Art. 166. Progetto definitivo. Pubblica utilità dell'opera
ABROGATO DAL 19-04-2016 (ART. 217 DLGS 50-2016)1. Il progetto definitivo delle infrastrutture é integrato da una relazione del progettista attestante la rispondenza al progetto preliminare e alle eventuali prescrizioni dettate in sede di approvazione dello stesso con particolare riferimento alla compatibilità ambientale e alla localizzazione dell'opera. É corredato inoltre dalla definizione delle eventuali opere e misure mitigatrici e compensative dell'impatto ambientale, territoriale e sociale.
2. L'avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità é comunicato dal soggetto aggiudicatore, o per esso dal concessionario o contraente generale, ai privati interessati alle attività espropriative ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni; la comunicazione é effettuata con le stesse forme previste per la partecipazione alla procedura di valutazione di impatto ambientale dall'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377. Nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, i privati interessati dalle attività espropriative possono presentare osservazioni al soggetto aggiudicatore, che dovrà valutarle per ogni conseguente determinazione. Le disposizioni del presente comma derogano alle disposizioni degli articoli 11 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
3. Il progetto definitivo è rimesso da parte del soggetto aggiudicatore, del concessionario o contraente generale a ciascuna delle amministrazioni interessate dal progetto rappresentate nel CIPE e a tutte le ulteriori amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni di ogni genere e tipo, nonché ai gestori di opere interferenti. Nel termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento del progetto le pubbliche amministrazioni competenti e i gestori di opere interferenti possono presentare motivate proposte di adeguamento o richieste di prescrizioni per il progetto definitivo o di varianti migliorative che non modificano la localizzazione e le caratteristiche essenziali delle opere, nel rispetto dei limiti di spesa e delle caratteristiche prestazionali e delle specifiche funzionali individuati in sede di progetto preliminare. comma così modificato dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102 in vigore dal 05/08/2009, e successivamente modificato dall’art.4, comma 2, lett.s) del DL 13/05/2011 n. 70 in vigore dal 14/05/2011, e ulteriormente modificato dalla legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011
4. Nei quarantacinque giorni successivi il Ministero valuta la compatibilità delle proposte e richieste pervenute entro il termine di cui al comma 3 da parte delle pubbliche amministrazioni competenti e dei gestori di opere interferenti con le indicazioni vincolanti contenute nel progetto preliminare approvato e formula la propria proposta al CIPE che, nei trenta giorni successivi, approva, con eventuali integrazioni o modificazioni, il progetto definitivo, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità. comma così modificato dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102 in vigore dal 05/08/2009, e successivamente così sostituito dalla legge di conversione del DL 70/2011, Legge 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011
4-bis. Il decreto di esproprio può essere emanato entro il termine di sette anni, decorrente dalla data in cui diventa efficace la delibera del CIPE che approva il progetto definitivo dell'opera, salvo che nella medesima deliberazione non sia previsto un termine diverso. Il CIPE può disporre la proroga dei termini previsti dal presente comma per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni. La proroga può essere disposta prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo che non supera i due anni. La disposizione del presente comma deroga alle disposizioni dell'articolo 13, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327. comma introdotto dall’art.4, comma 2, lett.s) del DL 13/05/2011 n. 70 in vigore dal 14/05/2011, poi convertito con la legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011
5. L'approvazione del progetto definitivo, adottata con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il CIPE, sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione e, per gli insediamenti produttivi strategici, l'esercizio di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato. In caso di dissenso della regione o provincia autonoma, si provvede con le modalità di cui all'articolo 165, comma 6. Gli enti locali provvedono all'adeguamento definitivo degli elaborati urbanistici di competenza ed hanno facoltà di chiedere al soggetto aggiudicatore o al concessionario o contraente generale di porre a disposizione gli elaborati a tale fine necessari.
5-bis. Il soggetto aggiudicatore provvede alla pubblicazione del bando di gara non oltre novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della delibera del CIPE di approvazione del progetto definitivo, ove questo sia posto a base di gara. In caso di mancato adempimento, il CIPE, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, può disporre la revoca del finanziamento a carico dello Stato. comma introdotto dall’art.4, comma 2, lett.s) del DL 13/05/2011 n. 70 in vigore dal 14/05/2011, e ulteriormente modificato dalla legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011
5-ter. La procedura prevista dal presente articolo può trovare applicazione anche con riguardo a più progetti definitivi parziali dell’opera, a condizione che tali progetti siano riferiti a lotti idonei a costituire parte funzionale, fattibile e fruibile dell’intera opera e siano dotati di copertura finanziaria; resta in ogni caso ferma la validità della valutazione di impatto ambientale effettuata con riguardo al progetto preliminare relativo all’intera opera. comma introdotto dalla legge di conversione del DL 70/2011, Legge 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011
Giurisprudenza e Prassi
INFRASTRUTTURE STRATEGICHE: IL PARERE DELLA COMMISSIONE TECNICA DI VERIFICA DELL'IMPATTO AMBIENTALE NON E' IMMEDIATAMENTE LESIVO (183)
"[...] la giurisprudenza amministrativa, pronunciandosi su fattispecie regolate dagli artt. 183 ss del d.lgs. n. 163 del 206, ha già ritenuto che il parere di valutazione ambientale VIA e VAS non sia autonomamente impugnabile, in quanto endoprocedimentale rispetto alla pronuncia del CIPESS, per quanto in ipotesi nelle quali si trattava di approvare la compatibilità ambientale unitamente al progetto preliminare o definitivo, e non di governare la fase successiva del procedimento come nel caso a giudizio (Cons. Stato, Sez. IV, n. 7714 del 2021; Tar Milano, Sez. III, n. 3576 del 2024, entrambe citate dalla difesa di S. spa).
Certamente, può ritenersi oramai superato l’indirizzo giurisprudenziale (sempre minoritario del resto) che, muovendo dalla natura di parere della VIA, reputava che esso non fosse autonomamente impugnabile. Il punto, tuttavia, è un altro: laddove l’opera abbia carattere strategico, l’autorità preposta alla tutela dell’ambiente svolge un’attività meramente istruttoria, mentre la compatibilità ambientale è valutata dall’organo politico (il CIPESS o il Consiglio dei ministri, in caso di dissenso del Ministro dell’ambiente), i cui atti sono perciò gli unici impugnabili."
LA MANCATA INTESA STATO-REGIONI NON DETERMINA LA NULLITÀ DEL PROVVEDIMENTO
La nullità del provvedimento amministrativo per difetto assoluto di attribuzione ha carattere eccezionale e ricorre esclusivamente in caso di carenza di potere in astratto. La mancata acquisizione dell'intesa Stato-Regione prescritta per il perfezionamento delle varianti urbanistiche nell'approvazione di progetti di opere pubbliche non integra un difetto di attribuzione, bensì un vizio di legittimità soggetto al termine di decadenza per l'impugnazione, non essendo ammessa la riqualificazione del vizio in termini di nullità per eludere le decadenze processuali.
DEROGA ALLA COMUNICAZIONE INDIVIDUALE DI ESPROPRIO PER LE OPERE STRATEGICHE E TARDIVITÀ DELL'IMPUGNAZIONE (166.2)
In tema di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture strategiche, il regime di pubblicità speciale previsto dagli artt. 165 e 166 del D.Lgs. 163/2006 sostituisce la comunicazione personale ai soggetti interessati, rendendo legittima la procedura qualora siano stati pubblicati i prescritti avvisi sui quotidiani e nella Gazzetta Ufficiale. L'omessa impugnazione tempestiva delle delibere CIPE, recanti la dichiarazione di pubblica utilità e l'apposizione del vincolo, preclude la contestazione dei medesimi vizi in sede di ricorso contro il decreto di esproprio finale.
LEGITTIMITÀ DELL'APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO CON PRESCRIZIONI SENZA RINNOVO DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE (185.5)
La legittimità dell'approvazione del progetto definitivo di un'opera strategica non è inficiata dall'apposizione di numerose prescrizioni tecniche, purché queste non comportino una significativa modificazione dell'impatto ambientale rispetto al progetto preliminare già valutato; in tal caso, il rinvio della definizione di dettagli progettuali alla fase esecutiva è ammissibile e non richiede il rinnovo della Valutazione di Impatto Ambientale.
LEGITTIMA LA NOMINA A COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ PUBBLICA ATTUATRICE (4.1)
È legittima la nomina di un dirigente di una società a controllo pubblico quale Commissario straordinario per la realizzazione di infrastrutture strategiche, in quanto l'art. 4 del D.L. n. 32 del 2019 costituisce norma speciale che deroga alle disposizioni generali sull'incompatibilità e l'inconferibilità degli incarichi. Inoltre, per le opere strategiche disciplinate dal D.Lgs. n. 163 del 2006, la valutazione di compatibilità ambientale non è soggetta a decadenza quinquennale se il procedimento è iniziato prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 4 del 2008, essendo sufficiente la verifica di ottemperanza del progetto definitivo rispetto al preliminare.
ILLEGITTIMA LA VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE CHE POSTICIPA L'ACCERTAMENTO DEGLI IMPATTI (185.5)
In tema di opere strategiche, qualora il progetto definitivo presenti varianti sostanziali rispetto al preliminare tali da alterare l'impatto globale sull'ambiente, la Stazione Appaltante non può approvare il progetto definitivo rimandando l'aggiornamento dello studio di impatto ambientale alla fase esecutiva; tale differimento viola l'obbligo di valutazione preventiva della compatibilità ambientale e l'art. 185 del D.Lgs. 163/2006.
IL DECRETO DI ESPROPRIO EMANATO OLTRE IL TERMINE DI EFFICACIA DELLA PUBBLICA UTILITÀ È NULLO (13.4)
Il decreto di esproprio emesso oltre la scadenza del termine finale della dichiarazione di pubblica utilità è nullo per carenza di potere, rendendo l'occupazione del fondo privato illegittima. In tale ipotesi, i proprietari hanno diritto alla restituzione del bene, previo ripristino dello stato dei luoghi, e al risarcimento del danno quantificabile secondo i criteri forfettari dell'art. 42-bis del DPR 327/2001.
OPERE PNRR E NOTIFICA COLLETTIVA DEGLI ESPROPRI NELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE
In tema di espropriazione per pubblica utilità di opere strategiche e interventi PNRR, il regime di semplificazione procedurale prevede che la comunicazione collettiva agli interessati, effettuata tramite avviso sui quotidiani e deposito degli elaborati progettuali, tenga luogo della fase partecipativa individuale. Tale disciplina speciale prevale sulle garanzie ordinarie del Testo Unico Espropriazioni al fine di garantire la rapida attuazione delle infrastrutture di interesse nazionale.
DINIEGO PROROGA PUBBLICA UTILITÀ PER INERZIA DEL CONCESSIONARIO E RISCHIO OPERATIVO (166.4)
La proroga dei termini della dichiarazione di pubblica utilità è un atto discrezionale dell'amministrazione condizionato alla sussistenza di ragioni giustificate o forza maggiore. In un rapporto di concessione, le difficoltà di accesso al credito derivanti da uno squilibrio del Piano Economico Finanziario non integrano una valida giustificazione per l'inerzia del concessionario, ricadendo tali evenienze nell'alea del rischio operativo assunto dall'operatore economico, il quale deve mantenere intatte le garanzie patrimoniali e la capacità tecnica per l'intera durata dell'intervento.

