Art. 122. Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia
ABROGATO DAL 19-04-2016 (ART. 217 DLGS 50-2016)1. Ai contratti di lavori pubblici sotto soglia comunitaria non si applicano le norme del presente codice che prevedono obblighi di pubblicità e di comunicazione in ambito sovranazionale. Le stazioni appaltanti possono ricorrere ai contratti di cui all'articolo 53, comma 2, lettere b) e c), qualora riguardino lavori di speciale complessità o in caso di progetti integrali, come definiti rispettivamente dal regolamento di cui all'articolo 5, ovvero riguardino lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici. comma modificato dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007
2. L'avviso di preinformazione di cui all'articolo 63, é facoltativo ed é pubblicato sul profilo di committente, ove istituito, e sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste.
3. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, di cui all'articolo 65 é pubblicato sul profilo di committente, ove istituito, e sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste.
4. I bandi e gli inviti non contengono le indicazioni che attengono ad obblighi di pubblicità e di comunicazione in ambito sopranazionale.
5. Gli avvisi di cui al comma 3 ed i bandi relativi a contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie speciale - relativa ai contratti pubblici, sul «profilo di committente» della stazione appaltante, e, non oltre due giorni lavorativi dopo, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e sul sito informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati, non oltre cinque giorni lavorativi dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, per estratto, a scelta della stazione appaltante, su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno dei quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i lavori. I bandi e gli avvisi di cui al comma 3 relativi a contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori e nell'albo della stazione appaltante; gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione decorrono dalla pubblicazione nell'albo pretorio del Comune. Si applica, comunque, quanto previsto dall'articolo 66, comma 15 nonché comma 7, terzo periodo. comma così modificato dal D.Lgs. 26/01/2007 n. 6 in vigore dal 01/02/2007 – disposizione da coordinare con l'art.13 co.1 della Legge 180 del 14/11/2011 in vigore dal 15/11/2011; per le spese di pubblicità si segnala quanto disposto dall’art.34 comma 35 del D.L. 179/2012, come convertito dalla L. 221/2012, in vigore dal 19/12/2012, si veda ora il comma 5bis del presente articolo. Comma quindi sostituito dall’art. 26 comma 1 lett.b del DL 66/2014 in vigore dal 24/04/2014, ma per effetto delle modifiche in sede di conversione ad opera della legge n. 89/2014 in vigore dal 24/06/2014, la sostituzione sarà applicabile solo dal 01/01/2016; per l’ambito di applicazione si veda anche quanto disposto dall’ art. 9, commi 1 e 2, lettera b), legge n. 164/2014 in vigore dal 12/11/2014
[5. I bandi relativi a contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul «profilo di committente» della stazione appaltante, ed entro i successivi due giorni lavorativi, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e sul sito informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. I bandi relativi a contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori e nel profilo di committente della stazione appaltante; gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione decorrono dalla pubblicazione nell'albo pretorio del Comune. Si applica, comunque, quanto previsto dall'articolo 66, comma 15. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è effettuata entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato. La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate nel presente decreto e nell'allegato IX A, avviene esclusivamente in via telematica e non può comportare oneri finanziari a carico delle stazioni appaltanti.] comma, introdotto all'art. 26, comma 1, lettera b), DL 66/2014 in vigore dal 24/04/2014, che sostituirà il vigente comma 7 a partire dal 01/01/2016; termine prorogato al 01/01/2017 ad opera del DL 210/2015 in vigore dal 30/12/2015
[5-bis. Le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, degli avvisi, dei bandi di gara e delle informazioni di cui all'allegato IX A sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.] comma introdotto dall'art. 26, comma 1, lettera b del DL 66/2014 in vigore dal 24/04/2014, ma per effetto delle modifiche in sede di conversione ad opera della legge n. 89/2014 in vigore dal 24/06/2014, lo sostituzione sarà applicabile solo dal 01/01/2016; termine prorogato al 01/01/2017 ad opera del DL 210/2015 in vigore dal 30/12/2015
6. Ai termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, e di comunicazione dei capitolati e documenti complementari, si applicano l'articolo 70, comma 1 e comma 10, in tema di regole generali sulla fissazione dei termini e sul prolungamento dei termini, nonché gli articoli 71 e 72, e inoltre le seguenti regole:
a) nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per i contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro, e dalla pubblicazione del bando nell'albo pretorio del Comune in cui si esegue il contratto per i contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro non può essere inferiore a ventisei giorni;
b) nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate previa pubblicazione di un bando di gara, e nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle domande di partecipazione, avente la decorrenza di cui alla lettera a), non può essere inferiore a quindici giorni;
c) nelle procedure ristrette, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla data di invio dell'invito, non può essere inferiore a venti giorni;
d) nelle procedure negoziate, con o senza bando, e nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle offerte viene stabilito dalle stazioni appaltanti nel rispetto del comma 1 dell'articolo 70 e, ove non vi siano specifiche ragioni di urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell'invito;
e) in tutte le procedure, quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione esecutiva, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a quaranta giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara o di invio dell'invito; quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione definitiva, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a sessanta giorni con le medesime decorrenze;
f) nelle procedure aperte, nelle procedure negoziate previo bando e nel dialogo competitivo, quando del contratto é stata data notizia con l'avviso di preinformazione, il termine di ricezione delle offerte può essere ridotto a 18 giorni e comunque mai a meno di undici giorni, decorrenti, nelle procedure aperte, dalla pubblicazione del bando, e per le altre procedure, dalla spedizione della lettera invito;
g) nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, quando l'urgenza rende impossibile rispettare i termini minimi previsti dal presente articolo, le stazioni appaltanti, purché indichino nel bando di gara le ragioni dell'urgenza, possono stabilire un termine per la ricezione delle domande di partecipazione, non inferiore a quindici giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; e, nelle procedure ristrette, un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni, ovvero non inferiore a trenta giorni se l'offerta ha per oggetto anche il progetto esecutivo, decorrente dalla data di invio dell'invito a presentare offerte. Tale previsione non si applica al termine per la ricezione delle offerte, se queste hanno per oggetto anche la progettazione definitiva.
per l’ambito di applicazione si veda anche quanto disposto dall’ art. 9, commi 1 e 2, lettera c), legge n. 164/2014 in vigore dal 12/11/2014
7. I lavori di importo complessivo inferiore a un milione di euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei princìpi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall’articolo 57, comma 6; l’invito è rivolto, per lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro, ad almeno dieci soggetti e, per lavori di importo inferiore a 500.000 euro, ad almeno cinque soggetti se sussistono aspiranti idonei in tali numeri. I lavori affidati ai sensi del presente comma, relativi alla categoria prevalente, sono affidabili a terzi mediante subappalto o subcontratto nel limite del 20 per cento dell’importo della medesima categoria; per le categorie specialistiche di cui all’articolo 37, comma 11, restano ferme le disposizioni ivi previste. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, conforme all’allegato IX A, punto quinto (avviso relativo agli appalti aggiudicati), contiene l’indicazione dei soggetti invitati ed è trasmesso per la pubblicazione, secondo le modalità di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo, entro dieci giorni dalla data dell’aggiudicazione definitiva; non si applica l’articolo 65, comma 1. comma introdotto dall’art.4, comma 2, lett.l) del D.L. 13/05/2011 n. 70 in vigore dal 14/05/2011, e ulteriormente modificato dalla legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011
7-bis. abrogato. comma introdotto dalla L 201 del 22/12/2008, di conversione del D.L. 162/2008,, in vigore dal 23/12/2008, e successivamente abrogato dall’art.4, comma 2, lett.l) del D.L. 13/05/2011 n. 70 in vigore dal 14/05/2011, convertito con la legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011
8. Per l’affidamento dei lavori pubblici di cui all’articolo 32, comma 1, lettera g), si applica la procedura prevista dall’articolo 57, comma 6; l’invito è rivolto ad almeno cinque soggetti se sussistono in tale numero aspiranti idonei. comma sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera bb), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008; l’obbligo sancito dal presente comma non trova applicazione per le opere di urbanizzazione primaria, di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, ai sensi dell’art. 16, comma 2-bis, d.P.R. n. 380 del 2001, come introdotto dall’art. 45, comma 1, decreto-legge n. 201/2011 in vigore dal 06/12/2011, poi convertito senza modifiche dalla Legge di conversione 214/2011, in vigore dal 28/12/2011
9. Per lavori d'importo inferiore o pari a 1 milione di euro quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la stazione appaltante può prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 86; in tal caso non si applica l'articolo 87, comma 1. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci; in tal caso si applica l'articolo 86, comma 3. comma modificato dall'art. 1, comma 1, lettera bb), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008, poi modificato dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102 in vigore dal 05/08/2009 - NB da coordinare con quanto disposto dall'art.253 comma 20-bis
Giurisprudenza e Prassi
ONERE PROBATORIO RIGOROSO PER IL RISARCIMENTO DA INADEMPIMENTO DELLA PA
In tema di responsabilità risarcitoria della PA, la domanda per danni da mancata attuazione di piani urbanistici complessi richiede una prova rigorosa del nesso eziologico. Qualora la convenzione preveda una progressività degli interventi subordinata al raggiungimento di specifiche cubature, il mero ritardo nella realizzazione di infrastrutture di viabilità non genera automaticamente un diritto al risarcimento se l'operatore non dimostra in che modo tale ritardo abbia precluso in via esclusiva la locazione o la vendita degli immobili.
DISCREZIONALITÀ DELLA P.A. NELLO SCOMPUTO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE E NATURA DI DEBITO DI VALUTA (16.2)
L'ammissione allo scomputo degli oneri di urbanizzazione non configura un diritto soggettivo tutelato in capo al lottizzante, ma una mera facoltà discrezionale dell'Amministrazione che richiede un accordo espresso; ne consegue che, in caso di inerzia del privato o mutamento delle condizioni attuative, l'Amministrazione può legittimamente esigere il versamento pecuniario, il quale, avendo natura di debito di valuta, è soggetto al principio nominalistico e non a rivalutazione automatica.
INAMMISSIBILE IL RICORSO CONTRO DELIBERE ANAC DI VIGILANZA PRIVE DI LESIVITA' DIRETTA
È inammissibile per difetto di lesività l'impugnazione di una delibera dell'ANAC adottata in sede di vigilanza che si limiti a formulare rilievi critici sulla regolarità di procedure di affidamento, in quanto priva di efficacia vincolante per l'amministrazione e non idonea a determinare da sola la revoca dei finanziamenti o sanzioni, restando ogni eventuale pregiudizio confinato in una dimensione meramente ipotetica.
INAPPLICABILITÀ DEL SILENZIO ASSENSO ALLA RIDETERMINAZIONE DEI RIBASSI NEGLI AFFIDAMENTI INFRAGRUPPO
L'istituto del silenzio-assenso non opera nei rapporti tra ente concedente e concessionario autostradale relativamente alla determinazione dei ribassi su lavori infragruppo, in quanto l'attività dell'amministrazione non costituisce esercizio di un potere autorizzativo su interessi privati, bensì espressione di poteri di vigilanza e controllo sulla corretta applicazione dei criteri di calcolo del corrispettivo, finalizzati alla tutela della finanza pubblica.
INAPPLICABILITÀ DEL SILENZIO ASSENSO ALLA VIGILANZA SUI RIBASSI NEI RAPPORTI CONCESSORI
Nei rapporti tra concedente e concessionaria autostradale, il potere di controllo sulla determinazione del ribasso d'asta per gli affidamenti di lavori infragruppo non è soggetto alla disciplina del silenzio-assenso ex art. 20 della legge n. 241 del 1990. Tale potere si iscrive nelle funzioni di vigilanza sull'esecuzione delle opere e sulla gestione autostradale, finalizzate a verificare la correttezza dei risultati economici cui perviene la concessionaria in attuazione delle regole convenzionali. Ai fini della determinazione del ribasso congruo, la stazione appaltante può legittimamente fare riferimento esclusivamente ai ribassi formatisi in procedure ad evidenza pubblica, escludendo gli affidamenti diretti privi di confronto competitivo.
OPERATORE ECONOMICO NON INVITATO MA IN POSSESSO DEI REQUISITI - LEGITTIMAZIONE ALLA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA - SUSSISTE
Se, in ragione del potere riconosciuto all’amministrazione di individuare gli operatori economici idonei a partecipare e pertanto invitati a partecipare alla gara, un operatore economico non possa vantare alcun diritto ad essere invitato a partecipare a tale tipo di gara (potendo eventualmente, qualora sussista una posizione legittimante e l’interesse, ricorrere nei confronti della scelta discrezionale della amministrazione appaltante dell’individuazione dei soggetti da invitare), non può negarsi ad un operatore economico, che sia comunque venuto a conoscenza di una simile procedura e che si ritenga in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dalla legge di gara, di presentare la propria offerta, salvo il potere dell’amministrazione di escluderlo dalla gara per carenze dell’offerta o degli stessi requisiti di partecipazione ovvero perché l’offerta non è pervenuta tempestivamente (rispetto alla scadenza del termine indicata nella lettera di invito agli operatori invitati) e sempre che la sua partecipazione non comporti un aggravio insostenibile del procedimento di gara e cioè determini un concreto pregiudizio alle esigenze di snellezza e celerità che sono a fondamento del procedimento semplificato delineato dall’art. 122, comma 7, e 57, comma 6, del D. Lgs. n. 163/2006: conseguentemente anche gli altri partecipanti, in quanto invitati, non possono dolersi della partecipazione alla gara di un operatore economico e tanto meno dell’aggiudicazione in favore di quest’ultimo della gara, salva evidentemente la ricorrenza di vizi di legittimità diversi dal fatto della partecipazione in quanto non invitato.
Una simile interpretazione è conforme non solo e non tanto al solo principio del favor partecipationis, costituendo piuttosto puntuale applicazione dell’altro fondamentale principio di concorrenza cui devono essere ispirate le procedure ad evidenza pubblica e rappresentando contemporaneamente anche un ragionevole argine, sia pur indiretto e meramente eventuale, al potere discrezionale dell’amministrazione appaltante di scelta dei contraenti.
PRINCIPIO DI ROTAZIONE - LIMITI ALL'INVITO DEL PRECEDENTE AFFIDATARIO (36.1)
Il principio di rotazione ‒ che per espressa previsione normativa deve orientare le stazioni appaltanti nella fase di consultazione degli operatori economici da consultare e da invitare a presentare le offerte ‒ trova fondamento nella esigenza di evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente (la cui posizione di vantaggio deriva soprattutto dalle informazioni acquisite durante il pregresso affidamento), soprattutto nei mercati in cui il numero di agenti economici attivi non è elevato.
Pertanto, anche al fine di ostacolare le pratiche di affidamenti senza gara ripetuti nel tempo che ostacolino l’ingresso delle piccole e medie imprese e di favorire, per contro, la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei, il principio in questione comporta, in linea generale, che l’invito all’affidatario uscente riveste carattere eccezionale.
Per l’effetto, ove la stazione appaltante intenda comunque procedere all’invito di quest’ultimo, dovrà puntualmente motivare tale decisione, facendo in particolare riferimento al numero (eventualmente) ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale ovvero all’oggetto e alle caratteristiche del mercato di riferimento (in tal senso, cfr. la delibera 26 ottobre 2016, n. 1097 dell’Autorità nazionale anticorruzione, linee guida n. 4).
GARA TELEMATICA - REGOLE E PRINCIPI PER LA VALIDITÀ DELLA PROCEDURA
Laddove nella PEC sono indicati gli indirizzi di posta certificata di tutti gli operatori economici invitati alla gara , tale modalita' prescelta dal Comune per invitare alla procedura negoziata le imprese che avevano preventivamente manifestato interesse in tal senso, viola il principio di segretezza delle offerte che impone di garantire l’anonimato delle imprese concorrenti sino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte per evitare forme di coordinamento e di collegamento tra imprese che possono, in vario modo, condizionare l’esito della gara e quindi vulnerare il generale principio del buon andamento dell’azione amministrativa ex art. 97 Cost. nonchè quelli che presidiano lo svolgimento degli affidamenti di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 2 del d. lgs. n. 163/2006, con particolare riferimento a quelli di efficacia, correttezza, libera concorrenza, parita' di trattamento, non discriminazione.
Espressione di tale generale principio è anche la regola complementare prevista in materia di disciplina del diritto di accesso agli atti di gara che all’art. 13, comma 2, lett. b) prevede che il diritto di accesso sia, per l’appunto, differito “nelle procedure ristrette e negoziate e in ogni ipotesi di gara informale in relazione all’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse e in relazione all’elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentar offerte e all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte medesime”.
APPALTO DI LAVORI DI IMPORTO INFERIORE O PARI 1 MILIONE DI EURO - ESCLUSIONE AUTOMATICA
La questione dedotta nel presente giudizio concerne l’applicabilita' del criterio di esclusione automatica delle offerte anomale previsto dall’art. 122, comma 9, del d.lgs. n. 163/2006. Tale disposizione stabilisce che, “per lavori d’importo inferiore o pari a 1 milione di euro, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo piu' basso, la stazione appaltante puo' prevedere nel bando l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 86; in tal caso non si applica l’articolo 87, comma 1. Comunque la facolta' di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci; in tal caso si applica l’articolo 86, comma 3”. (..) Come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, la regola generale introdotta dal legislatore, allo scopo di uniformarsi al chiaro indirizzo da tempo enunciato dalla Corte di giustizia, impone alle stazioni appaltanti di assoggettare le offerte sospettate di anomalia - individuate attraverso il meccanismo di cui all’art. 86, comma 1, del d.lgs. n. 163/2006 - ad un giudizio che investa la loro attendibilita' e serieta', ossia che accerti la reale possibilita' dell’impresa di eseguire correttamente l’appalto alle condizioni proposte (cfr., ex multis, T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, 11 gennaio 2010, n. 16). Per gli appalti di importo pari o inferiore a 1 milione di euro, la normativa nazionale, allo scopo di evitare che la verifica di anomalia possa riguardare un numero di offerte cosi' elevato da eccedere la capacita' di intervento dell’amministrazione, consente alle stazioni appaltanti di introdurre nella lex specialis il meccanismo dell’esclusione automatica. Tuttavia, trattandosi di meccanismo che limita il confronto concorrenziale e incide potenzialmente sulla par condicio delle imprese partecipanti, la stazione appaltante puo' intraprendere la procedura di esclusione automatica, ai sensi del citato art. 122, comma 9, solamente a condizione che lo faccia risultare dal bando in modo inequivoco, ossia con riferimento palese a tale disposizione (T.A.R. Brescia, n. 16/2010 cit.). Ne deriva che, nel caso di oggettivo contrasto o incoerenza tra le prescrizioni dei vari atti che costituiscono la legge di gara (come si verifica laddove il meccanismo dell’esclusione automatica non sia previsto dal bando, ma solo dal disciplinare), il dubbio sull’applicazione del meccanismo medesimo dovra' essere risolto sulla base dei principi di tutela della concorrenza e di massima partecipazione alla procedura selettiva, quindi a favore dell’ammissione dell’offerta sospettata di anomalia (T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 2 aprile 2007, n. 594).
LL.PP. - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Malgrado l'art. 122, comma 7 dello stesso decreto stabilisca che " i lavori di importo complessivo inferiore a un milione di euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parita' di trattamento, proporzionalita' e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6", il rinvio a detta ultima norma serve esclusivamente a delineare la generale cornice di riferimento entro la quale la stazione appaltante deve operare, quando si verte in tema di contratti sotto soglia comunitaria. In altri termini, in caso di appalto sotto soglia, la stazione appaltante puo' legittimamente determinarsi ad affidare il contratto facendo ricorso ad una modalita' di aggiudicazione che, rispetto a quanto previsto dall'art. 57, comma 6, del decreto legislativo 163 del 2006, reca in se' elementi di specialita' tali da enucleare una procedura di aggiudicazione dotata di autonomia concettuale e giuridica per le stazioni appaltanti e per gli operatori che vi partecipano. Siffatti elementi di specialita' si rintracciano nel necessario rispetto di principi di matrice comunitaria quali quello di non discriminazione, di parita' di trattamento ecc, e si desumono anche dalla particolare modalita' di invito alla gara, che coinvolge almeno dieci soggetti o almeno cinque operatori a seconda dell'importo complessivo dell'appalto, in luogo della selezione di almeno tre operatori economici, contemplata e richiesta dalla norma di cui all'art.57, comma 6.
Il richiamo alla procedura prevista dall'art. 57, comma 6 del medesimo decreto non puo', pero', operare anche con riguardo ai presupposti applicativi che ne legittimano il ricorso, ivi compreso il riferimento all'estrema urgenza, poiche' unico presupposto applicativo a base della scelta di procedere ai sensi dell'art.122, comma 7 è che si verta in tema di appalto sotto soglia comunitaria. Deve, pertanto, ritenersi che, una volta isolato quale elemento "individualizzante" della gara la circostanza che si tratti di appalto sotto soglia comunitaria, la stazione appaltante gode di una certa discrezionalita' nella scelta della procedura per l'aggiudicazione del contratto coerentemente con l'obiettivo di una semplificazione della procedura stessa ma pur sempre in ossequio a superiori principi di matrice comunitaria.
PROCEDURA NEGOZIATA - RISPETTO PRINCIPIO DI ROTAZIONE
Secondo una condivisibile giurisprudenza (cfr. T.A.R. Milano, sez. I, 6/12/2012 n. 2941) - che, ove la stazione appaltante non voglia pubblicare un avviso o non disponga di propri elenchi aperti di imprese da invitare a rotazione, deve, in ogni caso, predeterminare ex ante precisi criteri di ricognizione del mercato e selezione delle imprese che potenzialmente potrebbero essere interessate all'appalto, tenendo conto del principio di rotazione.
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO - LIMITI ALLA SINDACABILITA'
Risulta, conseguentemente, inutile indagare se la s.a. abbia inteso procedere in base alla regola generale di cui all’art. 57, comma 2, lett. c), ovvero in base all’art. 122, comma 7, e 57, comma 6, del D.Lgs. n. 163 del 2006 recante la disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia, dato che non sono in discussione le ragioni, di urgenza o meno, che hanno indotto l’Amministrazione a seguire l’una o l’altra disciplina, ma altri aspetti, il cui sindacato puo' svolgersi a prescindere dall’ascrivibilita' della procedura negoziata in concreto svolta all’una o all’altra fattispecie, dato – tra l’altro – che la s.a. ha comunque invitato alla gara un numero di operatori economici del settore di specifico interesse superiore o almeno pari a quello minimo stabilito rispettivamente dall’art. 57, comma 6, e dall’art. 122, comma 7 del decreto.
La procedura per individuare i soggetti da invitare, nel caso in cui siano presenti sul mercato piu' operatori economici in possesso delle qualificazioni necessarie o prescritte, non è, dunque, codificata, ma rimessa alla prudente valutazione della s.a., la quale puo', dunque, scegliere discrezionalmente non solo il metodo di “indagine di mercato” da attuare, ma anche le sue concrete modalita' di svolgimento, con l’unico limite che venga garantito il rispetto dei principi su indicati.
Ne deriva che anche la scelta relativa alle modalita' di svolgimento del metodo di individuazione e alla pubblicita' da assicurare allo stesso, come quella del numero di operatori da invitare, deve tenere conto dell’importanza dell’appalto per il mercato interno, utilizzando come parametri il valore effettivo della commessa e la sua “appetibilita'” per i potenziali concorrenti.
OPERE URBANIZZAZIONE SECONDARIA - COSTRUZIONE BOCCIODROMO
In via generale, le opere di urbanizzazione secondaria (asili, scuole materne, scuole dell'obbligo, strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo, mercati di quartiere, delegazioni comunali, chiese e altri edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, centri sociali e attrezzature culturale e sanitarie, aree verdi di quartiere) sono per loro natura strutture a servizio di una parte del territorio (Consiglio di Stato, sez. V, 1° febbraio 1995, n. 162).
Occorre, in altre parole, che tali impianti abbiano, in primo luogo, un’attinenza, sotto il profilo delle dimensioni, al quartiere nel quale sorgono (requisito, quest'ultimo, richiesto in specifico, ed esclusivamente, per i mercati, gli impianti sportivi e le aree destinate a verde) (cfr., a contrariis, Consiglio di Stato , sez. V, 1° giugno 1992, n. 489).
Ne' possono annoverarsi tra gli impianti sportivi, in quanto opere di urbanizzazione secondaria, le strutture sportive in tutto o in parte riservate, posto che gli impianti sportivi sono opere di urbanizzazione unicamente se siano a disposizione del quartiere e ad esso correlate.
Come è stato, infatti, chiarito anche sotto il profilo fiscale (Agenzia delle entrate, risoluzione del 12 ottobre 2001, n. 157/E), la realizzazione della citata opera (attivita' sportiva di bocciofila (o bocciodromo)) configura opera di urbanizzazione secondaria (e, come tale, soggetta ad aliquota IVA ridotta al 10%) solo se l’impianto è da ritenersi di pubblica utilita' e destinato alla collettivita', pur se costruito e/o gestito con concessione da un soggetto privato; tuttavia, con riguardo al possibile svolgimento di un’attivita' agonistica (peraltro di rilievo addirittura internazionale, come nella specie), come ha anche chiarito la risoluzione ministeriale n. 361922 del 4 novembre 1986, non vengono modificate le caratteristiche di opera di urbanizzazione unicamente se tale attivita' sia del tutto secondaria e residuale.
Tali opere di urbanizzazione secondaria possono essere qualificate di quartiere, tuttavia, non soltanto nel caso in cui siano destinate ad essere utilizzate dagli abitanti di una determinata zona urbana, ma anche quando sono realizzate per essere messe a disposizione dell'intera popolazione; infatti, per qualificare l’impianto come impianto di quartiere, occorre che tale impianto sia destinato ad un uso pubblico, ovvero sia messo a disposizione della collettivita', anche se dietro pagamento di un corrispettivo, e non sia destinato ad essere utilizzato esclusivamente o prevalentemente da particolari categorie di soggetti, come ad esempio gli iscritti a societa' sportive, o i tesserati federali, cosa che non accade, infatti (non essendovi alcuna prova, neppure indiziaria al riguardo in atti), per l’impianto in oggetto, destinato, come detto, principalmente allo svolgimento di gare di bocce a vantaggio della collettivita' del quartiere.
PRINCIPIO COSTITUZIONALE DI BUON ANDAMENTO
Per costante orientamento della giurisprudenza, l'obbligo, da parte della P.A., di esame ai sensi dell'art. 10, co. 1, lett. b), della legge n. 241/1990 delle memorie procedimentali presentate dal privato non impone un'analitica confutazione in merito ad ogni argomento utilizzato dalle parti stesse, essendo sufficiente un iter motivazionale che renda nella sostanza percepibile la ragione del mancato adeguamento dell'azione amministrativa alle deduzioni difensive del privato stesso.
Il "principio costituzionale di buon andamento (..) impegna la pubblica Amministrazione ad adottare atti il piu' possibile rispondenti ai fini da conseguire (cfr. Cons. di Stato, IV, 22 ottobre 2004, n. 6931); e nell'ottica dell'interesse pubblico, in re ipsa nelle gare pubbliche, all'acquisizione dell'offerta piu' vantaggiosa per l'amministrazione".
GARA DA ANNULLARE IN CASO DI ESCLUSIONE AUTOMATICA CON OFFERTE INFERIORI A DIECI
Il Collegio afferma in via preliminare che:
“[a] il procedimento di verifica e di esclusione delle offerte “anormalmente basse “è finalizzato … a perseguire (anche) l’obiettivo della piu' ampia partecipazione degli operatori economici alle procedure di gara” (Corte costituzionale, 23 novembre 2007, n. 401).
[b] “Il legislatore statale, sul punto, ha previsto, all’art. 122, comma 9, del d. lgs. n. 163 del 2006, in capo alla stazione appaltante, il potere discrezionale di valutare l’opportunita' di procedere all’esclusione automatica ovvero verificare in contraddittorio l’anomalia dell’offerta. A cio' va aggiunto che l’art. 1, comma 1, lettera bb), n. 2, del decreto legislativo 11 settembre 2008 n. 152 … ha modificato - proprio al fine di aumentare l’area di concorrenzialita' - la norma statale, la quale ora prevede che la facolta' di esclusione automatica «non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci» (Corte costituzionale, 22 maggio 2009, n. 160);
[c] “La previsione, infatti, di un potere vincolato di esclusione automatica restringe aprioristicamente la possibilita' di partecipazione di un numero piu' elevato di operatori economici, ledendo le regole concorrenziali sancite a livello comunitario e nazionale.” (Corte costituzionale, 22 maggio 2009, n. 160).
Da tali considerazioni il Collegio desume le seguenti conclusioni:
“[a] il dato testuale della lettera invito depone per il riferimento in sede di disciplina della gara, ad una previsione normativa nel testo vigente prima delle modifiche di cui all’articolo 1, comma 1, lettera bb), n. 2, del decreto legislativo 11 settembre 2008 n. 152;
[b] secondo la riprodotta giurisprudenza costituzionale il combinato disposto di cui agli articoli 122, comma 9 ed 86 citati si riconnette anche alla tutela della partecipazione alle gare;
[c] non puo' esser condivisa la tesi della controinteressata sulla possibile adattabilita' delle regola alla singola procedura che l’amministrazione intenda seguire, perche', come visto, “Comunque la facolta' di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci; in tal caso si applica l’articolo 86, comma 3”;
[d] la tesi esposta dalla ricorrente principale a sostegno della illegittimita' dell’esclusione e della lettera invito, pur essendo condivisibile per quanto su esposto, non puo' esser seguita negli ulteriori postulati proprio perche', nel caso, come detto, la violazione dell’articolo 122, comma 9, incide innanzitutto sul valore della partecipazione, quindi sulla fase iniziale della gara preordinata all’acquisizione delle offerte e/o delle manifestazioni di interesse, non su un segmento della stessa ed, a tali possibilita', successivo”.
INCOSTITUZIONALITÀ DELLA LR FRIULI VENEZIA GIULIA 11/2009
Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Appalti pubblici - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Misure straordinarie di accelerazione dei lavori pubblici privi di interesse transfrontaliero al fine di fronteggiare la straordinaria situazione di grave crisi congiunturale - Ricorso del Governo - Eccepita inammissibilita' della questione per avere lo Stato evocato «contemporaneamente» le norme dello Statuto speciale di autonomia e quelle contenute nel novellato titolo V della parte seconda della Costituzione - Reiezione. - Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 4 giugno 2009, n. 11, art. 1-bis, inserito dalla legge regionale 16 luglio 2010, n. 12, art. 4, comma 28. - Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. e) ed l); legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, art. 4, comma 28. Appalti pubblici - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Misure straordinarie di accelerazione dei lavori pubblici privi di interesse transfrontaliero - Ricorso del Governo - Asserito contrasto con le norme del codice dei contratti pubblici - Insuscettibilita' della disposizione censurata di recare un vulnus alle evocate competenze statali - Genericita' delle censure e inconferenza del parametro evocato - Inammissibilita' della questione. - Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 4 giugno 2009, n. 11, art. 1-bis, commi 1 e 2, inserito dalla legge regionale 16 luglio 2010, n. 12, art. 4, comma 28. - Legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, art. 4, comma 28; d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, artt. 56, 57, 70, 122, commi 6, 7 e 7-bis. Appalti pubblici - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Misure straordinarie di accelerazione dei lavori pubblici privi di interesse transfrontaliero - Affidamento dei lavori di valore pari o inferiore a 1 milione di euro preferibilmente con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza esclusiva statale nelle materie della tutela della concorrenza e dell'ordinamento civile - Esclusione - Non fondatezza della questione. - Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 4 giugno 2009, n. 11, art. 1-bis, comma 3, inserito dalla legge regionale 16 luglio 2010, n. 12, art. 4, comma 28. - Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. e) ed l); d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, artt. 81 e 112, comma 9. Appalti pubblici - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Ipotesi di affidamento dei lavori con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa - Applicazione, in ogni caso, del sistema di esclusione automatica delle offerte anomale - Contrasto con la disciplina statale espressione della competenza esclusiva dello Stato nelle materie della tutela della concorrenza e dell'ordinamento civile - Illegittimita' costituzionale in parte qua. - Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 4 giugno 2009, n. 11, art. 1-bis, comma 3, inserito dalla legge regionale 16 luglio 2010, n. 12, art. 4, comma 28. - Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. e) ed l); d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 122, comma 9. Appalti pubblici - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Forme di pubblicita' - Affidamento dei lavori di valore pari o inferiore a 1 milione di euro preferibilmente con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa - Pubblicazione all'Albo della stazione appaltante e comunicazione all'Osservatorio Regionale - Contrasto con la disciplina statale espressione della competenza esclusiva dello Stato nelle materie della tutela della concorrenza e dell'ordinamento civile - Illegittimita' costituzionale in parte qua. - Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 4 giugno 2009, n. 11, art. 1-bis, comma 4, inserito dalla legge regionale 16 luglio 2010, n. 12, art. 4, comma 28. - Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. e) ed l); legge 12 aprile 2006, n. 163, art. 122, commi 3, 4 e 5. Appalti pubblici - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Previsione che fino al 31 dicembre 2011 i servizi di ingegneria e di architettura di importo pari o inferiore a 50.000 euro al netto di IVA sono affidati dalla stazione appaltante sulla base di una procedura selettiva mediante curricula tra tre soggetti individuati dal responsabile unico del procedimento - Ricorso del Governo - Eccepita inammissibilita' per genericita' delle censure - Reiezione. - Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 4 giugno 2009, n. 11, art. 1-bis, comma 5, inserito dalla legge regionale 16 luglio 2010, n. 12, art. 4, comma 28. - Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. e) ed l); d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 91, comma 2. Appalti pubblici - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Previsione che fino al 31 dicembre 2011 i servizi di ingegneria e di architettura di importo pari o inferiore a 50.000 euro al netto di IVA sono affidati dalla stazione appaltante sulla base di una procedura selettiva mediante curricula tra tre soggetti individuati dal responsabile unico del procedimento - Contrasto con la disciplina statale espressione della competenza esclusiva dello Stato nelle materie della tutela della concorrenza e dell'ordinamento civile - Illegittimita' costituzionale in parte qua. - Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 4 giugno 2009, n. 11, art. 1-bis, comma 5, inserito dalla legge regionale 16 luglio 2010, n. 12, art. 4, comma 28. - Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. e) ed l); legge 12 aprile 2006, n. 163, art. 120, comma 2-bis.
AFFIDAMENTO LLPP DI IMPORTO INFERIORE AD EURO 500.000,00 - DISCIPLINA
Il comma 7-bis (introdotto con d.l. n. 162/2008) dell’art. 122 del codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 153/2006) consente alle pubbliche amministrazioni di affidare contratti di lavori per un importo non superiore ad euro 500.000 mediante una procedura negoziata (trattativa privata) cui siano invitate almeno cinque ditte idonee, «nel rispetto dei principi di non discriminazione, parita' di trattamento, proporzionalita' e trasparenza».
Una volta che il Comune ha (doverosamente) recepito i criteri suggeriti dalla legge (non discriminazione, parita' di trattamento, trasparenza, etc.), non puo' legittimamente discriminare una impresa oggettivamente idonea solo perche' essa è controparte del Comune in una controversia; sia pure con la precisazione (esplicitata con la seconda determinazione) che a questo fine rilevano solo le controversie riguardanti precedenti contratti di lavori.
Basti considerare che con un criterio cosi' formulato la discriminazione opera – per non citare che i casi-limite - anche se si tratti di azione esercitata infondatamente e pretestuosamente dal Comune; ovvero di azione esercitata dal privato alla quale il Comune infondatamente e pretestuosamente resiste.
Nella prima ipotesi (azione esercitata infondatamente dal Comune) si attribuisce al Comune stesso il mezzo di creare artatamente il presupposto per escludere una determinata impresa, a proprio arbitrio.
Nella seconda (azione esercitata dal privato, alla quale il Comune infondatamente resiste) si mette il privato in condizioni di dover rinunciare all’esercizio del proprio diritto, se non vuol essere escluso da ogni futuro contratto.
Ma in verita' la discriminazione appare illegittima, anche quando non sia manifesta l’eventuale infondatezza della posizione processuale del Comune attore o convenuto.
Cio' che puo' giustificare l’esclusione di un’impresa non è la pendenza di un giudizio, ma, semmai, le caratteristiche del fatto che ha dato origine al contenzioso.
In buona sostanza, la p.a. ha un adeguato strumento per tutelarsi, applicando l’art. 38, comma 1, lettera (f) del codice dei contratti.
Questa disposizione consente (o impone) di escludere dalle gare le imprese «che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attivita' professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante».
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO - IMPUGNAZIONE PER MANCATO INVITO
La norma di cui all’art. 122 comma 7 bis del D.Lgs. n. 163 del 2006, da leggersi in combinato disposto con la norma di cui al precedente art. 57 comma sesto, prevede che la stazione appaltante - fermo restando il rispetto dei principi di non discriminazione, parita' di trattamento, proporzionalita', trasparenza - possa individuare le imprese da invitare alla pubblica gara ""sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa desunte dal mercato"". Detta normativa, di recente introduzione (legge n. 201 del 2008), ha la dichiarata finalita' di semplificare e velocizzare le procedure di appalto sotto soglia.
La ditta ricorrente, non essendo stata invitata a partecipare alla procedura negoziata, ha certamente interesse e legittimazione ad impugnare la procedura medesima nella sua interezza, non gia' ad impugnare la mancata ammissione al gruppo delle ditte offerenti.
Pertanto, il ricorso è ammissibile solo nella parte in cui chiede l’annullamento della procedura negoziata, non gia' nella parte in cui chiede l’ammissione al confronto di offerte.
APPALTI SOTTO SOGLIA - TAGLIO DELLE ALI - OFFERTE CON IDENTICO RIBASSO
Negli appalti pubblici sotto soglia, ai sensi degli artt. 86, comma 1 e 122, comma 9 del D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163, una volta effettuato il c.d. taglio delle ali, ai fini del calcolo della media dei ribassi, le offerte con identico ribasso non possono essere considerate come un’unica entita', ma devono essere valutate separatamente, tranne che per le offerte le quali nel calcolo per il taglio delle ali vengano a trovarsi a cavallo della percentuale del 10%, con l’effetto della loro integrale esclusione dal computo delle successive operazioni.
Nello specifico, nel caso in cui siano piu' d'una le offerte che presentano la medesima percentuale di ribasso collocate a cavallo della soglia del dieci per cento e l'ampiezza dell'ala non consenta di escluderle tutte, non resta quindi altra strada che quella di attribuire alla parola "offerte", un significato non assoluto ma relativo, intendendola come espressione del ribasso percentuale in essa contenuto. Sicche' la presenza di piu' offerte che presentino la medesima percentuale di ribasso, collocate a cavallo della soglia del 10%, non puo' che comportare l'effetto giuridico della loro integrale esclusione dal computo delle successive operazioni. In tutti gli altri casi , per dato letterale inequivocabile, opera invece il criterio assoluto con considerazione distinta delle singole offerte pur se aventi il medesimo ribasso, essendo stabilito in particolare, per quel che qui rileva, che la media aritmetica riguarda i ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse e non i ribassi in esse contenuti.
GIUSTIFICAZIONE PREVENTIVA DEI PREZZI
Nel caso di specie si deve osservare che la disciplina di gara prevedeva che la stazione appaltante si riservava la facolta' di valutare la congruita' di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. Lo stesso disposto dell’art. 122, comma 9, del codice dei contratti pubblici statuisce che, nell’ipotesi in cui il numero delle offerte sia inferiore a cinque (evenienza naturalmente non conoscibile ex ante), non si proceda all’esclusione automatica ma si provveda alla valutazione in concreto dell’anomalia delle offerte.
Si deve allora convenire che l’amministrazione, versando al di fuori dell’ipotesi in cui il precetto di legge lo impone, si sia avvalsa della facolta' di richiedere detta dichiarazione preventiva a tutte le imprese al fine di ottenere ex ante gli elementi utili al fine di verificare la congruita' dell’offerta in base alla disciplina di gara ed alla normativa dettata dal codice dei contratti pubblici. La stazione appaltante, facendo governo non illogico del suo potere di dettare le regole piu' efficienti per la celere definizione della procedura, ha inteso cosi' accelerare la procedura di verifica imponendo un onere documentale che non appare, in un’ottica comparativa, incongruo ed eccessivo. Si deve infatti convenire che il legislatore non ha vincolato in modo inderogabile le amministrazioni aggiudicatrici ma, specie con la salvaguardia del generale potere di valutazione delle offerte affette da profili di inaffidabilita', ha lasciato in capo alle singole stazioni appaltanti uno spazio di discrezionalita' nella scelta delle modalita' piu' consone per il controllo sulla congruita' delle offerte.
Nella specie la scelta di richiedere la dichiarazione preventiva dei prezzi non appare arbitraria o irrazionale, se si considera che si tratta di uno strumento rispondente a criteri di trasparenza e parita' di trattamento, che mira a contrastare il fenomeno dei ribassi sconsiderati ed a costringere le imprese ad un’assunzione di responsabilita' reale circa le condizioni di gara.
INAPPLICABILITA' ESCLUSIONE AUTOMATICA AUTOMATICA OFFERTE ANOMALE PER NUMERO INFERIORE AL MINIMO LEGALE - GIUSTIFICAZIONI PREVENTIVE
Lo stesso disposto dell’art. 122, comma 9, del codice dei contratti pubblici statuisce che, nell’ipotesi in cui il numero delle offerte sia inferiore a cinque (evenienza naturalmente non conoscibile ex ante), non si proceda all’esclusione automatica ma si provveda alla valutazione in concreto dell’anomalia delle offerte. Si deve allora convenire che l’amministrazione, versando al di fuori dell’ipotesi in cui il precetto di legge lo impone, si sia avvalsa della facolta' di richiedere detta dichiarazione preventiva a tutte le imprese al fine di ottenere ex ante gli elementi utili al fine di verificare la congruita' dell’offerta in base alla disciplina di gara ed alla normativa dettata dal codice dei contratti pubblici. La stazione appaltante, facendo governo non illogico del suo potere di dettare le regole piu' efficienti per la celere definizione della procedura, ha inteso cosi' accelerare la procedura di verifica imponendo un onere documentale che non appare, in un’ottica comparativa, incongruo ed eccessivo. Si deve infatti convenire che il legislatore non ha vincolato in modo inderogabile le amministrazioni aggiudicatrici ma, specie con la salvaguardia del generale potere di valutazione delle offerte affette da profili di inaffidabilita', ha lasciato in capo alle singole stazioni appaltanti uno spazio di discrezionalita' nella scelta delle modalita' piu' consone per il controllo sulla congruita' delle offerte. Nella specie la scelta di richiedere la dichiarazione preventiva dei prezzi non appare arbitraria o irrazionale, se si considera che si tratta di uno strumento rispondente a criteri di trasparenza e parita' di trattamento, che mira a contrastare il fenomeno dei ribassi sconsiderati ed a costringere le imprese ad un’assunzione di responsabilita' reale circa le condizioni di gara.
CLAUSOLA BANDO - ESCLUSIONE AUTOMATICA DELLE OFFERTE ANOMALE
In materia di interpretazione degli atti di gara trovano applicazione, in quanto espressione di principi generali, le disposizioni dettate dal codice civile e, in particolare, per cio' che rileva in questa sede, l’art. 1363 c.c., ai sensi del quale le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto. A chi partecipa ad una gara d'appalto, operatore nel settore e, quindi, soggetto qualificato, si richiede, pertanto, una lettura complessiva e globale delle regole di partecipazione, poste negli atti di gara (T.A.R. Puglia Lecce, sez. II, 14 agosto 2007 , n. 3078); è, infine, onere anche dei concorrenti - e non della sola stazione appaltante - accedere ad un’interpretazione secondo buona fede delle norme della lex specialis, ai sensi dell’art. 1366 c.c.;
Nel caso di specie, il carattere di mero refuso della particella “non” contenuta nella prima parte dell’articolo del bando di gara (“non si procedera' all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le modalita' previste dall’art. 122, comma 9, d.lgs. n. 163/2006; nel caso di offerte in numero inferiore a cinque non si procede all’esclusione automatica ma la stazione appaltante ha comunque la facolta' di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse”) si evince chiaramente dalla lettura dell’intero articolo e degli atti di gara. Il richiamo all’art. 122, c. 9, d.lgs. n. 163/2006 rende, difatti, chiaramente percepibile l’intento dell’amministrazione di avvalersi della facolta' di prevedere l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 86. L’inserimento del bando di un’apposita previsione al riguardo è, inoltre, necessario, ai sensi dell’art. 122, c. 9, d.lgs. n. 163/2006, solamente nel caso in cui l’amministrazione intenda ricorrere all’esclusione automatica delle offerte anomale. Laddove l’articolo del bando venisse letto non considerando la particella “non” un refuso, non avrebbe senso la seconda parte dell’articolo - nella quale viene specificato che “nel caso di offerte in numero inferiore a cinque non si procede all’esclusione automatica ma la stazione appaltante ha comunque la facolta' di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse” – anzi, si arriverebbe all’assurdo di ritenere che l’amministrazione potesse esercitare la facolta' di sottoporre a verifica le offerte anormale solo in caso in cui le offerte fossero state meno di cinque.
FIRMA APOCRIFA - RIPARTIZIONE COMPETENZE NORMATIVE STATO E REGIONI
Nel sistema di cui al T.U. n. 445/2000 non è desumibile per la P.A. l’assolvimento dell’onere procedurale - secondo il quale l’Amministrazione in tanto può imputare la dichiarazione al soggetto che risulta averla sottoscritta, in quanto la firma apposta sulla dichiarazione sia uguale (o comunque sostanzialmente simile) a quella apposta sul documento di identità - (per il quale le Amministrazioni pubbliche non sono peraltro attrezzate sufficientemente, essendo necessario disporre di periti calligrafi per poter dichiarare, senza tema di smentita, che una certa firma è falsa), essendo previsto solamente (ma si tratta in realtà di un potere/dovere delle pubbliche amministrazioni) un controllo sul contenuto delle autocertificazioni. Il controllo consente ovviamente sia di accertare che il soggetto sottoscrittore è lo stesso a cui deve essere imputata la dichiarazione, sia il contenuto della dichiarazione stessa. In realtà, l’onere di allegare alla dichiarazione una copia del documento di identità è solo uno dei possibili strumenti che il Legislatore avrebbe potuto prescrivere ai fini dell’autenticazione delle firme apposte in calce alle autocertificazioni.
Nel caso di specie, laddove l'intestatario non risultasse aver sottoscritto l’offerta per conto della società che ha partecipato alla gara, la stazione appaltante sarà in condizione di verificare tale circostanza in sede di richiesta della documentazione necessaria per la stipula del contratto e di agire di conseguenza.
Il Codice degli appalti contiene disposizioni inderogabili da parte delle Regioni per quanto concerne le materie di cui all’art. 4, comma 3 (“Le regioni, nel rispetto dell’articolo 117, comma secondo, della Costituzione, non possono prevedere una disciplina diversa da quella del presente codice in relazione: alla qualificazione e selezione dei concorrenti; alle procedure di affidamento, esclusi i profili di organizzazione amministrativa; ai criteri di aggiudicazione ….”). Tali disposizioni vanno considerate di esclusiva pertinenza statale in ragione di quanto disposto dall’art. 117, comma 2, let. e), Cost., trattandosi di prescrizioni inerenti la tutela della concorrenza. L’art. 122, comma 9, del D. Lgs. 163/2006 è totalmente incompatibile con quella dell’art. 17-bis della L.R. pugliese n. 13/2001, visto che laddove la stazione appaltante preveda nel bando l’esclusione automatica delle offerte anomale (come è accaduto nel caso di specie) i concorrenti non debbono presentare le giustificazioni unitamente all’offerta (il che è del tutto logico, non avendo alcuna utilità l’allegazione delle giustificazioni nel caso in cui l’offerta anomala è automaticamente esclusa).
Pareri tratti da fonti ufficiali
4. Quale disciplina si applica in caso di affidamenti diretti o procedure negoziate effettuati in attuazione di accordi quadro i cui avvisi sono stati pubblicati entro il 19.04.2016, con una delle forme di pubblicità obbligatorie, e secondo le modalità, indicate dall’art. 66 del d.lgs. 163/06 in combinato disposto degli artt. 122 e ss.
5. Quale disciplina si applica in caso di adesioni a convenzioni messe a disposizione da Consip e da altri soggetti aggregatori per le categorie merceologiche individuate dalle vigenti disposizioni i cui avvisi sono stati pubblicati entro il 19.04.2016, con una delle forme di pubblicità obbligatorie, e secondo le modalità, indicate dall’art. 66 del d.lgs. 163/06 in combinato disposto degli artt. 122 e ss.
1) Per la formazione dell’elenco di operatori economici preordinato alle procedure negoziate di lavori sotto soglia comunitaria di cui agli artt. 122 comma 7 e 125 d.lgs. 163/2006 (cfr. Determinazione AVCP n. 2 del 6/4/2011), l’elenco medesimo può essere diviso in sezioni per ogni categoria di qualificazione e relative classifiche? 2) Per ragioni di segretezza, allo scopo di evitare che i soggetti invitati a gara vengano a conoscenza dell’elenco degli operatori economici iscritti in cui sono inclusi anche i concorrenti selezionati per la gara in essere, a garanzia dell’autonomia delle offerte, l’elenco degli operatori economici può essere secretato? E in caso di richiesta di accesso agli atti per la visura dell’elenco, se secretato, può essere respinta? (tuttavia è il caso di rilevare che sussistendo l’obbligo di indicare nell’avviso di aggiudicazione i nominativi di tutti i concorrenti invitati a gara, dopo la pubblicazione di più avvisi è facile per chiunque ricostruire l’elenco degli operatori economici iscritti in elenco).
Visto che, questo Comune deve a breve espletare delle procedure negoziate senza pubblicazione del bando di gara, invitando n. 5 ditte idonee presenti sul territorio comunale; Visto che sono pervenute e stanno tuttora pervenendo numerose richieste di ditte presenti sul territorio provinciale, che vogliono essere invitati alle procedure negoziate che questo Ente abbia qualora intenzione di attivare. Tutto ciò premesso si chiede; Il RUP è obbligato ad invitare tutte le ditte che ne facciano richiesta o ha potere discrezionale, e quindi può scegliere sole le n. 5 ditte che ritiene opportuno invitare che, abbiano i requisiti tecnici ed amministrativi atti all’esecuzione dei lavori, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione.
Una gara d'appalto di lavori - importo base d'asta € 86.000,00 - per la quale è stata adottata la procedura negoziata ai sensi dell'art.122 - comma 7 - del D.Lgs. n.163/06 e s.m.i. con invito rivolto a 6 operatori economici, è andata deserta. Come deve e/o può procedere l'amministrazione al fine di far eseguire i lavori ?
Una stazione appaltante non ha individuato i lavori eseguibili in economia ai sensi dell'art.125 - comma 6 - del D.Lgs. n.163/06, in pratica non è provvisto di un regolamento interno in tal senso. Si è verificata, però, la necessità di eseguire dei lavori di importo pari a circa € 10.000,00 e riconducibili a quelli di cui all'art.125 - comma 6 - lettere b) e c) del citato D.Lgs. n.163/06. Come possono essere affidati ?
Vi scrivo in nome e per conto del Consorzio A. s.r.l., nonchè della Cooperativa B società cooperativa a.r.l.", avente sede in ..., rimettendoVi il seguente quesito. La questione che Vi sottopongo riguarda il rilascio da parte del Comune di C. di un unico permesso di costruire avente ad oggetto una pluralità di opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri di urbanizzazione, il cui costo globale è di gran lunga superiore alla soglia comunitaria, ma il cui costo singolo è inferiore alla soglia suddetta. Benchè rientrino nella medesima operazione di riqualificazione urbanistica, si tratta di opere distinte tra loro sia dal punto di vista funzionale che da quello squisitamente "tecnico"(esemplificando: una pista ciclabile, un parcheggio interrato, l'allargamento di un sottopasso ferroviario....), nonchè rientranti in un ambito territoriale disomogeneo. In considerazione di ciò, al fine del calcolo del valore delle medesime, ai sensi dell'art. 29 del Codice dei Contratti pubblici, devono considerarsi come un'opera unitaria,con conseguente obbligo di affidarle mediante procedura aperta? Oppure possono essere reputate opere disgiunte, ed è pertanto lecito procedere all'affidamento delle stesse mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara, con invito di almeno cinque soggetti, ex artt. 57 comma 6 e 122 comma 8 del Codice?
Si richiede di conoscere, se sia stato introdotto nell'art.122 del D.lgs. n.163/06 e s.m.i., il comma 7.ter relativo alla facoltà per i piccoli comuni di affidare, senza gara, appalti di lavori fino ad 1 milione di euro. Argomento di cui si è parlato sin dal mese di luglio 2010.
In una gara di appalto di lavori da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 122 comma 9 con l'esclusione automatica delle offerte con ribasso superiore alla soglia di anomalia, procedendo alla verifica dei requisiti generali in capo all'aggiudicatario provvisorio se si verifica la circostanza dell'esclusione devo ricalcolare la soglia di anomalia per individuare il nouvo aggiudicatario?
Cortesemente, si chiede il Vostro parere in merito a quanto sotto esposto. L’art. 80 comma 5 del D.P.R. n. 554/1999 e s.m.i., abrogato dall’art. 256 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., è stato trasfuso nell’art. 122 comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. Nel dettaglio prevedeva che <>. Nella formulazione di cui all’art. 122 comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. è ora statuito che; "...... I bandi e gli avvisi di cui al comma 3 relativi a contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell’albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori e nell’albo della stazione appaltante; gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione decorrono dalla pubblicazione nell’albo pretorio del Comune. Si applica, comunque, quanto previsto dall’articolo 66, comma 15 nonché comma 7, terzo periodo". Nel caso in cui la Stazione appaltante debba avviare un appalto di lavori per un importo posto in gara inferiore a 500.000,00 Euro ed i cui lavori verranno eseguiti in una pluralità di Comuni, la pubblicazione del Bando deve obbligatoriamente essere effettuata negli Albi di tutti i Comuni interessati dall’esecuzione delle opere ? Ed in caso di date di pubblicazione all’Albo Pretorio diverse da Comune a Comune, da quando decorrono gli effetti giuridici della pubblicazione (che incidono, tra l’altro, nella determinazione della data di presentazione delle offerte) ? Si ringrazia fin d’ora, per la risposta che Vorrete inviare.
Dovendo procedere ad un appalto di lavori sotto soglia, ma superiore ad € 500.000,00, ai sensi del comma 5 dell'art.122 del D.Lgs. 163/06, si deve procedere con la pubblicazione, per estratto, su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno dei quotidiani a diffiusione locale nel luogo ove si eseguono i lavori. Si chiede cosa si intende per quotidiani a diffusione nazionale e per quelli a diffusione locale atteso che la stazione appaltante vorrà scegliere su quali effettuare la pubblicazione. In pratica quali requisiti dovranno avere i quotidiani per essere considerati tali ?
Relativamente ad appalti di servizi (art.124) e lavori (art.122) sotto soglia, si chiede per quali vi è l'obbligo di pubblicazione dell'avvenuta aggiudicazione anche sulla G.U.R.I. ovvero, dove vanno pubblicate le avvenute aggiudicazioni ?
Stando all’art. 122 comma 7, è possibile, per lavori di importo complessivo inferiore a 100.000 euro, ricorrere alla procedura negoziata, come descritto negli articoli 56 e 57 del Codice stesso. Il comma 7bis amplia l’ambito di validità della procedura negoziata anche ai lavori di importo complessivo compreso tra 100.000 e 500.000 euro, fa riferimento al solo articolo 57 comma 6 e precisa che l’invito va rivolto ad almeno 5 soggetti. Questo significa che l’ultima prescrizione non si applica nel caso di importi inferiori a 100.000 euro (si possono quindi invitare almeno 3 soggetti)? Il comma 7bis è quindi più restrittivo? Per importi compresi tra 100.000 e 500.000 euro è necessaria un’indagine di mercato? L’unica differenza per l’applicazione del comma 7 o 7bis è nell’importo dei lavori o ci sono altre condizioni sotto le quali si può applicare l’uno o l’altro?
Avreibisogno di sapere se, e ai sensi di quale norma, è obbligatorio pubblicare l'Avviso ai Creditori anche sul sito della Regione Veneto, oppure se è sufficiente il sito del Comune.
Si devono affidare i lavori di manutenzione strade comunali (lavori di asfaltatura) per un importo complessivo di € 400.000,00 + IVA. Posso adottare una procedura negoziata, ai sensi dell'art.122 comma 7-bis del D.Lgs.163/06 e s.m.i., invitando almeno cinque "soggetti"? Per adottare questa procedura di gara sono necessarie motivazioni particolari o è solo a discrezione del RUP? Può essere invitata l'impresa che ha eseguito lavori analoghi nell'anno 2009? Può essere invitata la ditta che attualmente esegue gli interventi di manutenzione ordinaria ed urgenti sulle vie comunali? Anche se i"soggetti" vengono invitati dalla Stazione Appaltante sono necessarie procedure minime per la pubblicizzazione dei lavori? E' possibile indicare nel CSA che i pagamenti avranno scadenza a marzo 2011?
si chiede di conoscere se il ricorso alla procedura negoziata prevista dall'art. 122, comma 7 e 7bis, del codice dei contratti,debba essere necessariamente motivato da esigenze particolari (urgenza, eventi imprevedibili, ecc.) da specificare nella determina a contrarre o basta solo il presupposto del valore dell'appalto, importo inferiore a 500.000,00 euro?
A seguito di sopravvenuta disponibilità di fondi è stato sviluppato il progetto (datato 1 ottobre 2009) di un intervento di manutenzione straordinaria delle coperture di palazzine alloggi site in Trentino Alto Adige che erano state oggetto di sopralluogo nel giugno 2008. Il costo dell’intervento è stato valutato pari a ca 215.000 Euro ed il tempo di esecuzione pari a 150 giorni. Non potendo procedere in economia ed avendo ricevuto diniego per l’affidamento tramite procedura aperta in quanto “non sussistono i tempi sufficienti all’espletamento delle procedura di gara e di registrazione del contratto”, noi tecnici abbiamo proposto al servizio amministrativo di procedere ex art. 122 comma 7-bis del D.Lgs. 163/2006 come modificato dalla L. 201 del 22 dicembre 2008: procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex. art. 57 comma 6 del Codice. La motivazione per noi tecnici consiste, oltre alla necessità di intervenire dato l’ulteriore ammaloramento delle coperture a seguito del nevoso inverno 2008, nel vantaggio di contattare ditte locali che sappiano meglio operare nelle condizioni climatiche sfavorevoli cui andiamo incontro e che soprattutto possano assicurare una migliore conoscenza delle caratteristiche e delle modalità di posa della impermeabilizzazione e dell’isolamento più adatte a tali latitudini. Ci è stato rilevato che non è possibile procedere ex art. 122 comma 7-bis in quanto manca la motivazione. Dobbiamo dunque considerare impossibile eseguire un lavoro necessario, progettato e finanziabile per mancanza di strumenti amministrativi adeguati?
Quesito su realizzazione opere a scomputo. Articoli 32 c. 1 lett. g) e 122 c. 6 codice contratti; DGR n. 436 del 24-02-09; Determinazione Autorità n. 7 del 16-07-09, Determinazione Autorità n. 4 del 02-04-08. Fattispecie : la convenzione a lottizzare, di iniziativa privata, prevede la realizzazione di opere a scomputo ai sensi della normativa in oggetto, sottosoglia, con gara eseguita dalla ditta lottizzante – stazione appaltante – committente. Aggiudicati i lavori ed in corso gli stessi, la ditta lottizzante – stazione appaltante – committente chiede al Comune di autorizzare il subingresso nei diritti-doveri di cui è titolare, della ditta appaltatrice, risultata aggiudicataria dei lavori e che li sta eseguendo. L’autorizzazione al subingresso avrebbe come conseguenza - il subingresso nel rapporto convenzionale con il Comune - la ‘confusione’ in capo ad un unico soggetto delle figure di stazione appaltante e di appaltatore, per le quali l’ordinamento e la convenzione prevedono compiti distinti ed in particolare il compito del controllo della prima sulla seconda. Si prospetterebbe in certo senso una situazione comparabile all’esecuzione 'in amministrazione diretta' da parte della stazione appaltante.... Per altro la regola della gara sarebbe stata a suo tempo osservata.... Si chiede se è consentibile tale tipo di subingresso.
Durante un corso di aggiornamento è emerso che è possibile affidare i lavori di importo inferiore a € 100.000 ai sensi dell’art. 122 comma 7 del D.Lgs n. 163/2006 mediante affidamento diretto a un operatore di fiducia del Responsabile Unico del Procedimento, senza ricorrerre ad alcun tipo di selezione. Si chiede se quanto emerso durante il corso è corretto e applicabile ai sensi della normativa vigente.
Non è un quesito afferente ad un caso specifico; si richiede un parere in merito al rapporto che deve intendersi tra l'art. 204 comma 1 (procedura negoziata con almeno 15 concorrenti) e l'art. 122 comma 7bis (procedura negoziata con almeno 5 concorrenti, come introdotto dal D.L. 23.10.2008 n. 163, convertito in legge 22.12.2008 n. 201 art. 1. Cioè, nella scelta tra le due procedure, deve comunque farsi riferimento ai principi generali dell'ordinamento, per i quali la norma "speciale" (beni culturali), prevale su quella "generale" o è indifferente il ricorso all'una o all'altra previsione?
L'art. 122, comma 7-bis (di recente entrato in vigore)consente la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per lavori di importo pari/superiore a 100.000 euro e inferiore a 500.000 euro, rinviando alla procedura dell'art. 57, comma 6 dello stesso decreto. Si chiede: 1)per rispettare i vari principi richiamati nei due articoli e commi citati, ai fini dell'individuazione degli operatori economici da invitare, occorre la previa pubblicazione di un "avviso" o si può effettivamente procedere senza alcuna pubblicità preventiva? 2) è prevista una pubblicità successiva dell'esito della procedura?
Procedura negoziata in materia di lavori art.li 57 e 122 commi 7 e 7bis del D.lgs. 163/06. Si chiedono chiarimenti sull' iter più idoneo da seguire relativamente alla procedura negoziata ex. art. 57 del D.lgs 163/2006. L'art. 57, infatti, al comma 6 stabilisce :” Ove possibile, la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico finananziaria e tecnico organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre operatori economici, se sussisono un tale numero di soggetti idonei (......).” Il comma in questione sembrerebbe riferirsi alla necessità di effettuare una indagine di mercato per individuare idonei operatori economici da invitare alla procedura negoziata, a riguardo si chiede: se l'avviso relativo all'indagine di mercato deve essere approvato con la determina a contrattare insieme allo schema di lettera di invito a gara o se tale avviso può essere anticipatamente pubblicato indipendentemente dalla determina a contrattare che verrà successivamente predisposta; quali forme di pubblicità devono essere adottate per l'avviso di indagine di mercato e se le stesse devono essere adottate anche per gli esiti di gara; per quanti giorni deve essere pubblicato l'avviso; una volta ricevute le richieste da parte degli operatori economici interessati all'indagine di mercato, quale è il criterio più idoneo da seguire per selezionare i 3 (o 5 con riferimento all'art. 122 comma 7bis del D.lgs. 163/06) operatori economici nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione; se il criterio individuato per la selezione degli operatori economici dovesse essere quello dell'estrazione a sorte dall'elenco formato sulla base dell'indagine di mercato, si chiede come rispettare il principio della rotazione.
Dovendo procedere all'affidamento di un lavoro di importo inferiore ad € 100.000,00, si è stabilito di procedere ai sensi dell'art.122 - comma 7 - del D.Lgs. 163/06. Si chiede se è facoltativo adottare la procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara (art.56) o senza pubblicazione di un bando di gara (art.57).
Si chiede se le opere di urbanizzazione di un piano di lottizzazione siano da appaltare mediante gara ad evidenza pubblica da parte dell' ente pubblico oppure il D.Lgs. 163/2006 così come modificato nel mese di Ottobre 2008 consente anche al privato (sotto soglia comunitaria) di procedere all' appalto delle opere (anche in assenza di scomputi)? Non si ritiene che l' appalto delle opere di urbanizzazione da parte della P.A. sia un aggravio amministrativo ? L' eventuale pubblicazione del bando di gara delle opere di urbanizzazione (costi) sui quotidiani e sulla G.U.R.I. non dovrebbe essere a carico del privato e non della P.A. ?
L'art.122 co.9 del d.lgs.vo 163 III Decreto correttivo vuol significare che nel caso di un numero pari o superiore a 10 offerte l'aggiudicazione è a favore del prezzo più basso in assoluto (senza calcolo anomalia) con facoltà di valutazione della congruità dell'offerta?
La procedura negoziata di cui all'art.122 co.7 del D.Lgs.vo n.163/2006 deve essere preceduta dalla previa pubblicazione di un bando? Se si come di differenzia dalla procedura ristretta?
Nel caso di procedura negoziata ex art. 122, comma 7 e nel caso di cottimo fiduciario ex art. 125, comma 6, lettera b) del D. Lgs. 163/2006 si deve procedere a seduta pubblica?Se si, è sufficiente la comunicazione agli operatori economici interpellati con la lettera d'invito o si deve dare pubblicità anche sul sito del Committente?
Premesso che l'evento non si è mai verificato, con il presente quesito si chiede una risposta a quanto segue. Il D.M. 6 aprile 2001, emanato in attuazione dell’art. 24 della legge n.340/2000, prevede l’obbligo, per le stazioni appaltanti che pubblicano bandi relativi agli appalti di lavori di interesse regionale , la pubblicazione dello stesso bando sul sito della regione ove si svolgono i lavori. Il Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs. n.163/2006) ha operato un riordino delle disposizioni inerenti le pubblicazioni dei bandi prevedendo, tra l’altro, che per gli appalti di lavori di importo inferiore a €500.000 il solo obbligo di pubblicazione all’Albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori e della stazione appaltante (comma 5, art. 122). Il Codice peraltro ha proceduto all’abrogazione dell’art. 24 della legge n.340/2000 Alla luce di quanto premesso si vuole sapere se la pubblicazione dei bandi di lavori sino a €500.000 può essere effettuata solo all’Albo pretorio della stazione appaltante (e del Comune ove si effettuano i lavori) o se ricorre ancora l’obbligo di pubblicazione sul sito della regione ove si svolgono i lavori.
Appalto di lavori inferiore ad EURO 500.000. Per l'articolo 122 comma 5 del Dlgs. 163/2006 posso fare la pubblicazione nel solo albo pretorio. L'osservatorio della Regione Emilia ROmagna, ai fini dlele comuniazioni previste dalla legge per l'Autorità di Vigilanza, ha istitutio un sistema on-line chiamato "SITAR" . E' previsto che le S.A. debbano inviare le comunicazioni di avvio procedura di affidamento compreso il bando di gara che provvedono a pubblicare sul sito. A questo punto il mio bando viene visto da tutto il mondo mentre l'Amministrazione vuole attenersi alla pubblicità minima di legge (albo pretorio) Cosa devo fare?
Con la presente, in riferimento all'art. 33 della L.R. n. 27/03 e s.mm.ii., nonchè in applicazione del c.d. Codice appalti, e della sentenza della Corte Costituzionale n. 401 del 27-11-2007,si chiede se sia ancora legittima l'applicazione dell'art. 33 ed in particolare il comma 1) lettera a) (...così come modificato dall'art. 24 della L.R. 20-07-2007, n. 17, pubblicata sul BUR il 19.02.2008)...ossia se la stazione appaltante che deve dar attuazione a lavori per € 30.000,00 circa possa ricorrere alla procedura negoziata. Grazie per la disponibilità e professionalità sempre dimostrate.
Con riferimento all'art. 122 in oggetto si rileva che il dettato del comma 7 consente di affidare con procedura negoziata i lavori di importo inferiore ad € 100.000,00. Non è indicata la modalità procedurale. Chiedo di sapere: - se è possibile procedere in tal senso ad attivare la procedura negoziata; - chiedo di sapere se è possibile applicare la procedura indicata dall'art.57 comma 6, ovvero lettera d'invito inviata ad almeno tre operatori economici individuati tra coloro che hanno le caratteristiche di qualificazione economico finanziaria e tecnico organizzativa desunte dal mercato, pur non rientrando nella casistica individuata dall'art. 57.
Il Comune ai fini del computo delle opere da realizzarsi a scomputo degli oneri di urbanizzazione si avvale di un apposito prezziario, solo parzialmente attualizzato per quelle categorie di lavori non comprese nell'atto originario. Nella sostanza una buona parte dei prezzi unitari è riferita all'anno 1981. E' evidente che gli importi finali delle opere risultano sottostimati in modo sostanziale rispetto a quelli che deriverebbero dall'applicazione di un prezziario corrente in uso (prezziario OO.PP. Regione Piemonte 2007). Il quesito che si vuol porre è il seguente: Ai fini dell'individuazione dell'importo complessivo delle opere, necessariamente da confrontare con la soglia comunitaria di cui all'art. 28 del D.Lgs. 163/2006, quali devono essere i prezzi di riferimento?
HO DA PREDISPORRE IL BANDO PER LAVORI SOTTO SOGLIA. CHIEDO SE BASTA PUBBLICARE IL BANDO ALL'ALBO DELL'AZIENDA E DEL COMUNE, OPPURE SEbisOGNA PUBBLICARLO IN GAZZETTA UFFICIALE.
Oggetto: Pubblicazione bando asta pubblica lavori sotto soglia. L'art. 125 comma 5 e s.m.i. prevede che per i bandi bandi relativi a contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell=92albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori e nell'albo della stazione appaltante; gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione decorrono dalla pubblicazione nell'albo pretorio del Comune. Si applica, comunque, quanto previsto dall=92articolo 66, comma 15, nonch=e9 comma 7, terzo periodo. L'art. 66.15 prevede la possibilità di utilizzare ulteriori forme di pubblicit=e0. L'art. 66 coma 7 terzo periodo (frase aggiunta dal D.Lgs 6/2007) prevede la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana viene effettuata entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato.=bb. Domande: 1) per i lavori sotto soglia =e8 necessaria la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e, nel caso fosse necessario, se la scendenza dei 26 giorni per la ricezione offerte vale a partire dalla pubblicazione all'albo del Comune. 2) è da pubblicare su qualche sito?
Vi è l’intenzione di esperire una gara con la procedura dell’appalto concorso per l’ampliamento di un immobile adibito a Casa di Riposo - importo a base d’asta circa € 5.000.000,00. Tale procedura è peraltro prevista all’art. 27 dell’attuale Legge Regionale 27/2003. I lavori possono definirsi di speciale complessità ai sensi dell’art. 122 del nuovo Codice dei Contratti. Il Codice degli Appalti – D.to Leg.vo n. 163/2006 – nell’abrogare la Legge 109/1994, ha però abrogato definitivamente l’istituto dell’appalto concorso introducendo, all’art. 53 – comma 2 – lett. C), la fattispecie dell’appalto integrato. Tale tipologia resta peraltro di fatto congelata sino all’entrata in vigore del Regolamento attuativo del predetto Codice che dovrà definire sia la tipologia dei lavori di speciale complessità, sia i fattori ponderali da assegnare ai pesi o punteggi per la valutazione del progetto presentato dai concorrenti in fase di gara da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Si chiede pertanto se l’esperimento di una procedura di appalto concorso, con oggetto oltre all’esecuzione dei lavori, anche la progettazione definitiva o la sola esecutiva, nelle more dell’approvazione di detto regolamento, sia legittima.
In relazione alle modifiche introdotte dal D.lgs. 113/2007 ed in particolare a quelle di cui ai commi 3 degli artt. 122 e 124 D.Lgs. 163/2006, in base alle quali si dovrà procedere all'inserimento dell'avviso dei risultati di gara sui siti informatici di cui all'art. 66, c. 7 (Ministero delle Infrastrutture e sito informatico presso l'Osservatorio), si chiede se l'inserzione di tali esiti di procedure di gara (ed anche quelli per importi superiori alle soglie comunitarie) - ma che non eccedono l'ambito territoriale comunale - debba avvenire solo sul sito dell'Osservatorio Regionale del Veneto, analogamente a quanto risulta dalle chiarificazioni inserite sul sito www.infrastrutturetrasporti.it per la pubblicazione dei bandi di gara. Si ringrazia per l'attenzione e la disponibilità.
L'affidamento dei lavori pubblici di importo inferiore a 100.000 euro mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 122, comma 7, del Codice dei contratti, può avvenire direttamente trattando con una unica impresa? Dopo l'abrogazione dell'art. 78 del Regolamento approvato con DPR 554/99 e sm, nelle procedure negoziate precedute da gara informale il numero di soggetti da invitare può essere inferiore a cinque? Deve essere applicato l'art. 57, comma 6, del Codice dei contratti, che prevede una selezione tra un numero minimo di tre operatori economici?
Con D.G.R. N. 310 DEL 13.02.2007 la Regione ha fornito ulteriori linne guida per il coordinamento della L.R. con la normativa statale, in particolare riguardo agli adempimenti pubblicitari disciplinati dall'art. 28 della L.R. Questa stazione appaltante, dovendo pubblicare nell'immediato un bando di gara di importo superiore a Euro 500.000 ed inferiore alla soglia comunitaria, redatto ai sensi della normativa regionale, richiede se ai fini di ottemperare agli obblighi di legge riguardo la pubblicazione sui quotidiani sia sufficiente effettuare la pubblicazone sui due quotidiani a maggiore diffusione regionale come previsto dalla L.R. oppure, oltre a questi, cumulativamente, sia necessario effettuare la pubblicazione su almeno un quotidiano nazionale ed uno a maggiore diffusione locale.
Si chiede interpretazione art.122 co.5 ultimo periodo. I bandi inferiori a euro 500.000,00 devono essere pubblicati anche sulla GURI?
Si chiede di sapere se per tutti gli appalti di lavori debba essere richiesta nel bando di gara la presentazione, a corredo dell'offerta, delle giustificazioni di cui all'art.87, comma 2, del D.Lgs. 163/06, ovvero se esistono discriminanti al riguardo?
L'ultimo periodo dell'art. 90, comma 5 del DPR n. 554/99 prevede che i termini per la presentazione dell'offerta siano maggiorati della metà nel caso di appalto i cui corrispettivi sono stabiliti a corpo o a corpo e misura con presentazione di offerta a prezzi unitari. Tale disposizione faceva erronemente riferimento all'art. 79, comma 5 del medesimo DPR, mentre in realtà il riferimento legislativo avrebbe dovuto essere l'art. 79, commi 3 e 10. Attualmente l'art. 79 del DPR 554 è stato abrogato ad opera del D.Lgs. n. 163/2006. Si chiede di conoscere, quindi, se è obbligatorio in un appalto a prezzi unitari a corpo o a corpo e misura prevedere un periodo di pubblicazione del bando di gara non di 26 giorni, bensì di 39. Se la ratio della norma è quella di dare più tempo alle imprese per formulare un'offerta che implica la compilazione della lista, a mio avviso la maggiorazione dei termini dovrebbe essere ancora valida. Si chiede autorevole parere in merito dal momento che le stazioni appaltanti non sempre hanno comportamenti univoci in tal senso.
Dovendo questa Stazione Appaltante provvedere all'affidamento dei lavori di ripristino di una strada interpoderale danneggiata da eventi alluvionali (finanziamento D. L.gs 102/04 ex l. 185/92), avente un importo dei lavori da porre a base d'asta pari a complessivi euro 214.355,11 (di cui per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso euro 15.004,86), si chiede cortesemente di sapere il parere di codesta Sezione dell'Osservatorio circa la migliore modalità di scelta del contraente, anche alla luce di quanto recentemente disposto con Decreto legislativo 26 gennaio 2007, n. 6 "Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Legge comunitaria 2004)".
Un bando di gara a procedura aperta < 500.000 euro emesso da un ente locale può essere pubblicato solamente all'Albo Pretorio, oppure è ancora valido il disposto del D.M. 20/2001 che prevede che TUTTI i lavori di interesse regionale (ovvero eseguito sul terriorio regionale) sono soggetti alla pubblicazione sul sito internet regionale?
Con quali modalità si deve pubblicare un'avviso di gara esperita (esito)per un appalto di lavori di importo superiore a € 500.000,00? si precisa che il bando è stato pubblicato in G.U., su due quotidiani a diffusione regionale e sui siti della Stazione appaltante e della Regione Veneto. Vale ancora il principio per cuibisogna rispettare, in fase di pubblicazione dell'esito di gara, le stesse regole utlizzate per la pubblicazione del bando?
Dalla lettura integrata degli art.32, comma 1, lett. g), art.121, comma 1 e art. 122, comma 8, del Codice dei Contratti, appare chiaro come tale complesso normativo debba essere applicato anche alle opere d'urbanizzazione eseguite da privati, a scomputo degli oneri,d'importo inferiore alla soglia comunitaria. Unica eccezione le urbanizzazioni primarie "...correlate al singolo intervento edilizio...", definizione che nel linguaggio urbanistico NON individua gli strumenti urbanistici di pianificazione. Ne consegue che tutti gli operatori privati che dovranno dare attuazione a piani attuativi (piani di lottizzazione, piani di recupero urbanistico, programmi integrati di riqualificazione urbanistica ed edilizia, ecc.) dovranno rispettare tale normativa; stante le rilevanti perplessità da parte degli operatori privati rispetto a tale innovazione, si chiede conferma, con cortese urgenza, di tale interpretazione.
Considerato che il D.lgs 163/2006 ha abrogato l'art. 80 del DPR 554/99, che prevedeva per i lavori di importo compreso tra i 500.000 e 1.000.000 di euro la pubblicazione del bando di gara sul Bollettino Ufficiale della Regione, e che il nuovo Codice dei Contratti non prevede espressamente l'obbligo di tale pubblicazione, ma a livello regionale prevede unicamente la pubblicazione sul sito informatico presso l'Osservatorio, si chiede di conoscere se esistono altri riferimenti normativi nazionali o regionali che impongono di procedere alla pubblicazione sul BURL.
Il nuovo codice degli appalti, approvato con D.Lgs. 163/2006, all’art. 32, comma 1, lettera g), conferma la disciplina della gara per le opere di urbanizzazione all’interno di un Piano di Lottizzazione quando l’importo delle stesse superi la soglia di rilievo comunitario (cinque milioni di euro). Per contro, allorché si tratta delle opere di urbanizzazione sotto soglia, l’art. 122, comma 8, del codice degli appalti prevede che il titolare del permesso di costruire possa eseguire direttamente solo le opere di urbanizzazione primaria correlate all’intervento assentito. Quindi, quale è il regime delle opere di urbanizzazione secondaria sotto soglia previste in una convenzione? L’art. 32 del codice infatti trova applicazione, a parere dello scrivente, solo per le opere sopra soglia, mentre l’art. 122 riguarda espressamente solo le opere di urbanizzazione primaria. Ne consegue che, sempre a parere di chi scrive, le opere di urbanizzazione secondaria sotto soglia saranno soggette alla disciplina prevista dalla convenzione di lottizzazione con possibilità, se previsto, di una loro esecuzione diretta da parte del lottizzante (vedasi art. 16, comma 2, del DPR 380/2001). Un recente commento apparso per Il Sole 24 Ore ritiene invece che alle opere secondarie di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria si debba applicare il principio della gara ad evidenza pubblica stante l’opera della deroga di cui all’art. 122, comma 8, del codice, limitatamente alle opere di urbanizzazione primaria. La tesi non è condivisa dallo scrivente in quanto la deroga è solamente una deroga della procedura per le opere di urbanizzazione primaria e non coinvolge la libertà di azione per il privato lottizzante sotto soglia.
A QUESTO SETTORE xx E' STATO APPROVATO UN PROGETTO FINANZIATO DALLA MISURA 1.9 (P.O.R. ...) PER L'IMPORTO DI € 750.000,00 DI CUI € 500.000,00 PER LAVORI RIENTRANTI NELLA CATEGORIA OG 2 ED OG 13. SI CHIEDE: - SE E' APPLICABILE IL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI; - QUALI SONO LE FORME DI PUBBLICITA' (SE E' SUFFICIENTE IL B.U.R.C.); - STANTE LA SCADENZA DEL 31/12/2006 QUALI PROCEDURE E' POSSIBILE ADOTTARE PER RISPETTARE I TEMPI; - SE E' POSSIBILE DISTINGUERE L'APPALTO IN CATEGORIA PREVALENTE E SCORPORABILE; - QUALI COMUNICAZIONI OCCORRE EFFETTUARE (AUTORITA', ECC...); - SE E' POSSIBILE APPORTARE DELLE MODIFICHE NEGLI IMPORTI PARZIALI DEL PROGETTO PRIMA DI PUBBLICARE IL BANDO; SE E' POSSIBILE INDIVIDUARE UN RUP SOLO PER L'ESPLETAMENTO DELLA GARA.
L'amministrazione comunale di B. intende approvare un progetto definitivo di manutenzione straordinaria manti d'usura di alcune strade comunali con importo inferiore a 100.000,00 e superiore a 40.000; e pertanto non inserito nel programma triennale dei lavori pubblici ma, successivamente o contestualmente deliberare che i lavori non verranno appaltati con le procedure previste dal d.lgs 163/06 ma affidati tramite stipula di una convenzione ai sensi della legge regionale n.12/2005 art. 45 ad un operatore edilizio( a scomputo oneri di urbanizzazione). 1)chiediamo se sia corretto che la progettazione e la direzione dei lavori oltre che il coordinamento della sicurezza possa essere affidato a dipendenti dell'ente. 2) chiediamo se e' possibile eseguire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria a scomputo oneri di urbanizzazione al di fuori del comparto di edificazione. 3) chiediamo di conoscere quali sono le modalita' di affidamento dei lavori a scomputo oneri ad operatore economico lottizzante alla luce del nuovo codice degli appalti

