Allegato II A - Elenco dei servizi di cui agli articoli 20 e 21
ABROGATO DAL 19-04-2016 DAL DLGS 50-2016Categorie | Denominazione | Numero di riferimento CPC [1] | Numero di riferimento CPV |
1 | Servizi di manutenzione e riparazione | 6112, 6122, 633, 886 | da 50100000-6 a 50884000-5 (escluso da 50310000-1 a 50324200-4 e 50116510-9, 50190000-3, 50229000-6) e da 51000000-9 a 51900000-1 |
2 | Servizi di trasporto terrestre [2], inclusi i servizi con furgoni blindati, e servizi di corriere ad esclusione del trasporto di posta | 712 (eccetto 71235), 7512, 87304 | da 60100000-9 a 60183000-4 (escluso 60160000-7, 60161000-4, 6022000-6) e da 64120000-3 a 64121200-2 |
3 | Servizi di trasporto aereo di passeggeri e merci, escluso il trasporto di posta | 73 (eccetto 7321) | da 60410000-5 a 60424120-3 (escluso 60411000-2, 60421000-5) e 60500000-3 da 60440000-4 a 60445000-9 |
4 | Trasporto di posta per via terrestre [2] e aerea | 71235, 7321 | 60160000-7, 60161000-4 60411000-2, 60421000-5 |
5 | Servizi di telecomunicazione | 752 | da 64200000-8 a 64228200-2, 72318000-7, e da 72700000-7 a 72720000-3 |
6 | Servizi finanziari: | ex 81, 812, 814 | Da 66100000-1 a 66720000-3 [3] |
7 | Servizi informatici ed affini | 84 | da 50310000-1 a 50324200-4, da 72000000-5 a 72920000-5 (escluso 72318000-7 e da 72700000-7 a 72720000-3) , 79342410-4 |
8 | Servizi di ricerca e sviluppo [4] | 85 | Da 73000000-2 a 73436000-7 (escluso 73200000-4, 73210000-7, 73220000-0) |
9 | Servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili | 862 | da 79210000-9 a 79223000-3 |
10 | Servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica | 864 | da 79300000-7 a 79330000-6, e 79342310-9, 79342311-6 |
11 | Servizi di consulenza gestionale [5] e affini | 865, 866 | da 73200000-4 a 73220000-0 da 79400000-8 a 79421200-3 e 79342000-3, 79342100-4 79342300-6, 79342320-2 79342321-9, 79910000-6, 79991000-7, 98362000-8 |
12 | Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, anche integrata; servizi attinenti all'urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica e analisi | 867 | da 71000000-8 a 71900000-7 (escluso 71550000-8) e 79994000-8 |
13 | Servizi pubblicitari | 871 | da 79341000-6 a 79342200-5 (escluso 79342000-3 e 79342100-4) |
14 | Servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari | 874, da 82201 a 82206 | da 70300000-4 a 70340000-6, e da 90900000-6 a 90924000-0 |
15 | Servizi di editoria e di stampa in base a tariffa o a contratto | 88442 | da 79800000-2 a 79824000-6 da 79970000-6 a 79980000-7 |
16 | Eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfestazione e servizi analoghi | 94 | da 90400000-1 a 90743200-9 (escluso 90712200-3) da 90910000-9 a 90920000-2 e 50190000-3, 50229000-6 50243000-0 |
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| [1] In caso di interpretazione divergente tra CPV e CPC, si applica la nomenclatura CPC. | |||
(Note ufficiali e Codici aggiornati al Regolamento CE n. 213/2008 del 28 novembre 2007, in G.C.E. 15 marzo 2008 n. L 74/1, da applicare dal 15/09/2008)
Giurisprudenza e Prassi
INCARICO SOTTOSOGLIA - OBBLIGO PROCEDURA DI GARA
Successivamente alla Dir. n.92/50/CE, la giurisprudenza della Corte di giustizia CE ha, infatti, affermato che gli incarichi tecnico-professionali -- compresi quelli al di sotto della soglia comunitaria -- sono tutti appalti pubblici di servizi, di cui all’ “Allegato 1 Categoria 12, classe “867”. Nella specie, “… anche se i contratti al di sotto della soglia comunitaria sono esclusi dalla sfera di applicazione delle direttive comunitarie…le amministrazioni aggiudicatrici sono comunque tenute a rispettare i principi fondamentali del Trattato… di non discriminazione, parita' di trattamento, proporzionalita' e trasparenza” (cfr. sentenze su causa C-324/98, C-50/00 C-231/03, C-458/03).
Pertanto, come la Sezione ha avuto modo di ricordare, anche un incarico sotto soglia non puo' essere aggiudicato direttamente senza alcuna concorrenza sulla base del solo generico riferimento alla assunta natura “fiduciaria” dell’affidamento, atteso che una simile nozione non ha nulla di giuridicamente definito e si risolve solo nella mancanza di alcun reale meccanismo di confronto concorrenziale. Nella realta' delle cose, la “fiducia” comporta, nella pratica, che i singoli professionisti sono individuati solo perche' intrattengono dei rapporti di conoscenza o di amicizia (quando non politici o di favore) con i vertici delle amministrazioni pubbliche (cfr. Cons. Stato, Sez. IV 24 luglio 2012 n. 4211).
APPALTO DI SERVIZI E CONTRATTO D'OPERA - DISTINZIONE
Quanto ai criteri generali di diversificazione fra consulenza e appalto di servizi, l’amministrazione comunale ha recepito i consolidati principi giuridici declinati dalla richiamata giurisprudenza contabile.
Entrambe le fattispecie contrattuali possono sovrapporsi nella pratica poiche' hanno in comune l’esecuzione di opere o di servizi.
In linea generale, ai fini della distinzione delle due figure, l’interprete adotta due criteri: oggettivo (natura della prestazione) e soggettivo (soggetto giuridico destinatario della prestazione).
La consulenza nell’accezione che qui rileva (rectius la collaborazione autonoma) è assimilata al contratto d’opera intellettuale, artistica o artigiana, disciplinato dagli artt. 2222 e seguenti del codice civile, che è considerato una species del genus contratto di lavoro. Tale tipo negoziale ricomprende l’esecuzione di una prestazione frutto dell’elaborazione concettuale e professionale di un soggetto competente nello specifico settore di riferimento, senza vincolo di subordinazione e in condizioni di assoluta indipendenza. Nel contratto d’opera la prestazione richiesta puo' assumere tanto i connotati di un’obbligazione di mezzi (ad es. un parere, una valutazione o una stima peritale), quanto i caratteri dell’obbligazione di risultato (ad es. la realizzazione di uno spartito musicale, o di un’opera artistica di particolare pregio).
Nel contratto di appalto, l’esecutore si obbliga nei confronti del committente al compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro, con organizzazione dei mezzi necessari (di tipo imprenditoriale) e con assunzione in proprio del rischio di esecuzione della prestazione (art. 1655 c.c.).
Nell’appalto, oggetto della prestazione non potra' mai essere un’obbligazione di mezzi, ma sempre di risultato (Cfr. Consiglio di Stato, V^ sezione sent. n. 8/2009. Circa il superamento sul piano probatorio della diversificazione concettuale fra obbligazione di mezzi e di risultato in tema di colpa medica, cfr. Cass. SS.UU. sent. n.15781/2005 e n.577/2008).
Ne consegue che le norme in tema di appalto si palesano nelle ipotesi in cui il professionista si sia obbligato a strutturare una stabile organizzazione per l’esecuzione della prestazione, mentre la carenza di tale requisito derivante dall’unicita', dalla singolarita' e puntualita' dell’incarico, nonche' dalla determinatezza dell’arco temporale in cui si deve svolgere la prestazione professionale, inducono a qualificare la fattispecie quale contratto di prestazione d’opera e dunque quale consulenza e/o collaborazione autonoma.
SERVIZI RICONDUCIBILI ALL'ALLEGATO IIA E IIB - NORMATIVA APPLICABILE E GIURISDIZIONE COMPETENTE
Alla categoria 20 dell’allegato II B del DLgs 163/06 sono previsti i servizi di supporto e sussidiari per il settore dei trasporti, tra i quali va pacificamente ricompreso quello di pulizia dei mezzi utilizzati. E’ tuttavia incontestabile che, accanto a servizi riconducibili a quelli elencati nell’allegato IIB, altre attivita' pure previste nell’oggetto della gara fossero previste nell’allegato IIA, precisamente quelle indicate sub categoria 14 come servizi di pulizia degli edifici e di gestione degli immobili. Per tale seconda categoria la prescrizione dell’articolo 20, comma 2, del d. lgs n. 163/2006 è che si applichi l’intera normativa del codice dei contratti pubblici. La previsione in unico contesto di due diverse specie di servizi, corrispondenti a due categorie non omogenee quanto a disciplina applicativa, creerebbe una obiettiva difficolta' ermeneutica se non fosse assicurato l’approdo a un canone interpretativo che consenta il superamento dell’evidente incongruenza. A tale compito è preposto l’articolo 21 che, nella formulazione vigente all’epoca dei fatti (prima cioè delle modifiche intervenute in esito al terzo correttivo contenuto nel decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152) cosi' disponeva: “Gli appalti aventi per oggetto sia servizi elencati nell'allegato II A che servizi elencati nell'allegato II B sono aggiudicati conformemente all'articolo che precede se il valore dei servizi elencati nell'allegato II B sia superiore al valore dei servizi elencati nell'allegato II A.“
Nel caso di specie il valore dei servizi elencati nell’allegato II B è senz’altro superiore a quello dei servizi elencati nell’allegato II A. Alla stregua di questa semplice considerazione non v’è dubbio che alla procedura in questione dovesse essere regolata dal combinato disposto degli articoli 20 c. 1 e 21 d. lgs. n. 163/2006. Le uniche norme di evidenza pubblica applicabili al caso di specie sono pertanto quelle indicate nel citato articolo 20, c. 1 su citato.
Questa conclusione non impedisce la piena affermazione della giurisdizione amministrativa in materia.
Giova precisare che, per quanto assai ridotte nel numero e nell’ambito precettivo, le disposizioni richiamate dall’articolo 20, c. 1 d. lgs. n. 163/2006 costituiscono pur sempre una limitazione alla piena liberta' di tipo privatistico nella ricerca della controparte contrattuale. Si vuol cioè affermare che anche un modesto apparato normativo di delimitazione e preordinazione dell’attivita' di ricerca della migliore offerta contrattuale costituisce pur sempre una modificazione significativa di una attivita' altrimenti libera. L’esistenza di vincoli, seppure assai limitati, posti alla ricerca dell’offerta economicamente piu' vantaggiosa implica comunque il rispetto dell’evidenza pubblica, come prescrive l’articolo 244 c. 1 del decreto legislativo n. 163 del 2006, che erroneamente viene richiamato a dimostrazione della non assoggettabilita' della controversia alla giurisdizione di legittimita'.
L’attivita' contestata risulta, in definitiva, strettamente funzionalizzata al perseguimento di finalita' di pubblico interesse, con la conseguenza che gli atti della procedura, in quanto espressione di attivita' pubblicistica provvedimentale (ancorche' posta in essere da soggetto che opera ordinariamente nel diritto privato), sono soggetti al sindacato del giudice amministrativo.
APPALTI DI SERVIZI NEI SETTORI SPECIALI
L’articolo 3, decimo comma, del D. lgs. 163 del 2006 che definisce appalti pubblici di servizi ordinari quelli aventi ad oggetto le prestazione dei servizi di cui all’allegato II A, che l’articolo 20, comma secondo, assoggetta alle disposizioni del codice stesso, il quale alla categoria 14 indica specificamente i “servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari”, mentre i settori speciali dei contratti, ai sensi dell’articolo 3, quinto comma, sono quelli definiti dalla pare III del codice.
La disciplina speciale della parte III, pertanto, trova applicazione per i soggetti ivi indicati ma nei settori speciali di attività puntualmente descritta richiedendosi, pertanto, la contemporanea presenza sia del requisito soggettivo degli enti che operano nei settori speciali che di quello oggettivo ossia della riferibilità della concreta attività, oggetto dell’appalto, al settore speciale di attività .
Le direttive comunitarie Ce 17/2004, per i settori speciali, e Ce 18/2004, per i settori ordinari, contemplano entrambe nei rispettivi allegati i servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari, tuttavia tale previsione per i settori speciali va riferita comunque all’attività speciale stessa e, quindi, la pulizia rientra nella normativa dei settori speciali quando è funzionale a detta attività (come nel caso di proprietà immobiliari ed edifici parte integrante delle reti di produzione, distribuzione e trasporto indicate negli articoli 208 e ss. del codice dei contratti).
Il codice dei contratti di cui al D. lgs 163 del 2006, richiamato negli atti impugnati, supera tale apparente antinomia, per quanto concerne i servizi di pulizia, prevedendoli esclusivamente nell’allegato II A per i servizi ordinari e non speciali.
Le disposizioni del codice per questo aspetto, sono da ritenere applicabili alla presente fattispecie anche ove se ne ravvisi una non coincidenza con la direttiva comuntaria Ce 17/2004. Quest’ultima, infatti, nei settori speciali considera equivalenti le procedure aperte, ristrette e negoziate con bando lasciando, quindi, piena discrezionalità e ben può il legislatore nazionale attuare detti principi applicando agli appalti di servizi di pulizia non funzionali all’attività nei settori speciali, come nel caso in esame, i maggiori limiti previsti per gli appalti di servizi nei settori ordinari che prediligono la procedura aperta o ristretta per la scelta del contraente al fine di garantire una più ampia concorrenza nei servizi non funzionali all’attività dei settori speciali. Non vi sarebbe, pertanto, un contrasto tra disposizioni precise, puntuali, dettagliate ed inderogabili della direttiva comunitaria Ce 17/2004 ma una attuazione della stessa da parte del codice dei contatti che, nel pieno rispetto degli obiettivi della direttiva, ne specifica l’applicazione con scelte operanti all’interno dello Stato Italiano, per quanto concerne il servizio di pulizia degli edifici non funzionale ai settori speciali di attività di cui ai citati art. 208 e ss..
Pareri tratti da fonti ufficiali
Si chiede se è escluso dall'ambito di applicazione del D.lgs. 163/2006, l'appalto di un servizio sperimentale avente ad oggetto l'ottimizzazione della gestione dell''esecuzione degli appalti pubblici (es. pulizia, vigilanza, autonoleggio con conducente etc.) dell'ente qualora questo servizio di consulenza gestionale fosse remunerato con una percentuale dei risparmi di spesa conseguiti dell'ente medesimo. Si precisa che la caratteristica “sperimentale” s’intende che non si ha cognizione, a oggi, di un mercato dei suddetti servizi di consulenza gestionale.
spesso vengono approvate dalla nostra aministrazione iniziative di comunicazione realtive ad attività istituzionali,mediante l'acquisto di spazi pubblicitari su quotidiani e/o periodici e su reti televisive. la domanda che ci viene posta è: queste acquisizioni reintrano nei contratti soggetti al Codice? se sì con quali procedure devono iessere selezionati i giornali e le reti televisive su cui fa passare i nostri messaggi? è corretto dire che si tratti di contratti esclusi e che le motivazionie delle scelte devono esssere riferite ad un giusto rapporto tra risultati attesi/target raggiunto e spesa?
Volevo chiedere, nel caso di affidamento incarico per redazione PRG previa pubblicazione di avviso di selezione, si può seguire la L.R. 27/2003(importo presunto inferiore a 100.000 Euro)?
Dovendo procedere alla realizzazione di interventi finalizzati al risparmio sui consumi di energia, si chiede che tipo di gara si può predisporre, atteso che che il codice CPV dell'allegato IIA del D.Lgs. n.163/06 prevede "Servizi di consulenza in efficienza energetica".
Dovendo effettuare degli spot pubblicitari televisi di una amministrazione, che tipo di procedurabisognerà adottare?
Questa Amministrazione comunale deve sottoscrivere per scrittura privata una convenzione d'incarico per la redazione del piano di assetto del territorio comunale (P.A.T.) con un'associazione temporanea ATI costituita da due società ( una SRL e una SCARL). Si richiede se sia obbligatoria a tal fine l'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
per gli affidamenti di incarichi in materia urbanistica (es. stesura prg, pat,piani attuativi ecc) si ricade nella legislazione del D.Lgs. 163/2006 ?
Più società che effettuano servizio postale, in alternativa a quello delle Poste Italiane attualmente utilizzato dall'amministrazione, ci hanno chiesto notizie circa un eventuale interessamento al loro servizio. Si chiede la possibilità che l'Amministrazione effettui una gara pubblica. In caso affermativo, con quali modalitàbisognerà espletarla ? E' disciplinata dal D.Lgs. n.163/06 ? A quale categoria apparterrebbe ?

