiva dell'interesse archeologico (art. 43), inerente a «contratti relativi alla tutela dei beni culturali».– in quanto lesive della competenza statale esclusiva in materia di «tutela della concorrenza», in materia di «ordinamento civile» (art. 117, secondo comma, lettere e) e l), Cost.).

INFORMATIVA PREFETTIZIA - NATURA E LIMITI

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2008

L’art. 4 del D.Lgs. n. 490/94, al primo comma, richiede che le pubbliche amministrazioni degli enti pubblici e gli altri soggetti di cui all’art. 1 (societa' o imprese comunque controllate dallo stato o da altro ente pubblico) acquisiscano informazioni concernenti la sussistenza o meno, a carico dei soggetti responsabili dell’impresa, di cause di divieto o di sospensione dei procedimenti, nonchè informazioni relative ad eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle societa' o imprese interessate; cio' al fine di agevolare l’azione di contrasto della criminalita' organizzata attraverso un piu' adeguato rimedio amministrativo che si aggiunge agli strumenti di prevenzione gia' affidati alla giurisdizione penale.

Conseguentemente, l’informazione prefettizia antimafia si atteggia come tipica misura cautelare e preventiva che si affianca alle misure di prevenzione di natura giurisdizionale e prescinde dall’accertamento, in sede penale, di reati connessi alla criminalita' organizzata. La speciale natura " a tutela avanzata" della normativa vigente, emanata per contrastare il fenomeno della criminalita' organizzata, comporta che non occorre nè la prova dei fatti di reato, ne' dell’effettiva infiltrazione nell’impresa, ne' dell’effettivo condizionamento, essendo sufficiente il tentativo di infiltrazione diretto a condizionare le scelte dell’impresa, anche se tale scopo non si è realizzato in concreto (C.S. n. 1507/04). Le valutazioni, da parte dell’autorita' prefettizia, degli elementi assunti dalle fonti di informazione rientrano in un ambito di alta discrezionalita' e non sono, in quanto tali, assoggettabili a sindacato giurisdizionale, se non quando appaiono viziate da manifesta illogicita' ed irragionevolezza.

In particolare, il tentativo di infiltrazione, che è da solo sufficiente a giustificare la misura interdittiva, non puo' essere escluso limitandosi alla verifica dell’attendibilita' di un singolo elemento di fatto pervenuto dalle fonti di informazione, ma deve, al contrario, desumersi dal quadro complessivo degli elementi segnalati e va valutato in una visione globale della situazione in esame.

CLAUSOLE ILLEGITTIME NEL BANDO DI GARA

TAR SICILIA SENTENZA 2007

In sede di bando di gara d'appalto sono illegittime, sia la clausola attributiva della preferenza, a parita' di ribasso, alle imprese che riservino il 30% almeno delle forniture a favore di imprese, insediate in una data Provincia, sequestrate o confiscate o sottoposte ad amministrazione controllata dello Stato, per ragioni di natura penale (trattandosi di clausola che introduce un criterio preferenziale, a parita' di offerte di uguale ribasso, che non trova alcun riscontro nella legge) sia la clausola che prevede la possibilita' di subappaltare le opere previamente dichiarate, senza altre condizioni o limiti se non quelli quantitativi, o anche qualitativi in caso di opere cosiddette superspecialistiche.

Pur se è vero che la Pubblica amministrazione ha la facolta' di inserire nei bandi di gara clausole ulteriori rispetto a quelle direttamente poste dalla legge e dai regolamenti (purche' rispondenti a criteri di logicita' e ad interessi di natura pubblicistica), sono, tuttavia, illegittime quelle che comportino deroghe a regole e principi chiaramente posti dal Legislatore nell'interesse della par condicio dei concorrenti, specie laddove le norme di legge abbiano una loro peculiare ratio ed una loro specifica completezza, e che finiscono per essere sostanzialmente obliterate dalle ulteriori difformi regole poste in sede amministrativa.

COMPETENZE STATO-REGIONI

CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA 2007

Con riferimento alle questioni di legittimità costituzionale promosse con ricorsi delle Regioni Toscana e Veneto, della Provincia autonoma di Trento e delle Regioni Piemonte, Lazio e Abruzzo contro il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), la Suprema Corte dichiara l'illegittimità costituzionale:

- dell'art. 5, comma 2, limitatamente alle parole «province autonome»; - dell'art. 84, commi 2, 3, 8 e 9, nella parte in cui, per i contratti inerenti a settori di competenza regionale, non prevede che le norme in esso contenute abbiano carattere suppletivo e cedevole; - dell'art. 98, comma 2.

Fatta eccezione per quanto sopra indicato, dichiara inammissibili o infondate tutte le altre questioni di legittimità costituzionale:

- degli articoli 4, commi 2 e 3; 5; 6, comma 9, lettera a); 7, comma 8; 10, comma 1; 11, comma 4; 48; 53, comma 1; 54, comma 4; 55, comma 6; 56; 57; 62, commi 1, 2, 4, 7; 70; 71; 72; 75; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 87; 88; 91, commi 1 e 2 (e disposizioni di cui alla Parte II, Titolo I e Titolo II, cui si rinvia); 93; 112, comma 5, lettera b); 113; 118, comma 2; 120, comma 2; 121, comma 1;122, commi da 1 a 7; 123; 124, commi 2, 5 e 6; 125, commi 5, 6, 7, 8, 14; 130, comma 2, lettera c); 131; 132; 141; 153; 197; 204; 205; 240, commi 9 e 10; 252, commi 3 e 6; 253, commi 3, 10, 11 e 22, lettera a), e 257, comma 3.

CONTRIBUTO ALL'AVCP

CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA 2007

L’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici provvede, dal 2007, alla copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, mediante «finanziamento del mercato di competenza», costituito dalle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti pubblici e privati sottoposti alla sua vigilanza; che l’Autorità determina annualmente – con propria delibera sottoposta all’approvazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze – l’ammontare delle contribuzioni, nonché le relative modalità di riscossione; che il versamento del contributo da parte degli operatori economici costituisce una condizione di ammissibilità dell’offerta nell’ambito delle procedure finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche. Le norme che hanno ad oggetto la determinazione e la disciplina dei contributi imposti ai soggetti sottoposti alla vigilanza dell’Autorità per i lavori pubblici, non attengono ad una materia spettante alla competenza regionale residuale (e provinciale ex art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001), quale la materia dei lavori pubblici. Pertanto, le norme in questione stabiliscono un meccanismo di autofinanziamento dell’Autorità, cui attribuiscono il potere di identificare, i soggetti tenuti alla contribuzione, individuati, con le delibere 26 gennaio 2006 e 10 gennaio 2007, nelle stazioni appaltanti, negli operatori economici e nei cosiddetti organismi di attestazione soggetti alla vigilanza dell’Autorità, fra i quali possono esservi anche le Regioni e le Province autonome quali «stazioni appaltanti».

La Corte:

- dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), promossa, in riferimento all’art. 120 della Costituzione, dalla Regione Piemonte con il ricorso indicato in epigrafe;

- dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge n. 266 del 2005, promosse, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché agli artt. 8, numero 17, 16 e 75 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), dalla Regione Piemonte e dalla Provincia autonoma di Bolzano con i ricorsi indicati in epigrafe.

FIRMA APOCRIFA - RIPARTIZIONE COMPETENZE NORMATIVE STATO E REGIONI

TAR PUGLIA SENTENZA 2007

Nel sistema di cui al T.U. n. 445/2000 non è desumibile per la P.A. l’assolvimento dell’onere procedurale - secondo il quale l’Amministrazione in tanto può imputare la dichiarazione al soggetto che risulta averla sottoscritta, in quanto la firma apposta sulla dichiarazione sia uguale (o comunque sostanzialmente simile) a quella apposta sul documento di identità - (per il quale le Amministrazioni pubbliche non sono peraltro attrezzate sufficientemente, essendo necessario disporre di periti calligrafi per poter dichiarare, senza tema di smentita, che una certa firma è falsa), essendo previsto solamente (ma si tratta in realtà di un potere/dovere delle pubbliche amministrazioni) un controllo sul contenuto delle autocertificazioni. Il controllo consente ovviamente sia di accertare che il soggetto sottoscrittore è lo stesso a cui deve essere imputata la dichiarazione, sia il contenuto della dichiarazione stessa. In realtà, l’onere di allegare alla dichiarazione una copia del documento di identità è solo uno dei possibili strumenti che il Legislatore avrebbe potuto prescrivere ai fini dell’autenticazione delle firme apposte in calce alle autocertificazioni.

Nel caso di specie, laddove l'intestatario non risultasse aver sottoscritto l’offerta per conto della società che ha partecipato alla gara, la stazione appaltante sarà in condizione di verificare tale circostanza in sede di richiesta della documentazione necessaria per la stipula del contratto e di agire di conseguenza.



Il Codice degli appalti contiene disposizioni inderogabili da parte delle Regioni per quanto concerne le materie di cui all’art. 4, comma 3 (“Le regioni, nel rispetto dell’articolo 117, comma secondo, della Costituzione, non possono prevedere una disciplina diversa da quella del presente codice in relazione: alla qualificazione e selezione dei concorrenti; alle procedure di affidamento, esclusi i profili di organizzazione amministrativa; ai criteri di aggiudicazione ….”). Tali disposizioni vanno considerate di esclusiva pertinenza statale in ragione di quanto disposto dall’art. 117, comma 2, let. e), Cost., trattandosi di prescrizioni inerenti la tutela della concorrenza. L’art. 122, comma 9, del D. Lgs. 163/2006 è totalmente incompatibile con quella dell’art. 17-bis della L.R. pugliese n. 13/2001, visto che laddove la stazione appaltante preveda nel bando l’esclusione automatica delle offerte anomale (come è accaduto nel caso di specie) i concorrenti non debbono presentare le giustificazioni unitamente all’offerta (il che è del tutto logico, non avendo alcuna utilità l’allegazione delle giustificazioni nel caso in cui l’offerta anomala è automaticamente esclusa).

REQUISITO DELLA TERRITORIALITA'

CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA 2006

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 26, comma 2, lettera c), della legge della Regione Valle d'Aosta/Vallèe d'Aoste 20 giugno 1996, n. 12 (Legge regionale in materia di lavori pubblici), nel testo modificato dall'art. 25 della legge della Regione Valle d'Aosta/Vallèe d'Aoste 5 agosto 2005, n. 19 (Modificazioni alla legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 – legge regionale in materia di lavori pubblici – da ultimo modificata dalla legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1).

Le censure sollevate nei confronti del predetto art. 25 della legge regionale n. 19 del 2005 hanno ad oggetto la disposizione nella sola parte in cui individua il criterio della migliore localizzazione territoriale fra i criteri di selezione dei candidati da ammettere alla procedura ristretta, ove siano superiori al numero indicato dal bando.

L’ «elemento di localizzazione territoriale» contrasta con il principio di eguaglianza, nonché con il principio in base al quale la regione «non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra le regioni» e «non può limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro» (art. 120, secondo e terzo comma, della Costituzione) (sentenza n. 207 del 2001). Da tale principio, «che vincola anche le Regioni a statuto speciale», e che più volte è stato ritenuto applicabile all'esercizio di attività professionali ed economiche (sentenze n. 6 del 1956, n. 13 del 1961, n. 168 del 1987, n. 372 del 1989, n. 362 del 1998), discende anche «il divieto per i legislatori regionali di frapporre barriere di carattere protezionistico alla prestazione, nel proprio ambito territoriale, di servizi di carattere imprenditoriale da parte di soggetti ubicati in qualsiasi parte del territorio nazionale (nonché, in base ai principi comunitari sulla libertà di prestazione dei servizi, in qualsiasi paese dell'Unione europea)» (sentenza n. 207 del 2001).

Nella specie, la norma censurata individua, fra i criteri di selezione dei due terzi dei candidati da ammettere alla procedura ristretta per l'affidamento dei lavori pubblici di interesse regionale, selezione necessaria al fine di rispettare il numero di candidati indicato nel bando, anche quello della migliore idoneità di localizzazione, determinata sia in valore assoluto sia in relazione all'organico, cioè come rapporto tra numero totale di dipendenti e numero di dipendenti iscritti presso la sede regionale della cassa edile. In tal modo, dunque, la norma stabilisce proprio una «condizione rivolta a frapporre barriere all'ingresso nel territorio regionale, in qualità di soggetti appaltatori, di imprese provenienti da altre aree e prive di legami stabili con il territorio medesimo» (sentenza n. 207 del 2001). Questa condizione non è infatti fondata su alcuna ragione tecnica, né può ritenersi ragionevolmente giustificabile in nome dell'efficienza e del buon andamento dell'amministrazione, in quanto è «ben possibile che anche imprese aventi sede e organizzazione stabile fuori del territorio regionale possiedano i requisiti tecnico-organizzativi necessari – e richiesti dalla normativa e dai bandi di gara – per assicurare un'efficiente esecuzione degli appalti» ed a nulla rileva il richiamo agli eventuali maggiori costi che tali imprese dovrebbero sostenere, poiché gli altri criteri di scelta del contraente individuati dalla legge «consentono comunque all'amministrazione di assicurarsi le prestazioni alle condizioni per essa più convenienti anche sotto il profilo economico» (sentenza n. 207 del 2001).

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 27/12/2007 - AFFIDAMENTO - NORMATIVA APPLICABILE

Alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 401 del 23/11/2007, è ancora ammissibile affidare la progettazione e la direzione lavori, di importo complessivo pari a € 200.000,00, sulla base delle disposizioni della legge regionale n. 27/2003 (artt. n. 8 e 9 e Delibere Giunta Reionale n. 2119 del 02/08/2005, n. 2155 del 04/07/2006 e n. 309 del 13/02/2007)?


QUESITO del 05/12/2007 - SUBAPPALTO - NORMATIVA APPLICABILE

Si chiede se, nell'ambito di un lavoro di interesse regionale, sia possibile indicare nel disciplinare di gara una quota di lavori subappaltabile inferiore al 50%.