Art. 117. Cessione dei crediti derivanti dal contratto

ABROGATO DAL 19-04-2016 (ART. 217 DLGS 50-2016)

1. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, sono estese ai crediti verso le stazioni appaltanti derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori di cui al presente codice, ivi compresi i concorsi di progettazione e gli incarichi di progettazione. Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

2. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici.

3. Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. comma così modificato dal D.Lgs. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008

4. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione.

5. In ogni caso l'amministrazione cui é stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.
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Giurisprudenza e Prassi

CESSIONE DEI CREDITI: PRIVA L'APPALTATORE DELLA TITOLARITÀ ATTIVA, NON POTENDO PIU' AGIRE IN GIUDIZIO NEI CONFRONTI DELL'ENTE PER IL PAGAMENTO DELLE RISERVE (117)

TRIBUNALE DI TRENTO SENTENZA 2026
Fase Procedura: Esecuzione

Nell'ambito dei contratti pubblici, il perfezionamento di un contratto di factoring avente ad oggetto la cessione dei crediti presenti e futuri determina il trasferimento al cessionario di ogni situazione giuridica collegata al diritto di credito, ivi comprese le pretese di natura risarcitoria derivanti dall'anomalo andamento dell'appalto formalizzate tramite l'iscrizione di riserve.

Ne consegue il totale difetto di titolarità attiva in capo all'appaltatore cedente, il quale non è più legittimato ad azionare in giudizio le suddette pretese contabili nei confronti della Stazione Appaltante.

"La cessione del credito, anche quanto ai relativi accessori ex art. 1263 c.c., determina il trasferimento di ogni situazione giuridica direttamente collegata con il diritto di credito stesso, rientrando nell'oggetto della cessione la somma delle utilità che il creditore può trarre dall'esercizio del diritto ceduto, cioè ogni situazione giuridica direttamente collegata con il diritto stesso, la quale, in quanto priva di profili di autonomia, integri il suo contenuto economico o ne specifichi la funzione, ivi compresi tutti i poteri del creditore relativi alla determinazione, variazione e modalità della prestazione, nonché alla tutela del credito, tra cui l'azione di adempimento dell'obbligazione ceduta (v. Cass. Sez. 1, 15/09/1999, n. 9823; v. anche Cass. Sez. 3, 30/07/2024, n. 21275; Sez. 3, 09/04/2024, n. 9479).

Se è vero, infatti, come altresì precisato dalla Suprema Corte (Cass. Sez. 2, 29/03/2024, n. 8579; Sez. 3, 06/07/2018, n. 17727), che la cessione del credito produce un effetto più circoscritto rispetto a quanto avvenga nell’ipotesi della cessione del contratto, essendo la prima limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto e producendo, inoltre, rispetto a tale diritto, uno sdoppiamento fra la titolarità di esso, che resta all'originario creditore-cedente, e l'esercizio, che è trasferito al cessionario, ciò, tuttavia, non elide e anzi conferma il trasferimento in capo al cessionario dei diritti rivolti alla realizzazione del credito ceduto, e cioè, le garanzie reali e personali, i vari accessori e le azioni dirette all'adempimento della prestazione.

Per quanto sopra, in conseguenza della cessione di tutti i crediti relativi al contratto di appalto, parte attrice è sprovvista di titolarità attiva rispetto alla domanda di condanna della stazione appaltante “al pagamento del saldo dei lavori” come asseritamente dipeso dall’accertamento del maggior dovuto derivante dalle riserve."

INOPPONIBILITÀ DEL RIFIUTO DELLA P.A. ALLA CESSIONE DEI CREDITI PER CARTOLARIZZAZIONE

TAR LAZIO Sentenza 2025
Fase Procedura: Esecuzione

La disciplina speciale della cartolarizzazione dei crediti di cui alla Legge n. 130/1999 prevale, in base al criterio di specialità, sulle norme di contabilità generale dello Stato e sulla disciplina generale della cessione del credito contenuta nel Codice dei contratti pubblici; pertanto, l'amministrazione non può negare l'adesione alla cessione né può fondare il diniego di pagamento sulla mera mancanza di formalità che la legge speciale intende superare per favorire la liquidità delle imprese.

NATURA NEGOZIALE DELLA CERTIFICAZIONE DEI CREDITI E ILLEGITTIMITÀ DELL'ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA

CGA SICILIA Sentenza 2025
Fase Procedura: Esecuzione

L'atto di certificazione dei crediti rilasciato dalla Pubblica Amministrazione tramite la piattaforma elettronica del MEF, finalizzato a garantire lo smobilizzo e la circolazione dei crediti verso la PA, non ha natura provvedimentale ma negoziale, costituendo un atto di accertamento di un rapporto obbligatorio paritetico; ne consegue l'illegittimità del provvedimento di annullamento d'ufficio adottato ai sensi dell'art. 21-nonies della L. n. 241/1990, stante l'insussistenza di un potere autoritativo di secondo grado su atti privi di valenza provvedimentale.

LA CERTIFICAZIONE DEL CREDITO HA NATURA NEGOZIALE ED ESCLUDE L'AUTOTUTELA AMMINISTRATIVA

CGA SICILIA Sentenza 2025
Fase Procedura: Esecuzione

La certificazione del credito verso la pubblica amministrazione ha natura di attestazione negoziale con valore dichiarativo e non costitutivo. Pertanto, l'amministrazione debitrice non può legittimamente annullare in via di autotutela tali certificazioni, mancando il presupposto della natura provvedimentale dell'atto, in quanto l'iter di rilascio non trasforma in pubblico potere ciò che rimane esercizio di autonomia negoziale nell'ambito di un rapporto obbligatorio.

ILLEGITTIMO L'ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA CERTIFICAZIONE DEL CREDITO AVENTE NATURA NEGOZIALE

CGA SICILIA Sentenza 2025
Fase Procedura: Esecuzione

La certificazione dei crediti delle pubbliche amministrazioni costituisce un atto di natura negoziale e dichiarativa, espressione di autonomia privata nell'ambito di un rapporto obbligatorio, e non un provvedimento amministrativo autoritativo. Ne consegue l'illegittimità del provvedimento di ritiro in autotutela adottato ai sensi dell'art. 21-nonies della legge n. 241/1990, in quanto il potere di annullamento d'ufficio può riguardare solo atti amministrativi illegittimi e non manifestazioni di volontà negoziali che hanno già prodotto effetti sulla circolazione dei crediti e sulla garanzia dello Stato.

APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 1194 C.C. AI DEBITI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E OPPONIBILITÀ DELLA CESSIONE (117.3)

TAR CALABRIA Sentenza 2024
Fase Procedura: Esecuzione

In sede di giudizio di ottemperanza, l'Amministrazione debitrice è tenuta a rispettare l'ordine di imputazione dei pagamenti di cui all'art. 1194 c.c., non potendo imputare le somme al capitale senza il consenso del creditore, anche per debiti derivanti da obbligazioni pubbliche. Le cessioni di credito derivanti da contratti pubblici, regolate dal D.Lgs. 163/2006, diventano opponibili alla Stazione Appaltante qualora non siano rifiutate entro 45 giorni dalla notifica, rendendo inefficaci i pagamenti effettuati al cedente oltre tale termine.

PAGAMENTO AL CEDENTE SENZA EFFETTO LIBERATORIO SE LA CESSIONE È NOTIFICATA

CONSIGLIO DI STATO Sentenza 2024
Fase Procedura: Esecuzione

In tema di appalti pubblici, il pagamento effettuato dalla stazione appaltante in favore del cedente, in violazione degli obblighi derivanti dalla rituale notifica di un contratto di cessione del credito o di factoring, non ha effetto liberatorio nei confronti del cessionario. Tale principio opera anche qualora il pagamento sia stato disposto in favore di custodi giudiziari del cedente, poiché la conoscenza della cessione impedisce la liberazione del debitore ai sensi dell'art. 1264 c.c., rendendo l'amministrazione soggetta all'azione di ottemperanza per il soddisfacimento del titolo esecutivo maturato dal cessionario.

CESSIONE RAMO D'AZIENDA: REVOCA AGGIUDICAZIONE PER INFILTRAZIONE MAFIOSA

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2011

Se da una parte il divieto di cessione del contratto, nel settore dei pubblici appalti, risulta temperato nei casi di cessione di azienda, ovvero di trasformazione, fusione o scissione societaria, purche' permangano i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti, al fine di non penalizzare i processi di ristrutturazione delle societa', è comunque imposta la possibilita' di verifica dei predetti requisiti da parte dell'Amministrazione: in tale ottica, ai sensi dell'art. 35, c. 1, della l. n. 109/94, gli atti gli atti sopra indicati non producono effetti nei confronti delle Amministrazioni aggiudicatrici, fino a che non siano intervenute le comunicazioni, di cui all'art. 1 del D.P.C.M. n. 187/1991, circa il nuovo reale assetto societario.

Non puo' non discendere dalla normativa sopra ricordata la perdurante inefficacia dei medesimi atti in relazione al subentro in rapporti contrattuali, che alla data della cessione siano gia' stati revocati dall'Amministrazione, non solo non sussistendo, in tale ipotesi, l'esigenza di non penalizzare i processi di trasformazione societaria, ma potendo configurarsi la cessione quale strumento elusivo dell'inidoneita' alla stipula dell'originale soggetto aggiudicatario.

CESSIONE CREDITI - APPLICAZIONE CODICE CIVILE

CASSAZIONE CIVILE SENTENZA 2007

La Corte di Cassazione ha affermato che per i crediti derivanti da contratto di appalto di lavori pubblici stipulati nel vigore della legge 109/1994 restano valide le norme speciali che regolavano in precedenza la cessione dei crediti nei confronti della pubblica amministrazione (art. 9, allegato E, artt. 351 e 355, allegato F, della legge 20 marzo 1865, n. 2248; artt. 69 e 70 del r.d. 18 novembre del 1923 n. 2440).

Analizzando la fattispecie della cessione dei crediti nei confronti della pubblica amministrazione, la Corte ha ritenuto opportuno chiarire che tale disciplina ha natura derogatoria rispetto alla comune disciplina della cessione dei crediti prevista dal codice civile, “la cui ratio va individuata nella necessità di evitare che, durante l’esecuzione del contratto, possano venire meno i mezzi finanziari al soggetto obbligato alla prestazione a favore della P.A. A sua volta, la disciplina della cessione dei crediti di impresa di cui alla Legge n. 52 del 1991 costituisce una normativa derogatoria rispetto alla disciplina comune in tema di cessione di crediti quale risultante dal c.c., tanto che l’art 1, comma 2, della Legge citata, prevede espressamente che, in caso di non applicabilità della disciplina di cui al comma 1 per le cessioni prive dei requisiti prescritti dal medesimo comma, “resta salva l’applicazione delle norme del codice civile”.

Deve quindi ritenersi che la L. n. 109 del 1994, art 26, comma 5, nel rendere applicabile ai contratti di appalto di lavori pubblici la disciplina della L. 52 del 1991, abbia inteso rendere operante la disciplina derogatoria posta da tale legge per i crediti di impresa, ma non anche procedere all’abrogazione delle norme speciali che regolavano in precedenza la cessione dei crediti nei confronti della p.a., rendendo applicabile, per le cessioni non rispondenti alle prescrizioni di cui alla L. 52 del 1991, la disciplina codicistica.

Il Collegio chiarisce che nonostante la decisione in oggetto riguardasse i contratti stipulati nella vigenza della legge 109/1994, essa appare di stretta attualità poiché il rinvio alla legge 52/1991 non è venuto meno per effetto dell’abrogazione della legge Merloni da parte del D. Lgs. 163/2006. L’art. 117 del decreto infatti, oltre a dettare delle disposizioni ulteriori specifiche, rinvia all’art. 1 della legge 52/1991, in modo analogo al rinvio operato dal comma 5 dell’art. 26 della legge 109/1994. Tale articolo nel confermare la cedibilità dei crediti nei confronti della P.A. derivanti dall’esecuzione di appalti per lavori pubblici, ribadisce la necessità che il cessionario sia una impresa qualificata (comma 1, periodo 2) e, per l’eventualità che il cessionario non sia in possesso dei prescritti requisiti non prevede l’applicabilità delle norme generali del c.c., cosi come invece disposto dalla L. n. 52 del 1991, art. 1, comma 2, per la cessione dei crediti di impresa in genere.

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 07/04/2008 - CESSIONE CREDITO - PAGAMENTI

Lo schema tipo di contratto d’appalto regionale ammette la cessione del corrispettivo, nel rispetto dell’art. 117 d.lgs 163/2006; d’altra parte, il medesimo schema prevede l’accredito della somma su un conto corrente bancario: si chiede se sia accettabile la cessione del credito, presentata da un Consorzio d’Imprese, aggiudicatario di un appalto, in favore della consorziata esecutrice dell’opera, ovvero l’accredito delle somme sul conto corrente intestato alla medesima consorziata esecutrice.


QUESITO del 01/04/2007 - CESSIONE CREDITO

In relazione alle disposizioni di cui all’ art. 117 D.lgs 163/06 si chiede se le estensioni delle disposizioni di cui alla Legge 21.02.1991 n° 52 sui crediti vantati verso le pubbliche amministrazioni sono da considerare un ampliamento delle possibilità di cessione del credito rispetto alle norme contenute nel codice civile o se al contrario le cessioni prive dei requisiti previsti dalla suddetta normativa come cita l’ art. 1 della Legge 52/91 –“ La cessione di crediti pecuniari verso corrispettivo è disciplinata dalla presente legge, quando concorrono le seguenti condizioni: a) il cedente è un imprenditore; b) i crediti ceduti sorgono da contratti stipulati dal cedente nell'esercizio dell'impresa; c) il cessionario è una banca o un intermediario finanziario disciplinato dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa.” sono escluse dalla possibilità di essere poste in esecuzione.